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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3305 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Garofalo Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giulio Tatarelli
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento dell'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento e riconducibili alla cat. C del CCNL Enti Locali dal
1.7.2004 alla attualità e l'accertamento del diritto alla percezione conseguenti differenze retributive – è infondata e deve essere rigettata.
3. La ricorrente è dipendente della Provincia di con decorrenza dal 1.7.2004, a seguito di CP_1 procedura di stabilizzazione riservata ad ex lavoratori LSU, con inquadramento nella cat. B1 profilo professionale di “esecutore area amministrativa”; all'esito di procedura concorsuale interna, con decorrenza dal 1.3.2008 è stata inquadrata nella cat. B3 nel profilo di
“collaboratore professionale” con assegnazione al settore Bilancio dell'Ente-servizio contabilità e tributi.
Con sentenza n. 586/2015 del 3.7.2017 emessa dal Tribunale di Latina nella persona del dr.
NA è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui ha lavorato come LSU dal 1996 al 30.6.2004 con declaratoria del diritto alla percezione delle
“differenze retributive tra quanto percepito come LSU e quanto spettante per effetto del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 26.7.2001 sino alla data di stipula del rapporto di lavoro subordinato”.
4. Con il presente giudizio la ricorrente ha rappresentato di aver sempre lavorato, a partire dal momento in cui ha iniziato a lavorare come LSU, con qualifica di impiegata presso il settore
Bilancio – Ufficio mandati occupandosi specificatamente di “gestire i mandati di pagamento dalla fase istruttoria all'erogazione e allo scarico degli stessi presso i vari uffici di riferimento fino alla archiviazione” di essersi occupata “di controllo fatture e dal 2018 all'attualità di verifica anche degli incassi al fine di emettere le relative reversali”.
Ha quindi dedotto di aver svolto sempre le stesse mansioni dal 1996, tipiche della categoria C
e che la superiorità delle mansioni disimpegnate è già stata riconosciuta dal G.d.L. di Latina con sentenza n. 586/2015, esecutiva e inoppugnabile per formazione del giudicato.
Ha quindi rivendicato le differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento con decorrenza dal 1.7.2004 sino alla attualità.
2 5. Deve in primo luogo chiarirsi come, dalla lettura della sentenza n. 586/2015, non sia riscontrabile la sussistenza di un accertamento (e quindi di un giudicato) in relazione alla attività espletata con decorrenza dal 1.7.2004.
Invero, dal testo della generica motivazione, non si riscontra neanche un accertamento delle mansioni svolte, né delle ragioni dell'inquadramento nella cat. C. Nella sentenza non si rinvengono le mansioni disimpegnate e tenute in considerazione per l'accertamento (in un unico punto si riporta che “la ricorrente si è occupata per il periodo in considerazione dei servizi autoscuole e agenzie di consulenza pratiche auto”) ma si riconosce unicamente la natura subordinata del rapporto per difformità al progetto con diritto alle differenze retributive parametrate alla cat. C.
È evidente, dal testo della sentenza, come non possa ritenersi formato un giudicato sul punto in quanto, da una parte, l'accertamento riguarda solo un periodo antecedente alla stabilizzazione, dall'altra, le mansioni richiamate nella precedente sentenza non corrispondono a quelle oggetto dell'odierno ricorso.
6. Tanto chiarito, occorre ricordare come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di merito e legittimità il principio secondo cui nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato non si possa prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
b) dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante da ultimo Cass. sez. lav. n. 8589 del 28/04/2015 rv. 635313; Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09 e Cass. 20272/10).
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che «il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivestita, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto». In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le
3 mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03).
Deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Come
a più riprese statuito dalla Suprema Corte, “colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche dell'inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà comportato” (Cass. n.
21457/2013).
7. Nella fattispecie in esame, invero, la causa petendi del ricorso non si fonda sulla comparazione come indicata dalla giurisprudenza di legittimità; non viene difatti neanche riportata la declaratoria contrattuale del livello di inquadramento B3, né specificate le ragioni giuridiche della riconducibilità delle mansioni disimpegnate alla cat. C, limitandosi il ricorso a richiamare quanto statuito nella precedente sentenza n. 586/2015 sul presupposto – che si è già visto deve ritenersi errato – di un intervenuto giudicato sul punto.
8. Ad ogni modo il Tribunale ha ritenuto opportuno effettuare un approfondimento istruttorio.
Sul punto, anche in considerazione di quanto lamentato dalla difesa attorea, si chiarisce che la mancata ammissione dei capitoli di prova della ricorrente è stata dettata dal fatto che gli stessi risultavano oltremodo generici [“elaborare e gestire i mandati di pagamento dalla fase istruttoria all'erogazione” “controllo delle fatture emettendone le relative reversali, svolgendone l'attività istruttoria relativa” cfr. cap. 2 e 3 del ricorso] e quindi irrilevanti ed inidonei, anche ove confermati, a consentire una verifica della sussumibilità delle mansioni disimpegnate nel livello di inquadramento assegnato ovvero in quello rivendicato. Al contrario, la , partendo proprio dall'analisi e dalla comparazione delle declaratorie, ne Controparte_1
4 ha chiarito gli elementi di differenziazione, e senza negare lo svolgimento della attività della ricorrente per come genericamente indicata in ricorso, ne ha specificato i contenuti, evidenziando che la ricorrente ha svolto un ruolo di supporto amministrativo, circoscritto all'inserimento dei dati, con gestione informatizzata della contabilità, con compilazione di maschere generate dal software (programma INFOR ora MUNICIPIA e programma SIOPE).
La Provincia ha quindi specificato, senza che la circostanza sia stata in alcun modo smentita in sede di prima udienza, che l'iter amministrativo è gestito da una piattaforma informatica che, collegata direttamente alla consente l'emissione automatica di mandati e delle Controparte_2 reversali e che il procedimento si sostanzia nell'inserimento di taluni dati, forniti dal Dirigente
o dai Responsabili del servizio, nella varie maschere del programma.
Attesa la specificità dei capitoli di prova, si è proceduto ad un approfondimento sul punto;
non
è stata ammessa prova contraria in quanto non richiesta;
è stata comunque consentita alla difesa attorea – come evincibile dai verbali – una ampia possibilità di domande a chiarimento.
9. L'istruttoria ha permesso di individuare, con specificità e chiarezza, la procedura con cui avviene, all'interno del settore Bilancio dell'Ente-servizio contabilità e tributi presso cui opera la ricorrente, l'emissione dei mandati di pagamento e quella delle reversali di incasso (quindi le attività indicate dalla ricorrente e rispetto alle quali la stessa rivendica la riconducibilità al superiore livello di inquadramento cat. C).
I testi hanno chiarito e confermato che il responsabile della PO inserisce nelle procedure informatiche le fatture passive che pervengono al protocollo dell'Ente, ripartendo le somme dovute tra importo lordo, ritenute erariali, IVA e importo netto e le assegna ai competenti
Settori per l'adozione degli atti di liquidazione;
tanto vale anche per il Settore Bilancio che, effettuate le necessarie verifiche, trasmette gli atti di liquidazione al Servizio contabilità e tributi i cui addetti completano gli elementi della maschera informatica richiesti dal sistema per la generazione del mandato. Hanno quindi chiarito che la ricorrente si occupa dell'inserimento a schermata di dati già precedentemente lavorati. Il file torna poi al dirigente per la firma e la trasmissione alla banca per il pagamento.
La medesima procedura afferisce anche per le reversali di incasso.
A domanda del giudice sul punto, i testi hanno negato che la abbia svolto mansioni Parte_1 riconducibili a raccolta, elaborazione o analisi di dati;
né attività di controllo delle fatture;
5 ribadendo che la mansione consiste nell'inserimento nella maschera informatica precompilata di dati forniti.
A domanda dell'avv. di parte ricorrente in relazione alle ragioni per cui, come risulta dai doc. 6
e 7 fasc. resistente, sui mandati e reversali di pagamento sia apposta, oltre alla firma del dirigente, anche la firma della ricorrente, i testi hanno spiegato che “la firma apportata dall'operatore indica solo la persona che materialmente ha effettuato l'inserimento dei dati, questo riguarda sia i mandati di pagamento che le reversali;
l'operatore si limita ad inserire
l'importo, il titolo, sulla scorta dei dati già indicati dal dirigente. Fondamentalmente la firma è della persona che materialmente inserisce i dati, per verificare l'eventuale responsabilità in caso di errori”
L'istruttoria ha quindi acclarato che l'attività di inserimento e controllo delle fatture è effettuata personalmente dal responsabile posizione organizzativa e che l'operatore (tra cui la Parte_1 si limita a riportare i dati indicati dal dirigente nella maschera informatica;
la doppia firma riportata sul documento indica l'operatore che ha effettuato l'inserimento ed il dirigente responsabile della procedura.
Entrambi i testi hanno quindi dichiarato che l'attività della ricorrente consiste in sostanza in una attività di data entry e cioè di inserimento dati già precedentemente lavorati sulla schermata informatica.
10. Alla luce del chiaro quadro istruttorio risulta corretto l'inquadramento della ricorrente nell'ambito della cat. B3 cui appartengono
“i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
- Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
(…)
6 Certamente non vi sono gli elementi per poter sostenere la riconducibilità delle mansioni disimpegnate nell'ambito della superiore cat. C in cui rientra il dipendente che “svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure
e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”.
Alcuna attività istruttoria è emersa come effettuata dalla ricorrente, né risulta una elaborazione o analisi dei dati;
bensì una attività di supporto amministrativo, circoscritto all'inserimento dei dati e verifica del corretto riempimento di tutti i campi della maschera generata dal programma informatico.
11. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (tenuto conto della prescrizione, scaglione € 5.200 – 26.000) e dell'attività processuale svolta, liquidati nei medi quanto alla fase di studio e minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 3305/2022), ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione nei confronti della delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 3.606,00 oltre accessori di legge come in memoria.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
7
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3305 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Garofalo Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giulio Tatarelli
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento dell'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento e riconducibili alla cat. C del CCNL Enti Locali dal
1.7.2004 alla attualità e l'accertamento del diritto alla percezione conseguenti differenze retributive – è infondata e deve essere rigettata.
3. La ricorrente è dipendente della Provincia di con decorrenza dal 1.7.2004, a seguito di CP_1 procedura di stabilizzazione riservata ad ex lavoratori LSU, con inquadramento nella cat. B1 profilo professionale di “esecutore area amministrativa”; all'esito di procedura concorsuale interna, con decorrenza dal 1.3.2008 è stata inquadrata nella cat. B3 nel profilo di
“collaboratore professionale” con assegnazione al settore Bilancio dell'Ente-servizio contabilità e tributi.
Con sentenza n. 586/2015 del 3.7.2017 emessa dal Tribunale di Latina nella persona del dr.
NA è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui ha lavorato come LSU dal 1996 al 30.6.2004 con declaratoria del diritto alla percezione delle
“differenze retributive tra quanto percepito come LSU e quanto spettante per effetto del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 26.7.2001 sino alla data di stipula del rapporto di lavoro subordinato”.
4. Con il presente giudizio la ricorrente ha rappresentato di aver sempre lavorato, a partire dal momento in cui ha iniziato a lavorare come LSU, con qualifica di impiegata presso il settore
Bilancio – Ufficio mandati occupandosi specificatamente di “gestire i mandati di pagamento dalla fase istruttoria all'erogazione e allo scarico degli stessi presso i vari uffici di riferimento fino alla archiviazione” di essersi occupata “di controllo fatture e dal 2018 all'attualità di verifica anche degli incassi al fine di emettere le relative reversali”.
Ha quindi dedotto di aver svolto sempre le stesse mansioni dal 1996, tipiche della categoria C
e che la superiorità delle mansioni disimpegnate è già stata riconosciuta dal G.d.L. di Latina con sentenza n. 586/2015, esecutiva e inoppugnabile per formazione del giudicato.
Ha quindi rivendicato le differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento con decorrenza dal 1.7.2004 sino alla attualità.
2 5. Deve in primo luogo chiarirsi come, dalla lettura della sentenza n. 586/2015, non sia riscontrabile la sussistenza di un accertamento (e quindi di un giudicato) in relazione alla attività espletata con decorrenza dal 1.7.2004.
Invero, dal testo della generica motivazione, non si riscontra neanche un accertamento delle mansioni svolte, né delle ragioni dell'inquadramento nella cat. C. Nella sentenza non si rinvengono le mansioni disimpegnate e tenute in considerazione per l'accertamento (in un unico punto si riporta che “la ricorrente si è occupata per il periodo in considerazione dei servizi autoscuole e agenzie di consulenza pratiche auto”) ma si riconosce unicamente la natura subordinata del rapporto per difformità al progetto con diritto alle differenze retributive parametrate alla cat. C.
È evidente, dal testo della sentenza, come non possa ritenersi formato un giudicato sul punto in quanto, da una parte, l'accertamento riguarda solo un periodo antecedente alla stabilizzazione, dall'altra, le mansioni richiamate nella precedente sentenza non corrispondono a quelle oggetto dell'odierno ricorso.
6. Tanto chiarito, occorre ricordare come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di merito e legittimità il principio secondo cui nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato non si possa prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
b) dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante da ultimo Cass. sez. lav. n. 8589 del 28/04/2015 rv. 635313; Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09 e Cass. 20272/10).
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che «il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivestita, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto». In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le
3 mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03).
Deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Come
a più riprese statuito dalla Suprema Corte, “colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche dell'inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà comportato” (Cass. n.
21457/2013).
7. Nella fattispecie in esame, invero, la causa petendi del ricorso non si fonda sulla comparazione come indicata dalla giurisprudenza di legittimità; non viene difatti neanche riportata la declaratoria contrattuale del livello di inquadramento B3, né specificate le ragioni giuridiche della riconducibilità delle mansioni disimpegnate alla cat. C, limitandosi il ricorso a richiamare quanto statuito nella precedente sentenza n. 586/2015 sul presupposto – che si è già visto deve ritenersi errato – di un intervenuto giudicato sul punto.
8. Ad ogni modo il Tribunale ha ritenuto opportuno effettuare un approfondimento istruttorio.
Sul punto, anche in considerazione di quanto lamentato dalla difesa attorea, si chiarisce che la mancata ammissione dei capitoli di prova della ricorrente è stata dettata dal fatto che gli stessi risultavano oltremodo generici [“elaborare e gestire i mandati di pagamento dalla fase istruttoria all'erogazione” “controllo delle fatture emettendone le relative reversali, svolgendone l'attività istruttoria relativa” cfr. cap. 2 e 3 del ricorso] e quindi irrilevanti ed inidonei, anche ove confermati, a consentire una verifica della sussumibilità delle mansioni disimpegnate nel livello di inquadramento assegnato ovvero in quello rivendicato. Al contrario, la , partendo proprio dall'analisi e dalla comparazione delle declaratorie, ne Controparte_1
4 ha chiarito gli elementi di differenziazione, e senza negare lo svolgimento della attività della ricorrente per come genericamente indicata in ricorso, ne ha specificato i contenuti, evidenziando che la ricorrente ha svolto un ruolo di supporto amministrativo, circoscritto all'inserimento dei dati, con gestione informatizzata della contabilità, con compilazione di maschere generate dal software (programma INFOR ora MUNICIPIA e programma SIOPE).
La Provincia ha quindi specificato, senza che la circostanza sia stata in alcun modo smentita in sede di prima udienza, che l'iter amministrativo è gestito da una piattaforma informatica che, collegata direttamente alla consente l'emissione automatica di mandati e delle Controparte_2 reversali e che il procedimento si sostanzia nell'inserimento di taluni dati, forniti dal Dirigente
o dai Responsabili del servizio, nella varie maschere del programma.
Attesa la specificità dei capitoli di prova, si è proceduto ad un approfondimento sul punto;
non
è stata ammessa prova contraria in quanto non richiesta;
è stata comunque consentita alla difesa attorea – come evincibile dai verbali – una ampia possibilità di domande a chiarimento.
9. L'istruttoria ha permesso di individuare, con specificità e chiarezza, la procedura con cui avviene, all'interno del settore Bilancio dell'Ente-servizio contabilità e tributi presso cui opera la ricorrente, l'emissione dei mandati di pagamento e quella delle reversali di incasso (quindi le attività indicate dalla ricorrente e rispetto alle quali la stessa rivendica la riconducibilità al superiore livello di inquadramento cat. C).
I testi hanno chiarito e confermato che il responsabile della PO inserisce nelle procedure informatiche le fatture passive che pervengono al protocollo dell'Ente, ripartendo le somme dovute tra importo lordo, ritenute erariali, IVA e importo netto e le assegna ai competenti
Settori per l'adozione degli atti di liquidazione;
tanto vale anche per il Settore Bilancio che, effettuate le necessarie verifiche, trasmette gli atti di liquidazione al Servizio contabilità e tributi i cui addetti completano gli elementi della maschera informatica richiesti dal sistema per la generazione del mandato. Hanno quindi chiarito che la ricorrente si occupa dell'inserimento a schermata di dati già precedentemente lavorati. Il file torna poi al dirigente per la firma e la trasmissione alla banca per il pagamento.
La medesima procedura afferisce anche per le reversali di incasso.
A domanda del giudice sul punto, i testi hanno negato che la abbia svolto mansioni Parte_1 riconducibili a raccolta, elaborazione o analisi di dati;
né attività di controllo delle fatture;
5 ribadendo che la mansione consiste nell'inserimento nella maschera informatica precompilata di dati forniti.
A domanda dell'avv. di parte ricorrente in relazione alle ragioni per cui, come risulta dai doc. 6
e 7 fasc. resistente, sui mandati e reversali di pagamento sia apposta, oltre alla firma del dirigente, anche la firma della ricorrente, i testi hanno spiegato che “la firma apportata dall'operatore indica solo la persona che materialmente ha effettuato l'inserimento dei dati, questo riguarda sia i mandati di pagamento che le reversali;
l'operatore si limita ad inserire
l'importo, il titolo, sulla scorta dei dati già indicati dal dirigente. Fondamentalmente la firma è della persona che materialmente inserisce i dati, per verificare l'eventuale responsabilità in caso di errori”
L'istruttoria ha quindi acclarato che l'attività di inserimento e controllo delle fatture è effettuata personalmente dal responsabile posizione organizzativa e che l'operatore (tra cui la Parte_1 si limita a riportare i dati indicati dal dirigente nella maschera informatica;
la doppia firma riportata sul documento indica l'operatore che ha effettuato l'inserimento ed il dirigente responsabile della procedura.
Entrambi i testi hanno quindi dichiarato che l'attività della ricorrente consiste in sostanza in una attività di data entry e cioè di inserimento dati già precedentemente lavorati sulla schermata informatica.
10. Alla luce del chiaro quadro istruttorio risulta corretto l'inquadramento della ricorrente nell'ambito della cat. B3 cui appartengono
“i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
- Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
(…)
6 Certamente non vi sono gli elementi per poter sostenere la riconducibilità delle mansioni disimpegnate nell'ambito della superiore cat. C in cui rientra il dipendente che “svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure
e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”.
Alcuna attività istruttoria è emersa come effettuata dalla ricorrente, né risulta una elaborazione o analisi dei dati;
bensì una attività di supporto amministrativo, circoscritto all'inserimento dei dati e verifica del corretto riempimento di tutti i campi della maschera generata dal programma informatico.
11. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (tenuto conto della prescrizione, scaglione € 5.200 – 26.000) e dell'attività processuale svolta, liquidati nei medi quanto alla fase di studio e minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 3305/2022), ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione nei confronti della delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 3.606,00 oltre accessori di legge come in memoria.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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