Decreto cautelare 3 giugno 2021
Sentenza breve 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 05/07/2021, n. 7888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7888 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 07888/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05822/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5822 del 2021, proposto da
GI LF, NF LF, SQ SI, EL OS, RO LL, FF LL, RC EA, AU AR, FO IO, RC RP, FF IO, EL AV, GI NO, OS ZA, NT TO, NN IE, ZA ON, CE SE, FF CI, GI BE, RE BE, RO RO, PP RE, LE EL, EL CH, NT UO, AN IA, RE AS, OS RB, FF RB, NT AR, GI AR, VI ZA, RE CO, IO DI, GI VA, OM ST, SQ DU, MI CE, NL AN, PP CH, CE LL, NT DI, RI DI, GI GL, NT RI, NT RI, VI RI, NI RI, NN CO, NI CO PO, NN TI, CO NO, FF RI, FI D'AM, CE D'MO, GI D'AN, GI D'NT, AS D'CE, NI D'NO, DR De RO, SQ De CE, BE De NN, RO De GR, AN De MA, PP De SA, NT LA CA, GI Di RE, RI Di RE, OR Di AM, IB Di AS, NN Di IS, MA Di IO, AB Di MM, RL Di VA, RU Di VU, RO Di VU, CE NN, NO ER, FR PO, ER PO, IR AB, EL AB, DR FA, TO FA, CE LA, CO ER, CO ER, SQ RE, IN DE, RI ON, GI AN, IR MO, PP GA, NL GL, TO OR, CE OR, AS OT, GI MM, CE GR, RL SS, IT SS, DO RI, RC CO, NO ET, NN AT, NS IO, IZ IE, PP PR, IL ABla IQ, SQ DO, TE AR, AB MA, AN LT, PP AN, CE SC, RE FE, AN IN, RE TU, IS ST, AD TR, AN MI, LE MO, LE ON, SQ LA, NN UA, NI UA, CE LO, LO IC, AN AR, LE PE, NI AC, CE EP, CE LE, CO LL, DE CA, AS PI, NN ZO, FF RO, BI RI, RE RIardi, RA MA, SQ GO, AN SO, PP SO, FF SO, RO SO, MA SO, NN IN, EN LO, LE RP, RE IT, FR IO, NT IO, AN FA, NT AF, PP CA, RE CA, CO SE, LE ER, RI FO, CE ES, NI TO, AS NE, RI AN, NN MM, VI IN, SArio GE, ZO RR, PP RR, RE OR, LE ST, RA TA, UC OR, CE MA, LE IR UR, UI UR, DE AC, IS LO, FF EN, CE RD, UL OL, CE NE, LE VI, NN EL, AF RI VI, UN VI, GI IA, NT AT, PP OL, NI OL, rappresentati e difesi dall'avvocato NF Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FR Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo-Dir. Generale ed Altri non costituito in giudizio;
nei confronti
NT GN non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del Decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021, tramesso con nota n. 9256 del 18 marzo 2021, e pubblicato sui siti istituzionali in data 19 marzo 2021, avente ad oggetto le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia che sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 nella parte dell’allegato A (lettera A) “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.” il quale stabilisce: «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» [cfr. all.];
2. della nota n. 9256 del 18 marzo 2021 del M.I. di trasmissione del D.M. n. 50/2021 con relativi allegati, confermandone la pubblicazione in data 19 marzo 2021, nonché impartito istruzioni sulle operazioni di aggiornamento, nella parte in cui non ha previsto, quale indicazione vincolante agli Uffici, l’attribuzione di un punteggio ridotto a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto.
Di ogni altro atto presupposto, anche ai fini dell’opportuna disapplicazione/annullamento, in particolare:
3. del parere del C.S.P.I., reso nella seduta plenaria n. 53 del 16 febbraio 2021, e trasmesso con nota del 17 febbraio 2021, prot. n. 3358, avente ad oggetto: «schema di decreto del Ministro dell’Istruzione di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023», nella parte in cui non ha previsto alcuna modifica allo schema di decreto al fine del riconoscimento del punteggio pieno al servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego
4. del D.M. del M.I.U.R. n. 640 del 30.08.2017 (recante l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativi allegati;
5. del D.M. del M.I.U.R. n. 716 del 05.09.2014 (recante integrazione delle tabelle di valutazione dei titoli per l’inclusione nella III fascia delle Graduatorie d’istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativi allegati;
6. del D.M. del M.I.U.R. n. 430 del 13.12.2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativi allegati;
e per il riconoscimento
-del diritto degli istanti, nella qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (in sigla personale ATA), ad ottenere il riconoscimento del punteggio “pieno” (6 punti per anno) per il servizio militare di leva prestato anche non in costanza di nomina valido ai fini dell’accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24.
NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.
delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire il danno subito dagli istanti mediante il riconoscimento del punteggio “pieno” (6 punti all’anno) per il servizio militare o ad esso equiparato prestato anche non in costanza di nomina valido ai fini dell’accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA. In via subordinata, si chiede il risarcire il danno per equivalente, anche come perdita di chance, a causa della colpevole ed ingiustificata preclusione (o ritardo) nel riconoscimento oggetto di censura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa Silvia Piemonte come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, relativi alle procedure per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia relativamente agli aa.ss. 2021/2024, nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “ prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali .”
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi del combinato disposto di cui comma 2 dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, conv. in legge n.176 del 2020, e dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.
Ricorrono, infatti, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dall’articolo 60 c.p.a. al fine di consentire un'immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".
2.Il Collegio ritiene di poter soprassedere dalla palese inammissibilità del ricorso collettivo proposto avverso una previsione del bando non avente carattere escludente e pertanto priva del carattere della immediata lesività (cfr. questa Sezione sent. del 19 aprile 2019 n. 5101 che richiama Cons. St., ad. plen. n. 4 del 2018), attesa la, altrettanto palese, infondatezza nel merito alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (si veda la sentenza di questa Sezione 28 maggio 2021 n. 6355) e del Consiglio di Stato, da cui il Collegio ritiene non sussistano ragioni per discostarsi.
In particolare questa Sezione con la richiamata pronuncia ha rilevato che “ L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro".
A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro .
Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.
Correttamente infatti si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro ( Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs.. n. 66 del 2010.
“ Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento. ”
Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che “ 2.2‒ Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni.
2.3.‒ In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell’art. 485,comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
La disposizione in commento ‒ contenuta in articolo rubricato “Personale docente”, collocato nella Parte Terza, “Personale”, Titolo I, “Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo”, Capo III, “Diritti e doveri”, Sezione IV, “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” ‒ si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norna in commento 31/5/2021 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura e termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo disservizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.
2.4.‒ Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall’art. 2050del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: «Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».
2.5.‒ Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d’idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612) .
2.6. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione.”
3. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell’immissione nelle graduatorie A.T.A.
Sulla base di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
PP Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | PP Sapone |
IL SEGRETARIO