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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2919/2023 promossa in grado d'appello
TRA
corrente in Borgo Ticino alla Via Cheglio 14/A, in persona Parte_1 della titolare nata a [...] l'[...] – C.F. – Controparte_1 CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Saltalamacchia del Foro di Napoli con Studio in Via dei Greci n. 36.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_2 C.F._2
Milano sino al 3.03.2020 adesso in Case Vecchie 25, Medesano (PR),
nato a [...] il [...], C.F , residente in [...] C.F._3
Piero Bottoni n°11 CAP. 20141,
nato a [...] il [...], C.F , Controparte_4 C.F._4 residente in [...] – Milano, in qualità di presidente di
[...]
, con sede in Milano, via Gaetano De Castillia 26 - Parte_2
20124 Milano, P.IVA , rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Dini del foro di Milano P.IVA_1
pagina 1 di 18 (CF. , con Studio in via G. fiamma n° 27 – 20129 Milano. C.F._5
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. ) con sede in Milano, Palazzo Marino, Piazza della Scala n. Controparte_5 P.IVA_2
2, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, come da procura generale CP_6 alle liti in data 15.03.2023, Repertorio n. 75374/15798, Notaio Dott. del Collegio Persona_1
Notarile di Milano, dagli avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ) e Angela C.F._6
Bartolomeo (c.f. dell'Avvocatura Comunale presso i cui uffici in Milano, Via C.F._7 della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato.
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità non ricomprese nelle altre materie
PER LA RIFORMA della sentenza n. 2586/23, pubblicata il 28/03/2023, non notificata, resa nel giudizio R.G. 33410/22, promosso avanti il Tribunale di Milano.
Conclusioni
Per Parte_1
“Per le esposte considerazioni, l'appellante, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, conclude affinchè Codesta Ecc.ma Corte di Appello, qualora ritenesse di non ammettere la consulenza tecnica richiesta anche nell'atto di appello, decida la causa accogliendo il presente gravame e, in riforma della sentenza impugnata, condanni il : Controparte_5
1) ad eliminare l'inquinamento relativo ai terreni riportati in Catasto al fol. 611, mappale 1 e mappale 2 in parte, ed al fol. 609 mappale 17 per la superficie complessiva di Ha. 2.50.00;
2) al risarcimento, con rivalutazione ed interessi, dei danni subiti dalla appellante, in €
105.000,00, oltre CR ES e danno di immagine da liquidarsi equitativamente, od in quella diversa somma ritenuta confacente;
3) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per , Controparte_2 CP_3 Pt_2
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, pagina 2 di 18 1) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e puntualmente indicati nel foglio di p.c. datato 25/11/2022, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
2) nel merito:
a) riformare integralmente la sentenza n. 2586/2023, pubblicata il 28/3/2023, non notificata, resa dal
Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Settima Civile, dott.sa Stefania Novelli, nel procedimento RG
n. 33410/2022, accogliendo le domande originariamente proposte:
- accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine ai fatti esposti in narrativa, Controparte_5 relativi alla contaminazione da metalli pesanti riscontrata nell'area di proprietà comunale e tuttora in uso a;
Parte_1
- conseguentemente, condannare il a: Controparte_5
1. effettuare la caratterizzazione e le analisi ambientali previste dalla normativa vigente, al fine di accertare e dettagliare l'effettiva contaminazione in atto sui terreni di cui è causa e sui prodotti ivi coltivati, la sua esatta entità e gravità, anche al fine di individuare contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
2. adottare le misure di messa in sicurezza disposte dall'art. 240 e ss.del D.lgs. 152/2006 e provvedere all'eventuale bonifica di tutti i terreni che risultassero contaminati;
3. realizzare ogni iniziativa necessaria a tutela della pubblica incolumità in relazione ai terreni de quibus e ai prodotti agricoli ivi coltivati, con modalità commisurate alla gravità e all'estensione della contaminazione che dovesse essere riscontrata;
4. condannare l'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni all'immagine, subiti dall' , a causa dei fatti di cui è causa, nella misura di € 10.000,00 ovvero Parte_2 in quella che si riterrà equa;
b) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Nel merito: rigettare integralmente
l'interposto appello con conseguente conferma in toto della sentenza del Tribunale di Milano, sez. VII^ civ. n. 2586/2023, pubblicata il 28.03.2023, e di tutte le statuizioni in essa contenute. In via istruttoria: confermare l'inammissibilità della consulenza tecnica contabile non avendo l'appellante assolto in
pagina 3 di 18 primo grado all'onere di offrire prova dei danni subiti e non potendo la consulenza richiesta avere tale scopo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' (di seguito, ”) conveniva in Parte_3 Pt_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (di Controparte_7 seguito, ) ed il (d'ora in avanti ), affermando che: CP_7 Controparte_5 CP_5
- in data 15.11.16 il Comune di Milano, con Determinazione Dirigenziale n. 20/2016, approvava l'estensione del contratto di affitto agrario stipulato con il 18.02.2016, ad alcune aree CP_7 site in Vaiano Valle (docc.9-10);
- in data 11.05.2019, e sottoscrivevano un “contratto di rete tra imprese CP_7 Parte_1 agricole” (ex D.L. 5/2009 e s.m.i.), poi formalizzato con atto pubblico del 15.10.2019, finalizzato alla coltivazione ed al commercio di prodotti agricoli;
all'esecuzione di opere previste in un nuovo modello di produzione agricola basato sull'agricoltura sociale e sostenibile in ambito urbano;
ed a creare una Comunità a Supporto dell'Agricoltura (di seguito, “CSA”).
L'accordo prevedeva l'utilizzo, da parte de , di una porzione dei terreni siti in Vaiano Parte_1
Valle, affittati a dal Comune di Milano, ed identificati al N.C.T. come Foglio 611, CP_7 mappale 1 (tutto), Foglio 611, mappale 2 (parte), e Foglio 609, mappale 17 (parte), per una superficie complessiva di 2,5 ettari (doc. 17);
- nel dicembre 2019, la sig.ra (titolare de ) comunicava ai sig.ri e CP_1 Parte_1 CP_3
sostenitori della CSA e acquirenti dei suoi prodotti, che i terreni di cui sopra erano CP_2 risultati contaminati, e la sospensione precauzionale della coltivazione dei prodotti che non erano risultati conformi alla normativa vigente;
- il 20 gennaio 2020, e avviavano una procedura di mediazione, presso la CP_7 Parte_1
Camera Arbitrale di Milano, invitando il L'obiettivo era concordare Controparte_5 interventi per la tutela dell'area e la prosecuzione delle attività, tramite bonifiche da perseguire congiuntamente sino al 2045 (doc. 43-A);
pagina 4 di 18 - alla procedura di mediazione chiedeva di partecipare, senza successo,
[...]
. Il Comune aderiva alla procedura che, tuttavia, Parte_2 veniva abbandonata da il 23 settembre 2021, dopo una fase di stallo (doc.51); Parte_1
- nel febbraio 2020, il emetteva un comunicato stampa, in cui dava atto della Controparte_5 potenziale contaminazione dei terreni del Parco della Vettabbia e dell'eventuale applicazione delle azioni di risanamento previste dal D.M. 46/2019 (doc. 46);
- il 4 marzo 2020, e notificavano l'esito dei rilievi e delle analisi alla Parte_1 CP_7
Regione al fine di avviare un procedimento per l'identificazione del responsabile Parte_2 della contaminazione (ex art. 245, co. 2, D.lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale, di seguito “
TUA”) (doc. 44);
- in una comunicazione dell'8 aprile 2020, il Comune di Milano, settore Bonifiche, chiedeva a se intendesse farsi carico della bonifica (art. 245 TUA); di fornire riferimenti catastali CP_7
e dettagli sui campionamenti, ricordando l'obbligo di misure preventive;
chiedeva ad ATS di stabilire eventuali misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare;
a
[...]
di provvedere all'attivazione di quanto previsto dagli artt. 244 e 245, comma 2, CP_8
TUA ( doc.50); il alla luce di tali circostanze, risultava essere a conoscenza della CP_5 potenziale contaminazione del terreno concesso in affitto.
- nel gennaio 2021, avviava, a proprie spese, un'indagine di pre-caratterizzazione Parte_1
(indagini sullo stato di contaminazione dei terreni, l'origine di tale contaminazione e valutazione del conseguente rischio sanitario ed ambientale) con il metodo della fluorescenza a raggi X;
tale indagine evidenziava un inquinamento elevato e diffuso, confermando le analisi svolte nel dicembre 2019 (doc. 58);
La , pertanto, chiedeva al Tribunale: Pt_1
- la condanna dei convenuti, in solido o secondo le rispettive responsabilità, alla messa in sicurezza dei terreni, oggetto del giudizio, ed all'eliminazione della contaminazione riscontrata;
- la condanna del solo a realizzare ogni iniziativa necessaria, a tutela della Controparte_5 pubblica incolumità, in relazione ai terreni medesimi;
- la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patiti e patiendi, quantificati in
€95.000,00 (per costi di avviamento dell'attività; perdite del primo anno di attività; perdite relative agli anni successivi;
perdite per il mancato avvio della CSA;
costi delle analisi effettuate sui terreni e sui prodotti), maggiorati dei danni all'immagine subiti, da liquidarsi equitativamente, e dell'ulteriore somma di €10.000,00 annui, per perdita di chance per ogni pagina 5 di 18 annualità successiva al 2021, in ogni caso entro il valore di €260.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la quale sollevava l'eccezione di carenza di giurisdizione del CP_7
Tribunale adito, in virtù della clausola arbitrale contenuta nel contratto di rete, respingendo nel merito ogni addebito mossole dall'attrice.
Si costituiva altresì il , chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_5
Intervenivano nel giudizio, ex art. 105 c.p.c., e CP_3 Controparte_2 [...]
in adesione alle domande attrici, e per Controparte_9 far valere, nei confronti del Comune, proprie pretese risarcitorie. Costoro chiedevano, in particolare, di: accertare la responsabilità del per la contaminazione;
condannare il a effettuare CP_5 CP_5 caratterizzazione e analisi ambientali;
adottare le misure di messa in sicurezza (art. 240 ss. TUA) ed eventuale bonifica;
realizzare le iniziative per la pubblica incolumità; condannare il a risarcire CP_5 il danno all'immagine per (€ 10.000,00 o somma equa). Parte_2
Il Tribunale di Milano separava la domanda proposta nei confronti di e definiva quest'ultimo CP_7 giudizio con l'accoglimento della eccezione di compromesso.
Rigettava, quindi, le prove costituende articolate dalle parti, e le richieste ex art. 210 c.p.c..
Con sentenza n. 2586/2023, pubblicata il 28/03/2023, il Tribunale di Milano:
1) rigettava le domande proposte da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_5
2) rigettava le domande proposte dai terzi intervenienti nei confronti del;
Controparte_5
3) condannava, in via solidale, , , e alla rifusione Parte_1 CP_3 Controparte_2 Pt_2 delle spese di lite in favore del , liquidate in €9.000,00 per compensi, oltre accessori Controparte_5 di legge.
