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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 5225 del 2023, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017 - avverso il decreto della Commissione Territoriale di Salerno, mercé il quale non è stata riconosciuta la protezione internazionale, promosso,
DA
(Pakistan) nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carla Parte_1
Sgariglia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Napoli, via dei Mille n.61;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Controparte_1
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
INTERVENTORE EX LEGE
OSSERVA QUANTO SEGUE.
1. Premesse.
Con ricorso depositato il 6 luglio 2023, il ricorrente impugnava il provvedimento del CP_1
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, col CP_1
quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.
Il si costituiva in giudizio il 24 ottobre 2023, non rendendo, però, disponibile Controparte_1 la videoregistrazione dell'audizione dinanzi alla Commissione.
All'udienza del 29 gennaio 2025 (udienza che era stata fissata per l'audizione del ricorrente) il procuratore dava atto dell'impossibilità a comparire del ricorrente e, riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. E così, all'esito dell'udienza, il giudice designato per l'istruttoria riservava la causa alla decisione al Collegio.
Tanto puntualizzato, va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego (notifica del 23 giugno 2023).
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, preme osservare che è costante l'affermazione
(Cass. n. 17318 del 2019; Cass. n. 20492 del 2020; Cass. n. 22527 del 2020; Cass. n.25883, 25878 e
25877 del 2019) che la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso, non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo. Detto altrimenti, il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il provvedimento della Commissione ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenirsi alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e il giudice non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo. È stato anche sottolineato che nella fase giurisdizionale al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia sulla spettanza del suo diritto alla protezione invocata, resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena in cui si realizza anche la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti (Cass. n.
21442 del 2020).
2. Il quadro normativo di riferimento.
La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma
1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE).
Tale decreto, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10, definisce “rifugiato” il cittadino straniero o apolide che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, o se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.
Ancora, l'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251 del 2007, definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 d.lgs. 251 cit. (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
tortura, altra forma di pena ovvero un trattamento inumano o degradante;
minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) e non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.
Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, a governo della materia si pone, ratione temporis, il decreto-legge n. 130 del 2020 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) – nel caso di specie, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20.
Il decreto-legge n. 130 del 2020 è intervenuto sull'art. 19 T.U.I. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n.
25 del 2008 – richiamando la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione), che impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Sono state così allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma
1.1 dell'art. 19 cit. ricomprendendo i casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e i casi in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
Da ultimo, va evidenziato, per completezza, che il decreto-legge 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 19, comma
1.1 terzo e quarto periodo T.U.I., espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero. La previsione in oggetto (art. 7, comma secondo) specifica, però, l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ai fini dell'individuazione della data di presentazione dell'istanza, giova precisare che la Corte di cassazione ha già chiarito, con sentenza del
17 settembre 2020, n. 21910, come il cittadino straniero debba essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea. Ciò posto, nel caso di specie emerge per tabulas che la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale è stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 20/2023. Pertanto, siffatta normativa non trova applicazione.
3. Le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale e la decisione.
Dinanzi alla Commissione il ricorrente dichiarava:
- di essere cittadino pachistano;
- di essere nato e cresciuto a Khakr Baghali, villaggio situato nel distretto di Rawalpindi;
- di avere studiato per dieci anni e di aver lavorato come cuoco nel suo Paese;
- di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli e tre sorelle, tutti residenti nel villaggio di origine;
- di appartenere all'etnia raja e di professare la religione musulmana sunnita;
- di avere il cugino intrapreso nel 2018 una relazione sentimentale con una ragazza, appartenente ad una nota famiglia del Pakistan;
- di essersi recato con lo zio presso l'abitazione della suindicata famiglia per chiedergli di dare in sposa la ragazza al cugino;
- di non avere la famiglia accettato la proposta e di essere stati minacciati;
- di avere il cugino e la ragazza deciso di sposarsi in segreto;
- di essere stato il testimone di matrimonio insieme ad un altro amico;
- di essere il cugino scomparso dopo alcuni giorni la celebrazione del matrimonio;
- di avere lo zio tentato di denunciare l'evento alla Pubblica Autorità;
- di avere la polizia riferito allo zio che il nipote e il figlio erano stati denunciati per sequestro di persona;
- di aver scoperto che il cugino era morto nel tentativo di rapinare una banca a Karachi;
- di essersi rivolto alle autorità locali sollevando perplessità sulla morte del cugino;
- di aver lasciato il Paese, dopo aver portato la ragazza del defunto cugino a vivere a Lahore, per evitare di subire aggressioni da parte della famiglia della suddetta;
- di aver lasciato il Pakistan il 7 dicembre 2018;
- di essere arrivato in Italia nel gennaio 2019, dopo aver attraversato l'Iran e la Turchia;
- di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dai familiari della ragazza.
La Commissione Territoriale riteneva non credibili gli elementi relativi ai fatti principali a sostegno della domanda di protezione internazionale avanzata, alla luce di dichiarazioni generiche ed inverosimili. La Commissione, innanzitutto, evidenziava che il richiedente non era stato in grado di: 1) delineare un profilo dei presunti agenti persecutori, sui quali aveva fornito informazioni frammentarie e approssimative;
2) motivare adeguatamente l'ostilità dei ridetti agenti nei suoi confronti.
L'autorità amministrativa, poi, riteneva infondato il timore manifestato dal richiedente in caso di rientro nel Paese di provenienza.
La Commissione, in ogni caso, rilevava sia che le vicende allegate erano piuttosto risalenti sia l'assenza di evoluzioni rilevanti in seguito alla partenza del richiedente dal Paese.
4. I motivi del ricorso.
Il ricorrente censurava il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
5. I principi in materia di valutazione della credibilità del ricorrente e la valutazione del
Tribunale.
È noto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non esclusivamente sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (si vedano Cass. 26921 del 2017, Cass. n. 08282 del 2013; Cass. n. 24064 del 2013; Cass.
n. 16202 del 2012), il quale prevede che “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Le dichiarazioni del richiedente vanno, quindi, sottoposte ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142 del 2019; Cass. 11925 del 2020). La verosimiglianza va valutata affidandosi alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale: ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Pertanto, occorre valutare la "plausibilità dei fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età,
l'istruzione e la cultura" (si veda Cass. n. 6738 del 2021).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, escluso la possibilità di annettere rilevanza a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 26921 del 2017;
Cass. n. 14674 del 2020). “Per "aspetti secondari o isolati" non devono tuttavia intendersi tutti gli elementi di contorno della vicenda, perché, così intesa, la locuzione assumerebbe un significato del tutto vago;
si priverebbe inoltre il giudice del potere di valutare la coerenza interna della narrazione attraverso i dati circostanziali che ne costituiscono il tessuto e che, molto spesso, per quanto di dettaglio, sono concretamente idonei a dar conto della credibilità o non credibilità del richiedente.
Il principio va invece declinato nel senso che non si possono valorizzare dissonanze o imprecisioni inidonee a giustificare, sul piano logico, la motivazione circa l'incongruità della narrazione. Ma nella circostanza è da escludere che ciò si avvenuto” (si veda, da ultimo, Cass. n. 8373 del 2022). È fermo, però, il principio secondo cui la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni, atomisticamente esaminate, insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata (Cass. n. 7546 del 2020 Cass. n. 7599 del 2020).
A ciò aggiungasi che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (Corte EDU sentenza
2 ottobre 2012 c/Belgio – e linee guida UNHCR “Al di là della prova - La valutazione della Per_1 credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea”, pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto “Beyond
Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems”- http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html).
Da ultimo, circa il controllo sulla credibilità estrinseca, mette conto evidenziare che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze – da illuminarsi nei termini innanzi indicati - non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (si veda Cass. n. 26149 del 2022).
Detto altrimenti, se il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità e il livello di rischio.
Tanto premesso in linea generale, alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene il Collegio di poter condividere le considerazioni espresse dalla Commissione in merito alla non credibilità della vicenda narrata dal ricorrente. Ora, come già sottolineato dalla Commissione, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio di rilievo in merito al profilo dei presunti agenti persecutori. Ed infatti, lo stesso si è limitato a dichiarare che i ridetti agenti sono conosciuti in tutto il Paese per la loro influenza sociale ed economica, senza tuttavia spiegarne le ragioni.
Analogamente, il ricorrente non ha saputo delineare le presunte minacce subite dagli stessi (“Ci hanno minacciato. Hanno detto che non saremmo dovuti tornare da loro”).
Le dichiarazioni rese sulla dinamica dell'omicidio del cugino appaiono, poi, frammentarie ed estremamente generiche.
In altri termini, il ricorrente non è stato in grado di chiarire se il cugino abbia effettivamente preso parte alla rapina oppure sia stato ucciso dai presunti agenti persecutori (“Abbiamo saputo che ER era stato ucciso mentre faceva una rapina in banca […]; sono sicuro che sono stati i hanno R_ organizzato tutto”).
Ancora, appare poco plausibile che il ricorrente non abbia informazioni circa le evoluzioni della denuncia presentata nei suoi confronti atteso che lo stesso ha dichiarato di essere ricercato dalla polizia la quale, con frequenza bimestrale, si presenta presso l'abitazione dei suoi familiari
(Domanda: Sa se è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti? Risposta: Questo non lo so. Domanda: Sa se è stato avviato un processo nei suoi confronti? Risposta: Io non lo so. […] La polizia mi viene a cercare ogni due mesi. I poliziotti vanno lì. Li insultano. Vogliono che io mi presenti).
Ebbene, a fronte delle lacune e perplessità rilevate sarebbe stato onere del ricorrente offrire ulteriori chiarimenti ed elementi di dettaglio per circostanziare i fatti posti a base dell'espatrio.
La mancata audizione, tuttavia, ha impedito al Tribunale di ottenere chiarimenti sugli aspetti più ambigui della vicenda narrata.
6. Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. Sul diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o di patimento di un trattamento inumano o degradante.
Richiamando quanto già enucleato supra circa il quadro normativo di riferimento, deve osservarsi che la non credibilità della narrazione offerta dal ricorrente preclude ogni valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie in parola.
7. Sul diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria con riferimento alle ipotesi di rischio di coinvolgimento in una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno e internazionale.
Per quanto specificamente attiene alla ipotesi di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c) d. lgs.
251 del 2007, va evidenziato che la medesima postula - quali necessari e concorrenti presupposti - da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile quale “conflitto armato”, e dall'altro una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare minaccia “grave ed individuale” alla vita o alla persona. Tale disposizione di carattere interno costituisce uno strumento di attuazione e recepimento di corrispondenti previsioni di diritto comunitario, e cioè dell'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE poi sostituito dall'articolo 15, lett. c) della direttiva 2011/95/UE e, pertanto, deve essere interpretata in conformità di tali previsioni ed in coerenza con la giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea - pur avendo accolto, con la sentenza Diakité del 30 gennaio 2014, una nozione oggettivamente ampia del concetto di “conflitto armato”, affermando che la stessa, ai fini delle disposizioni di cui trattasi, non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, essendo invece sufficiente l'esistenza di una situazione in cui le forze governative di uno
Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro (sent. cit, par. 34 e 29) - ha nondimeno precisato che l'esistenza in loco di un conflitto armato e la circostanza che il medesimo sia caratterizzato dal metodo della violenza indiscriminata sono comunque presupposti imprescindibili e cumulativamente necessari per l'applicazione delle disposizioni in argomento, posto che il legislatore comunitario ha fatto espresso ed esclusivo riferimento ad essa, non accettando e proposte della Commissione che davano altresì rilevanza a situazioni di pericolo derivanti da altre cause di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sent. cit, par. 21 e 29); peraltro, anche in presenza di conflitto armato, le disposizioni in argomento subordinano comunque il riconoscimento della protezione sussidiaria all'ulteriore presupposto del riscontro di una “minaccia grave ed individuale” alla vita ed alla persona del civile.
Nella sentenza Elgafaji del 17 febbraio 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, poi, precisato che i casi in cui la sola esistenza di un conflitto armato su di un dato territorio è sufficiente a comportare esigenza di protezione internazionale per tutte le persone che da esso sono provenienti costituiscono eventualità di natura eccezionale, che può ammettersi solo laddove lo specifico conflitto armato di cui trattasi raggiunga un livello di violenza indiscriminata a tal punto elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia grave (cfr. sent. cit., par. 35 e 43; richiamata adesivamente in Diakité, cit., par. 30).
Ora, sebbene il Punjab pakistano sia stato recentemente caratterizzato da tensioni dovute alle elezioni provinciali tenutesi nel luglio 2022, le più accreditate e recenti fonti di informazioni sul Paese
d'origine escludono che attualmente in questa regione ci sia un rischio effettivo di danno grave, nel senso di cui all'art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007, per l'intera popolazione civile, né il richiedente appare possedere caratteristiche specifiche e attendibili tali da esporlo, sotto tale profilo, a differenziato e qualificato rischio (ICG – International Crisis Group (Author): Alert Trends – January
2025 – Pakistan;
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40&created=;
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD),
Pakistan: COI Compilation, April
2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2107646/ACCORD_Pakistan_April_2024.pdf).
Invero, il Punjab pakistano è caratterizzato da problematiche relative a “identità settarie in competizione”, caratterizzate in particolar modo da estremismo religioso, che costituiscono ancora oggi una sfida alla pace politica e religiosa. Il Punjab, insieme al , infatti, si è classificato CP_2
al terzo posto tra le province del paese in termini di frequenza di attacchi settari che hanno causato vittime (European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO)
(EUAA), Pakistan - Country Focus, December 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focu
s.pdf).
Secondo il report del Pak Institute for Peace Studies (PIPS), infatti, in Punjab nel 2024 si sono verificati undici attacchi terroristici che hanno causato la morte di sei persone e il ferimento di altre dodici. Questo è sicuramente un incremento significativo di circa l'83% rispetto all'anno precedente dove si erano registrati sei attacchi terroristici che hanno causato la morte di sedici persone e il ferimento di altre otto. Il riporta, invece, che nel 2023 gli attacchi terroristici erano stati cinque CP_3
e che nel 2022 il numero di attacchi terroristici sembra aver registrato un calo significativo del 40% rispetto all'anno precedente ( Pakistan Security Report 2024 – Controparte_4
15 January 2025 - https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2025/01/Overview_PIPS-
Security-Report-2024.pdf; Report 2023, Controparte_5
Persona_4
https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf; ).
