TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 645/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZANI CESARE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 10 MODENA presso il difensore avv. LANZANI CESARE
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNIN DANIELE,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/O AVV. EUGENIO BOLONDI, VIA DE' POETI N. 1/7
BOLOGNA presso il difensore avv. TOGNIN DANIELE
APPELLATA
Oggetto: pagamento somme, adempimento, onere della prova
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Contrariis reiectis Voglia il Tribunale di Modena, in totale accoglimento dello spiegato appello, riformare e così dichiarare nulla e improduttiva di efficacia la sentenza del Giudice di Pace di
Modena, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Paciello, n.656 /2024 del 06/09/2024, pubblicata in pari data, resa nella causa civile R.G. 5349/2023, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto Giudice di Pace di Modena nr. 2230/2023 (RG.3774/23) del 14.08.2023, e condannare con sede in Modena via Finzi 587, in persona del suo Controparte_1
1 di 5 legale rappresentante pro tempore C.F. e P.IVA a corrispondere al dott. P.IVA_1 Parte_1
la somma di Euro 3.493,05 a titolo di ripetizione di quanto pagato per il decreto ingiuntivo opposto
e per la sentenza impugnata, con vittoria delle spese tutte di lite di entrambi i gradi di Giudizio”.
Parte appellata:
“Denegata e rigettata ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Sig.
Giudice del Tribunale di Modena, denegata e rigettata ogni contraria e diversa istanza eccezione
e deduzione RIGETTARE le domande tutte proposte dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate e conseguentemente CONFERMARE la sentenza n.656/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Modena il 05.09.2024 e conseguentemente CONFERMARE la validità del decreto ingiuntivo n.3774/2023 R.G. e
n.2230/23, emesso dal Giudice di Pace di Modena, Dott. Stefano Onofri in data 14.8.2023 IN
OGNI CASO con vittoria di spese competenze ed onorari tutti di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2025, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 656/2024 emessa dal Giudice di Pace di Modena in data 6 settembre 2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2230/2023 (R.G. n. 3774/2023) emesso in data 14 agosto 2023.
La vicenda processuale trae origine dal decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Modena aveva ingiunto a il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.716,30, oltre accessori, quale corrispettivo per servizi di sicurezza e RSPP esterno resi in forza di contratto sottoscritto in data 19 gennaio 2023.
Avverso tale decreto ingiuntivo il proponeva opposizione, iscritta al n. 5349/2023 R.G., Pt_1
deducendo l'inadempimento della società opposta agli obblighi contrattuali assunti. Con ordinanza del 13 novembre 2023, il Giudice di Pace fissava la prima udienza per il 21 febbraio 2024.
La società opposta si costituiva in giudizio in data 19 febbraio 2024, depositando comparsa di costituzione e risposta corredata da documentazione. All'udienza del 21 febbraio 2024, il difensore dell'opponente eccepiva la tardività della costituzione dell'opposta e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15 maggio 2024, precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 656/2024 pubblicata il 6 settembre 2024, il
2 di 5 Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello, articolando un unico motivo di gravame Parte_1
incentrato sull'error in procedendo ed error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice nel non rilevare la tardività della costituzione della società opposta e nell'aver fondato la propria decisione su documentazione tardivamente prodotta e quindi inammissibile.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando integralmente le Controparte_1
deduzioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
1. L'appellante lamenta che il Giudice di Pace avrebbe errato nel non rilevare la tardività della costituzione della società opposta, avvenuta il 19 febbraio 2024, due giorni prima dell'udienza fissata per il 21 febbraio 2024, e nell'aver fondato la propria decisione su documentazione che sarebbe stata inammissibile in quanto tardivamente prodotta.
La censura non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c. - richiamato dall'art. 319 cpc (relativo alla costituzione delle parti nel giudizio avanti al GdP) - prevede che "Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio".
Nel caso di specie, la società opposta non ha formulato domande riconvenzionali né ha proposto eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, limitandosi a resistere alla domanda attorea producendo documentazione a supporto delle proprie difese.
La decadenza invocata dall'appellante, pertanto, non si è verificata, in quanto essa opera esclusivamente con riferimento alle domande riconvenzionali e alle eccezioni in senso stretto, non anche rispetto alla produzione documentale.
Tale interpretazione trova conferma nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 19226/2024) che, con riferimento al procedimento sommario di cognizione ha statuito che "poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica
3 di 5 indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo".
Ne consegue che correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dalla società opposta, in quanto comunque presentata prima della prima udienza e non soggetta ad alcuna preclusione decadenziale, ed ha fondato su di essa il proprio convincimento circa l'infondatezza dell'opposizione.
2. Ad abundantiam, deve osservarsi che, anche nel merito, la società appellata ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante quale attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. ha infatti dimostrato sia la fonte dell'obbligazione, costituita dal Controparte_1
contratto sottoscritto in data 19 gennaio 2023 (preventivo n. 20230016215 denominato "Preventivo
Ambiente Sicurezza Qualità"), sia l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che la società ha:
- effettuato un intervento presso l'azienda in data 6 marzo 2023, come attestato dalla Parte_2
relativa relazione di intervento sottoscritta per accettazione dallo stesso appellante;
- trasmesso via PEC in data 7 marzo 2023 la valutazione dei rischi aggiornata, fornendo anche indicazioni specifiche circa le verifiche da effettuare sugli impianti e sugli estintori;
- predisposto e consegnato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per l'anno 2023.
A fronte di tali puntuali riscontri documentali dell'attività svolta, l'appellante non ha mai contestato specificamente l'esecuzione delle prestazioni, limitandosi a dedurre genericamente l'inadempimento della società senza fornire alcuna prova a supporto.
Va inoltre evidenziato che lo stesso appellante ha implicitamente riconosciuto la corretta esecuzione delle prestazioni, avendo provveduto al pagamento della prima rata del corrispettivo pattuito (fattura n. 088/00006/2023) e avendo comunicato il recesso dal contratto solo in data 12 luglio 2023, dopo aver ricevuto la fattura relativa alla seconda rata (n. 088/00032/2023).
Tale recesso, peraltro, non poteva avere efficacia immediata, come preteso dall'appellante, in quanto il contratto prevedeva il pagamento anticipato del canone annuale, che la società aveva accettato di rateizzare in due soluzioni per venire incontro alle esigenze del cliente.
4 di 5 Pertanto, anche sotto questo profilo, la decisione del Giudice di Pace risulta immune da censure, avendo correttamente ritenuto provato l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società e conseguentemente infondato il motivo di opposizione basato sull'art. 1460 c.c.
3. Restano assorbite le ulteriori questioni non trattate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. In particolare, si ritiene di liquidare i compensi applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase istruttoria, tenuto conto del valore e della modesta complessità della causa.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 656/2024 del Giudice di Pace di Modena, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata,
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge,
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il grado di appello.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 645/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZANI CESARE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 10 MODENA presso il difensore avv. LANZANI CESARE
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNIN DANIELE,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/O AVV. EUGENIO BOLONDI, VIA DE' POETI N. 1/7
BOLOGNA presso il difensore avv. TOGNIN DANIELE
APPELLATA
Oggetto: pagamento somme, adempimento, onere della prova
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Contrariis reiectis Voglia il Tribunale di Modena, in totale accoglimento dello spiegato appello, riformare e così dichiarare nulla e improduttiva di efficacia la sentenza del Giudice di Pace di
Modena, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Paciello, n.656 /2024 del 06/09/2024, pubblicata in pari data, resa nella causa civile R.G. 5349/2023, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto Giudice di Pace di Modena nr. 2230/2023 (RG.3774/23) del 14.08.2023, e condannare con sede in Modena via Finzi 587, in persona del suo Controparte_1
1 di 5 legale rappresentante pro tempore C.F. e P.IVA a corrispondere al dott. P.IVA_1 Parte_1
la somma di Euro 3.493,05 a titolo di ripetizione di quanto pagato per il decreto ingiuntivo opposto
e per la sentenza impugnata, con vittoria delle spese tutte di lite di entrambi i gradi di Giudizio”.
Parte appellata:
“Denegata e rigettata ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Sig.
Giudice del Tribunale di Modena, denegata e rigettata ogni contraria e diversa istanza eccezione
e deduzione RIGETTARE le domande tutte proposte dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate e conseguentemente CONFERMARE la sentenza n.656/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Modena il 05.09.2024 e conseguentemente CONFERMARE la validità del decreto ingiuntivo n.3774/2023 R.G. e
n.2230/23, emesso dal Giudice di Pace di Modena, Dott. Stefano Onofri in data 14.8.2023 IN
OGNI CASO con vittoria di spese competenze ed onorari tutti di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2025, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 656/2024 emessa dal Giudice di Pace di Modena in data 6 settembre 2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2230/2023 (R.G. n. 3774/2023) emesso in data 14 agosto 2023.
La vicenda processuale trae origine dal decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Modena aveva ingiunto a il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.716,30, oltre accessori, quale corrispettivo per servizi di sicurezza e RSPP esterno resi in forza di contratto sottoscritto in data 19 gennaio 2023.
Avverso tale decreto ingiuntivo il proponeva opposizione, iscritta al n. 5349/2023 R.G., Pt_1
deducendo l'inadempimento della società opposta agli obblighi contrattuali assunti. Con ordinanza del 13 novembre 2023, il Giudice di Pace fissava la prima udienza per il 21 febbraio 2024.
La società opposta si costituiva in giudizio in data 19 febbraio 2024, depositando comparsa di costituzione e risposta corredata da documentazione. All'udienza del 21 febbraio 2024, il difensore dell'opponente eccepiva la tardività della costituzione dell'opposta e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15 maggio 2024, precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 656/2024 pubblicata il 6 settembre 2024, il
2 di 5 Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello, articolando un unico motivo di gravame Parte_1
incentrato sull'error in procedendo ed error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice nel non rilevare la tardività della costituzione della società opposta e nell'aver fondato la propria decisione su documentazione tardivamente prodotta e quindi inammissibile.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando integralmente le Controparte_1
deduzioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
1. L'appellante lamenta che il Giudice di Pace avrebbe errato nel non rilevare la tardività della costituzione della società opposta, avvenuta il 19 febbraio 2024, due giorni prima dell'udienza fissata per il 21 febbraio 2024, e nell'aver fondato la propria decisione su documentazione che sarebbe stata inammissibile in quanto tardivamente prodotta.
La censura non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c. - richiamato dall'art. 319 cpc (relativo alla costituzione delle parti nel giudizio avanti al GdP) - prevede che "Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio".
Nel caso di specie, la società opposta non ha formulato domande riconvenzionali né ha proposto eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, limitandosi a resistere alla domanda attorea producendo documentazione a supporto delle proprie difese.
La decadenza invocata dall'appellante, pertanto, non si è verificata, in quanto essa opera esclusivamente con riferimento alle domande riconvenzionali e alle eccezioni in senso stretto, non anche rispetto alla produzione documentale.
Tale interpretazione trova conferma nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 19226/2024) che, con riferimento al procedimento sommario di cognizione ha statuito che "poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica
3 di 5 indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo".
Ne consegue che correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dalla società opposta, in quanto comunque presentata prima della prima udienza e non soggetta ad alcuna preclusione decadenziale, ed ha fondato su di essa il proprio convincimento circa l'infondatezza dell'opposizione.
2. Ad abundantiam, deve osservarsi che, anche nel merito, la società appellata ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante quale attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. ha infatti dimostrato sia la fonte dell'obbligazione, costituita dal Controparte_1
contratto sottoscritto in data 19 gennaio 2023 (preventivo n. 20230016215 denominato "Preventivo
Ambiente Sicurezza Qualità"), sia l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che la società ha:
- effettuato un intervento presso l'azienda in data 6 marzo 2023, come attestato dalla Parte_2
relativa relazione di intervento sottoscritta per accettazione dallo stesso appellante;
- trasmesso via PEC in data 7 marzo 2023 la valutazione dei rischi aggiornata, fornendo anche indicazioni specifiche circa le verifiche da effettuare sugli impianti e sugli estintori;
- predisposto e consegnato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per l'anno 2023.
A fronte di tali puntuali riscontri documentali dell'attività svolta, l'appellante non ha mai contestato specificamente l'esecuzione delle prestazioni, limitandosi a dedurre genericamente l'inadempimento della società senza fornire alcuna prova a supporto.
Va inoltre evidenziato che lo stesso appellante ha implicitamente riconosciuto la corretta esecuzione delle prestazioni, avendo provveduto al pagamento della prima rata del corrispettivo pattuito (fattura n. 088/00006/2023) e avendo comunicato il recesso dal contratto solo in data 12 luglio 2023, dopo aver ricevuto la fattura relativa alla seconda rata (n. 088/00032/2023).
Tale recesso, peraltro, non poteva avere efficacia immediata, come preteso dall'appellante, in quanto il contratto prevedeva il pagamento anticipato del canone annuale, che la società aveva accettato di rateizzare in due soluzioni per venire incontro alle esigenze del cliente.
4 di 5 Pertanto, anche sotto questo profilo, la decisione del Giudice di Pace risulta immune da censure, avendo correttamente ritenuto provato l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società e conseguentemente infondato il motivo di opposizione basato sull'art. 1460 c.c.
3. Restano assorbite le ulteriori questioni non trattate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. In particolare, si ritiene di liquidare i compensi applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase istruttoria, tenuto conto del valore e della modesta complessità della causa.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 656/2024 del Giudice di Pace di Modena, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata,
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge,
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il grado di appello.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
5 di 5