In particolare, con riferimento alle domande di , il Tribunale affermava che: Parte_1
- esse dovevano essere qualificate come aventi natura aquiliana, non sussistendo alcuna fonte negoziale tra le parti;
- non poteva trovare applicazione l'art. 2043 c.c., in quanto, sulla base delle allegazioni fornite, non era possibile ravvisare una condotta dolosa o quantomeno colposa in capo al il quale, pur CP_5 titolare del bene, non aveva cagionato o concorso a cagionare l'evento inquinante;
- non poteva trovare applicazione l'art. 2051 c.c., in quanto non era stato dimostrato il nesso di causalità materiale e giuridica tra bene in custodia e danno. In particolare: le spese sostenute per l'avviamento dell'attività, e l'asserito mancato guadagno di , non erano causalmente Parte_1 ascrivibili alla condotta del in quanto soggetto terzo rispetto al contratto concluso tra CP_5 [...]
e non erano state allegate né provate condotte del Comune (c.d. danno evento) Pt_1 CP_7
pagina 6 di 18 che avrebbero causato tali costi;
la qualifica di proprietario del terreno non poteva comportare in automatico la riferibilità allo stesso, sotto il profilo causale, di ogni voce di danno prospettata;
- con riferimento all' inerzia nel dare avvio al procedimento amministrativo, il affermava di CP_5 essere anch'esso danneggiato e di essersi attivato informando la;
mancava la Controparte_8 prova del nesso causale tra l'inerzia e le conseguenze dannose riscontrate nel dare esecuzione al contratto concluso tra e la conclusione di tale contratto interrompeva Parte_1 CP_7
l'eventuale e non provato nesso causale tra violazione del generale obbligo informativo e di intervento, gravante sull'Ente, e l'evento dannoso, riducendoli al ruolo di semplice occasione;
gli obblighi informativi e di controllo sullo stato dei terreni dovevano gravare su in quanto CP_7 utilizzatrice dei terreni;
il danno all'immagine non era risarcibile per mancanza di allegazioni specifiche e prove, non essendo sufficiente la semplice menzione di “preoccupazioni e diffidenza” tra consumatori e clienti. Il danno non patrimoniale, anche per le persone giuridiche, non poteva essere considerato un danno in re ipsa, ma, in quanto danno conseguenza, andava allegato specificamente e provato;
il danno da perdita di chance non era risarcibile per mancanza di causalità materiale e giuridica, allegazioni e prove;
- le domande di condanna a “mettere in sicurezza i terreni ed a eliminare le contaminazioni”, nonché quelle rivolte a “porre in essere ogni iniziativa a tutela della pubblica incolumità in relazione ai terreni oggetto di causa” non potevano essere qualificate come ipotesi di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.: tale norma richiede un danno effettivo già verificatosi e questo non sarebbe stato dimostrato;
- anche interpretando tali condanne come misure ex D.lgs. 152/2006, non si rinveniva una fonte legale per condannare l'Ente a un “facere” specifico a favore di , in un procedimento Parte_1 ordinario, senza prova di nesso causale materiale o giuridico, in quanto le norme ambientali invocate (artt. 244, 250, 245 TUA;
art. 5 bis D.L. 135/2009) disciplinano procedimenti amministrativi, in cui trova applicazione il potere della P.A.
Quanto alle domande articolate dagli intervenienti:
- veniva rigettata la richiesta di danno all'immagine, promossa da , in quanto sfornita di Pt_2 allegazione e prova;
- venivano respinte le domande di risarcimento in forma specifica, prevedendo l'art. 2058 c.c. un danno attuale, continuo, e destinato a protrarsi con certezza nel tempo, ed una richiesta di reintegrazione dello status quo ante. Gli intervenienti non avevano allegato e provato un danno- conseguenza derivante dall'attività lesiva del e in particolare, CP_5 CP_3 CP_2 richiamavano unicamente danni non patrimoniali alla salute e “da paura di ammalarsi”. pagina 7 di 18 - venivano rigettate le domande di risarcimento di diritti costituzionalmente garantiti, quali la salute, in quanto le domande erano prive di allegazione del danno conseguenza;
- mancava nel D.lgs. 152/2006 una fonte legale per emettere una condanna ad un facere specifico, su richiesta di un soggetto terzo non proprietario;
mancava altresì l' allegazione e prova di danni alla salute e all'immagine, che sarebbero derivati dalla contaminazione da metalli pesanti.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendo la riforma della sentenza e la condanna Parte_1 del : 1) ad eliminare l'inquinamento relativo ai terreni specificati;
2) al risarcimento Controparte_5 dei danni per €105.000,00, oltre CR ES e danno di immagine, o alla diversa somma di giustizia;
3) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi. In via istruttoria, reiterava la richiesta di consulenza tecnica, per quantificare i danni, formulata nelle seconde memorie ex art. 183.6 c.p.c. Il procedimento era rubricato con R.G. N. 2919/2023.
e proponevano appello avverso la medesima sentenza, Controparte_2 CP_3 Pt_2 articolando sei motivi di appello, e chiedendo: 1) l'accertamento della responsabilità del
[...]
; 2) la condanna ad effettuare la caratterizzazione e le analisi ambientali Controparte_10 previste dalla normativa;
3) l'adozione delle misure di messa in sicurezza previste dalla normativa ambientale;
4) il risarcimento del danno all'immagine per Tale procedimento veniva rubricato Pt_2 con r.g. 2980/2023.
Il si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. Controparte_5
All'udienza del 19/03/2024, il Consigliere Istruttore, Dott.ssa Giovanna Ferrero, riuniva al presente procedimento (R.G. N. 2919/2023) il proc. n. 2980/2023, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.
Nella successiva udienza del 17 settembre 2024, il di Milano faceva presente che erano state CP_5 avviate le indagini, propedeutiche agli accertamenti in ordine alla necessità della bonifica.
Il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 20 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come primo motivo di appello, contesta il rigetto della propria domanda, volta ad obbligare Parte_1 il ad eliminare la contaminazione, per le seguenti ragioni: CP_5
- il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la conclusione del “contratto di rete” con abbia CP_7 interrotto il nesso causale tra la violazione degli obblighi informativi del e l'evento CP_5
pagina 8 di 18 dannoso. La , infatti, si trova ancora, nella piena consapevolezza del Comune, ad occupare e Pt_1 lavorare i terreni e, pertanto, tali obblighi permangono;
- la propria pretesa risarcitoria si regge sugli artt. 32 Cost., 2043 c.c. e 313 co. 7 TUA. L'appellante richiama orientamenti della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 641/1987) e di legittimità
(Cass. civ., SS.UU., n. 8092/2020), che attribuiscono all'art. 2043 c.c. una valenza come strumento di protezione dei valori costituzionali, con funzione non solo di reintegrazione patrimoniale, ma anche di prevenzione dell'illecito. Pertanto, poiché il terreno, oggetto del contratto di rete, è risultato inquinato, l'appellante ritiene legittima la richiesta al di bonificarlo;
CP_5
- viene ribadita la responsabilità del ex art. 2051 c.c., che ha natura oggettiva: sarebbe CP_5 quindi sufficiente, a tali fini, la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode gravava l'onere di provare il caso fortuito. Non avendo il fornito alcuna prova liberatoria, CP_5 limitandosi a negare di aver causato la contaminazione, l'Ente avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile, e, quindi, tenuto a eliminare la contaminazione.
-
Con i primi 4 motivi di appello gli altri appellanti hanno censurato la sentenza impugnata, affermando che:
- secondo quando affermato dalla giurisprudenza, la P.A. può essere condannata ad un facere, dal giudice ordinario, ove la domanda non investa atti e scelte autoritative, ma un'attività materiale soggetta al precetto del “neminem laedere”;
- come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere, che riguarda l'adozione delle misure di prevenzione di cui all'art. 242 TUA. Inoltre, nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi, le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'amministrazione competente (art. 250 TUA), che potrà rivalersi sul proprietario del sito;
- gli intervenienti non avrebbero agito affatto per ottenere il “risarcimento di danni connessi all'aumento del rischio di malattie ed alla paura di ammalarsi”. L'art. 2058 c.c. non sarebbe mai stato evocato nelle difese degli intervenienti, i quali hanno inteso denunciare l'inerzia della P.A., e sollecitare l'attivazione di misure amministrative doverose, come la caratterizzazione delle aree e gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza;
Con il sesto motivo di appello, viene contestato quanto segue:
- gli appellanti non hanno mai agito per chiedere la responsabilità del da danno ambientale CP_5 ma, anzi, hanno sempre rappresentato l'esistenza di una contaminazione storica, e richiesto l'attivazione delle misure di prevenzione, accertamento, riparazione;
pagina 9 di 18 - nonostante che il fosse a conoscenza della contaminazione dei terreni, oggetto del CP_5 contendere, la P.A. avrebbe omesso di assumere i provvedimenti necessari, a tutela della salute dei cittadini, violando, in particolare, gli obblighi di comunicazione e di attuazione delle misure preventive.
-
Con riferimento a tali motivi di appello, il ha replicato che: Controparte_5
- non sarebbe possibile muovere un rimprovero, a titolo di colpa, al non avendo esso CP_5 causato, né concorso a causare l'inquinamento;
- gli appellanti non avrebbero fornito prove che il fosse a conoscenza della contaminazione CP_5 dei terreni, oggetto del contratto di rete;
- l'obbligo di bonifica graverebbe sul responsabile dell'inquinamento, non sul proprietario incolpevole, il quale ha solo la facoltà, non l'obbligo, di bonificare (art. 242 e 250 TUA), di talché non può essergli ordinata la rimozione della contaminazione.;
- l'intervento sostitutivo del previsto dall'art. 250 TUA, sarebbe un potere amministrativo CP_5 discrezionale e non una responsabilità per fatto illecito, che possa essere imposta dal Giudice ordinario;
- la , nel concludere il procedimento ex art. 244 TUA, avrebbe attestato Controparte_11
l'impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione, e non avrebbe al di CP_5 bonificare
- il a seguito della conoscenza della contaminazione, si sarebbe attivato, comunicando la CP_5 potenziale contaminazione alla di Milano, avviando un'istruttoria per una Controparte_8 proposta di indagine;
si sarebbe accordato con l'Università di Milano-Bicocca, per monitorare coltivazioni e valutare rischi, al fine di permettere la continuazione sicura dell'attività agricola;
La Corte osserva, quanto al primo motivo di appello formulato da ed ai primi 4 motivi Parte_1 formulati dagli altri appellanti, che quella prevista dal Titolo V del D.lgs. 152/2006 è una procedura pubblica, volta a tutelare l'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente e della salute umana. Essa è finalizzata a riportare la contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee entro i limiti delle
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), definite attraverso un'analisi di rischio sito-specifica.
