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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7486/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:23 sono presenti l'avv. PERITORE GIULIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. RANDAZZESE LUCA CP_1 per l' essuno è presente per la parte ricorrente. CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:31 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7486 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TOMARCHIO MARIA DANIELA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RANDAZZESE
LUCA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazioni di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le intimazioni di pagamento impugnate limitatamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito n.59520160005081746, 59520180002872352,
59520180006108853, 5952019002244682;
- condanna l' alla rifusione del 70% delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida così ridotta complessivamente in € 1.600,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria, compensando la restante parte e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso le intimazioni di pagamento n.
29520239008201667 e n.29520229007816243 notificate in data 8.4.2024, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quale motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce l'omessa notifica degli avvisi d'addebito n.59520160001913678, 59520160005081746,
59520180002872352, 59520180006108853, 5952019002244682.
Tale omessa notifica, o meglio irrituale notifica, sarebbe determinata dalla consegna dei plichi raccomandati presso un indirizzo non coincidente con la propria residenza.
Sul punto occorre svolgere alcune considerazioni.
Va innanzi tutto rimarcato come gli avvisi d'addebito inviati dall' CP_1
non seguono le ordinarie forme di notificazione di cui agli artt. 137 e segg.
C.p.c., ma sono plichi raccomandati spediti a mezzo posta raccomandata.
Tali “notifiche” possono ritenersi validamente compiute quindi qualora siano consegnati presso l'indirizzo del destinatario, atteso che “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ. (Cass. Civ. 15973 del 11.7.2014).
Infatti, trattandosi di un ordinaria comunicazione, e non di atto giudiziario, deve ritenersi applicabile la normativa inerente appunto le dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. c.c., e non quelle relative agli atti giudiziari
L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Cass. 25.9.2006 n. 20784)
A mente dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.
Per ritenere sussistente, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9696/1998), la presunzione di conoscenza del destinatario della dichiarazione a questa diretta, ex art. 1335 c.c. , occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario".
Ciò comporta, ai fini della presunzione di conoscenza, che non sia necessario che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale ( RD 689/1940), bensì è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico raccomandato all'indirizzo del destinatario, salvo per quest'ultimo la possibilità (ex art. 1335
c.c.) di provare di non aver avuto notizia, senza sua colpa di detta ricezione.
Ciò posto, va osservato che gli avvisi d'addebito sono stati tutti consegnati presso un indirizzo non coincidente con la residenza del destinatario.
Ciò è desumibile dal certificato di residenza versato in atti dalla parte ricrrente in uno alle note conclusive, che si acquisisce al procedimento ex art. 421 C.p.c., apparendo il suo deposito, in un momento successivo al deposito del ricorso, motivato dalla difesa e dalla produzione documentale dell'Istituto.
Uno di essi (l'avviso d'addebito n. 595 2016 00019136 78 000) appare consegnato presso indirizzo diverso, ma ricevuto personalmente dal ricorrente, essendo apposta sull'avviso di ricevimento la sua sottoscrizione
(non contestata quanto a veridicità) e pertanto non contestabile quanto alla consegna effettuata a mani del destinatario.
Gli altri viceversa appaiono consegnati a persone inidentificabili presso altro indirizzo, diverso dalla residenza.
Non essendo stata fornita alcuna allegazione e prova della reale abitazione del destinatario presso l'indirizzo di consegna del plico, o della sua relazione con l'indirizzo medesimo, o del motivo per il quale gli avvisi d'addebito vennero inviati presso quell'indirizzo, ai sensi dei sopracitati artt.
1334 e 1335 C.c. deve ritenersi non perfezionata la notifica, quantunque ricevuti e nonostante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, non essendo stati i plichi consegnati presso l'indirizzo del destinatario.
Tale circostanza quindi legittima, sia pure parzialmente, il motivo d'opposizione circa l'omessa notifica deli atti presupposti, caducando parzialmente gli atti successivi.
Le spese di lite, in ragione dei motivi della decisione sono poste a carico dell' e compensate parzialmente in ragione della reciproca parziale CP_1
soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7486/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:23 sono presenti l'avv. PERITORE GIULIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. RANDAZZESE LUCA CP_1 per l' essuno è presente per la parte ricorrente. CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:31 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7486 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TOMARCHIO MARIA DANIELA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RANDAZZESE
LUCA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazioni di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le intimazioni di pagamento impugnate limitatamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito n.59520160005081746, 59520180002872352,
59520180006108853, 5952019002244682;
- condanna l' alla rifusione del 70% delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida così ridotta complessivamente in € 1.600,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore della procuratrice antistataria, compensando la restante parte e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso le intimazioni di pagamento n.
29520239008201667 e n.29520229007816243 notificate in data 8.4.2024, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quale motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce l'omessa notifica degli avvisi d'addebito n.59520160001913678, 59520160005081746,
59520180002872352, 59520180006108853, 5952019002244682.
Tale omessa notifica, o meglio irrituale notifica, sarebbe determinata dalla consegna dei plichi raccomandati presso un indirizzo non coincidente con la propria residenza.
Sul punto occorre svolgere alcune considerazioni.
Va innanzi tutto rimarcato come gli avvisi d'addebito inviati dall' CP_1
non seguono le ordinarie forme di notificazione di cui agli artt. 137 e segg.
C.p.c., ma sono plichi raccomandati spediti a mezzo posta raccomandata.
Tali “notifiche” possono ritenersi validamente compiute quindi qualora siano consegnati presso l'indirizzo del destinatario, atteso che “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ. (Cass. Civ. 15973 del 11.7.2014).
Infatti, trattandosi di un ordinaria comunicazione, e non di atto giudiziario, deve ritenersi applicabile la normativa inerente appunto le dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. c.c., e non quelle relative agli atti giudiziari
L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Cass. 25.9.2006 n. 20784)
A mente dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.
Per ritenere sussistente, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9696/1998), la presunzione di conoscenza del destinatario della dichiarazione a questa diretta, ex art. 1335 c.c. , occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario".
Ciò comporta, ai fini della presunzione di conoscenza, che non sia necessario che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale ( RD 689/1940), bensì è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico raccomandato all'indirizzo del destinatario, salvo per quest'ultimo la possibilità (ex art. 1335
c.c.) di provare di non aver avuto notizia, senza sua colpa di detta ricezione.
Ciò posto, va osservato che gli avvisi d'addebito sono stati tutti consegnati presso un indirizzo non coincidente con la residenza del destinatario.
Ciò è desumibile dal certificato di residenza versato in atti dalla parte ricrrente in uno alle note conclusive, che si acquisisce al procedimento ex art. 421 C.p.c., apparendo il suo deposito, in un momento successivo al deposito del ricorso, motivato dalla difesa e dalla produzione documentale dell'Istituto.
Uno di essi (l'avviso d'addebito n. 595 2016 00019136 78 000) appare consegnato presso indirizzo diverso, ma ricevuto personalmente dal ricorrente, essendo apposta sull'avviso di ricevimento la sua sottoscrizione
(non contestata quanto a veridicità) e pertanto non contestabile quanto alla consegna effettuata a mani del destinatario.
Gli altri viceversa appaiono consegnati a persone inidentificabili presso altro indirizzo, diverso dalla residenza.
Non essendo stata fornita alcuna allegazione e prova della reale abitazione del destinatario presso l'indirizzo di consegna del plico, o della sua relazione con l'indirizzo medesimo, o del motivo per il quale gli avvisi d'addebito vennero inviati presso quell'indirizzo, ai sensi dei sopracitati artt.
1334 e 1335 C.c. deve ritenersi non perfezionata la notifica, quantunque ricevuti e nonostante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, non essendo stati i plichi consegnati presso l'indirizzo del destinatario.
Tale circostanza quindi legittima, sia pure parzialmente, il motivo d'opposizione circa l'omessa notifica deli atti presupposti, caducando parzialmente gli atti successivi.
Le spese di lite, in ragione dei motivi della decisione sono poste a carico dell' e compensate parzialmente in ragione della reciproca parziale CP_1
soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini