TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.VG. 9648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9648 /2024
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROCCI PATRIZIA che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. FALCHERO SIMONA che la rappresenta e difende in virtù _1 di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 30.06.2025
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in COAZZE il Parte_1 _1
29.04.2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.06.2002, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e il 21.11.2003, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_2
Con ricorso depositato il 12.04.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 434/24 del 18.10.2024, pubblicata il 22.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Non è contestato tra le parti il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio , maggiorenne, sarà stabilmente collocato e manterrà la Persona_2 residenza e dimora abituale presso la madre in Coazze (TO), via Martoglio nr. 12.
DÀ ATTO che il figlio , maggiorenne, sarà stabilmente collocato e manterrà la residenza Persona_1
e dimora abituale presso il padre in Coazze (TO), via Combacalda n. 21.
DÀ ATTO che la casa coniugale Sita in Coazze (TO), via Combacalda n.21, di proprietà del marito, resta nella disponibilità dello stesso, con tutti gli arredi e i mobili presenti.
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedere per sé contributo al mantenimento.
DÀ ATTO che il IG. , contestualmente al deposito delle presente note scritte, consegna Parte_1 alla IG.ra (per il tramite dei rispettivi legali) un assegno circolare di € 2.000,00 =intestato al _1 figlio , a totale tacitazione delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento. Persona_2 per il figlio Per_2
DÀ ATTO che gli assegni famigliari (e al compimento dei 21 anni, altro tipo di assegno previsto in base all'ISEE che sarà cura della IG.ra predisporre) verranno incassati dalla IG.ra _1 _1
DÀ ATTO che il IG. si impegna al trasferimento della propria quota del 50% o Parte_1 dell'autovettura Y 10 targata EX404CK in favore del figlio e e detto trasferimento verrà Per_3 Per_2 effettuato non appena sarà possibile fissare appuntamento presso il PRA e comunque entro il 31.07.2025, a cura e spese della IG.ra , rinunciando sin d'ora alla richiesta di qualsiasi somma relativa a _1 detto trasferimento anche con riferimento e multe e bolli auto in precedenza sostenuti.
DÀ ATTO che La IG.ra si impegna alla consegna di un braccialetto di proprietà del IG. _1
, contestualmente al deposito delle presenti note scritte e il IG. , con il Parte_1 Parte_1 ricevimento del detto braccialetto, dichiara di non aver più nulla a che pretendere dalla sig.ra _1
e neppure dal figlio , anche a titolo restituzione di beni personali;
Per_2
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di aver regolato separatamente qualsiasi questione patrimoniale e che pertanto nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18 luglio
2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9648 /2024
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROCCI PATRIZIA che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. FALCHERO SIMONA che la rappresenta e difende in virtù _1 di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 30.06.2025
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in COAZZE il Parte_1 _1
29.04.2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.06.2002, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e il 21.11.2003, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_2
Con ricorso depositato il 12.04.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 434/24 del 18.10.2024, pubblicata il 22.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Non è contestato tra le parti il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio , maggiorenne, sarà stabilmente collocato e manterrà la Persona_2 residenza e dimora abituale presso la madre in Coazze (TO), via Martoglio nr. 12.
DÀ ATTO che il figlio , maggiorenne, sarà stabilmente collocato e manterrà la residenza Persona_1
e dimora abituale presso il padre in Coazze (TO), via Combacalda n. 21.
DÀ ATTO che la casa coniugale Sita in Coazze (TO), via Combacalda n.21, di proprietà del marito, resta nella disponibilità dello stesso, con tutti gli arredi e i mobili presenti.
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedere per sé contributo al mantenimento.
DÀ ATTO che il IG. , contestualmente al deposito delle presente note scritte, consegna Parte_1 alla IG.ra (per il tramite dei rispettivi legali) un assegno circolare di € 2.000,00 =intestato al _1 figlio , a totale tacitazione delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento. Persona_2 per il figlio Per_2
DÀ ATTO che gli assegni famigliari (e al compimento dei 21 anni, altro tipo di assegno previsto in base all'ISEE che sarà cura della IG.ra predisporre) verranno incassati dalla IG.ra _1 _1
DÀ ATTO che il IG. si impegna al trasferimento della propria quota del 50% o Parte_1 dell'autovettura Y 10 targata EX404CK in favore del figlio e e detto trasferimento verrà Per_3 Per_2 effettuato non appena sarà possibile fissare appuntamento presso il PRA e comunque entro il 31.07.2025, a cura e spese della IG.ra , rinunciando sin d'ora alla richiesta di qualsiasi somma relativa a _1 detto trasferimento anche con riferimento e multe e bolli auto in precedenza sostenuti.
DÀ ATTO che La IG.ra si impegna alla consegna di un braccialetto di proprietà del IG. _1
, contestualmente al deposito delle presenti note scritte e il IG. , con il Parte_1 Parte_1 ricevimento del detto braccialetto, dichiara di non aver più nulla a che pretendere dalla sig.ra _1
e neppure dal figlio , anche a titolo restituzione di beni personali;
Per_2
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di aver regolato separatamente qualsiasi questione patrimoniale e che pertanto nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18 luglio
2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.