Si tratta di un tipo di attività procedimentalizzata, che vede il “responsabile dell'inquinamento” (che l'amministrazione ha l'onere di individuare) quale esclusivo obbligato degli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, secondo il principio “chi inquina paga” (art. 244, comma 2,
TUA). pagina 10 di 18 Il proprietario non responsabile, o gli altri soggetti interessati, hanno la mera facoltà (e non già
l'obbligo) di effettuare gli interventi di bonifica;
infatti, l'eventuale iniziativa spontanea dei soggetti interessati non assurge, di per sé e in mancanza di altri elementi univoci e precisi, ad affermazione di responsabilità dell'inquinamento (TAR Lombardia IV, n. 791/2008), di talché i due profili devono restare distinti.
Il Comune di Milano è proprietario, civilisticamente, dei terreni di cui è causa. Sotto tale profilo, nel caso di specie, il deve essere considerato proprietario incolpevole del terreno Controparte_5 contaminato, come affermato da decreto dirigenziale n. 8055/21 emesso dalla di Controparte_8
Milano il 25 ottobre 2021, e come risulta dalla documentazione versata in atti da , secondo la Pt_1 quale la contaminazione da metalli pesanti, idrocarburi e altre sostanze nocive era rilevata già negli anni '70 del '900, pertanto decenni prima che il Comune divenisse proprietario, con l'atto di transazione del 2015 e la consegna dei terreni al nel dicembre di quell'anno (sul punto vedi CP_5 infra).
Le figure del responsabile dell'inquinamento, e quella del proprietario incolpevole, non possono essere confuse, come, del resto, suggerisce la stessa normativa agli artt. da 239 a 253 d.lgs. n. 152/2006: il primo, infatti, è tenuto a dare corso agli interventi di bonifica (art. 242) mentre sul secondo questo obbligo, invece, non incombe affatto (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. giurisd., n. 757/2018; Cons. Cont St., len., n. 25/2013; Cons. St., Ad. Plen., n. 21/2013).
La giurisprudenza è consolidata, nell'escludere in capo al proprietario incolpevole dell'area contaminata una “responsabilità di posizione”, ove non si dimostri che questi abbia provocato o contribuito a provocare il danno ambientale (Cons. St., Sez. V, n. 1759/2020; TAR Basilicata, Sez. I, n.
387/ 2021; TAR Lazio, Sez. I, n. 4590/2020; Cons. St., Sez. VI, n. 1260/2017, che richiama Cass. civ.,
Sez. III, nn. 39797/2016, 45145/2015, 50997/2015, nonché CGUE 4 marzo 2015, C-534/13). Ciò è coerente con i principi di matrice eurounitaria, come recentemente ribadito da TAR Lombardia I, n.
49/2021, secondo cui “il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale (e connesse attività preparatorie) è il responsabile dell'inquinamento, non la proprietà dell'area, che non può essere considerata come destinataria di una fattispecie di responsabilità oggettiva”.
Di sicuro rilievo è quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui la
P.A. “non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia anche l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di realizzare le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica […], in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare, tale essendo la netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito, che non pagina 11 di 18 abbia causato o concorso a causare la contaminazione;
così che […] il proprietario 'non responsabile' dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, ad adottare le misure di prevenzione […], ma non le misure di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica” ( cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 1 febbraio
2023, n. 3077).
Conseguentemente, si ammette che il proprietario incolpevole possa (ma non debba) essere tenuto a rimborsare le spese della bonifica d'ufficio, nei limiti dell'utilità, in termini di valore di mercato del fondo, derivata dall'intervento di bonifica (art. 253, c. 4; in giurisprudenza cfr. Consiglio si Stato, Sez.
VI, n. 4119/2016) ,e ciò in base a un provvedimento congruamente motivato, che giustifichi l'impossibilità di accertare l'identità del responsabile (ovvero l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo ovvero la loro infruttuosità), e che sia stato adottato osservando le prescrizioni di cui alla l. n. 241/1990 (art. 253, c. 3). Sul proprietario incolpevole, dunque, grava solamente una responsabilità patrimoniale, limitata al valore del fondo dopo gli interventi di rispristino ambientale, eseguiti dall'amministrazione (cfr. TAR Lombardia, Sez. I, n. 49/2021; Cons. St., Sez. V, n.
5604/2018).
Pertanto, in riferimento agli obblighi e alle facoltà del proprietario incolpevole nel procedimento di bonifica, valgono i seguenti principi: “a) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione;
b) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano solo sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto responsabile dell'inquinamento (art. 244, comma 2); c) se il responsabile non è individuabile o non provveda, gli interventi necessari sono adottati dall'Amministrazione competente;
d) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); e) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2)” (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 502/2018; Cons. St., Sez. VI, n.
4099/2016; TAR Lombardia I, n. 202/2020).
In caso di mancata individuazione del responsabile, o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti, cioè il o, in caso di sua inerzia, la CP_5
Regione (art. 250 TUA).
In conclusione, il nel caso odierno, risulta avere la duplice veste di proprietario incolpevole, CP_5 ed ente competente alle operazioni di bonifica.
Quanto alla veste di proprietario, in capo al non può essere rilevato alcun profilo di CP_5 responsabilità, risultando essere “proprietario incolpevole”, ai sensi del TUA, né può ad esso attribuirsi alcun obbligo di facere azionabile avanti al giudice ordinario. pagina 12 di 18 I motivi di appello qui esaminati devono pertanto ritenersi infondati
Con il secondo motivo di appello, argomenta che: Parte_1
- ritiene errata l'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., da parte del Tribunale. Sostiene che il conservando la “disponibilità giuridica, e quindi la custodia” della struttura-terreno, CP_5 anche se concesso a terzi, rimane responsabile dei danni da esso arrecati;
- sussiste una “culpa in vigilando” (per omessa ispezione prima della conclusione dell'accordo con e una “culpa in omittendo” (per non aver eliminato la causa del danno dopo esserne CP_7 venuto a conoscenza), in capo al Quest'ultimo, in virtù della documentazione depositata, CP_5 non poteva non sapere della contaminazione che affliggeva i terreni di quell'area prima della stipula del contratto con CP_7
- il comportamento inerte del è causalmente ricollegabile al danno subito;
CP_5
- la contesta il rigetto della richiesta di risarcimento per carenza di prova del danno subito. Pt_1
Afferma di aver: provato la fondatezza della propria pretesa, con documenti che il avrebbe CP_5 contestato solo genericamente;
chiesto una consulenza tecnica contabile, non esplorativa ma deducente, su documenti già agli atti, erroneamente ritenuta inammissibile;
subito un danno in quanto, per effetto della contaminazione, le è stato impedito di produrre.
Con il quinto motivo di appello, gli altri appellanti affermano la responsabilità del ex art. 2043 CP_5
c.c., sulla base dei seguenti elementi:
- la sentenza interpreta erroneamente l'azione come una mera causa per il risarcimento dei danni, invece di qualificarla come azione per l'accertamento dei fatti di contaminazione;
- è erroneo non riconoscere la condotta dolosa o colposa del la contaminazione è, infatti, CP_5 stata confermata, così come l'inerzia del CP_5
- mancherebbe la valutazione, da parte del Tribunale, di informazioni e documenti forniti in giudizio, istanze istruttorie rilevanti, memorie;
- posto che gli appellanti non hanno vincoli contrattuali con alcuna parte del giudizio, le loro richieste non possono essere rigettate, ricorrendo alla mancanza di prova del nesso di causalità tra l'inerzia del e le conseguenze dannose riscontrate. La doglianza degli appellanti nasce dal CP_5 fatto che l'inerzia della P.A. avrebbe inevitabilmente impedito l'accertamento ed il contenimento della contaminazione.
Con riferimento a tale motivo, il afferma che: CP_5
- non ha dimostrato che il fosse a conoscenza della contaminazione;
Parte_1 CP_5
pagina 13 di 18 - non sussisterebbero i presupposti per muovere un giudizio di responsabilità, non avendo il CP_5 concesso direttamente i terreni a , ma a Il contratto di rete tra e Parte_1 CP_7 Parte_1 ha interrotto il nesso causale tra le indimostrate omissioni del ed i danni CP_7 CP_5 lamentati, i quali derivano dall'esecuzione del contratto di rete;
- La non avrebbe documentato e provato i danni: i documenti prodotti erano mere elencazioni Pt_1 di costi, non supportati da riscontri oggettivi, o autodeterminazioni di voci di danno. Pertanto, anche la richiesta di consulenza tecnica contabile rimarrebbe esplorativa e inammissibile.
La Corte osserva che i terreni, situati nella parte meridionale del territorio comunale, risultano, pacificamente, essere destinati storicamente ad uso agricolo. Essi sono stati da sempre irrigati con acque del fiume Lambro e della roggia Vettabbia. Tali due corsi d'acqua traversano non solo il conglomerato urbano di Milano, ma anche aree a nord ed est della città, prima di irrorare i terreni di cui
è causa;
storicamente, nel '900 in tali aree sono stati presenti non solo grandi conglomerati urbani ma anche una pluralità di industrie siderurgiche, chimiche ed altre, anche di notevoli dimensioni, che hanno scaricato acque reflue, confluite nei due corsi d'acqua. È fatto notorio, altresì, la circostanza che, fino al 2003, il di Milano e le aree circostanti fossero privi di depuratore, con il risultato che le CP_5 acque di scarico, sia civile che industriale, confluivano nei corsi d'acqua, compresi Lambro e Vettabbia,
e da questi venivano riversate nelle zone agricole, in particolare a sud della città.
La presenza di sostanze inquinanti, inclusi metalli pesanti, amianto ed altri, portati nei terreni dalle acque dei due fiumi, risulta storicamente provata. La ha prodotto un articolo scientifico, a firma Pt_1 di due ricercatori dell'Università di Milano, Facoltà di Agronomia e Facoltà di Chimica, risalente alla metà degli anni '70 del '900, dalla lettura del quale emerge che, già con indagine effettuata nel 1974, fosse stata rilevata la presenza, nei terreni della zona, una notevole contaminazione (doc. f fasc. La
). In particolare, i ricercatori rilevavano la presenza di metalli pesanti e/o tossici (rame, nickel, Pt_1 piombo, zinco e cromo), e forte presenza di idrocarburi e detergenti, nello strato del terreno fino a 30 cm di profondità, strato che, come noto, è quello in cui si fissano le radici delle piante a coltura. I ricercatori rilevavano che le acque dei corsi venivano inviate alle colture senza alcun trattamento di decontaminazione.
È pacifica la circostanza che il ha ottenuto la proprietà e la consegna dei terreni, di cui è causa, CP_5 in data 10.12.2015, come risulta dall'atto di transazione intervenuto tra il e le società CP_5 CP_13
(ora .
[...] CP_14
E' agli atti un documento emesso dalla (certificazione dirigenziale del 14.1.2016 Controparte_8 racc. gen 187/2016, prot. 7871/16) da cui risulta che sono stati effettuati lavori di decontaminazione da amianto dei terreni di cui è causa, terminati nel 2015 (doc. H fasc. ). Per tali opere il Parte_1 CP_5
pagina 14 di 18 aveva rilasciato autorizzazione già nel 2009, quando i terreni erano di proprietà e nella disponibilità delle società di cui sopra (autorizzazione nr 297/152 PG 26320 del 15.1.2009).
E' pertanto evidente, da quanto sopra elencato, che, alla data in cui il ha ottenuto la proprietà e CP_5 la consegna dei terreni di cui è causa (10.12.2015), esso fosse a conoscenza, o potesse facilmente venire a conoscenza, della probabile contaminazione dei terreni non solo da amianto (oggetto di bonifica nel 2015) ma anche da altre sostanze nocive, quali metalli pesanti, contaminazione già ampiamente nota dagli anni '70.
Non risulta agli atti, né è stata oggetto di allegazione da parte del sul quale l'onere di CP_5 allegazione incombe, anche in base al principio di vicinanza della prova, che altre indagini in tal senso, posteriori al 10.12.2015 e antecedenti al contratto stipulato dal con siano state CP_5 CP_7 svolte;
o che bonifiche, antecedenti a quella del 2015 e relativa all'amianto, siano state autorizzate o effettuate su quei terreni, in particolare relativamente alla presenza di metalli pesanti, nei terreni e nelle coltivazioni ivi praticate.
Si può, pertanto, concludere che, alla data della stipula del contratto con il sapesse o CP_7 CP_5 dovesse sapere che, con alta probabilità, i terreni oggetto del contratto fossero contaminati con sostanze idonee a essere assorbite dalle colture e pertanto transitare nella catena alimentare umana.
Si rileva come abbia avanzato domande a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2051 Pt_1
c.c., del e non di natura contrattuale. Risulta pertanto non congruente la affermazione del CP_5
Tribunale, secondo la quale sarebbe esclusa la responsabilità del non sussistendo un vincolo CP_5 contrattuale tra questi e l'appellante
Come noto, l'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità che si può definire oggettiva, per il riconoscimento della quale è necessario che il danneggiato provi il rapporto di custodia ed il nesso di causalità tra la res, oggetto di custodia, ed il danno subito. L'art. 2051 c.c. si riferisce al governo e l'uso della res, a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere di vigilare, affinché dalla cosa stessa non derivi danno ad altri (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/02/2000, n. 1859; Cass. civ., Sez. III, 09/02/2004, n. 2422).
La responsabilità ex 2051 c.c. riguarda, quindi, chi si trovi in una relazione di fatto con la cosa e, dunque, nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti: pertanto, è responsabile il soggetto che, di fatto, controlla le modalità d'uso e di conservazione della res avendone il governo, il controllo (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19/02/2008, n. 4279; Cass. civ., Sez. III, 10/08/2004, n. 15429).
Nel caso di specie, tuttavia, non si rinviene una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Non CP_5
è stato infatti allegato, dagli appellanti, che gli asseriti danni, di cui è causa, derivino direttamente dalla res, dato che essi derivano piuttosto dall'uso della res (coltivazione di beni alimentari) ; In altre parole, non c'è rapporto diretto tra cosa e danno perché il danno deriva dalla specifica attività svolta sulla cosa. pagina 15 di 18 Gli appellanti hanno anche chiesto l'accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. CP_5
2043 c.c., per la configurazione del quale deve essere provato il danno, il nesso causale tra il danno e la condotta del danneggiante, e il carattere doloso o colposo di quest'ultima.
Quanto a quest'ultimo elemento, risulta provato, come sopra motivato, che alla data della conclusione del contratto tra e il fosse a conoscenza, o dovesse essere a conoscenza della CP_5 CP_7 CP_5 contaminazione, di lunghissima data dei terreni, contaminazione avvenuta prima che il li CP_5 prendesse in consegna. Nonostante ciò, il Comune concludeva, con un contratto di affitto CP_7 agrario, per la coltivazione dei terreni secondo i principi dell'agricoltura biologica. Irrilevante risulta a questo proposito, l'art
4.1 del contratto di affitto concluso con secondo il quale l'Affittuario CP_7 ha l'obbligo di vigilare all'interno del fondo per prevenire "scarichi abusivi di rifiuti di qualsiasi genere", segnalando immediatamente eventuali violazioni all'Amministrazione comunale, dato che la contaminazione, lamentata dagli appellanti, risulta essere risalente a data antecedente alla conclusione del contratto.
Quanto all'art. 9 del contratto di affitto stipulato dal e ove si esonera espressamente CP_5 CP_7 il da ogni responsabilità aquiliana, non è opponibile ai terzi, quali gli odierni appellanti. CP_5
Sotto altro profilo, si ritiene sussistere culpa in vigilando in capo al , dato che, al CP_5 CP_5 momento della conclusione del contratto con (avvenuta nel novembre 2016), il non CP_7 CP_5 poteva non essere a conoscenza di circostanze idonee a lasciar supporre l'esistenza della contaminazione
Quanto alla prova dei danni lamentati dagli appellanti, ha asserito di avere subito danni Parte_1 patrimoniali (spese sostenute per l'avviamento dell'attività e della CSA e per l'analisi dei terreni;
mancato guadagno per le annualità 2019-2020 e 2020-2021 danni da perdita di chance) e non patrimoniali (danno all'immagine).
Quanto ai danni patrimoniali, ed in particolare ai danni per spese di avviamento, a cui non sono seguiti guadagni, per il blocco dell'attività, ha versato in atti i seguenti documenti: All. U-1), cioè Parte_1 scheda di quantificazione investimenti iniziali;
All. U-2) - offerta Tunnel;
All. U-3) - fatt. n° 3. Tali documenti risultano insufficienti a provare il danno sia nell'an che nel quantum. Si tratta infatti di documenti provenienti dalla parte, pertanto inidonei a provare circostanze in suo favore (i primi due documenti). Altri documenti sono da soli, inidonei a provare la diminuzione patrimoniale subita
(essendo stata allegata solo una fattura)
Quanto alle voci di danno, qualificabili come da CR ES, si rileva che i documenti prodotti da
[...]
- quanto al CR ES relativo al primo anno di attività: All. V) preventivo condiviso con Pt_1
; All. Z) registro corrispettivi;
All. AA) registro IVA;
All. AB) buste paga;
All. AC) scheda CP_15
pagina 16 di 18 quantificazione danni perdite primo anno;
All. AD-1) fogli di calcolo perdite primo anno;
All. AD-2) sintesi spese varie;
All. AD-3) scheda valorizzazione attività; quanto al CR ES per il secondo anno di attività: All. AJ) relazione perdite secondo anno;
quanto alle asserite perdite per mancato avvio
CSA: All. AE) scheda quantificazione danni mancato avvio CSA, All. AF-1) regolamento CSA , All.
AF-2) prove tecniche di CSA, All. AF-3) elenco sostenitori CSA, All. AG) relazione perdite CR ES;
All. AH) scheda valorizzazione attività - consistono o in documenti di provenienza Pt_1 dalla parte stessa (schede, relazioni e prospetti, buste paga ecc.), privi di efficacia probatoria perché elaborazioni provenienti dalla parte che le invoca a sostegno delle sue domande;
oppure di altri documenti (quale l'elenco sostenitori CSA, il regolamento CSA ed altri) che, comunque, non sono idonei a provare la sussistenza del CR ES.
Quanto al danno patrimoniale, costituito dagli esborsi effettuati da per indagini sul terreno, Parte_1 risultano provati documentalmente quelli relativi alla fattura analisi sub doc. All. AI-2). Infatti, a seguito dell'inadempimento del rispetto all'obbligo, sullo stesso gravante, la è stata CP_5 Pt_1 costretta a effettuare tali indagini, al fine di verificare se i terreni, e di conseguenza le coltivazioni della stessa, fossero contaminati. Non provate risultano le altre spese per indagini di cui ha chiesto il Pt_1 risarcimento, avendo al riguardo l'appellante depositato solo un riepilogo dalla stessa compilato (All.
AI-1) riepilogo costi analisi)).
Si ritiene pertanto sussistere una responsabilità del ex art. 2043 c.c. per il danno patrimoniale, CP_5 subito da , costituito dal danno emergente per le spese, provate, per le indagini effettuate dalla Pt_1 medesima. Risulta, infatti, provato il danno, il nesso di causalità tra la res e il danno da subito, e Pt_1
l'elemento soggettivo colposo in capo all'Ente.
Il deve pertanto esser condannato al risarcimento a relativamente a tali somme, per CP_5 Parte_1 un totale di euro 1683,60, oltre interessi, al tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, trattandosi di debito di valore, dalla data dell'esborso al saldo.
Quanto al danno da perdita di immagine, esso non può essere considerato in re ipsa e, pertanto, chi lo lamenta ha l'onere di allegare specificamente, e provare concretamente, la sua esistenza e la sua entità.
Nel caso di specie, si è limitata a prospettare che l'assenza di interventi sui terreni avrebbe Parte_1 alimentato “preoccupazioni e diffidenza” tra consumatori e clienti, senza però fornire prove concrete di una effettiva diminuzione della considerazione, o di un pregiudizio reputazionale quantificabile.
Stesse considerazioni si possono svolgere relativamente alla domanda di risarcimento del danno all'immagine avanzata da , non avendo tale appellante dimostrato di avere subito tale danno. Pt_2
pagina 17 di 18 In considerazione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese tra il CP_5
e , per entrambi i gradi del giudizio, nella misura del 70%. Il rimanente 30% delle spese di Parte_1 lite incorse da viene posto a carico del Esse sono liquidate, ai sensi del D.M. n. Pt_1 CP_5
55/2014 (così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147) nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della complessità media della stessa.
Essendo soccombenti su tutte le domande nei confronti del le spese di lite incorse da CP_5 quest'ultimo e come sopra liquidate, del presente grado, devono essere poste a carico degli appellanti
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2919/2023 ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 2586/23, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 28/03/2023: accoglie parzialmente l'appello proposto da;
Parte_1 per l'effetto condanna il a versare euro 1683,60 a , oltre interessi come in Controparte_5 Parte_1 motivazione;
condanna il a rifondere a la le spese di lite, liquidate in euro 765,6, per Controparte_5 Pt_1 compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie la 15%, già effettuata la compensazione di cui in motivazione, per il primo grado;
ed euro 576,9, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie la 15%, già effettuata la compensazione di cui in motivazione, per il secondo grado. rigetta l'appello proposto da ed;
Controparte_2 CP_3 Pt_2 condanna solidalmente ed a rimborsare, in favore del Controparte_2 CP_3 Pt_2
, le spese processuali del presente grado, che liquida in € 8.470,00 per compensi, Controparte_5 oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2919/2023 promossa in grado d'appello
TRA
corrente in Borgo Ticino alla Via Cheglio 14/A, in persona Parte_1 della titolare nata a [...] l'[...] – C.F. – Controparte_1 CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Saltalamacchia del Foro di Napoli con Studio in Via dei Greci n. 36.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_2 C.F._2
Milano sino al 3.03.2020 adesso in Case Vecchie 25, Medesano (PR),
nato a [...] il [...], C.F , residente in [...] C.F._3
Piero Bottoni n°11 CAP. 20141,
nato a [...] il [...], C.F , Controparte_4 C.F._4 residente in [...] – Milano, in qualità di presidente di
[...]
, con sede in Milano, via Gaetano De Castillia 26 - Parte_2
20124 Milano, P.IVA , rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Dini del foro di Milano P.IVA_1
pagina 1 di 18 (CF. , con Studio in via G. fiamma n° 27 – 20129 Milano. C.F._5
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. ) con sede in Milano, Palazzo Marino, Piazza della Scala n. Controparte_5 P.IVA_2
2, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, come da procura generale CP_6 alle liti in data 15.03.2023, Repertorio n. 75374/15798, Notaio Dott. del Collegio Persona_1
Notarile di Milano, dagli avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ) e Angela C.F._6
Bartolomeo (c.f. dell'Avvocatura Comunale presso i cui uffici in Milano, Via C.F._7 della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato.
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità non ricomprese nelle altre materie
PER LA RIFORMA della sentenza n. 2586/23, pubblicata il 28/03/2023, non notificata, resa nel giudizio R.G. 33410/22, promosso avanti il Tribunale di Milano.
Conclusioni
Per Parte_1
“Per le esposte considerazioni, l'appellante, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, conclude affinchè Codesta Ecc.ma Corte di Appello, qualora ritenesse di non ammettere la consulenza tecnica richiesta anche nell'atto di appello, decida la causa accogliendo il presente gravame e, in riforma della sentenza impugnata, condanni il : Controparte_5
1) ad eliminare l'inquinamento relativo ai terreni riportati in Catasto al fol. 611, mappale 1 e mappale 2 in parte, ed al fol. 609 mappale 17 per la superficie complessiva di Ha. 2.50.00;
2) al risarcimento, con rivalutazione ed interessi, dei danni subiti dalla appellante, in €
105.000,00, oltre CR ES e danno di immagine da liquidarsi equitativamente, od in quella diversa somma ritenuta confacente;
3) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per , Controparte_2 CP_3 Pt_2
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, pagina 2 di 18 1) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e puntualmente indicati nel foglio di p.c. datato 25/11/2022, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
2) nel merito:
a) riformare integralmente la sentenza n. 2586/2023, pubblicata il 28/3/2023, non notificata, resa dal
Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Settima Civile, dott.sa Stefania Novelli, nel procedimento RG
n. 33410/2022, accogliendo le domande originariamente proposte:
- accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine ai fatti esposti in narrativa, Controparte_5 relativi alla contaminazione da metalli pesanti riscontrata nell'area di proprietà comunale e tuttora in uso a;
Parte_1
- conseguentemente, condannare il a: Controparte_5
1. effettuare la caratterizzazione e le analisi ambientali previste dalla normativa vigente, al fine di accertare e dettagliare l'effettiva contaminazione in atto sui terreni di cui è causa e sui prodotti ivi coltivati, la sua esatta entità e gravità, anche al fine di individuare contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
2. adottare le misure di messa in sicurezza disposte dall'art. 240 e ss.del D.lgs. 152/2006 e provvedere all'eventuale bonifica di tutti i terreni che risultassero contaminati;
3. realizzare ogni iniziativa necessaria a tutela della pubblica incolumità in relazione ai terreni de quibus e ai prodotti agricoli ivi coltivati, con modalità commisurate alla gravità e all'estensione della contaminazione che dovesse essere riscontrata;
4. condannare l'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni all'immagine, subiti dall' , a causa dei fatti di cui è causa, nella misura di € 10.000,00 ovvero Parte_2 in quella che si riterrà equa;
b) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Nel merito: rigettare integralmente
l'interposto appello con conseguente conferma in toto della sentenza del Tribunale di Milano, sez. VII^ civ. n. 2586/2023, pubblicata il 28.03.2023, e di tutte le statuizioni in essa contenute. In via istruttoria: confermare l'inammissibilità della consulenza tecnica contabile non avendo l'appellante assolto in
pagina 3 di 18 primo grado all'onere di offrire prova dei danni subiti e non potendo la consulenza richiesta avere tale scopo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' (di seguito, ”) conveniva in Parte_3 Pt_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (di Controparte_7 seguito, ) ed il (d'ora in avanti ), affermando che: CP_7 Controparte_5 CP_5
- in data 15.11.16 il Comune di Milano, con Determinazione Dirigenziale n. 20/2016, approvava l'estensione del contratto di affitto agrario stipulato con il 18.02.2016, ad alcune aree CP_7 site in Vaiano Valle (docc.9-10);
- in data 11.05.2019, e sottoscrivevano un “contratto di rete tra imprese CP_7 Parte_1 agricole” (ex D.L. 5/2009 e s.m.i.), poi formalizzato con atto pubblico del 15.10.2019, finalizzato alla coltivazione ed al commercio di prodotti agricoli;
all'esecuzione di opere previste in un nuovo modello di produzione agricola basato sull'agricoltura sociale e sostenibile in ambito urbano;
ed a creare una Comunità a Supporto dell'Agricoltura (di seguito, “CSA”).
L'accordo prevedeva l'utilizzo, da parte de , di una porzione dei terreni siti in Vaiano Parte_1
Valle, affittati a dal Comune di Milano, ed identificati al N.C.T. come Foglio 611, CP_7 mappale 1 (tutto), Foglio 611, mappale 2 (parte), e Foglio 609, mappale 17 (parte), per una superficie complessiva di 2,5 ettari (doc. 17);
- nel dicembre 2019, la sig.ra (titolare de ) comunicava ai sig.ri e CP_1 Parte_1 CP_3
sostenitori della CSA e acquirenti dei suoi prodotti, che i terreni di cui sopra erano CP_2 risultati contaminati, e la sospensione precauzionale della coltivazione dei prodotti che non erano risultati conformi alla normativa vigente;
- il 20 gennaio 2020, e avviavano una procedura di mediazione, presso la CP_7 Parte_1
Camera Arbitrale di Milano, invitando il L'obiettivo era concordare Controparte_5 interventi per la tutela dell'area e la prosecuzione delle attività, tramite bonifiche da perseguire congiuntamente sino al 2045 (doc. 43-A);
pagina 4 di 18 - alla procedura di mediazione chiedeva di partecipare, senza successo,
[...]
. Il Comune aderiva alla procedura che, tuttavia, Parte_2 veniva abbandonata da il 23 settembre 2021, dopo una fase di stallo (doc.51); Parte_1
- nel febbraio 2020, il emetteva un comunicato stampa, in cui dava atto della Controparte_5 potenziale contaminazione dei terreni del Parco della Vettabbia e dell'eventuale applicazione delle azioni di risanamento previste dal D.M. 46/2019 (doc. 46);
- il 4 marzo 2020, e notificavano l'esito dei rilievi e delle analisi alla Parte_1 CP_7
Regione al fine di avviare un procedimento per l'identificazione del responsabile Parte_2 della contaminazione (ex art. 245, co. 2, D.lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale, di seguito “
TUA”) (doc. 44);
- in una comunicazione dell'8 aprile 2020, il Comune di Milano, settore Bonifiche, chiedeva a se intendesse farsi carico della bonifica (art. 245 TUA); di fornire riferimenti catastali CP_7
e dettagli sui campionamenti, ricordando l'obbligo di misure preventive;
chiedeva ad ATS di stabilire eventuali misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare;
a
[...]
di provvedere all'attivazione di quanto previsto dagli artt. 244 e 245, comma 2, CP_8
TUA ( doc.50); il alla luce di tali circostanze, risultava essere a conoscenza della CP_5 potenziale contaminazione del terreno concesso in affitto.
- nel gennaio 2021, avviava, a proprie spese, un'indagine di pre-caratterizzazione Parte_1
(indagini sullo stato di contaminazione dei terreni, l'origine di tale contaminazione e valutazione del conseguente rischio sanitario ed ambientale) con il metodo della fluorescenza a raggi X;
tale indagine evidenziava un inquinamento elevato e diffuso, confermando le analisi svolte nel dicembre 2019 (doc. 58);
La , pertanto, chiedeva al Tribunale: Pt_1
- la condanna dei convenuti, in solido o secondo le rispettive responsabilità, alla messa in sicurezza dei terreni, oggetto del giudizio, ed all'eliminazione della contaminazione riscontrata;
- la condanna del solo a realizzare ogni iniziativa necessaria, a tutela della Controparte_5 pubblica incolumità, in relazione ai terreni medesimi;
- la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patiti e patiendi, quantificati in
€95.000,00 (per costi di avviamento dell'attività; perdite del primo anno di attività; perdite relative agli anni successivi;
perdite per il mancato avvio della CSA;
costi delle analisi effettuate sui terreni e sui prodotti), maggiorati dei danni all'immagine subiti, da liquidarsi equitativamente, e dell'ulteriore somma di €10.000,00 annui, per perdita di chance per ogni pagina 5 di 18 annualità successiva al 2021, in ogni caso entro il valore di €260.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la quale sollevava l'eccezione di carenza di giurisdizione del CP_7
Tribunale adito, in virtù della clausola arbitrale contenuta nel contratto di rete, respingendo nel merito ogni addebito mossole dall'attrice.
Si costituiva altresì il , chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_5
Intervenivano nel giudizio, ex art. 105 c.p.c., e CP_3 Controparte_2 [...]
in adesione alle domande attrici, e per Controparte_9 far valere, nei confronti del Comune, proprie pretese risarcitorie. Costoro chiedevano, in particolare, di: accertare la responsabilità del per la contaminazione;
condannare il a effettuare CP_5 CP_5 caratterizzazione e analisi ambientali;
adottare le misure di messa in sicurezza (art. 240 ss. TUA) ed eventuale bonifica;
realizzare le iniziative per la pubblica incolumità; condannare il a risarcire CP_5 il danno all'immagine per (€ 10.000,00 o somma equa). Parte_2
Il Tribunale di Milano separava la domanda proposta nei confronti di e definiva quest'ultimo CP_7 giudizio con l'accoglimento della eccezione di compromesso.
Rigettava, quindi, le prove costituende articolate dalle parti, e le richieste ex art. 210 c.p.c..
Con sentenza n. 2586/2023, pubblicata il 28/03/2023, il Tribunale di Milano:
1) rigettava le domande proposte da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_5
2) rigettava le domande proposte dai terzi intervenienti nei confronti del;
Controparte_5
3) condannava, in via solidale, , , e alla rifusione Parte_1 CP_3 Controparte_2 Pt_2 delle spese di lite in favore del , liquidate in €9.000,00 per compensi, oltre accessori Controparte_5 di legge.
In particolare, con riferimento alle domande di , il Tribunale affermava che: Parte_1
- esse dovevano essere qualificate come aventi natura aquiliana, non sussistendo alcuna fonte negoziale tra le parti;
- non poteva trovare applicazione l'art. 2043 c.c., in quanto, sulla base delle allegazioni fornite, non era possibile ravvisare una condotta dolosa o quantomeno colposa in capo al il quale, pur CP_5 titolare del bene, non aveva cagionato o concorso a cagionare l'evento inquinante;
- non poteva trovare applicazione l'art. 2051 c.c., in quanto non era stato dimostrato il nesso di causalità materiale e giuridica tra bene in custodia e danno. In particolare: le spese sostenute per l'avviamento dell'attività, e l'asserito mancato guadagno di , non erano causalmente Parte_1 ascrivibili alla condotta del in quanto soggetto terzo rispetto al contratto concluso tra CP_5 [...]
e non erano state allegate né provate condotte del Comune (c.d. danno evento) Pt_1 CP_7
pagina 6 di 18 che avrebbero causato tali costi;
la qualifica di proprietario del terreno non poteva comportare in automatico la riferibilità allo stesso, sotto il profilo causale, di ogni voce di danno prospettata;
- con riferimento all' inerzia nel dare avvio al procedimento amministrativo, il affermava di CP_5 essere anch'esso danneggiato e di essersi attivato informando la;
mancava la Controparte_8 prova del nesso causale tra l'inerzia e le conseguenze dannose riscontrate nel dare esecuzione al contratto concluso tra e la conclusione di tale contratto interrompeva Parte_1 CP_7
l'eventuale e non provato nesso causale tra violazione del generale obbligo informativo e di intervento, gravante sull'Ente, e l'evento dannoso, riducendoli al ruolo di semplice occasione;
gli obblighi informativi e di controllo sullo stato dei terreni dovevano gravare su in quanto CP_7 utilizzatrice dei terreni;
il danno all'immagine non era risarcibile per mancanza di allegazioni specifiche e prove, non essendo sufficiente la semplice menzione di “preoccupazioni e diffidenza” tra consumatori e clienti. Il danno non patrimoniale, anche per le persone giuridiche, non poteva essere considerato un danno in re ipsa, ma, in quanto danno conseguenza, andava allegato specificamente e provato;
il danno da perdita di chance non era risarcibile per mancanza di causalità materiale e giuridica, allegazioni e prove;
- le domande di condanna a “mettere in sicurezza i terreni ed a eliminare le contaminazioni”, nonché quelle rivolte a “porre in essere ogni iniziativa a tutela della pubblica incolumità in relazione ai terreni oggetto di causa” non potevano essere qualificate come ipotesi di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.: tale norma richiede un danno effettivo già verificatosi e questo non sarebbe stato dimostrato;
- anche interpretando tali condanne come misure ex D.lgs. 152/2006, non si rinveniva una fonte legale per condannare l'Ente a un “facere” specifico a favore di , in un procedimento Parte_1 ordinario, senza prova di nesso causale materiale o giuridico, in quanto le norme ambientali invocate (artt. 244, 250, 245 TUA;
art. 5 bis D.L. 135/2009) disciplinano procedimenti amministrativi, in cui trova applicazione il potere della P.A.
Quanto alle domande articolate dagli intervenienti:
- veniva rigettata la richiesta di danno all'immagine, promossa da , in quanto sfornita di Pt_2 allegazione e prova;
- venivano respinte le domande di risarcimento in forma specifica, prevedendo l'art. 2058 c.c. un danno attuale, continuo, e destinato a protrarsi con certezza nel tempo, ed una richiesta di reintegrazione dello status quo ante. Gli intervenienti non avevano allegato e provato un danno- conseguenza derivante dall'attività lesiva del e in particolare, CP_5 CP_3 CP_2 richiamavano unicamente danni non patrimoniali alla salute e “da paura di ammalarsi”. pagina 7 di 18 - venivano rigettate le domande di risarcimento di diritti costituzionalmente garantiti, quali la salute, in quanto le domande erano prive di allegazione del danno conseguenza;
- mancava nel D.lgs. 152/2006 una fonte legale per emettere una condanna ad un facere specifico, su richiesta di un soggetto terzo non proprietario;
mancava altresì l' allegazione e prova di danni alla salute e all'immagine, che sarebbero derivati dalla contaminazione da metalli pesanti.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendo la riforma della sentenza e la condanna Parte_1 del : 1) ad eliminare l'inquinamento relativo ai terreni specificati;
2) al risarcimento Controparte_5 dei danni per €105.000,00, oltre CR ES e danno di immagine, o alla diversa somma di giustizia;
3) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi. In via istruttoria, reiterava la richiesta di consulenza tecnica, per quantificare i danni, formulata nelle seconde memorie ex art. 183.6 c.p.c. Il procedimento era rubricato con R.G. N. 2919/2023.
e proponevano appello avverso la medesima sentenza, Controparte_2 CP_3 Pt_2 articolando sei motivi di appello, e chiedendo: 1) l'accertamento della responsabilità del
[...]
; 2) la condanna ad effettuare la caratterizzazione e le analisi ambientali Controparte_10 previste dalla normativa;
3) l'adozione delle misure di messa in sicurezza previste dalla normativa ambientale;
4) il risarcimento del danno all'immagine per Tale procedimento veniva rubricato Pt_2 con r.g. 2980/2023.
Il si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. Controparte_5
All'udienza del 19/03/2024, il Consigliere Istruttore, Dott.ssa Giovanna Ferrero, riuniva al presente procedimento (R.G. N. 2919/2023) il proc. n. 2980/2023, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.
Nella successiva udienza del 17 settembre 2024, il di Milano faceva presente che erano state CP_5 avviate le indagini, propedeutiche agli accertamenti in ordine alla necessità della bonifica.
Il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 20 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come primo motivo di appello, contesta il rigetto della propria domanda, volta ad obbligare Parte_1 il ad eliminare la contaminazione, per le seguenti ragioni: CP_5
- il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la conclusione del “contratto di rete” con abbia CP_7 interrotto il nesso causale tra la violazione degli obblighi informativi del e l'evento CP_5
pagina 8 di 18 dannoso. La , infatti, si trova ancora, nella piena consapevolezza del Comune, ad occupare e Pt_1 lavorare i terreni e, pertanto, tali obblighi permangono;
- la propria pretesa risarcitoria si regge sugli artt. 32 Cost., 2043 c.c. e 313 co. 7 TUA. L'appellante richiama orientamenti della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 641/1987) e di legittimità
(Cass. civ., SS.UU., n. 8092/2020), che attribuiscono all'art. 2043 c.c. una valenza come strumento di protezione dei valori costituzionali, con funzione non solo di reintegrazione patrimoniale, ma anche di prevenzione dell'illecito. Pertanto, poiché il terreno, oggetto del contratto di rete, è risultato inquinato, l'appellante ritiene legittima la richiesta al di bonificarlo;
CP_5
- viene ribadita la responsabilità del ex art. 2051 c.c., che ha natura oggettiva: sarebbe CP_5 quindi sufficiente, a tali fini, la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode gravava l'onere di provare il caso fortuito. Non avendo il fornito alcuna prova liberatoria, CP_5 limitandosi a negare di aver causato la contaminazione, l'Ente avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile, e, quindi, tenuto a eliminare la contaminazione.
-
Con i primi 4 motivi di appello gli altri appellanti hanno censurato la sentenza impugnata, affermando che:
- secondo quando affermato dalla giurisprudenza, la P.A. può essere condannata ad un facere, dal giudice ordinario, ove la domanda non investa atti e scelte autoritative, ma un'attività materiale soggetta al precetto del “neminem laedere”;
- come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere, che riguarda l'adozione delle misure di prevenzione di cui all'art. 242 TUA. Inoltre, nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi, le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'amministrazione competente (art. 250 TUA), che potrà rivalersi sul proprietario del sito;
- gli intervenienti non avrebbero agito affatto per ottenere il “risarcimento di danni connessi all'aumento del rischio di malattie ed alla paura di ammalarsi”. L'art. 2058 c.c. non sarebbe mai stato evocato nelle difese degli intervenienti, i quali hanno inteso denunciare l'inerzia della P.A., e sollecitare l'attivazione di misure amministrative doverose, come la caratterizzazione delle aree e gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza;
Con il sesto motivo di appello, viene contestato quanto segue:
- gli appellanti non hanno mai agito per chiedere la responsabilità del da danno ambientale CP_5 ma, anzi, hanno sempre rappresentato l'esistenza di una contaminazione storica, e richiesto l'attivazione delle misure di prevenzione, accertamento, riparazione;
pagina 9 di 18 - nonostante che il fosse a conoscenza della contaminazione dei terreni, oggetto del CP_5 contendere, la P.A. avrebbe omesso di assumere i provvedimenti necessari, a tutela della salute dei cittadini, violando, in particolare, gli obblighi di comunicazione e di attuazione delle misure preventive.
-
Con riferimento a tali motivi di appello, il ha replicato che: Controparte_5
- non sarebbe possibile muovere un rimprovero, a titolo di colpa, al non avendo esso CP_5 causato, né concorso a causare l'inquinamento;
- gli appellanti non avrebbero fornito prove che il fosse a conoscenza della contaminazione CP_5 dei terreni, oggetto del contratto di rete;
- l'obbligo di bonifica graverebbe sul responsabile dell'inquinamento, non sul proprietario incolpevole, il quale ha solo la facoltà, non l'obbligo, di bonificare (art. 242 e 250 TUA), di talché non può essergli ordinata la rimozione della contaminazione.;
- l'intervento sostitutivo del previsto dall'art. 250 TUA, sarebbe un potere amministrativo CP_5 discrezionale e non una responsabilità per fatto illecito, che possa essere imposta dal Giudice ordinario;
- la , nel concludere il procedimento ex art. 244 TUA, avrebbe attestato Controparte_11
l'impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione, e non avrebbe al di CP_5 bonificare
- il a seguito della conoscenza della contaminazione, si sarebbe attivato, comunicando la CP_5 potenziale contaminazione alla di Milano, avviando un'istruttoria per una Controparte_8 proposta di indagine;
si sarebbe accordato con l'Università di Milano-Bicocca, per monitorare coltivazioni e valutare rischi, al fine di permettere la continuazione sicura dell'attività agricola;
La Corte osserva, quanto al primo motivo di appello formulato da ed ai primi 4 motivi Parte_1 formulati dagli altri appellanti, che quella prevista dal Titolo V del D.lgs. 152/2006 è una procedura pubblica, volta a tutelare l'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente e della salute umana. Essa è finalizzata a riportare la contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee entro i limiti delle
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), definite attraverso un'analisi di rischio sito-specifica.
Si tratta di un tipo di attività procedimentalizzata, che vede il “responsabile dell'inquinamento” (che l'amministrazione ha l'onere di individuare) quale esclusivo obbligato degli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, secondo il principio “chi inquina paga” (art. 244, comma 2,
TUA). pagina 10 di 18 Il proprietario non responsabile, o gli altri soggetti interessati, hanno la mera facoltà (e non già
l'obbligo) di effettuare gli interventi di bonifica;
infatti, l'eventuale iniziativa spontanea dei soggetti interessati non assurge, di per sé e in mancanza di altri elementi univoci e precisi, ad affermazione di responsabilità dell'inquinamento (TAR Lombardia IV, n. 791/2008), di talché i due profili devono restare distinti.
Il Comune di Milano è proprietario, civilisticamente, dei terreni di cui è causa. Sotto tale profilo, nel caso di specie, il deve essere considerato proprietario incolpevole del terreno Controparte_5 contaminato, come affermato da decreto dirigenziale n. 8055/21 emesso dalla di Controparte_8
Milano il 25 ottobre 2021, e come risulta dalla documentazione versata in atti da , secondo la Pt_1 quale la contaminazione da metalli pesanti, idrocarburi e altre sostanze nocive era rilevata già negli anni '70 del '900, pertanto decenni prima che il Comune divenisse proprietario, con l'atto di transazione del 2015 e la consegna dei terreni al nel dicembre di quell'anno (sul punto vedi CP_5 infra).
Le figure del responsabile dell'inquinamento, e quella del proprietario incolpevole, non possono essere confuse, come, del resto, suggerisce la stessa normativa agli artt. da 239 a 253 d.lgs. n. 152/2006: il primo, infatti, è tenuto a dare corso agli interventi di bonifica (art. 242) mentre sul secondo questo obbligo, invece, non incombe affatto (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. giurisd., n. 757/2018; Cons. Cont St., len., n. 25/2013; Cons. St., Ad. Plen., n. 21/2013).
La giurisprudenza è consolidata, nell'escludere in capo al proprietario incolpevole dell'area contaminata una “responsabilità di posizione”, ove non si dimostri che questi abbia provocato o contribuito a provocare il danno ambientale (Cons. St., Sez. V, n. 1759/2020; TAR Basilicata, Sez. I, n.
387/ 2021; TAR Lazio, Sez. I, n. 4590/2020; Cons. St., Sez. VI, n. 1260/2017, che richiama Cass. civ.,
Sez. III, nn. 39797/2016, 45145/2015, 50997/2015, nonché CGUE 4 marzo 2015, C-534/13). Ciò è coerente con i principi di matrice eurounitaria, come recentemente ribadito da TAR Lombardia I, n.
49/2021, secondo cui “il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale (e connesse attività preparatorie) è il responsabile dell'inquinamento, non la proprietà dell'area, che non può essere considerata come destinataria di una fattispecie di responsabilità oggettiva”.
Di sicuro rilievo è quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui la
P.A. “non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia anche l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di realizzare le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica […], in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare, tale essendo la netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito, che non pagina 11 di 18 abbia causato o concorso a causare la contaminazione;
così che […] il proprietario 'non responsabile' dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, ad adottare le misure di prevenzione […], ma non le misure di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica” ( cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 1 febbraio
2023, n. 3077).
Conseguentemente, si ammette che il proprietario incolpevole possa (ma non debba) essere tenuto a rimborsare le spese della bonifica d'ufficio, nei limiti dell'utilità, in termini di valore di mercato del fondo, derivata dall'intervento di bonifica (art. 253, c. 4; in giurisprudenza cfr. Consiglio si Stato, Sez.
VI, n. 4119/2016) ,e ciò in base a un provvedimento congruamente motivato, che giustifichi l'impossibilità di accertare l'identità del responsabile (ovvero l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo ovvero la loro infruttuosità), e che sia stato adottato osservando le prescrizioni di cui alla l. n. 241/1990 (art. 253, c. 3). Sul proprietario incolpevole, dunque, grava solamente una responsabilità patrimoniale, limitata al valore del fondo dopo gli interventi di rispristino ambientale, eseguiti dall'amministrazione (cfr. TAR Lombardia, Sez. I, n. 49/2021; Cons. St., Sez. V, n.
5604/2018).
Pertanto, in riferimento agli obblighi e alle facoltà del proprietario incolpevole nel procedimento di bonifica, valgono i seguenti principi: “a) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione;
b) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano solo sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto responsabile dell'inquinamento (art. 244, comma 2); c) se il responsabile non è individuabile o non provveda, gli interventi necessari sono adottati dall'Amministrazione competente;
d) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); e) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2)” (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 502/2018; Cons. St., Sez. VI, n.
4099/2016; TAR Lombardia I, n. 202/2020).
In caso di mancata individuazione del responsabile, o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti, cioè il o, in caso di sua inerzia, la CP_5
Regione (art. 250 TUA).
In conclusione, il nel caso odierno, risulta avere la duplice veste di proprietario incolpevole, CP_5 ed ente competente alle operazioni di bonifica.
Quanto alla veste di proprietario, in capo al non può essere rilevato alcun profilo di CP_5 responsabilità, risultando essere “proprietario incolpevole”, ai sensi del TUA, né può ad esso attribuirsi alcun obbligo di facere azionabile avanti al giudice ordinario. pagina 12 di 18 I motivi di appello qui esaminati devono pertanto ritenersi infondati
Con il secondo motivo di appello, argomenta che: Parte_1
- ritiene errata l'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., da parte del Tribunale. Sostiene che il conservando la “disponibilità giuridica, e quindi la custodia” della struttura-terreno, CP_5 anche se concesso a terzi, rimane responsabile dei danni da esso arrecati;
- sussiste una “culpa in vigilando” (per omessa ispezione prima della conclusione dell'accordo con e una “culpa in omittendo” (per non aver eliminato la causa del danno dopo esserne CP_7 venuto a conoscenza), in capo al Quest'ultimo, in virtù della documentazione depositata, CP_5 non poteva non sapere della contaminazione che affliggeva i terreni di quell'area prima della stipula del contratto con CP_7
- il comportamento inerte del è causalmente ricollegabile al danno subito;
CP_5
- la contesta il rigetto della richiesta di risarcimento per carenza di prova del danno subito. Pt_1
Afferma di aver: provato la fondatezza della propria pretesa, con documenti che il avrebbe CP_5 contestato solo genericamente;
chiesto una consulenza tecnica contabile, non esplorativa ma deducente, su documenti già agli atti, erroneamente ritenuta inammissibile;
subito un danno in quanto, per effetto della contaminazione, le è stato impedito di produrre.
Con il quinto motivo di appello, gli altri appellanti affermano la responsabilità del ex art. 2043 CP_5
c.c., sulla base dei seguenti elementi:
- la sentenza interpreta erroneamente l'azione come una mera causa per il risarcimento dei danni, invece di qualificarla come azione per l'accertamento dei fatti di contaminazione;
- è erroneo non riconoscere la condotta dolosa o colposa del la contaminazione è, infatti, CP_5 stata confermata, così come l'inerzia del CP_5
- mancherebbe la valutazione, da parte del Tribunale, di informazioni e documenti forniti in giudizio, istanze istruttorie rilevanti, memorie;
- posto che gli appellanti non hanno vincoli contrattuali con alcuna parte del giudizio, le loro richieste non possono essere rigettate, ricorrendo alla mancanza di prova del nesso di causalità tra l'inerzia del e le conseguenze dannose riscontrate. La doglianza degli appellanti nasce dal CP_5 fatto che l'inerzia della P.A. avrebbe inevitabilmente impedito l'accertamento ed il contenimento della contaminazione.
Con riferimento a tale motivo, il afferma che: CP_5
- non ha dimostrato che il fosse a conoscenza della contaminazione;
Parte_1 CP_5
pagina 13 di 18 - non sussisterebbero i presupposti per muovere un giudizio di responsabilità, non avendo il CP_5 concesso direttamente i terreni a , ma a Il contratto di rete tra e Parte_1 CP_7 Parte_1 ha interrotto il nesso causale tra le indimostrate omissioni del ed i danni CP_7 CP_5 lamentati, i quali derivano dall'esecuzione del contratto di rete;
- La non avrebbe documentato e provato i danni: i documenti prodotti erano mere elencazioni Pt_1 di costi, non supportati da riscontri oggettivi, o autodeterminazioni di voci di danno. Pertanto, anche la richiesta di consulenza tecnica contabile rimarrebbe esplorativa e inammissibile.
La Corte osserva che i terreni, situati nella parte meridionale del territorio comunale, risultano, pacificamente, essere destinati storicamente ad uso agricolo. Essi sono stati da sempre irrigati con acque del fiume Lambro e della roggia Vettabbia. Tali due corsi d'acqua traversano non solo il conglomerato urbano di Milano, ma anche aree a nord ed est della città, prima di irrorare i terreni di cui
è causa;
storicamente, nel '900 in tali aree sono stati presenti non solo grandi conglomerati urbani ma anche una pluralità di industrie siderurgiche, chimiche ed altre, anche di notevoli dimensioni, che hanno scaricato acque reflue, confluite nei due corsi d'acqua. È fatto notorio, altresì, la circostanza che, fino al 2003, il di Milano e le aree circostanti fossero privi di depuratore, con il risultato che le CP_5 acque di scarico, sia civile che industriale, confluivano nei corsi d'acqua, compresi Lambro e Vettabbia,
e da questi venivano riversate nelle zone agricole, in particolare a sud della città.
La presenza di sostanze inquinanti, inclusi metalli pesanti, amianto ed altri, portati nei terreni dalle acque dei due fiumi, risulta storicamente provata. La ha prodotto un articolo scientifico, a firma Pt_1 di due ricercatori dell'Università di Milano, Facoltà di Agronomia e Facoltà di Chimica, risalente alla metà degli anni '70 del '900, dalla lettura del quale emerge che, già con indagine effettuata nel 1974, fosse stata rilevata la presenza, nei terreni della zona, una notevole contaminazione (doc. f fasc. La
). In particolare, i ricercatori rilevavano la presenza di metalli pesanti e/o tossici (rame, nickel, Pt_1 piombo, zinco e cromo), e forte presenza di idrocarburi e detergenti, nello strato del terreno fino a 30 cm di profondità, strato che, come noto, è quello in cui si fissano le radici delle piante a coltura. I ricercatori rilevavano che le acque dei corsi venivano inviate alle colture senza alcun trattamento di decontaminazione.
È pacifica la circostanza che il ha ottenuto la proprietà e la consegna dei terreni, di cui è causa, CP_5 in data 10.12.2015, come risulta dall'atto di transazione intervenuto tra il e le società CP_5 CP_13
(ora .
[...] CP_14
E' agli atti un documento emesso dalla (certificazione dirigenziale del 14.1.2016 Controparte_8 racc. gen 187/2016, prot. 7871/16) da cui risulta che sono stati effettuati lavori di decontaminazione da amianto dei terreni di cui è causa, terminati nel 2015 (doc. H fasc. ). Per tali opere il Parte_1 CP_5
pagina 14 di 18 aveva rilasciato autorizzazione già nel 2009, quando i terreni erano di proprietà e nella disponibilità delle società di cui sopra (autorizzazione nr 297/152 PG 26320 del 15.1.2009).
E' pertanto evidente, da quanto sopra elencato, che, alla data in cui il ha ottenuto la proprietà e CP_5 la consegna dei terreni di cui è causa (10.12.2015), esso fosse a conoscenza, o potesse facilmente venire a conoscenza, della probabile contaminazione dei terreni non solo da amianto (oggetto di bonifica nel 2015) ma anche da altre sostanze nocive, quali metalli pesanti, contaminazione già ampiamente nota dagli anni '70.
Non risulta agli atti, né è stata oggetto di allegazione da parte del sul quale l'onere di CP_5 allegazione incombe, anche in base al principio di vicinanza della prova, che altre indagini in tal senso, posteriori al 10.12.2015 e antecedenti al contratto stipulato dal con siano state CP_5 CP_7 svolte;
o che bonifiche, antecedenti a quella del 2015 e relativa all'amianto, siano state autorizzate o effettuate su quei terreni, in particolare relativamente alla presenza di metalli pesanti, nei terreni e nelle coltivazioni ivi praticate.
Si può, pertanto, concludere che, alla data della stipula del contratto con il sapesse o CP_7 CP_5 dovesse sapere che, con alta probabilità, i terreni oggetto del contratto fossero contaminati con sostanze idonee a essere assorbite dalle colture e pertanto transitare nella catena alimentare umana.
Si rileva come abbia avanzato domande a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2051 Pt_1
c.c., del e non di natura contrattuale. Risulta pertanto non congruente la affermazione del CP_5
Tribunale, secondo la quale sarebbe esclusa la responsabilità del non sussistendo un vincolo CP_5 contrattuale tra questi e l'appellante
Come noto, l'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità che si può definire oggettiva, per il riconoscimento della quale è necessario che il danneggiato provi il rapporto di custodia ed il nesso di causalità tra la res, oggetto di custodia, ed il danno subito. L'art. 2051 c.c. si riferisce al governo e l'uso della res, a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere di vigilare, affinché dalla cosa stessa non derivi danno ad altri (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/02/2000, n. 1859; Cass. civ., Sez. III, 09/02/2004, n. 2422).
La responsabilità ex 2051 c.c. riguarda, quindi, chi si trovi in una relazione di fatto con la cosa e, dunque, nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti: pertanto, è responsabile il soggetto che, di fatto, controlla le modalità d'uso e di conservazione della res avendone il governo, il controllo (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19/02/2008, n. 4279; Cass. civ., Sez. III, 10/08/2004, n. 15429).
Nel caso di specie, tuttavia, non si rinviene una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Non CP_5
è stato infatti allegato, dagli appellanti, che gli asseriti danni, di cui è causa, derivino direttamente dalla res, dato che essi derivano piuttosto dall'uso della res (coltivazione di beni alimentari) ; In altre parole, non c'è rapporto diretto tra cosa e danno perché il danno deriva dalla specifica attività svolta sulla cosa. pagina 15 di 18 Gli appellanti hanno anche chiesto l'accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. CP_5
2043 c.c., per la configurazione del quale deve essere provato il danno, il nesso causale tra il danno e la condotta del danneggiante, e il carattere doloso o colposo di quest'ultima.
Quanto a quest'ultimo elemento, risulta provato, come sopra motivato, che alla data della conclusione del contratto tra e il fosse a conoscenza, o dovesse essere a conoscenza della CP_5 CP_7 CP_5 contaminazione, di lunghissima data dei terreni, contaminazione avvenuta prima che il li CP_5 prendesse in consegna. Nonostante ciò, il Comune concludeva, con un contratto di affitto CP_7 agrario, per la coltivazione dei terreni secondo i principi dell'agricoltura biologica. Irrilevante risulta a questo proposito, l'art
4.1 del contratto di affitto concluso con secondo il quale l'Affittuario CP_7 ha l'obbligo di vigilare all'interno del fondo per prevenire "scarichi abusivi di rifiuti di qualsiasi genere", segnalando immediatamente eventuali violazioni all'Amministrazione comunale, dato che la contaminazione, lamentata dagli appellanti, risulta essere risalente a data antecedente alla conclusione del contratto.
Quanto all'art. 9 del contratto di affitto stipulato dal e ove si esonera espressamente CP_5 CP_7 il da ogni responsabilità aquiliana, non è opponibile ai terzi, quali gli odierni appellanti. CP_5
Sotto altro profilo, si ritiene sussistere culpa in vigilando in capo al , dato che, al CP_5 CP_5 momento della conclusione del contratto con (avvenuta nel novembre 2016), il non CP_7 CP_5 poteva non essere a conoscenza di circostanze idonee a lasciar supporre l'esistenza della contaminazione
Quanto alla prova dei danni lamentati dagli appellanti, ha asserito di avere subito danni Parte_1 patrimoniali (spese sostenute per l'avviamento dell'attività e della CSA e per l'analisi dei terreni;
mancato guadagno per le annualità 2019-2020 e 2020-2021 danni da perdita di chance) e non patrimoniali (danno all'immagine).
Quanto ai danni patrimoniali, ed in particolare ai danni per spese di avviamento, a cui non sono seguiti guadagni, per il blocco dell'attività, ha versato in atti i seguenti documenti: All. U-1), cioè Parte_1 scheda di quantificazione investimenti iniziali;
All. U-2) - offerta Tunnel;
All. U-3) - fatt. n° 3. Tali documenti risultano insufficienti a provare il danno sia nell'an che nel quantum. Si tratta infatti di documenti provenienti dalla parte, pertanto inidonei a provare circostanze in suo favore (i primi due documenti). Altri documenti sono da soli, inidonei a provare la diminuzione patrimoniale subita
(essendo stata allegata solo una fattura)
Quanto alle voci di danno, qualificabili come da CR ES, si rileva che i documenti prodotti da
[...]
- quanto al CR ES relativo al primo anno di attività: All. V) preventivo condiviso con Pt_1
; All. Z) registro corrispettivi;
All. AA) registro IVA;
All. AB) buste paga;
All. AC) scheda CP_15
pagina 16 di 18 quantificazione danni perdite primo anno;
All. AD-1) fogli di calcolo perdite primo anno;
All. AD-2) sintesi spese varie;
All. AD-3) scheda valorizzazione attività; quanto al CR ES per il secondo anno di attività: All. AJ) relazione perdite secondo anno;
quanto alle asserite perdite per mancato avvio
CSA: All. AE) scheda quantificazione danni mancato avvio CSA, All. AF-1) regolamento CSA , All.
AF-2) prove tecniche di CSA, All. AF-3) elenco sostenitori CSA, All. AG) relazione perdite CR ES;
All. AH) scheda valorizzazione attività - consistono o in documenti di provenienza Pt_1 dalla parte stessa (schede, relazioni e prospetti, buste paga ecc.), privi di efficacia probatoria perché elaborazioni provenienti dalla parte che le invoca a sostegno delle sue domande;
oppure di altri documenti (quale l'elenco sostenitori CSA, il regolamento CSA ed altri) che, comunque, non sono idonei a provare la sussistenza del CR ES.
Quanto al danno patrimoniale, costituito dagli esborsi effettuati da per indagini sul terreno, Parte_1 risultano provati documentalmente quelli relativi alla fattura analisi sub doc. All. AI-2). Infatti, a seguito dell'inadempimento del rispetto all'obbligo, sullo stesso gravante, la è stata CP_5 Pt_1 costretta a effettuare tali indagini, al fine di verificare se i terreni, e di conseguenza le coltivazioni della stessa, fossero contaminati. Non provate risultano le altre spese per indagini di cui ha chiesto il Pt_1 risarcimento, avendo al riguardo l'appellante depositato solo un riepilogo dalla stessa compilato (All.
AI-1) riepilogo costi analisi)).
Si ritiene pertanto sussistere una responsabilità del ex art. 2043 c.c. per il danno patrimoniale, CP_5 subito da , costituito dal danno emergente per le spese, provate, per le indagini effettuate dalla Pt_1 medesima. Risulta, infatti, provato il danno, il nesso di causalità tra la res e il danno da subito, e Pt_1
l'elemento soggettivo colposo in capo all'Ente.
Il deve pertanto esser condannato al risarcimento a relativamente a tali somme, per CP_5 Parte_1 un totale di euro 1683,60, oltre interessi, al tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, trattandosi di debito di valore, dalla data dell'esborso al saldo.
Quanto al danno da perdita di immagine, esso non può essere considerato in re ipsa e, pertanto, chi lo lamenta ha l'onere di allegare specificamente, e provare concretamente, la sua esistenza e la sua entità.
Nel caso di specie, si è limitata a prospettare che l'assenza di interventi sui terreni avrebbe Parte_1 alimentato “preoccupazioni e diffidenza” tra consumatori e clienti, senza però fornire prove concrete di una effettiva diminuzione della considerazione, o di un pregiudizio reputazionale quantificabile.
Stesse considerazioni si possono svolgere relativamente alla domanda di risarcimento del danno all'immagine avanzata da , non avendo tale appellante dimostrato di avere subito tale danno. Pt_2
pagina 17 di 18 In considerazione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese tra il CP_5
e , per entrambi i gradi del giudizio, nella misura del 70%. Il rimanente 30% delle spese di Parte_1 lite incorse da viene posto a carico del Esse sono liquidate, ai sensi del D.M. n. Pt_1 CP_5
55/2014 (così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147) nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della complessità media della stessa.
Essendo soccombenti su tutte le domande nei confronti del le spese di lite incorse da CP_5 quest'ultimo e come sopra liquidate, del presente grado, devono essere poste a carico degli appellanti
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2919/2023 ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 2586/23, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 28/03/2023: accoglie parzialmente l'appello proposto da;
Parte_1 per l'effetto condanna il a versare euro 1683,60 a , oltre interessi come in Controparte_5 Parte_1 motivazione;
condanna il a rifondere a la le spese di lite, liquidate in euro 765,6, per Controparte_5 Pt_1 compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie la 15%, già effettuata la compensazione di cui in motivazione, per il primo grado;
ed euro 576,9, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie la 15%, già effettuata la compensazione di cui in motivazione, per il secondo grado. rigetta l'appello proposto da ed;
Controparte_2 CP_3 Pt_2 condanna solidalmente ed a rimborsare, in favore del Controparte_2 CP_3 Pt_2
, le spese processuali del presente grado, che liquida in € 8.470,00 per compensi, Controparte_5 oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo
Dott. Carlo Maddaloni
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