Invece, l'analisi degli indicatori di riferimento effettuata da ACLED nel corso del 2024 e dei primi mesi del 2025, ha segnalato un totale di 182 incidenti relativi alla sicurezza (37 battaglie, 51 violenze contro i civili, 91 rivolte e 3 esplosioni) che hanno provocato 124 vittime, dati questi che ad oggi indicano l'assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente (ACLED, Explorer, Pakistan – Punjab – February 2025 - https://acleddata.com/explorer/).
Facendo applicazione dei suesposti principi alla presente fattispecie deve concludersi che, sebbene l'attuale situazione dei diritti umani esistente nel Punjab pakistano continui ad essere contraddistinta da conflitti settari, estremismo religioso violento, limiti alla libertà di espressione, di pensiero e di religione, uccisioni extragiudiziali da parte del Dipartimento antiterrorismo, discriminazioni di genere ed un serio problema endemico relativo alla violenza domestica, sessuale e di genere sexual and gender-based violence - SGBV), le fonti COI consultate consentono di escludere che vi sia una situazione di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato nel Punjab pakistano, correrebbe un rischio effettivo di minaccia grave ed individuale alla vita a causa di un conflitto armato interno od internazionale (US Department of State (USDOS), 2023
Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 23 April
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107764.html; Freedom House, Freedom in the World 2024
- Pakistan, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2109062.html; The Controparte_6
Pakistan 2023, 24 April Controparte_7
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107974.html; Human Rights Watch (HRW), World
Report 2025 - Pakistan, 16 January 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html).
Per quanto sopra esposto, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in discorso va respinta.
8. Sulla protezione speciale
In tema, va rammentato che le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286 del
1998 – ratione temporis applicabile - non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6” (comma 1.1. prima parte) ovvero
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto
“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ora, il già indicato decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha lasciato immutato, nella sostanza, il comma 1, aggiungendovi solo, dopo la parola “sesso,” le parole “di orientamento sessuale, di identità di genere”.
Il comma 1.1, invece, è stato interamente riformulato. Detta norma collega, innanzitutto, il divieto di non refoulement al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (la previsione ricalca l'art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007 e la declinazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU, così come il comma primo ricalca le ipotesi persecutorie poste a base del riconoscimento del diritto al rifugio politico). In particolare, vengono in rilievo – è stato osservato - i casi in cui non si può applicare la norma sulla protezione sussidiaria per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca, la commissione di un grave reato nel paese di rientro (causa ostativa) ma non è legittimo imporre il rientro forzato perché il richiedente anderebbe incontro ai due trattamenti paradigmaticamente costituenti le più gravi violazione dei diritti umani.
Ancora, la norma fa anche discendere il divieto di respingimento dagli obblighi di cui all'art. 5, comma sesto, i.e. gli obblighi costituzionali ed internazionali. L'applicazione del principio impone la individuazione di tali obblighi ma, a tal fine, ampio è il bacino delle fattispecie di formazione giurisprudenziale formatesi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 5, comma sesto. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione conduce ad una catalogazione non indeterminata dell'applicazione del divieto in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali.
Infine, dalla lettura della seconda parte della norma emerge anche che il divieto di respingimento costituisce il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Per_5 Per_6
Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_7 CP_8 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § Persona_8 Per_5 Per_9
32) e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu Persona_10
c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_11 Per_12 Per_13 [...]
e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e
(iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, dalla lettura dell'art. 19 cit. risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza.
Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Infine, il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva
(dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorrente ha intrapreso un percorso di inserimento socio lavorativo, che ben può essere valutato ai fini del riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., seconda parte.
Detto inserimento appare segnato dal perfezionamento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed efficace dal 13 maggio 2022.
Ebbene, il complesso degli elementi innanzi indicati – da leggersi unitamente al dato della permanenza in Italia dal 2019 – esprime senza dubbio la costruzione, da parte del ricorrente, di una
“vita privata”, fatta di relazioni economiche e sociali irripetibili, come tale meritevole di protezione, sì che l'allontanamento dal territorio italiano appare senza dubbio idoneo a generare lo sradicamento del richiedente dal contesto sociale di riferimento, esponendolo al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso, dunque, quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani.
9. Conclusioni
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi decreto-legge n. 130 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
10. Spese
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori inducono all'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• accoglie in parte il ricorso e per l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
• compensa le spese di lite Manda la Cancelleria per la notifica alla ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 5225 del 2023, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017 - avverso il decreto della Commissione Territoriale di Salerno, mercé il quale non è stata riconosciuta la protezione internazionale, promosso,
DA
(Pakistan) nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carla Parte_1
Sgariglia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Napoli, via dei Mille n.61;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Controparte_1
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
INTERVENTORE EX LEGE
OSSERVA QUANTO SEGUE.
1. Premesse.
Con ricorso depositato il 6 luglio 2023, il ricorrente impugnava il provvedimento del CP_1
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, col CP_1
quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.
Il si costituiva in giudizio il 24 ottobre 2023, non rendendo, però, disponibile Controparte_1 la videoregistrazione dell'audizione dinanzi alla Commissione.
All'udienza del 29 gennaio 2025 (udienza che era stata fissata per l'audizione del ricorrente) il procuratore dava atto dell'impossibilità a comparire del ricorrente e, riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. E così, all'esito dell'udienza, il giudice designato per l'istruttoria riservava la causa alla decisione al Collegio.
Tanto puntualizzato, va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego (notifica del 23 giugno 2023).
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, preme osservare che è costante l'affermazione
(Cass. n. 17318 del 2019; Cass. n. 20492 del 2020; Cass. n. 22527 del 2020; Cass. n.25883, 25878 e
25877 del 2019) che la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso, non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo. Detto altrimenti, il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il provvedimento della Commissione ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenirsi alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e il giudice non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo. È stato anche sottolineato che nella fase giurisdizionale al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia sulla spettanza del suo diritto alla protezione invocata, resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena in cui si realizza anche la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti (Cass. n.
21442 del 2020).
2. Il quadro normativo di riferimento.
La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma
1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE).
Tale decreto, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10, definisce “rifugiato” il cittadino straniero o apolide che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, o se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.
Ancora, l'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251 del 2007, definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 d.lgs. 251 cit. (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
tortura, altra forma di pena ovvero un trattamento inumano o degradante;
minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) e non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.
Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, a governo della materia si pone, ratione temporis, il decreto-legge n. 130 del 2020 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) – nel caso di specie, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20.
Il decreto-legge n. 130 del 2020 è intervenuto sull'art. 19 T.U.I. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n.
25 del 2008 – richiamando la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione), che impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Sono state così allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma
1.1 dell'art. 19 cit. ricomprendendo i casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e i casi in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
Da ultimo, va evidenziato, per completezza, che il decreto-legge 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 19, comma
1.1 terzo e quarto periodo T.U.I., espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero. La previsione in oggetto (art. 7, comma secondo) specifica, però, l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ai fini dell'individuazione della data di presentazione dell'istanza, giova precisare che la Corte di cassazione ha già chiarito, con sentenza del
17 settembre 2020, n. 21910, come il cittadino straniero debba essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea. Ciò posto, nel caso di specie emerge per tabulas che la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale è stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 20/2023. Pertanto, siffatta normativa non trova applicazione.
3. Le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale e la decisione.
Dinanzi alla Commissione il ricorrente dichiarava:
- di essere cittadino pachistano;
- di essere nato e cresciuto a Khakr Baghali, villaggio situato nel distretto di Rawalpindi;
- di avere studiato per dieci anni e di aver lavorato come cuoco nel suo Paese;
- di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli e tre sorelle, tutti residenti nel villaggio di origine;
- di appartenere all'etnia raja e di professare la religione musulmana sunnita;
- di avere il cugino intrapreso nel 2018 una relazione sentimentale con una ragazza, appartenente ad una nota famiglia del Pakistan;
- di essersi recato con lo zio presso l'abitazione della suindicata famiglia per chiedergli di dare in sposa la ragazza al cugino;
- di non avere la famiglia accettato la proposta e di essere stati minacciati;
- di avere il cugino e la ragazza deciso di sposarsi in segreto;
- di essere stato il testimone di matrimonio insieme ad un altro amico;
- di essere il cugino scomparso dopo alcuni giorni la celebrazione del matrimonio;
- di avere lo zio tentato di denunciare l'evento alla Pubblica Autorità;
- di avere la polizia riferito allo zio che il nipote e il figlio erano stati denunciati per sequestro di persona;
- di aver scoperto che il cugino era morto nel tentativo di rapinare una banca a Karachi;
- di essersi rivolto alle autorità locali sollevando perplessità sulla morte del cugino;
- di aver lasciato il Paese, dopo aver portato la ragazza del defunto cugino a vivere a Lahore, per evitare di subire aggressioni da parte della famiglia della suddetta;
- di aver lasciato il Pakistan il 7 dicembre 2018;
- di essere arrivato in Italia nel gennaio 2019, dopo aver attraversato l'Iran e la Turchia;
- di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dai familiari della ragazza.
La Commissione Territoriale riteneva non credibili gli elementi relativi ai fatti principali a sostegno della domanda di protezione internazionale avanzata, alla luce di dichiarazioni generiche ed inverosimili. La Commissione, innanzitutto, evidenziava che il richiedente non era stato in grado di: 1) delineare un profilo dei presunti agenti persecutori, sui quali aveva fornito informazioni frammentarie e approssimative;
2) motivare adeguatamente l'ostilità dei ridetti agenti nei suoi confronti.
L'autorità amministrativa, poi, riteneva infondato il timore manifestato dal richiedente in caso di rientro nel Paese di provenienza.
La Commissione, in ogni caso, rilevava sia che le vicende allegate erano piuttosto risalenti sia l'assenza di evoluzioni rilevanti in seguito alla partenza del richiedente dal Paese.
4. I motivi del ricorso.
Il ricorrente censurava il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
5. I principi in materia di valutazione della credibilità del ricorrente e la valutazione del
Tribunale.
È noto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non esclusivamente sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (si vedano Cass. 26921 del 2017, Cass. n. 08282 del 2013; Cass. n. 24064 del 2013; Cass.
n. 16202 del 2012), il quale prevede che “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Le dichiarazioni del richiedente vanno, quindi, sottoposte ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142 del 2019; Cass. 11925 del 2020). La verosimiglianza va valutata affidandosi alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale: ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Pertanto, occorre valutare la "plausibilità dei fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età,
l'istruzione e la cultura" (si veda Cass. n. 6738 del 2021).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, escluso la possibilità di annettere rilevanza a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 26921 del 2017;
Cass. n. 14674 del 2020). “Per "aspetti secondari o isolati" non devono tuttavia intendersi tutti gli elementi di contorno della vicenda, perché, così intesa, la locuzione assumerebbe un significato del tutto vago;
si priverebbe inoltre il giudice del potere di valutare la coerenza interna della narrazione attraverso i dati circostanziali che ne costituiscono il tessuto e che, molto spesso, per quanto di dettaglio, sono concretamente idonei a dar conto della credibilità o non credibilità del richiedente.
Il principio va invece declinato nel senso che non si possono valorizzare dissonanze o imprecisioni inidonee a giustificare, sul piano logico, la motivazione circa l'incongruità della narrazione. Ma nella circostanza è da escludere che ciò si avvenuto” (si veda, da ultimo, Cass. n. 8373 del 2022). È fermo, però, il principio secondo cui la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni, atomisticamente esaminate, insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata (Cass. n. 7546 del 2020 Cass. n. 7599 del 2020).
A ciò aggiungasi che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (Corte EDU sentenza
2 ottobre 2012 c/Belgio – e linee guida UNHCR “Al di là della prova - La valutazione della Per_1 credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea”, pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto “Beyond
Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems”- http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html).
Da ultimo, circa il controllo sulla credibilità estrinseca, mette conto evidenziare che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze – da illuminarsi nei termini innanzi indicati - non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (si veda Cass. n. 26149 del 2022).
Detto altrimenti, se il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità e il livello di rischio.
Tanto premesso in linea generale, alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene il Collegio di poter condividere le considerazioni espresse dalla Commissione in merito alla non credibilità della vicenda narrata dal ricorrente. Ora, come già sottolineato dalla Commissione, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio di rilievo in merito al profilo dei presunti agenti persecutori. Ed infatti, lo stesso si è limitato a dichiarare che i ridetti agenti sono conosciuti in tutto il Paese per la loro influenza sociale ed economica, senza tuttavia spiegarne le ragioni.
Analogamente, il ricorrente non ha saputo delineare le presunte minacce subite dagli stessi (“Ci hanno minacciato. Hanno detto che non saremmo dovuti tornare da loro”).
Le dichiarazioni rese sulla dinamica dell'omicidio del cugino appaiono, poi, frammentarie ed estremamente generiche.
In altri termini, il ricorrente non è stato in grado di chiarire se il cugino abbia effettivamente preso parte alla rapina oppure sia stato ucciso dai presunti agenti persecutori (“Abbiamo saputo che ER era stato ucciso mentre faceva una rapina in banca […]; sono sicuro che sono stati i hanno R_ organizzato tutto”).
Ancora, appare poco plausibile che il ricorrente non abbia informazioni circa le evoluzioni della denuncia presentata nei suoi confronti atteso che lo stesso ha dichiarato di essere ricercato dalla polizia la quale, con frequenza bimestrale, si presenta presso l'abitazione dei suoi familiari
(Domanda: Sa se è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti? Risposta: Questo non lo so. Domanda: Sa se è stato avviato un processo nei suoi confronti? Risposta: Io non lo so. […] La polizia mi viene a cercare ogni due mesi. I poliziotti vanno lì. Li insultano. Vogliono che io mi presenti).
Ebbene, a fronte delle lacune e perplessità rilevate sarebbe stato onere del ricorrente offrire ulteriori chiarimenti ed elementi di dettaglio per circostanziare i fatti posti a base dell'espatrio.
La mancata audizione, tuttavia, ha impedito al Tribunale di ottenere chiarimenti sugli aspetti più ambigui della vicenda narrata.
6. Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. Sul diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o di patimento di un trattamento inumano o degradante.
Richiamando quanto già enucleato supra circa il quadro normativo di riferimento, deve osservarsi che la non credibilità della narrazione offerta dal ricorrente preclude ogni valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie in parola.
7. Sul diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria con riferimento alle ipotesi di rischio di coinvolgimento in una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno e internazionale.
Per quanto specificamente attiene alla ipotesi di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c) d. lgs.
251 del 2007, va evidenziato che la medesima postula - quali necessari e concorrenti presupposti - da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile quale “conflitto armato”, e dall'altro una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare minaccia “grave ed individuale” alla vita o alla persona. Tale disposizione di carattere interno costituisce uno strumento di attuazione e recepimento di corrispondenti previsioni di diritto comunitario, e cioè dell'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE poi sostituito dall'articolo 15, lett. c) della direttiva 2011/95/UE e, pertanto, deve essere interpretata in conformità di tali previsioni ed in coerenza con la giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea - pur avendo accolto, con la sentenza Diakité del 30 gennaio 2014, una nozione oggettivamente ampia del concetto di “conflitto armato”, affermando che la stessa, ai fini delle disposizioni di cui trattasi, non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, essendo invece sufficiente l'esistenza di una situazione in cui le forze governative di uno
Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro (sent. cit, par. 34 e 29) - ha nondimeno precisato che l'esistenza in loco di un conflitto armato e la circostanza che il medesimo sia caratterizzato dal metodo della violenza indiscriminata sono comunque presupposti imprescindibili e cumulativamente necessari per l'applicazione delle disposizioni in argomento, posto che il legislatore comunitario ha fatto espresso ed esclusivo riferimento ad essa, non accettando e proposte della Commissione che davano altresì rilevanza a situazioni di pericolo derivanti da altre cause di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sent. cit, par. 21 e 29); peraltro, anche in presenza di conflitto armato, le disposizioni in argomento subordinano comunque il riconoscimento della protezione sussidiaria all'ulteriore presupposto del riscontro di una “minaccia grave ed individuale” alla vita ed alla persona del civile.
Nella sentenza Elgafaji del 17 febbraio 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, poi, precisato che i casi in cui la sola esistenza di un conflitto armato su di un dato territorio è sufficiente a comportare esigenza di protezione internazionale per tutte le persone che da esso sono provenienti costituiscono eventualità di natura eccezionale, che può ammettersi solo laddove lo specifico conflitto armato di cui trattasi raggiunga un livello di violenza indiscriminata a tal punto elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia grave (cfr. sent. cit., par. 35 e 43; richiamata adesivamente in Diakité, cit., par. 30).
Ora, sebbene il Punjab pakistano sia stato recentemente caratterizzato da tensioni dovute alle elezioni provinciali tenutesi nel luglio 2022, le più accreditate e recenti fonti di informazioni sul Paese
d'origine escludono che attualmente in questa regione ci sia un rischio effettivo di danno grave, nel senso di cui all'art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007, per l'intera popolazione civile, né il richiedente appare possedere caratteristiche specifiche e attendibili tali da esporlo, sotto tale profilo, a differenziato e qualificato rischio (ICG – International Crisis Group (Author): Alert Trends – January
2025 – Pakistan;
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40&created=;
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD),
Pakistan: COI Compilation, April
2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2107646/ACCORD_Pakistan_April_2024.pdf).
Invero, il Punjab pakistano è caratterizzato da problematiche relative a “identità settarie in competizione”, caratterizzate in particolar modo da estremismo religioso, che costituiscono ancora oggi una sfida alla pace politica e religiosa. Il Punjab, insieme al , infatti, si è classificato CP_2
al terzo posto tra le province del paese in termini di frequenza di attacchi settari che hanno causato vittime (European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO)
(EUAA), Pakistan - Country Focus, December 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focu
s.pdf).
Secondo il report del Pak Institute for Peace Studies (PIPS), infatti, in Punjab nel 2024 si sono verificati undici attacchi terroristici che hanno causato la morte di sei persone e il ferimento di altre dodici. Questo è sicuramente un incremento significativo di circa l'83% rispetto all'anno precedente dove si erano registrati sei attacchi terroristici che hanno causato la morte di sedici persone e il ferimento di altre otto. Il riporta, invece, che nel 2023 gli attacchi terroristici erano stati cinque CP_3
e che nel 2022 il numero di attacchi terroristici sembra aver registrato un calo significativo del 40% rispetto all'anno precedente ( Pakistan Security Report 2024 – Controparte_4
15 January 2025 - https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2025/01/Overview_PIPS-
Security-Report-2024.pdf; Report 2023, Controparte_5
Persona_4
https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf; ).
Invece, l'analisi degli indicatori di riferimento effettuata da ACLED nel corso del 2024 e dei primi mesi del 2025, ha segnalato un totale di 182 incidenti relativi alla sicurezza (37 battaglie, 51 violenze contro i civili, 91 rivolte e 3 esplosioni) che hanno provocato 124 vittime, dati questi che ad oggi indicano l'assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente (ACLED, Explorer, Pakistan – Punjab – February 2025 - https://acleddata.com/explorer/).
Facendo applicazione dei suesposti principi alla presente fattispecie deve concludersi che, sebbene l'attuale situazione dei diritti umani esistente nel Punjab pakistano continui ad essere contraddistinta da conflitti settari, estremismo religioso violento, limiti alla libertà di espressione, di pensiero e di religione, uccisioni extragiudiziali da parte del Dipartimento antiterrorismo, discriminazioni di genere ed un serio problema endemico relativo alla violenza domestica, sessuale e di genere sexual and gender-based violence - SGBV), le fonti COI consultate consentono di escludere che vi sia una situazione di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato nel Punjab pakistano, correrebbe un rischio effettivo di minaccia grave ed individuale alla vita a causa di un conflitto armato interno od internazionale (US Department of State (USDOS), 2023
Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 23 April
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107764.html; Freedom House, Freedom in the World 2024
- Pakistan, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2109062.html; The Controparte_6
Pakistan 2023, 24 April Controparte_7
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107974.html; Human Rights Watch (HRW), World
Report 2025 - Pakistan, 16 January 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html).
Per quanto sopra esposto, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in discorso va respinta.
8. Sulla protezione speciale
In tema, va rammentato che le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286 del
1998 – ratione temporis applicabile - non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6” (comma 1.1. prima parte) ovvero
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto
“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ora, il già indicato decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha lasciato immutato, nella sostanza, il comma 1, aggiungendovi solo, dopo la parola “sesso,” le parole “di orientamento sessuale, di identità di genere”.
Il comma 1.1, invece, è stato interamente riformulato. Detta norma collega, innanzitutto, il divieto di non refoulement al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (la previsione ricalca l'art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007 e la declinazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU, così come il comma primo ricalca le ipotesi persecutorie poste a base del riconoscimento del diritto al rifugio politico). In particolare, vengono in rilievo – è stato osservato - i casi in cui non si può applicare la norma sulla protezione sussidiaria per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca, la commissione di un grave reato nel paese di rientro (causa ostativa) ma non è legittimo imporre il rientro forzato perché il richiedente anderebbe incontro ai due trattamenti paradigmaticamente costituenti le più gravi violazione dei diritti umani.
Ancora, la norma fa anche discendere il divieto di respingimento dagli obblighi di cui all'art. 5, comma sesto, i.e. gli obblighi costituzionali ed internazionali. L'applicazione del principio impone la individuazione di tali obblighi ma, a tal fine, ampio è il bacino delle fattispecie di formazione giurisprudenziale formatesi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 5, comma sesto. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione conduce ad una catalogazione non indeterminata dell'applicazione del divieto in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali.
Infine, dalla lettura della seconda parte della norma emerge anche che il divieto di respingimento costituisce il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Per_5 Per_6
Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_7 CP_8 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § Persona_8 Per_5 Per_9
32) e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu Persona_10
c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_11 Per_12 Per_13 [...]
e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e
(iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, dalla lettura dell'art. 19 cit. risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza.
Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Infine, il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva
(dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorrente ha intrapreso un percorso di inserimento socio lavorativo, che ben può essere valutato ai fini del riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., seconda parte.
Detto inserimento appare segnato dal perfezionamento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed efficace dal 13 maggio 2022.
Ebbene, il complesso degli elementi innanzi indicati – da leggersi unitamente al dato della permanenza in Italia dal 2019 – esprime senza dubbio la costruzione, da parte del ricorrente, di una
“vita privata”, fatta di relazioni economiche e sociali irripetibili, come tale meritevole di protezione, sì che l'allontanamento dal territorio italiano appare senza dubbio idoneo a generare lo sradicamento del richiedente dal contesto sociale di riferimento, esponendolo al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso, dunque, quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani.
9. Conclusioni
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi decreto-legge n. 130 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
10. Spese
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori inducono all'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• accoglie in parte il ricorso e per l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
• compensa le spese di lite Manda la Cancelleria per la notifica alla ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce