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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12218 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg14815 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14815 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, Persona_1
giusta procura in atti, dall'avv. SARNATARO BIAGIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ugo Niutta 22,
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. BALBI MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Terracina n.381,
RESISTENTE
1 2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024,
[...]
- premesso di aver intrattenuto una Persona_1
relazione more uxorio con il sig. e che Controparte_1
dalla loro unione nascevano due minori: il Persona_2
30.12.2014 e il 09.11.2017 - chiedeva disciplinarsi i Persona_3
rapporti relativi padre-figlie, in particolare prevedendosi:
“1) L'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_2 Persona_4
con collocamento stabile presso la madre, fissando la loro residenza
[...]
presso l'abitazione di quest'ultima;
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie con pernottamento dal CP_1
venerdì, dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00 quando la scuola è chiusa) sino alle ore 20:30 della domenica a settimane alterne;
quando le minori non restano per il fine settimana con il padre questi potrà tenerle con sè per tre giorni infrasettimanali e, precisamente il martedì e il giovedì dall' uscita di scuola o nei periodi estivi quando non vi è scuola dalle ore 10:00 sino alle ore 21:00, nonché il sabato dalle ore10:00 alle ore 20:00; in ogni caso il padre potrà recuperare nel corso della settimana i giorni in cui per malattia o impedimento non ha potuto tenere con sé le figlie nei giorni a lui spettanti;
in occasione delle festività natalizie le figlie trascorreranno il Natale (periodo 24-30/12) con la madre e il
Capodanno (periodo31/12-06/01) con il padre e viceversa l'anno successivo;
così alternativamente per le festività pasquali (dal Sabato Santo alla Domenica pomeriggio di Pasqua e dalla Domenica pomeriggio di Pasqua al Lunedì in
2 3
albis). Per il periodo estivo le minori trascorreranno due settimane nel mese di agosto e una settimana nel mese di luglio con il padre, con le modalità che verranno concordate entro il 15 giugno di ogni anno;
3) L'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra CP_1 Per_1
entro il giorno 4 di ogni mese la somma di euro 800,00 a titolo di assegno di mantenimento delle figlie minori, in contanti o a mezzo bonifico bancario o postale;
con obbligo di rivalutare annualmente la predetta somma secondo le variazioni degli indici Istat;
oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Napoli.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi al regime dell'affido condiviso delle minori, contestava il quantum dell'assegno di mantenimento e concludeva chiedendo:
“Il sig. è comunque disponibile a partecipare al Controparte_1
mantenimento dei propri figli, ma non può impegnarsi oltre l'importo di euro
150,00 mensili per ognuno di loro, stante la precarietà con la quale ogni tanto riesce a trovare un lavoro.
Chiede comunque che la sig.ra Vs voglia stabilire e regolamentare le visite ai propri figli, cosa che ad oggi non gli è stata consentita.”
All'udienza di prima comparizione le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, accordandosi alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, cui integralmente aderivano e la causa veniva rinviata per verificare l'andamento dell'accordo tramite i servizi sociali.
3 4
All'udienza cartolare del 27.11.2025, acquisite le relazioni positive dei servizi sociali, le parti confermavano la proposta conciliativa;
pertanto, il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il P.M. esprimeva parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed i figli minori in conformità a quanto deciso dalle parti in accordo.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- “affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figlia che tenga conto della interruzione dei rapporti negli ultimi due anni, pertanto i ss territorialmente competenti effettueranno preventivamente un monitoraggio socio ambientale dei rispettivi nuclei familiari e quelli di origine anche attraverso l'ascolto delle minori, l'ascolto delle parti e sulla base di accessi domiciliari verificheranno le condizioni di vita delle minori ed eventuali disagi delle stesse;
i SS acquisiranno relazioni dal personale scolastico per trasmettere il tutto entro mesi 3 all'Autorità Giudicante;
solo all'esito dei colloqui con entrambi i genitori e le minori i SS organizzeranno una ripresa degli incontri delle bambine con il padre;
per il primo mese in uno spazio neutro, successivamente, in caso di positivo esito dei primi incontri il padre, potrà stare con le minori 2 pomeriggi a settimana dalle ore 16:30 alle ore 19:00 e a regime alternato o il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00 affidando ai
SS in ogni caso la costante verifica dell'andamento degli incontri liberi tra padre- figlie;
solo in caso positivo, e trascorsi 6 mesi dall'inizio della ripresa della frequentazione, ai 2 pomeriggi a settimana si aggiungeranno i weekend alternati con i pernotti in cui il padre terrà con sé le minori dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 19, oltre ad una settimana consecutiva di luglio o agosto da
4 5
comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
il regime dell'alternanza si attuerà anche il 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e lunedì in Albis;
le minori staranno con il padre il giorno del compleanno del papà e della festa del papà mentre staranno con la madre il giorno del compleanno e della festa della mamma;
i compleanni delle minori verranno trascorsi preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo prevarrà la regola dell'alternanza;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo CP_1 Per_1
mensile versato di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per il mantenimento delle figlie, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
- Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali CP_1
spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il
COA.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così
5 6
provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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n. rg14815 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14815 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, Persona_1
giusta procura in atti, dall'avv. SARNATARO BIAGIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ugo Niutta 22,
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. BALBI MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Terracina n.381,
RESISTENTE
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con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024,
[...]
- premesso di aver intrattenuto una Persona_1
relazione more uxorio con il sig. e che Controparte_1
dalla loro unione nascevano due minori: il Persona_2
30.12.2014 e il 09.11.2017 - chiedeva disciplinarsi i Persona_3
rapporti relativi padre-figlie, in particolare prevedendosi:
“1) L'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_2 Persona_4
con collocamento stabile presso la madre, fissando la loro residenza
[...]
presso l'abitazione di quest'ultima;
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie con pernottamento dal CP_1
venerdì, dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00 quando la scuola è chiusa) sino alle ore 20:30 della domenica a settimane alterne;
quando le minori non restano per il fine settimana con il padre questi potrà tenerle con sè per tre giorni infrasettimanali e, precisamente il martedì e il giovedì dall' uscita di scuola o nei periodi estivi quando non vi è scuola dalle ore 10:00 sino alle ore 21:00, nonché il sabato dalle ore10:00 alle ore 20:00; in ogni caso il padre potrà recuperare nel corso della settimana i giorni in cui per malattia o impedimento non ha potuto tenere con sé le figlie nei giorni a lui spettanti;
in occasione delle festività natalizie le figlie trascorreranno il Natale (periodo 24-30/12) con la madre e il
Capodanno (periodo31/12-06/01) con il padre e viceversa l'anno successivo;
così alternativamente per le festività pasquali (dal Sabato Santo alla Domenica pomeriggio di Pasqua e dalla Domenica pomeriggio di Pasqua al Lunedì in
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albis). Per il periodo estivo le minori trascorreranno due settimane nel mese di agosto e una settimana nel mese di luglio con il padre, con le modalità che verranno concordate entro il 15 giugno di ogni anno;
3) L'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra CP_1 Per_1
entro il giorno 4 di ogni mese la somma di euro 800,00 a titolo di assegno di mantenimento delle figlie minori, in contanti o a mezzo bonifico bancario o postale;
con obbligo di rivalutare annualmente la predetta somma secondo le variazioni degli indici Istat;
oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Napoli.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi al regime dell'affido condiviso delle minori, contestava il quantum dell'assegno di mantenimento e concludeva chiedendo:
“Il sig. è comunque disponibile a partecipare al Controparte_1
mantenimento dei propri figli, ma non può impegnarsi oltre l'importo di euro
150,00 mensili per ognuno di loro, stante la precarietà con la quale ogni tanto riesce a trovare un lavoro.
Chiede comunque che la sig.ra Vs voglia stabilire e regolamentare le visite ai propri figli, cosa che ad oggi non gli è stata consentita.”
All'udienza di prima comparizione le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, accordandosi alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, cui integralmente aderivano e la causa veniva rinviata per verificare l'andamento dell'accordo tramite i servizi sociali.
3 4
All'udienza cartolare del 27.11.2025, acquisite le relazioni positive dei servizi sociali, le parti confermavano la proposta conciliativa;
pertanto, il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il P.M. esprimeva parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed i figli minori in conformità a quanto deciso dalle parti in accordo.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- “affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figlia che tenga conto della interruzione dei rapporti negli ultimi due anni, pertanto i ss territorialmente competenti effettueranno preventivamente un monitoraggio socio ambientale dei rispettivi nuclei familiari e quelli di origine anche attraverso l'ascolto delle minori, l'ascolto delle parti e sulla base di accessi domiciliari verificheranno le condizioni di vita delle minori ed eventuali disagi delle stesse;
i SS acquisiranno relazioni dal personale scolastico per trasmettere il tutto entro mesi 3 all'Autorità Giudicante;
solo all'esito dei colloqui con entrambi i genitori e le minori i SS organizzeranno una ripresa degli incontri delle bambine con il padre;
per il primo mese in uno spazio neutro, successivamente, in caso di positivo esito dei primi incontri il padre, potrà stare con le minori 2 pomeriggi a settimana dalle ore 16:30 alle ore 19:00 e a regime alternato o il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00 affidando ai
SS in ogni caso la costante verifica dell'andamento degli incontri liberi tra padre- figlie;
solo in caso positivo, e trascorsi 6 mesi dall'inizio della ripresa della frequentazione, ai 2 pomeriggi a settimana si aggiungeranno i weekend alternati con i pernotti in cui il padre terrà con sé le minori dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 19, oltre ad una settimana consecutiva di luglio o agosto da
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comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
il regime dell'alternanza si attuerà anche il 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e lunedì in Albis;
le minori staranno con il padre il giorno del compleanno del papà e della festa del papà mentre staranno con la madre il giorno del compleanno e della festa della mamma;
i compleanni delle minori verranno trascorsi preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo prevarrà la regola dell'alternanza;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo CP_1 Per_1
mensile versato di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per il mantenimento delle figlie, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
- Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali CP_1
spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il
COA.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così
5 6
provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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