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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7336 / 2024 R.G.
promossa da
IN PROPRIO E N.Q. DI LR PT DI LA NEW Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Orazio Stefano Esposito come da ASSIST. Parte_2
procura come in atti;
-ricorrente-
Contro
,con sede centrale in Controparte_1
"Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale CP_1 e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24/07/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001930917 notificata in data 03/07/2024, con la quale viene ingiunto al ricorrente di pagare la somma di €. 20.715,93 per violazione dell'art. 2, comma 1- bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)
A fondamento della spiegata opposizione ha dedotto: 1) l' illegittimità del provvedimento sanzionatorio per mancata notifica della contestazione dell'addebito; 2) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto di motivazione;
3) l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notifica nei termini di legge - violazione dell'art. 14 1.689/1981; 4) l' illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità.
In ragione di tutto quanto argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio ha concluso o rassegnando le seguenti conclusioni "Piaccia all'On.le Tribunale adito, nella persona dell'Ill.mo Giudice designato: - preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impu-gnata ai sensi dell'articolo 6 della L. 689/1981; - nel merito, previa fissazione d'udienza, per i motivi esposti e all'esito delle risultanze istruttorie, annullare l'ordinanza impugnata in quanto illegit-tima per i motivi esposti;
in subordine, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per violazione del prin-cipio di proporzionalità. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione".
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e concludendo nei seguenti termini: "-in via pregiudiziale: -dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in proprio, per essere stata emessa Parte_1 conl'ordinanza ingiunzione impugnata nei confronti della Controparte_2
il favore delle spese;
-dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art. 617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
in via
-
principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, dato atto della
-
rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta e, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite".
La causa è stata istruita in via documentale. Sostituita l'udienza del 18 settembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione proposta conformemente al disposto di cui all'art. 6, d.lgs. 150/2011 il quale prevede “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale".
2. In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che "1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
"in quanto applicabili”.
3.Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 1. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione. Reputa,infatti, il Tribunale di dare continuità all'orientamento già espresso dall'Ufficio su questioni analoghe a quelle della presente controversia, richiamandone quasi testualmente le motivazioni attesa la chiarezza e completezza espositiva anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c (cfr., da ultimo, sentenza n. 1080/2023 emessa il 20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022).
L'art. 14 1. 689/1981 prevede che: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall' CP_3 che non implica particolari aggravi
,
istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Sul punto CP_1 non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da compiere ai fini della verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto. Già all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, la violazione era infatti facilmente rilevabile dall' CP_3.
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza nel caso di specie non può dirsi verificata non avendo rilievo di per sé, in assenza di ulteriori elementi, il solo dato numerico della grande mole di accertamenti da espletare.
Se è vero, che il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi per l'annualità 2018 ( periodi da 12/17 a 11/18) deve, conseguentemente, rilevarsi la tardività della notifica della contestazione della violazione intervenuta nei confronti della società al più e in disparte ogni considerazione sulla regolarità della notifica, in data 12/11/2019 e nei confronti del legale rappresentante in data 13/11/2019 (cfr documentazione allegata alla memoria di CP_1).
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva la contestazioni della rilevata omissione risulterebbe comunque perfezionata tardivamente
Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, 1. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Da ultimo, sembra opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella Circolare CP_1 numero 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
89/1981)".
L'applicabilità dell'art. 14 è inoltre ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare "in deroga" il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: "Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione"), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in senso conforme a quanto fin qui rilevato enunciando il seguente principio di diritto: "Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l'CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1 alcuna attività istruttoria" (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 22 marzo 2025 n. 7641).
annullata conAlla luce delle considerazioni esposte, l'ordinanza ingiunzione opposta va assorbimento di ogni altra questione ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_1 in proprio.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal Dm n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1863,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c
Catania 19/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7336 / 2024 R.G.
promossa da
IN PROPRIO E N.Q. DI LR PT DI LA NEW Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Orazio Stefano Esposito come da ASSIST. Parte_2
procura come in atti;
-ricorrente-
Contro
,con sede centrale in Controparte_1
"Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale CP_1 e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24/07/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001930917 notificata in data 03/07/2024, con la quale viene ingiunto al ricorrente di pagare la somma di €. 20.715,93 per violazione dell'art. 2, comma 1- bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)
A fondamento della spiegata opposizione ha dedotto: 1) l' illegittimità del provvedimento sanzionatorio per mancata notifica della contestazione dell'addebito; 2) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto di motivazione;
3) l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notifica nei termini di legge - violazione dell'art. 14 1.689/1981; 4) l' illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità.
In ragione di tutto quanto argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio ha concluso o rassegnando le seguenti conclusioni "Piaccia all'On.le Tribunale adito, nella persona dell'Ill.mo Giudice designato: - preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impu-gnata ai sensi dell'articolo 6 della L. 689/1981; - nel merito, previa fissazione d'udienza, per i motivi esposti e all'esito delle risultanze istruttorie, annullare l'ordinanza impugnata in quanto illegit-tima per i motivi esposti;
in subordine, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per violazione del prin-cipio di proporzionalità. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione".
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e concludendo nei seguenti termini: "-in via pregiudiziale: -dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in proprio, per essere stata emessa Parte_1 conl'ordinanza ingiunzione impugnata nei confronti della Controparte_2
il favore delle spese;
-dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art. 617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
in via
-
principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, dato atto della
-
rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta e, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite".
La causa è stata istruita in via documentale. Sostituita l'udienza del 18 settembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione proposta conformemente al disposto di cui all'art. 6, d.lgs. 150/2011 il quale prevede “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale".
2. In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che "1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
"in quanto applicabili”.
3.Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 1. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione. Reputa,infatti, il Tribunale di dare continuità all'orientamento già espresso dall'Ufficio su questioni analoghe a quelle della presente controversia, richiamandone quasi testualmente le motivazioni attesa la chiarezza e completezza espositiva anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c (cfr., da ultimo, sentenza n. 1080/2023 emessa il 20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022).
L'art. 14 1. 689/1981 prevede che: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall' CP_3 che non implica particolari aggravi
,
istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Sul punto CP_1 non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da compiere ai fini della verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto. Già all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, la violazione era infatti facilmente rilevabile dall' CP_3.
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza nel caso di specie non può dirsi verificata non avendo rilievo di per sé, in assenza di ulteriori elementi, il solo dato numerico della grande mole di accertamenti da espletare.
Se è vero, che il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi per l'annualità 2018 ( periodi da 12/17 a 11/18) deve, conseguentemente, rilevarsi la tardività della notifica della contestazione della violazione intervenuta nei confronti della società al più e in disparte ogni considerazione sulla regolarità della notifica, in data 12/11/2019 e nei confronti del legale rappresentante in data 13/11/2019 (cfr documentazione allegata alla memoria di CP_1).
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva la contestazioni della rilevata omissione risulterebbe comunque perfezionata tardivamente
Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, 1. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Da ultimo, sembra opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella Circolare CP_1 numero 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
89/1981)".
L'applicabilità dell'art. 14 è inoltre ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare "in deroga" il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: "Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione"), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in senso conforme a quanto fin qui rilevato enunciando il seguente principio di diritto: "Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l'CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1 alcuna attività istruttoria" (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 22 marzo 2025 n. 7641).
annullata conAlla luce delle considerazioni esposte, l'ordinanza ingiunzione opposta va assorbimento di ogni altra questione ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_1 in proprio.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal Dm n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1863,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c
Catania 19/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso