Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 15.4.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6683 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, CF , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
[... presso il difensore Avv. TRIVELLI SIMONE al domicilio digitale -pec:
, che lo rappresenta e difende per Email_1
procura allegata all'atto di citazione;
– attore –
CONTRO
, cf , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Palermo, V. GUGLIELMO MARCONI N. 7, presso lo studio dell'Avv. ZUM-
MO DANIELE che lo rappresenta e difende per procura allegata alla com-
parsa di costituzione e risposta;
– convenuto –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
Tribunale di Palermo
seguenti domande: “dichiarare illegittimo e/o nullo e comunque annullare il
decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da ufficio giudiziario (Tribuna-
le di Palermo) incompetente per valore, atteso che la domanda monitoria
avrebbe dovuto essere presentata ex art. 7 c.p.c. al Giudice di Pace di Pa-
lermo;
B) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del
sig. alla refusione delle spese di lite del giudizio, oltre rimbor- CP_1
so spese generali, CA e IVA come per legge;
In via subordinata
C) nel denegato caso di rigetto della eccezione pregiudiziale, accertare e
dichiarare che nulla è dovuto dal sig. al sig. Parte_1 CP_1
per le causali e le poste azionate con la domanda monitoria.
Con vittoria di spese e compenso, oltre al rimborso forfettario, CA e IVA
come per legge”.
All'uopo esponeva che la domanda monitoria aveva un valore di euro
1.634,10 (ed al massimo estensibile ad € 4.902,32= ove si volesse tener conto dell'intero importo che il sig. assume di aver anticipa- CP_1
to e non della semplice quota di 1/3 che si vuole addebitare all'odierno opponente).
Il decreto opposto aveva, infatti, detto importo di euro 1634,10, oltre accessori.
In considerazione del valore e del tenore dell'art. 7 del c.p.c. la
contro
-
versia era di competenza del Giudice di Pace di Palermo.
Ritualmente costituitosi, il convenuto, aderiva alla eccezione di incom-
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile petenza per valore.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria solo documen-
tale.
Mutato il giudice, in esito all'udienza del 15.4.25, sostituita dal deposi-
to di note scritte di udienza, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
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Per tabulas il valore della causa è pari ad euro 1.634,10, e cioè
dell'importo del decreto opposto.
Pertanto, a mente delle previsioni dell'art. 7 del codice di rito, la pre-
sente controversia è di competenza, per valore, del Giudice di Pace, come eccepito da parte opponente.
La parte opposta, peraltro, ha aderito a tale eccezione.
Da ciò consegue che il decreto opposto deve essere revocato, con sta-
tuizione della competenza del Giudice di Pace di Palermo.
Sulle spese provvederà il Giudice competente (Cass.Civ., Sez. 2, Sent.
n. 21300 del 30/07/2024); diversamente da quanto allegato da parte op-
ponente, infatti, in caso di adesione alla eccezione di incompetenza, rima-
ne fermo il potere della pronuncia sulle spese solo nel caso di competenza inderogabile del giudice da adire non adito (Cass.Civ., Sez. 3, Ord. n.
15699 del 05/06/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Revoca il decreto ingiuntivo nr. 1353/2024 reso dal Tribunale di Pa-
lermo i 7/8 aprile 2024;
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile − Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Palermo;
− Sulle spese della presente fase provvederà il giudice competente.
Così deciso in Palermo in data 16/04/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile