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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2024, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Sez. 10 bis Il giorno 11/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in funzione di
Giudice monocratico, assistita dal cancelliere, viene chiamata la causa iscritta al n. 1603/2015
R.G. promossa
DA nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale P. IVA con C.F._1 P.IVA_1 sede in Ficarra in via Natoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Collovà, presso lo studio della quale ha eletto domicilio
- opponente attore in riconvenzionale -
CONTRO
nato a [...] il [...], c. f. CP_1 titolare della omonima ditta individuale, con sede a Ficarra (ME) in C.F._2 via Gebbia n. 2, P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nobile P.IVA_2
- opposto convenuto in riconvenzionale - avente per OGGETTO opposizione a decreto ingiuntivo n. 339/2015 del 07.07.2015
Sono comparsi l'avv. Collovà nell'interesse di parte opponente e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Nobile per parte opposta, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Spinnato rappresenta che l'opposto ha corrisposto per intero i compenso al ctu anche per la parte spettante al Rifici
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione regolarmente notificato opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo di cui all'oggetto, con il quale gli veniva intimato CP_1 il pagamento della somma di € 38.075,29 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di materiali sulla base delle fatture n. 135 del 20.12.2010 d'importo pari a € 8.359,08, n. 91 del 31.07.2011 d'importo pari a €. 18.997,15, n. 35 del 31.03.2012 d'importo pari a €. 7.621,13 e n. 63 del 08.06.2012
d'importo pari a €. 3.097,93,.
A sostegno dell'opposizione rilevava, la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata indicazione ed identificazione dello stesso, la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per la sua emissione, fondato su semplici fatture, due delle quali recanti ricevute a saldo sottoscritte dal l'insussistenza del credito vantato in CP_1 ragione dei rapporti instauratesi nel tempo tra le parti, che avevano portato a numerosissime forniture di materiali edili del al ed all'esecuzione di CP_1 Pt_1 lavori del alla famiglia del CP_2 CP_1
Tanto premesso, l'opponente deduceva ed allegava di avere effettuato numerosissimi pagamenti in favore del come da assegni prodotti , CP_1 estinguendo qualunque credito ed addirittura corrispondendo anche somme ulteriori, per le quali in via riconvenzionale chiedeva la condanna del alla CP_1 restituzione di quanto indebitamente incamerato per l'importo di € 69.056,39, la condanna dello stesso al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'ingiusta ed infondata richiesta a fronte del volume di pagamenti effettuati, nonché il pagamento di € 15.000,00 a titolo di locazione di un'autogru a torre utilizzata dalla ditta Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che contestava la CP_1 fondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso secondo le nuove disposizioni per i procedimenti telematici ed estratto ai fini della notifica dal relativo fascicolo, disconosceva le sottoscrizioni apposte quali ricevute a saldo nelle fatture n 63 dell'8.6.2012 e n. 35 del 31.3.2012, sosteneva la non imputabilità ai fini del pagamento richiesto degli assegni emessi da terze persone e sulla base della non contestazione delle forniture eseguite chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, mentre rilevava l'infondatezza e la pretestuosità delle domande riconvenzionali.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante ctu grafologica, per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute, e prova testimoniale e rinviata per la precisazione delle conclusion i e discussione orale viene oggi per le statuizioni finali.
Preliminarmente si osserva che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 17145/2006).
Infondata deve ritenersi l'eccezione dell'opponente di nullità del decreto ingiuntivo carente degli elementi di identificazione, poiché lo stesso è stato estratto dal relativo fascicolo telematico e notificato secondo le disposizioni di cui decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che nella sezione quinta denominata “Giustizia digitale” agli artt. 16 quater e seguenti introduce l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti.
Appare appena il caso di rilevare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda monitoria.
Prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e per tale motivo andrebbe revocato.
La prova scritta, infatti, richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel qual e per la pienezza delle indagini da cui tale giudizio è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n. 17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n.
9927/2004).
Ad avviso del giudicante, dunque, con specifico riferimento al caso di specie, non vi sono ragioni per discostarsi da siffatto orientamento, con la conseguenza che - anche in siffatto frangente - il decreto ingiuntivo deve ritenersi emesso sulla scorta di idonea prova scritta, rappresentata dalle fatture n. 135 del 20.12.2010 d'importo pari a € 8.359,08, n. 91 del 31.07.2011 d'importo pari a €. 18.997,15, n.
35 del 31.03.2012 d'importo pari a € 7.621,13 e n. 63 del 08.06.2012 d'importo pari a €. 3.097,93.
Nella fase di opposizione tali documenti da soli non sono astrattamente idonei a dimostrare l'esistenza del credito.
Il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Ciò posto, nella presente fase, di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore
è tenuto a provare l'esistenza ed il quantum del credito preteso soprattutto quando vi sia sul punto espressa contestazione.
Per costante orientamento giurisprudenziale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estinti vo costituito dall'adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).”(Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n.
13533).
Nello specifico il credito per cui è causa nasce da un contratto di fornitura di materiale edile da parte del non contestato dall'opponente che, al CP_3 contrario, sostiene di avere ricevuto numerose forniture ma di avere pagato il dovuto producendo oltre alla ricevuta a saldo su due delle fatture a base del decreto ingiuntivo, anche una serie cospicua di assegni intestati all'opposto volti a provare l'estinzione dell'obbligazione del pagamento del prezzo della fornitura per cui è causa.
Il tempestivo disconoscimento del delle sottoscrizioni apposte quale CP_1 ricevute a saldo nelle fatture n. 63 dell'8.6.2012 e n. 35 del 31.3.2012, ha portato al procedimento di verificazione, il cui esito viene posto a base della presene decisione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa con argomentazioni Persona_1 scientifiche ancorate a dati tecnici, con contraddette da validi rilievi contrari, ha concluso il proprio elaborato affermando che “Alla luce delle risultanze peritali e delle considerazioni sopraesposte, Le sottoscrizioni di cui alle due fatture poste a fondamento del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto che riportano una sottoscrizione per quietanza sono riferibili alla grafomotricità del sig. ”. CP_1
Ne consegue che l'importo di cui alle fatture n. 63 dell'8.6.2012 e n. 35 del
31.3.2012, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi corrisposto dal debitore opponente, che sulla copia della fattura in suo possesso produce la firma di avvenuto pagamento da parte del creditore opposto.
Per di più ha prodotto con le memorie di cui all'art. 183, Parte_1
VI comma n. 2 una serie di assegni da lui sottoscritti ed intestati a CP_1 tratti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla Banca Nuova, attestanti cospicui pagamenti tutti avvenuti, per il maggior importo nei periodi successivi all'emissione delle altre due fatture sulla quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo ( n. 91 del 31.07.2011 e n. 135 del 20.12.2010 d'importo pari a € 8.359,08) ai quali non può che attribuirsi efficacia di avvenuto pagamento della fornitura delle merci per cui è causa.
Sul punto, infatti, giova richiamare quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha avuto modo di affermare che “Nel caso di consolidati e duraturi rapporti commerciali di fornitura di merci, il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all'estinzione del debito per il quale è stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l'eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 5648/18; depositata il 9 marzo)
Ora tornando al caso di specie a fronte della produzione documentale dell'opponente il creditore opposto che ha confermato l'esistenza di duraturi rapporti commerciali tra le parti non ha provato come era suo onere che i pagamenti eseguiti si riferivano ad altri crediti diversi ed ulteriori rispetto a quello per cui è causa. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dall'opponente le stesse, tuttavia, vanno ritenute infondate.
In primo luogo non si ritiene sussistente l'indebito denunciato dal e dunque Pt_1 accoglibile la domanda di ripetizione.
La ripetizione di indebito, ai sensi del combinato disposto degli artt.1419 e 2033
c.c. presuppone la mancanza della causa della prestazione e dun que l' "accipiens" non ha titolo per riceverla.
La Corte di Cassazione afferma che in tema di ripetizione dell'indebito incomba sull'attore l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di causa debendi. (Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n.
24948/17; depositata il 23 ottobre)
L'attore in riconvenzionale non ha fornito alcuna prova della mancanza di causa e per di più la prestazione eseguita trova il titolo neg li assegni o cambiali dallo stesso sottoscritte ed emesse in favore del CP_1
Ora quando il pagamento avvenga mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare si verifica l'astrattezza della causa.
Qualora poi gli assegni in contestazione non rappresentassero titoli di credito poiché utilizzati in violazioni delle norme che li regolano, comunque costituirebbero promesse di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con la conseguenza di far presumere l'esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria (presunzione relativa o iuris tantum) e cioè fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
Come è noto tanto la ricognizione di debito quanto la promessa di pagamento
(art. 1988 c.c.), pur non essendo autonome fonti di obbligazioni, comportano sul piano processuale l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza di una causa debendi (cd. astrazione processuale).
Secondo la regola generale, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, mentre è onere del debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, provare appunto l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione (cfr. Cass.
18311/03; Cass. 4804/06). Ne consegue il rigetto della domanda di ripetizione di indebito.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno deve osservarsi quanto segue.
Rifici deduce genericamente che il comportamento del Parte_1 CP_1 ha generato danni per l'attività dal primo svolta per essere stato reclamato un credito inesistente.
Non basta, tuttavia, dire e/o dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi, per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo ( Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015).
Nel vigente ordinamento, infatti, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cassazione civile, sez. II,
12/06/2008, n. 15814).
Quanto sopra, porta ad escludere nel caso di specie la liquidazione del danno richiesto.
Parte attrice, infatti, non ha provato, nè chiesto di provare, nei termini previsti dal codice di rito, l'effettivo pregiudizio subito, nè come danno emergente nè come lucro cessante.
Nè a tale mancanza può sopperire il giudice con ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa.
Rispetto alla domanda di risarcimento, la mancata deduzione di circostanze e pregiudizi concreti, preclude sia il ricorso alla prova per presunzioni, sia la possibilità di una liquidazione equitativa, la quale presuppone sempre la prova della esistenza di un danno concreto. Quanto sopra vale tanto nell'ipotesi di risarcimento del danno da fatto illecito, quanto nell'ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
E' principio consolidato in giurisprudenza, che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dal proprietario di un appartamento, “per diminuita godibilità del bene”, in conseguenza di un allagamento proveniente da un appartamento sovrastante, in assenza di prova di tale pregiudizio ( cfr Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2015 Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, n. 4534)
Ora, tornando al caso di specie non è stata fornita prova alcuna sul danno lamentato e pertanto ne deriva il rigetto della domanda.
Egualmente sfornita di prova, anche questa a carico dell'attore, resta la domanda di pagamento dell'importo di € 15.000,00 per il noleggio dell'autogru.
Valgono qui i principi sopra reclamati secondo i quali “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Il diritto di credito reclamato nascerebbe da un contratto di nolo di cui in atti non è stata fornita alcuna prova né di tipo documentale né attraverso l'escussione testimoniale.
Tanto basta per rigettare le domande riconvenzionali.
Quanto alle spese di lite le stesse in ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate tra le parti, così come vanno definitivamente poste a carico delle stesse in ragione di metà per ciascuna parte quelle di ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario dott. ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accogli l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 339/2015;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da rimaste Parte_1 sfornite di prova alcuna;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico di entrambe quelle di ctu.
Così deciso in Patti, 11.12.2024 Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria
VERBALE DI UDIENZA
Sez. 10 bis Il giorno 11/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in funzione di
Giudice monocratico, assistita dal cancelliere, viene chiamata la causa iscritta al n. 1603/2015
R.G. promossa
DA nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale P. IVA con C.F._1 P.IVA_1 sede in Ficarra in via Natoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Collovà, presso lo studio della quale ha eletto domicilio
- opponente attore in riconvenzionale -
CONTRO
nato a [...] il [...], c. f. CP_1 titolare della omonima ditta individuale, con sede a Ficarra (ME) in C.F._2 via Gebbia n. 2, P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nobile P.IVA_2
- opposto convenuto in riconvenzionale - avente per OGGETTO opposizione a decreto ingiuntivo n. 339/2015 del 07.07.2015
Sono comparsi l'avv. Collovà nell'interesse di parte opponente e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Nobile per parte opposta, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Spinnato rappresenta che l'opposto ha corrisposto per intero i compenso al ctu anche per la parte spettante al Rifici
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione regolarmente notificato opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo di cui all'oggetto, con il quale gli veniva intimato CP_1 il pagamento della somma di € 38.075,29 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di materiali sulla base delle fatture n. 135 del 20.12.2010 d'importo pari a € 8.359,08, n. 91 del 31.07.2011 d'importo pari a €. 18.997,15, n. 35 del 31.03.2012 d'importo pari a €. 7.621,13 e n. 63 del 08.06.2012
d'importo pari a €. 3.097,93,.
A sostegno dell'opposizione rilevava, la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata indicazione ed identificazione dello stesso, la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per la sua emissione, fondato su semplici fatture, due delle quali recanti ricevute a saldo sottoscritte dal l'insussistenza del credito vantato in CP_1 ragione dei rapporti instauratesi nel tempo tra le parti, che avevano portato a numerosissime forniture di materiali edili del al ed all'esecuzione di CP_1 Pt_1 lavori del alla famiglia del CP_2 CP_1
Tanto premesso, l'opponente deduceva ed allegava di avere effettuato numerosissimi pagamenti in favore del come da assegni prodotti , CP_1 estinguendo qualunque credito ed addirittura corrispondendo anche somme ulteriori, per le quali in via riconvenzionale chiedeva la condanna del alla CP_1 restituzione di quanto indebitamente incamerato per l'importo di € 69.056,39, la condanna dello stesso al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'ingiusta ed infondata richiesta a fronte del volume di pagamenti effettuati, nonché il pagamento di € 15.000,00 a titolo di locazione di un'autogru a torre utilizzata dalla ditta Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che contestava la CP_1 fondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso secondo le nuove disposizioni per i procedimenti telematici ed estratto ai fini della notifica dal relativo fascicolo, disconosceva le sottoscrizioni apposte quali ricevute a saldo nelle fatture n 63 dell'8.6.2012 e n. 35 del 31.3.2012, sosteneva la non imputabilità ai fini del pagamento richiesto degli assegni emessi da terze persone e sulla base della non contestazione delle forniture eseguite chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, mentre rilevava l'infondatezza e la pretestuosità delle domande riconvenzionali.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante ctu grafologica, per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute, e prova testimoniale e rinviata per la precisazione delle conclusion i e discussione orale viene oggi per le statuizioni finali.
Preliminarmente si osserva che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 17145/2006).
Infondata deve ritenersi l'eccezione dell'opponente di nullità del decreto ingiuntivo carente degli elementi di identificazione, poiché lo stesso è stato estratto dal relativo fascicolo telematico e notificato secondo le disposizioni di cui decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che nella sezione quinta denominata “Giustizia digitale” agli artt. 16 quater e seguenti introduce l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti.
Appare appena il caso di rilevare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda monitoria.
Prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e per tale motivo andrebbe revocato.
La prova scritta, infatti, richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel qual e per la pienezza delle indagini da cui tale giudizio è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n. 17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n.
9927/2004).
Ad avviso del giudicante, dunque, con specifico riferimento al caso di specie, non vi sono ragioni per discostarsi da siffatto orientamento, con la conseguenza che - anche in siffatto frangente - il decreto ingiuntivo deve ritenersi emesso sulla scorta di idonea prova scritta, rappresentata dalle fatture n. 135 del 20.12.2010 d'importo pari a € 8.359,08, n. 91 del 31.07.2011 d'importo pari a €. 18.997,15, n.
35 del 31.03.2012 d'importo pari a € 7.621,13 e n. 63 del 08.06.2012 d'importo pari a €. 3.097,93.
Nella fase di opposizione tali documenti da soli non sono astrattamente idonei a dimostrare l'esistenza del credito.
Il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Ciò posto, nella presente fase, di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore
è tenuto a provare l'esistenza ed il quantum del credito preteso soprattutto quando vi sia sul punto espressa contestazione.
Per costante orientamento giurisprudenziale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estinti vo costituito dall'adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).”(Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n.
13533).
Nello specifico il credito per cui è causa nasce da un contratto di fornitura di materiale edile da parte del non contestato dall'opponente che, al CP_3 contrario, sostiene di avere ricevuto numerose forniture ma di avere pagato il dovuto producendo oltre alla ricevuta a saldo su due delle fatture a base del decreto ingiuntivo, anche una serie cospicua di assegni intestati all'opposto volti a provare l'estinzione dell'obbligazione del pagamento del prezzo della fornitura per cui è causa.
Il tempestivo disconoscimento del delle sottoscrizioni apposte quale CP_1 ricevute a saldo nelle fatture n. 63 dell'8.6.2012 e n. 35 del 31.3.2012, ha portato al procedimento di verificazione, il cui esito viene posto a base della presene decisione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa con argomentazioni Persona_1 scientifiche ancorate a dati tecnici, con contraddette da validi rilievi contrari, ha concluso il proprio elaborato affermando che “Alla luce delle risultanze peritali e delle considerazioni sopraesposte, Le sottoscrizioni di cui alle due fatture poste a fondamento del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto che riportano una sottoscrizione per quietanza sono riferibili alla grafomotricità del sig. ”. CP_1
Ne consegue che l'importo di cui alle fatture n. 63 dell'8.6.2012 e n. 35 del
31.3.2012, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi corrisposto dal debitore opponente, che sulla copia della fattura in suo possesso produce la firma di avvenuto pagamento da parte del creditore opposto.
Per di più ha prodotto con le memorie di cui all'art. 183, Parte_1
VI comma n. 2 una serie di assegni da lui sottoscritti ed intestati a CP_1 tratti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla Banca Nuova, attestanti cospicui pagamenti tutti avvenuti, per il maggior importo nei periodi successivi all'emissione delle altre due fatture sulla quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo ( n. 91 del 31.07.2011 e n. 135 del 20.12.2010 d'importo pari a € 8.359,08) ai quali non può che attribuirsi efficacia di avvenuto pagamento della fornitura delle merci per cui è causa.
Sul punto, infatti, giova richiamare quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha avuto modo di affermare che “Nel caso di consolidati e duraturi rapporti commerciali di fornitura di merci, il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all'estinzione del debito per il quale è stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l'eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 5648/18; depositata il 9 marzo)
Ora tornando al caso di specie a fronte della produzione documentale dell'opponente il creditore opposto che ha confermato l'esistenza di duraturi rapporti commerciali tra le parti non ha provato come era suo onere che i pagamenti eseguiti si riferivano ad altri crediti diversi ed ulteriori rispetto a quello per cui è causa. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dall'opponente le stesse, tuttavia, vanno ritenute infondate.
In primo luogo non si ritiene sussistente l'indebito denunciato dal e dunque Pt_1 accoglibile la domanda di ripetizione.
La ripetizione di indebito, ai sensi del combinato disposto degli artt.1419 e 2033
c.c. presuppone la mancanza della causa della prestazione e dun que l' "accipiens" non ha titolo per riceverla.
La Corte di Cassazione afferma che in tema di ripetizione dell'indebito incomba sull'attore l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di causa debendi. (Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n.
24948/17; depositata il 23 ottobre)
L'attore in riconvenzionale non ha fornito alcuna prova della mancanza di causa e per di più la prestazione eseguita trova il titolo neg li assegni o cambiali dallo stesso sottoscritte ed emesse in favore del CP_1
Ora quando il pagamento avvenga mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare si verifica l'astrattezza della causa.
Qualora poi gli assegni in contestazione non rappresentassero titoli di credito poiché utilizzati in violazioni delle norme che li regolano, comunque costituirebbero promesse di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con la conseguenza di far presumere l'esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria (presunzione relativa o iuris tantum) e cioè fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
Come è noto tanto la ricognizione di debito quanto la promessa di pagamento
(art. 1988 c.c.), pur non essendo autonome fonti di obbligazioni, comportano sul piano processuale l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza di una causa debendi (cd. astrazione processuale).
Secondo la regola generale, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, mentre è onere del debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, provare appunto l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione (cfr. Cass.
18311/03; Cass. 4804/06). Ne consegue il rigetto della domanda di ripetizione di indebito.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno deve osservarsi quanto segue.
Rifici deduce genericamente che il comportamento del Parte_1 CP_1 ha generato danni per l'attività dal primo svolta per essere stato reclamato un credito inesistente.
Non basta, tuttavia, dire e/o dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi, per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo ( Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015).
Nel vigente ordinamento, infatti, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cassazione civile, sez. II,
12/06/2008, n. 15814).
Quanto sopra, porta ad escludere nel caso di specie la liquidazione del danno richiesto.
Parte attrice, infatti, non ha provato, nè chiesto di provare, nei termini previsti dal codice di rito, l'effettivo pregiudizio subito, nè come danno emergente nè come lucro cessante.
Nè a tale mancanza può sopperire il giudice con ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa.
Rispetto alla domanda di risarcimento, la mancata deduzione di circostanze e pregiudizi concreti, preclude sia il ricorso alla prova per presunzioni, sia la possibilità di una liquidazione equitativa, la quale presuppone sempre la prova della esistenza di un danno concreto. Quanto sopra vale tanto nell'ipotesi di risarcimento del danno da fatto illecito, quanto nell'ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
E' principio consolidato in giurisprudenza, che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dal proprietario di un appartamento, “per diminuita godibilità del bene”, in conseguenza di un allagamento proveniente da un appartamento sovrastante, in assenza di prova di tale pregiudizio ( cfr Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2015 Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, n. 4534)
Ora, tornando al caso di specie non è stata fornita prova alcuna sul danno lamentato e pertanto ne deriva il rigetto della domanda.
Egualmente sfornita di prova, anche questa a carico dell'attore, resta la domanda di pagamento dell'importo di € 15.000,00 per il noleggio dell'autogru.
Valgono qui i principi sopra reclamati secondo i quali “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Il diritto di credito reclamato nascerebbe da un contratto di nolo di cui in atti non è stata fornita alcuna prova né di tipo documentale né attraverso l'escussione testimoniale.
Tanto basta per rigettare le domande riconvenzionali.
Quanto alle spese di lite le stesse in ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate tra le parti, così come vanno definitivamente poste a carico delle stesse in ragione di metà per ciascuna parte quelle di ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario dott. ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accogli l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 339/2015;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da rimaste Parte_1 sfornite di prova alcuna;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico di entrambe quelle di ctu.
Così deciso in Patti, 11.12.2024 Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria