Ordinanza cautelare 9 gennaio 2019
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 27/03/2023, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05277/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13501/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13501 del 2018, proposto da
Diaspro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Coppacchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;
per l'annullamento
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale N. CA/2442/2018 del 03.08.2018, Numero Protocollo CA/150023/2018, adottata dal Municipio Roma I Centro – Ufficio Vigilanza, notificata il 06.08.2108, con la quale veniva determinata l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, antistante l'esercizio sito in Roma, Piazza S. Cosimato n.61 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, nonché la chiusura del medesimo esercizio per cinque giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 marzo 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. –Con ricorso notificato il 24 ottobre 2018 e depositato il successivo 23 di novembre, Diaspro s.r.l. ha impugnato la Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/2442/2018 del 03.08.2018, Numero Protocollo CA/150023/2018, adottata dal Municipio Roma I Centro – Ufficio Vigilanza, , con la quale veniva determinata l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, accertata dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale con VAV n. 14170004888 del 14 settembre 2017 e n. 14170019589 del 23.02.2018, antistante l'esercizio sito in Roma, Piazza S. Cosimato n.61 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, nonché la chiusura del medesimo esercizio per un periodo pari a cinque giorni a decorrere dal 7° giorno dalla notifica; nonchè tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, ivi compresa l'Ordinanza Sindacale n.258/2012.
2. – La ricorrente sostiene che lo spazio di suolo pubblico in questione sarebbe munito di regolare concessione OSP a favore della Progetto Ristorazione s.r.l., la quale lo ha ottenuto in forza di Determinazione Dirigenziale 1706 del 2.10.2008, e quindi sarebbe legittimamente utilizzato dalla ricorrente sulla base di regolare contratto di affitto d’azienda stipulato con la stessa Progetto Ristorazione s.r.l.; peraltro, la ricorrente non sarebbe riuscita ad ottenere la voltura del titolo, in quanto Roma Capitale riteneva di procedere mediante il rilascio alla ricorrente di nuova concessione OSP.
3. – La ricorrente pertanto denunzia:
1) Eccesso di potere, carenza e contraddittorietà della motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge, incompetenza.
2) Eccesso di potere e dell'erroneità ed illegittimità dei presupposti di fatto e di diritto, unitamente all'illegittimità dell'Ordinanza Sindacale n.258/2012, oltre che per illogicità e sviamento, e per la corrispondente violazione di legge.
In sintesi, nei due motivi la ricorrente assume che l’illegittimità dell’atto gravato discenderebbe dalla errata applicazione, da parte del Comune, dell’Ordinanza Sindacale n. 258 del 27.11.2012, nonché l’art. 20 C.d.S. e l’art. 3 comma 16 della Legge n. 94/200, applicabili “nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva, effettuata ai fini del commercio . . .”, e non, quindi, nel caso di specie, in cui il titolo concessorio era stato ottenuto dalla dante causa della ricorrente; quest’ultima, peraltro, ha ottenuto direttamente un titolo concessorio (e non la voltura di quello della sua dante causa) in data 31 gennaio 2018.
Inoltre, tale illegittimità discenderebbe dal fatto che l’atto di chiusura gravato sarebbe espressione non già di potere vincolato, bensì discrezionale, come attesterebbe la norma applicata, ossia l'art.3 co.16 L. 94/2009, per il Sindaco avrebbe facoltà di differenziare la sanzione a seconda della gravità dell'infrazione contestata.
Il Giudice ordinario avrebbe poi annullato le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada comminate in occasione del rilievo dell’occupazione ritenuta abusiva.
Ed ancora, l’ordinanza n. 258\2012 sarebbe illegittima e priva di qualsiasi efficacia giuridica alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 07.04.2011.
3. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo, anche con memoria ex art. 73 c.p.a., il rigetto del ricorso.
4. –Con ordinanza n. 66\2019 è stata respinta l’istanza cautelare.
La ricorrente non ha depositato memorie conclusionali.
5. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 marzo 2023.
6. – Il ricorso va respinto.
I due motivi, per comodità espositiva, possono essere congiuntamente esaminati.
Come evidenziato dalla Sezione in sede cautelare, con affermazioni da cui non vi sono ragioni per discostarsi, “…la ditta ricorrente, giusta SCIA del 13.5.2017, è subentrata alla Progetto Ristorazioni s.r.l. nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da quest’ultima condotta nei locali ubicati ai civici 61-61/a di Via San Cosimato;
- che al fine di poter subentrare anche nella Osp ( a servizio dei predetti locali) la ricorrente avrebbe dovuto, entro 15 gg dalla variazione della gestione dell’attività commerciale sopra indicata, avviare apposito procedimento, ex art.7 c.2 del Reg. C.C. n.30/2014, per il rilascio di nuova concessione producendo la documentazione elencata in detta disposizione: procedimento (che gli avrebbe consentito, in attesa delle determinazioni della p.a., di continuare ad occupare legalmente lo spazio pubblico, ma) non risulta attivato entro tale data avendo l’odierna istante presentato domanda di nuova osp permanente solo il 12.12.2017 che è stata esitata col rilascio del titolo concessorio ( per mq 27) con d.d. del 30.1.2018, ritirata dalla parte solo in data 24.4.2018;
- che conseguentemente l’osp rilevata dalla P.M. in data 14.9.2017 per mq 31,36 era ( ed è) da considerarsi abusiva ed idonea a supportare il provvedimento impugnato;
- che la legittimità dell’ordinanza sindacale n.258/2012 – costituente provvedimento di valenza generale con il quale si è disposta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n.94 del 2009 – è stata ripetutamente affermata da questa Sezione II ter con pronunce condivise dal Giudice di appello (cfr. , ex plurimis, Cons. St. n.1622 del 2015; n. 5066 del 2014), a tanto accedendo la portata consequenziale delle determinazioni dei dirigenti degli uffici dell'amministrazione capitolina, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco (come riscontrato e accertato nel caso di specie).
Inoltre, come ripetutamente affermato dalla Sezione (da ultimo sentenza n. 2592/2023), “L’art. 3, comma 16, della legge 94/2009 (…) stabilisce, infatti, che nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico sulle strade urbane il sindaco può ordinare “l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.”.
In linea con tale disposizione, con l’Ordinanza sindacale 258/2012, della quale pure è stata fatta applicazione nella fattispecie, l’Amministrazione capitolina ha innanzitutto dato atto del fatto che “la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell’art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo della rimozione delle opere” ed ha quindi stabilito che “I Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva, effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, applichino le disposizioni previste all’art. 20 del Codice della Strada e all’art. 3 comma 16 della Legge 94/2009”; nonché che “Il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio sarà esecutivo dal settimo giorno successivo a quello di notifica”.
Come si evince dal dato testuale delle disposizioni di legge sopra richiamate (poi indicate a fondamento dell’Ordinanza sindacale citata), la chiusura dell’esercizio presso cui è posta in essere un’occupazione abusiva di suolo pubblico costituisce una sanzione di natura accessoria – ulteriore rispetto a quella del mero ripristino dello stato dei luoghi (già prevista dall’art. 20 del Codice della Strada) – specificamente disposta per le occupazioni realizzate a fini di commercio.
Ne discende la legittimità del provvedimento impugnato, alla luce della consolidata giurisprudenza che ha costantemente affermato, per un verso, la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 258/2012, che come visto ha disposto, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 20 del Codice della Strada e dall’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, e, per altro verso, la natura vincolata del potere esercitabile dai predetti dirigenti (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II ter 20 dicembre 2022, n. 1716, che richiama Consiglio di Stato sentenza n. 2892/2017; in termini, Consiglio di Stato n. 5066/2014; nonché nn. 1611 e 1621/2015; nello stesso senso Tar Lazio sentenza n. 2245 del 2015, nonché ex multis sentenze nn. 7931 e 7949 del 13 agosto 2013, n. 1055 e n. 7640 del 2015)”.
7. – Per le caratteristiche della controversia le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO