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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 10658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 10658/2024 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACCARIO Parte_1
GIOANNAS BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti PRIZZI BRUNA FRANCA e CP_1
BENINI ALESSANDRO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO il 18/07/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 149 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23/10/2019. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/05/2022.
Con ricorso depositato il 24/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori. DISPONE che i rapporti tra il padre e il figlio sono improntati ad accudimento ed affetto e, in forza di ciò, i coniugi concordano nel riconoscere la più ampia facoltà al padre, previo tempestivo accordo con la madre – di vedere e tenere con sé il minore, tenuto conto dei suoi turni di lavoro. DISPONE che in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, il padre potrà tenere il figlio con sé il lunedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00 o dalle 16,00 fino alle 19,00 quando non c'è scuola e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con onere di riaccompagnare a scuola il minore;
a weekend alterni con la madre, il padre potrà tenere con sé il minore dal suo risveglio al sabato mattina (indicativamente alle ore 9,00) fino alle ore 19,00 della domenica sera, includendo il pernottamento. DISPONE che durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio minore per non meno di 15 giorni consecutivi, individuati tra il 25 giugno ed il 4 settembre di ciascun anno. Il papà, qualora impossibilitato a fruire dei 15 giorni di vacanza consecutivi, si organizzerà in modo tale da usufruire del periodo di vacanza in due tranches di almeno 7/8 giorni l'una, una delle quali dovrà coincidere con i mesi di luglio o agosto, tenuto conto dei turni lavorativi, e previo accordo con la madre indicativamente entro il mese di maggio di ciascun anno o comune almeno 30 giorni prima della fruizione del periodo di vacanza con il figlio. E' fatta salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di vacanza estiva con il figlio. DISPONE che durante le festività natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni tra i genitori dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Là dove il papà sarà impossibilitato a tenerlo per tutto il periodo che gli spetta potrà limitare la permanenza a soli 3-4 giorni continuativi da concordare con la madre entro il 30 novembre di ciascuno anno, sempre nel periodo di spettanza relativo. DISPONE che durante le vacanze pasquali il bambino trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Gli altri giorni di vacanza scolastica sono considerati giorni ordinari. DISPONE che le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori. DISPONE che il minore trascorrerà la Festa della Mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori. DISPONE che il giorno del compleanno del bambino verrà gestito nella seguente modalità ad anni alterni: il giorno della ricorrenza trascorrerà il giorno con pernottamento Per_1 con uno dei due genitori e il primo sabato immediatamente successivo al 23 ottobre con l'altro genitore fino al mattino successivo. Al suo risveglio (ore 9,00 circa) trascorrerà la rimanente parte della domenica con chi dei due genitori spetti secondo i turni. Nell'annualità in cui invece il compleanno ricadrà di sabato, il sabato con pernottamento con un genitore e la domenica con pernottamento con l'altro con l'onere di accompagnare a scuola il lunedì mattina. Qualora la domenica pertocasse al padre, il minore verrà riaccompagnato a casa della madre dopo cena. Il compleanno prevale sul week end. Il padre potrà fruire di ulteriori giorni di vacanza per poter festeggiare il bambino in Sicilia con i propri familiari senza perdere giorni di scuola, salvo accordo con la madre. DISPONE che il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 343,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma è soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludiche e la mensa scolastica del minore saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con loro obbligo di previamente concordarle e successivamente documentarle, richiamando il contenuto del Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. I coniugi precisano che nell'assegno di mantenimento devono intendersi inclusi il vestiario ed i cambi di stagione che la madre si impegna a gestire con tempestività e tenuto conto dei ritmi di crescita del minore. DISPONE che previo accordo ex art. 3 del Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, saranno a carico al 50% tra le parti anche l'acquisto del cellulare, le ricariche telefoniche, le spese per l'ottenimento della patente, per la guida di moto ed autoveicoli, ed eventuale acquisto di autoveicoli, motoveicoli, bollo, assicurazione, ecc DÀ ATTO che i coniugi hanno già disciplinato e risolto tra loro ogni questione patrimoniale. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano a richiedersi qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento. DÀ ATTO che la madre consegnerà al padre la collanina d'oro regalata dalla famiglia
, al figlio, in occasione del battesimo, affinché il padre la custodisca nell'interesse Pt_1 del minore, entro e non oltre 15 giorni dal deposito delle presenti condizioni congiunte. DÀ ATTO che la SI.ra consegnerà al SI. , entro e non oltre 15 giorni dal CP_1 Pt_1 deposito delle presenti condizioni congiunte, a suo piacimento, o il filmino delle nozze o l'album fotografico delle nozze. DÀ ATTO che le spese legali della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti. DÀ ATTO che le parti dichiarano gradimento e soddisfazione per le condizioni sopra concordate e a tal fine dichiarano di darne spontaneamente esecuzione dal momento del deposito telematico del ricorso congiunto di divorzio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 10658/2024 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACCARIO Parte_1
GIOANNAS BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti PRIZZI BRUNA FRANCA e CP_1
BENINI ALESSANDRO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO il 18/07/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 149 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23/10/2019. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/05/2022.
Con ricorso depositato il 24/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori. DISPONE che i rapporti tra il padre e il figlio sono improntati ad accudimento ed affetto e, in forza di ciò, i coniugi concordano nel riconoscere la più ampia facoltà al padre, previo tempestivo accordo con la madre – di vedere e tenere con sé il minore, tenuto conto dei suoi turni di lavoro. DISPONE che in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, il padre potrà tenere il figlio con sé il lunedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00 o dalle 16,00 fino alle 19,00 quando non c'è scuola e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con onere di riaccompagnare a scuola il minore;
a weekend alterni con la madre, il padre potrà tenere con sé il minore dal suo risveglio al sabato mattina (indicativamente alle ore 9,00) fino alle ore 19,00 della domenica sera, includendo il pernottamento. DISPONE che durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio minore per non meno di 15 giorni consecutivi, individuati tra il 25 giugno ed il 4 settembre di ciascun anno. Il papà, qualora impossibilitato a fruire dei 15 giorni di vacanza consecutivi, si organizzerà in modo tale da usufruire del periodo di vacanza in due tranches di almeno 7/8 giorni l'una, una delle quali dovrà coincidere con i mesi di luglio o agosto, tenuto conto dei turni lavorativi, e previo accordo con la madre indicativamente entro il mese di maggio di ciascun anno o comune almeno 30 giorni prima della fruizione del periodo di vacanza con il figlio. E' fatta salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di vacanza estiva con il figlio. DISPONE che durante le festività natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni tra i genitori dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Là dove il papà sarà impossibilitato a tenerlo per tutto il periodo che gli spetta potrà limitare la permanenza a soli 3-4 giorni continuativi da concordare con la madre entro il 30 novembre di ciascuno anno, sempre nel periodo di spettanza relativo. DISPONE che durante le vacanze pasquali il bambino trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Gli altri giorni di vacanza scolastica sono considerati giorni ordinari. DISPONE che le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori. DISPONE che il minore trascorrerà la Festa della Mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori. DISPONE che il giorno del compleanno del bambino verrà gestito nella seguente modalità ad anni alterni: il giorno della ricorrenza trascorrerà il giorno con pernottamento Per_1 con uno dei due genitori e il primo sabato immediatamente successivo al 23 ottobre con l'altro genitore fino al mattino successivo. Al suo risveglio (ore 9,00 circa) trascorrerà la rimanente parte della domenica con chi dei due genitori spetti secondo i turni. Nell'annualità in cui invece il compleanno ricadrà di sabato, il sabato con pernottamento con un genitore e la domenica con pernottamento con l'altro con l'onere di accompagnare a scuola il lunedì mattina. Qualora la domenica pertocasse al padre, il minore verrà riaccompagnato a casa della madre dopo cena. Il compleanno prevale sul week end. Il padre potrà fruire di ulteriori giorni di vacanza per poter festeggiare il bambino in Sicilia con i propri familiari senza perdere giorni di scuola, salvo accordo con la madre. DISPONE che il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 343,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma è soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludiche e la mensa scolastica del minore saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con loro obbligo di previamente concordarle e successivamente documentarle, richiamando il contenuto del Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. I coniugi precisano che nell'assegno di mantenimento devono intendersi inclusi il vestiario ed i cambi di stagione che la madre si impegna a gestire con tempestività e tenuto conto dei ritmi di crescita del minore. DISPONE che previo accordo ex art. 3 del Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, saranno a carico al 50% tra le parti anche l'acquisto del cellulare, le ricariche telefoniche, le spese per l'ottenimento della patente, per la guida di moto ed autoveicoli, ed eventuale acquisto di autoveicoli, motoveicoli, bollo, assicurazione, ecc DÀ ATTO che i coniugi hanno già disciplinato e risolto tra loro ogni questione patrimoniale. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano a richiedersi qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento. DÀ ATTO che la madre consegnerà al padre la collanina d'oro regalata dalla famiglia
, al figlio, in occasione del battesimo, affinché il padre la custodisca nell'interesse Pt_1 del minore, entro e non oltre 15 giorni dal deposito delle presenti condizioni congiunte. DÀ ATTO che la SI.ra consegnerà al SI. , entro e non oltre 15 giorni dal CP_1 Pt_1 deposito delle presenti condizioni congiunte, a suo piacimento, o il filmino delle nozze o l'album fotografico delle nozze. DÀ ATTO che le spese legali della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti. DÀ ATTO che le parti dichiarano gradimento e soddisfazione per le condizioni sopra concordate e a tal fine dichiarano di darne spontaneamente esecuzione dal momento del deposito telematico del ricorso congiunto di divorzio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.