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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9770 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19276/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/10/2025, alle ore 10:30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del giudice onorario Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
Controparte_1
- OPPOSTA
Sono presenti:
l'Avv. Giovanni Granata per delega dell'Avv. MONTELLA NICOLA, per l'opponente il quale si riporta al proprio atto introduttivo, alle memorie istruttorie e verbali di causa che s'intendono qui per integralmente ripetuti e trascritti. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto. Insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate con il proprio atto introduttivo e per il rigetto di quelle ex adverso formulate;
chiede decidersi la causa.
l'Avv. Marco Giordano, per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati per la parte opposta, il quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti. Precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse, conclusioni che, per brevità, devono intendersi integralmente riportate e trascritte;
chiede che la causa sia decisa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 19276/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di opposizione dall'avv. Nicola Montella presso il cui studio è elettivamente dom.to in Napoli alla via Kerbaker 91;
- Opponente
E
(C.f. ) rapp.ta e difesa in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_1 generale alle liti dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati presso il cui studio è elett.e dom.ta in La Spezia (SP) Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125;
- Opposta
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2682/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 4.4.2022, con cui è stato ingiunto di pagare alla opposta, cessionaria del credito, la somma di euro
22.020,69 (comprensiva degli interessi di mora calcolati sino al 31/12/2021), a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento credito al consumo n.
13169277 di euro 15.551,20 da rimborsarsi in 48 rate mensili di euro 321,99 ciascuna, intercorso tra l'opponente e MP Spa in data 3.12.2013.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'illegittimità degli interessi pattuiti, la mancata comunicazione della cessione del credito, la mancanza di prova del credito azionato, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. nel merito accertare, per i motivi esposti, i comportamenti illegittimamente tenuti contra legem dalla cessionaria del credito, e dichiarare quest'ultimo Controparte_1 anche parzialmente nullo e/o illegittimo e/o inefficace;
2. in accoglimento della
2
presente opposizione accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare integralmente lo stesso;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Costituitosi in giudizio, l'ingiungente ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto la regolare pattuizione degli interessi, l'idoneità della documentazione versta in atti a dimostrare la pretesa creditoria azionata, con particolare riferimento al contratto sottoscritto dell'opponente e all'estratto conto prodotto ove vengono indicate analiticamente le rate corrisposte, quelle insolute, nonché l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
2682/2022, R.G. n. 8187/2022, del 08/04/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2682/2022, R.G. n. 8187/2022, del
08/04/2022 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata. Tuttavia, in conseguenza del (doveroso) esame delle clausole contrattuali potenzialmente abusive, per effetto della (invero generica) doglianza dell'opponente di illegittimità degli interessi pattuiti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo.
Dall'acquisizione probatoria in atti emerge l'opposta è effettivamente
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creditrice dell'opponente di somme a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento posto a fondamento del credito azionato, ancorché in misura inferiore alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, che, quindi, dovrà essere comunque revocato, con contestale condanna dell'opponente al pagamento della somma effettivamente dovuta.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 10263/2021).
Orbene, il credito azionato da in via monitoria risulta ivi CP_1 determinato in euro 22.020,69, di cui, come si evince dal conteggio indicato nel ricorso monitorio, euro 11.897,55 per rate scadute e impagate ed euro 10.123,14 per interessi moratori calcolati sino al 31/12/2021.
A dimostrazione della sua ragione di credito, la parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento in oggetto, a firma non disconosciuta dell'opponente, nonché l'estratto conto analitico ex art. 50 t.u.b; ha altresì prodotto lettere di decadenza dal beneficio del termine e di comunicazione della cessione del credito.
L'opponente, peraltro, non ha negato di aver stipulato il contratto di finanziamento versato in atti e di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento.
Il contratto di finanziamento contiene la disciplina delle condizioni economiche applicate: tan 10,50%; taeg 11,40%, importo finanziato euro
15.551,20, rate da rimborsare. Gli interessi di mora sono disciplinati nella misura dell'1% mensile;
sono altresì previsti ulteriori oneri in caso di estinzione anticipata (1/% sul capitale rimborsato in anticipo) e di recupero stragiudiziale a seguito di DBT (5% importo scaduto).
Giova allora richiamare il principio pacifico, in tema di prova
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dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. s.u., 13533/2001).
E' infondata la doglianza dell'opponente circa la mancata comunicazione della cessione del credito, atteso che ai sensi dell'art. 1264 c.c. la notifica della cessione del credito è un atto a forma libera avente lo scopo di garantire che il debitore paghi al soggetto giusto, mettendolo al corrente del cambio di titolarità del credito. Il giudice di legittimità ha più volte chiarito che tale notifica non si identifica necessariamente con quella effettuata tramite ufficiale giudiziario, ma rappresenta un'attività più ampia, diretta a produrre la conoscenza dell'atto nel destinatario e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. 1770/2014).
Va peraltro esaminata la sussistenza o meno del carattere abusivo della clausola contrattuale circa gli interessi di mora.
Come è noto, per effetto della sentenza n. 9479/2023 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, conformatesi alle pronunce della Corte di Giustizia del
17.05.2022, circa la necessità del controllo officioso da parte del Giudice del monitorio della vessatorietà della clausole poste a fondamento del credito preteso contro un consumatore, al fine di conformarsi al diritto eurounitario, “simile verifica compete anche (e a maggior ragione) al Giudice dell'opposizione tempestivamente proposta dal debitore/consumatore/mutuatario” (cfr., in motivazione, C.d.A. Napoli, sentenza n. 3048/2025 del 13.6.2025).
Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività della clausola mediante la quale sono stati pattuiti gli interessi moratori: segnatamente, l'art. 13 del contratto che prevede un interesse moratorio nella misura massima dell1% per mese.
Parte opposta ha escluso la vessatorietà della clausola sopra richiamata
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considerato che la stessa quantifica le somme dovute in conseguenza del ritardato pagamento in misura non eccedente la soglia fissata in materia di usura. Tuttavia, tale prospettazione (fondata sulla coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio - art. 33, co. 2, lett f cod. cons.- con l'interesse usurario) non può essere condivisa.
Giova rammentare, in punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale “manifestamente eccessivo”, che ai sensi dell'art. 4 dir. n.
93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”.
Ora, la previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. E', invero, ben nota la differente ratio che ha ispirato il Legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del Legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura.
Nella presente fattispecie, quindi, a risentire della abusività della clausola relativa agli interessi di mora, oltre alla differenza tra interessi corrispettivi ed interessi mora, è la misura di questi ultimi nel loro complesso, tenuto conto degli altri oneri stabiliti a carico del mutuatario, tra cui l'onere per estinzione anticipata,
1% dell'importo rimborsato in anticipo e gli oneri dovuti per recupero stragiudiziale a seguito di decadenza del beneficio del termine, pari al 5% dell'importo scaduto. Si perviene, in tal modo, ad una complessiva misura degli oneri a carico del mutuatario di oltre il 17%, ossia ad una percentuale superiore anche alla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
(maggiorazione del 2,1%).
A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è
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ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio di gran lunga superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato.
A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la
Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cass. n. 14410/2024).
Viceversa, come si legge in Cass. n. 25914/2019), in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
In conclusione, la pattuizione di interessi moratori nella specie, tenuto conto degli altri oneri previsti in caso di decadenza dal beneficio del termine, a fronte di interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 10,50%, consente di ritenere integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
Può infatti ragionevolmente ritenersi che, a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, il consumatore non avrebbe accettato una pattuizione che quantifica l'interesse moratorio in misura eccedente la maggiorazione media del medesimo interesse rispetto a quello corrispettivo
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praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto.
Tanto detto, deve del resto pure osservarsi che l'opposta non ha fornito elementi idonei a ritenere superabile la presunzione relativa (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) che, per le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene invece integrata.
Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola in discorso
(art 15) è da precisare che, secondo la CGUE, in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità
(CGUE 14.06.2012 in C-618/10; CGUE 18.11.2021 in C-212/20; CGUE
12.01.2023 in C-395/2023).
La Corte di giustizia ha statuito che “quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C: ; nonché C.F._2 [...]
de Man Garabito, C-488/11, EU:C: ). CP_2 C.F._3
La Corte di Giustizia spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero
“di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice
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nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti”
(Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, cit.).
Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come
“nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale
Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n.
79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera
Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza, deve quindi procedersi alla disapplicazione dell'art. 13 del contratto sì che, revocato il decreto ingiuntivo,
l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di euro 11.897,55
(ossia epurando dalla pretesa creditoria la somma per interessi di mora, pari ad euro 10.123,14), oltre interessi legali dalla data della domanda, 4.4.2022, al saldo.
In definitiva, per effetto dell'accertamento dell'inferiore importo dovuto rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 11.897,55 oltre interessi legali dal 4.4.2022 al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanni quindi poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss.
m.i., tenuto conto dell'attività prestata (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2682/2022 (R.G. n. 8187/2022) emesso dal
Tribunale di Napoli in data , del 08/04/2022 e condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 11.897,55 oltre interessi legali dal
4.4.2022 al saldo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
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Così deciso in Napoli, udienza 28.04.2022
E' verbale, ore 15:50.
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/10/2025, alle ore 10:30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del giudice onorario Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
Controparte_1
- OPPOSTA
Sono presenti:
l'Avv. Giovanni Granata per delega dell'Avv. MONTELLA NICOLA, per l'opponente il quale si riporta al proprio atto introduttivo, alle memorie istruttorie e verbali di causa che s'intendono qui per integralmente ripetuti e trascritti. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto. Insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate con il proprio atto introduttivo e per il rigetto di quelle ex adverso formulate;
chiede decidersi la causa.
l'Avv. Marco Giordano, per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati per la parte opposta, il quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti. Precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse, conclusioni che, per brevità, devono intendersi integralmente riportate e trascritte;
chiede che la causa sia decisa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 19276/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di opposizione dall'avv. Nicola Montella presso il cui studio è elettivamente dom.to in Napoli alla via Kerbaker 91;
- Opponente
E
(C.f. ) rapp.ta e difesa in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_1 generale alle liti dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati presso il cui studio è elett.e dom.ta in La Spezia (SP) Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125;
- Opposta
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2682/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 4.4.2022, con cui è stato ingiunto di pagare alla opposta, cessionaria del credito, la somma di euro
22.020,69 (comprensiva degli interessi di mora calcolati sino al 31/12/2021), a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento credito al consumo n.
13169277 di euro 15.551,20 da rimborsarsi in 48 rate mensili di euro 321,99 ciascuna, intercorso tra l'opponente e MP Spa in data 3.12.2013.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'illegittimità degli interessi pattuiti, la mancata comunicazione della cessione del credito, la mancanza di prova del credito azionato, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. nel merito accertare, per i motivi esposti, i comportamenti illegittimamente tenuti contra legem dalla cessionaria del credito, e dichiarare quest'ultimo Controparte_1 anche parzialmente nullo e/o illegittimo e/o inefficace;
2. in accoglimento della
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presente opposizione accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare integralmente lo stesso;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Costituitosi in giudizio, l'ingiungente ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto la regolare pattuizione degli interessi, l'idoneità della documentazione versta in atti a dimostrare la pretesa creditoria azionata, con particolare riferimento al contratto sottoscritto dell'opponente e all'estratto conto prodotto ove vengono indicate analiticamente le rate corrisposte, quelle insolute, nonché l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
2682/2022, R.G. n. 8187/2022, del 08/04/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2682/2022, R.G. n. 8187/2022, del
08/04/2022 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata. Tuttavia, in conseguenza del (doveroso) esame delle clausole contrattuali potenzialmente abusive, per effetto della (invero generica) doglianza dell'opponente di illegittimità degli interessi pattuiti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo.
Dall'acquisizione probatoria in atti emerge l'opposta è effettivamente
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creditrice dell'opponente di somme a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento posto a fondamento del credito azionato, ancorché in misura inferiore alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, che, quindi, dovrà essere comunque revocato, con contestale condanna dell'opponente al pagamento della somma effettivamente dovuta.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 10263/2021).
Orbene, il credito azionato da in via monitoria risulta ivi CP_1 determinato in euro 22.020,69, di cui, come si evince dal conteggio indicato nel ricorso monitorio, euro 11.897,55 per rate scadute e impagate ed euro 10.123,14 per interessi moratori calcolati sino al 31/12/2021.
A dimostrazione della sua ragione di credito, la parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento in oggetto, a firma non disconosciuta dell'opponente, nonché l'estratto conto analitico ex art. 50 t.u.b; ha altresì prodotto lettere di decadenza dal beneficio del termine e di comunicazione della cessione del credito.
L'opponente, peraltro, non ha negato di aver stipulato il contratto di finanziamento versato in atti e di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento.
Il contratto di finanziamento contiene la disciplina delle condizioni economiche applicate: tan 10,50%; taeg 11,40%, importo finanziato euro
15.551,20, rate da rimborsare. Gli interessi di mora sono disciplinati nella misura dell'1% mensile;
sono altresì previsti ulteriori oneri in caso di estinzione anticipata (1/% sul capitale rimborsato in anticipo) e di recupero stragiudiziale a seguito di DBT (5% importo scaduto).
Giova allora richiamare il principio pacifico, in tema di prova
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dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. s.u., 13533/2001).
E' infondata la doglianza dell'opponente circa la mancata comunicazione della cessione del credito, atteso che ai sensi dell'art. 1264 c.c. la notifica della cessione del credito è un atto a forma libera avente lo scopo di garantire che il debitore paghi al soggetto giusto, mettendolo al corrente del cambio di titolarità del credito. Il giudice di legittimità ha più volte chiarito che tale notifica non si identifica necessariamente con quella effettuata tramite ufficiale giudiziario, ma rappresenta un'attività più ampia, diretta a produrre la conoscenza dell'atto nel destinatario e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. 1770/2014).
Va peraltro esaminata la sussistenza o meno del carattere abusivo della clausola contrattuale circa gli interessi di mora.
Come è noto, per effetto della sentenza n. 9479/2023 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, conformatesi alle pronunce della Corte di Giustizia del
17.05.2022, circa la necessità del controllo officioso da parte del Giudice del monitorio della vessatorietà della clausole poste a fondamento del credito preteso contro un consumatore, al fine di conformarsi al diritto eurounitario, “simile verifica compete anche (e a maggior ragione) al Giudice dell'opposizione tempestivamente proposta dal debitore/consumatore/mutuatario” (cfr., in motivazione, C.d.A. Napoli, sentenza n. 3048/2025 del 13.6.2025).
Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività della clausola mediante la quale sono stati pattuiti gli interessi moratori: segnatamente, l'art. 13 del contratto che prevede un interesse moratorio nella misura massima dell1% per mese.
Parte opposta ha escluso la vessatorietà della clausola sopra richiamata
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considerato che la stessa quantifica le somme dovute in conseguenza del ritardato pagamento in misura non eccedente la soglia fissata in materia di usura. Tuttavia, tale prospettazione (fondata sulla coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio - art. 33, co. 2, lett f cod. cons.- con l'interesse usurario) non può essere condivisa.
Giova rammentare, in punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale “manifestamente eccessivo”, che ai sensi dell'art. 4 dir. n.
93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”.
Ora, la previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. E', invero, ben nota la differente ratio che ha ispirato il Legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del Legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura.
Nella presente fattispecie, quindi, a risentire della abusività della clausola relativa agli interessi di mora, oltre alla differenza tra interessi corrispettivi ed interessi mora, è la misura di questi ultimi nel loro complesso, tenuto conto degli altri oneri stabiliti a carico del mutuatario, tra cui l'onere per estinzione anticipata,
1% dell'importo rimborsato in anticipo e gli oneri dovuti per recupero stragiudiziale a seguito di decadenza del beneficio del termine, pari al 5% dell'importo scaduto. Si perviene, in tal modo, ad una complessiva misura degli oneri a carico del mutuatario di oltre il 17%, ossia ad una percentuale superiore anche alla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
(maggiorazione del 2,1%).
A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è
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ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio di gran lunga superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato.
A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la
Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cass. n. 14410/2024).
Viceversa, come si legge in Cass. n. 25914/2019), in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
In conclusione, la pattuizione di interessi moratori nella specie, tenuto conto degli altri oneri previsti in caso di decadenza dal beneficio del termine, a fronte di interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 10,50%, consente di ritenere integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
Può infatti ragionevolmente ritenersi che, a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, il consumatore non avrebbe accettato una pattuizione che quantifica l'interesse moratorio in misura eccedente la maggiorazione media del medesimo interesse rispetto a quello corrispettivo
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praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto.
Tanto detto, deve del resto pure osservarsi che l'opposta non ha fornito elementi idonei a ritenere superabile la presunzione relativa (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) che, per le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene invece integrata.
Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola in discorso
(art 15) è da precisare che, secondo la CGUE, in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità
(CGUE 14.06.2012 in C-618/10; CGUE 18.11.2021 in C-212/20; CGUE
12.01.2023 in C-395/2023).
La Corte di giustizia ha statuito che “quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C: ; nonché C.F._2 [...]
de Man Garabito, C-488/11, EU:C: ). CP_2 C.F._3
La Corte di Giustizia spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero
“di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice
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nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti”
(Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, cit.).
Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come
“nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale
Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n.
79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera
Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza, deve quindi procedersi alla disapplicazione dell'art. 13 del contratto sì che, revocato il decreto ingiuntivo,
l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di euro 11.897,55
(ossia epurando dalla pretesa creditoria la somma per interessi di mora, pari ad euro 10.123,14), oltre interessi legali dalla data della domanda, 4.4.2022, al saldo.
In definitiva, per effetto dell'accertamento dell'inferiore importo dovuto rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 11.897,55 oltre interessi legali dal 4.4.2022 al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanni quindi poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss.
m.i., tenuto conto dell'attività prestata (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2682/2022 (R.G. n. 8187/2022) emesso dal
Tribunale di Napoli in data , del 08/04/2022 e condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 11.897,55 oltre interessi legali dal
4.4.2022 al saldo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
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Così deciso in Napoli, udienza 28.04.2022
E' verbale, ore 15:50.
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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