Sentenza 7 febbraio 2014
Massime • 2
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., non è necessariamente "espressa", ma può desumersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione stessa. (Fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di sospensione dei termini cautelari, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., trattato dalla sezione feriale del Tribunale, innanzi al quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva svolto le proprie difese senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il periodo feriale).
Integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., lo svolgimento dell'udienza in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo. (Fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di sospensione dei termini cautelari, ex art. 304, comma secondo, trattato dalla sezione feriale del Tribunale, innanzi al quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva svolto le proprie difese senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il periodo feriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2014, n. 21809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21809 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/02/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 302
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 44429/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI DI N. IL 21/09/1980;
avverso l'ordinanza n. 1224/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 20/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Giulio Romano che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 18.7.2013, il Tribunale di Trapani, provvedendo nell'ambito del procedimento a carico di GE IE, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2 a causa della particolare complessità del giudizio,
desumibile dalla gravità delle imputazioni (delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsioni commesse avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.) che imponevano la soluzione delle rilevanti problematiche giuridiche ad esse connesse, nonché della laboriosità dell'istruttoria dibattimentale, ricavabile dal numero delle conversazioni per le quali era stata disposta la trascrizione e dalla rilevante quantità di testimoni da escutere. Avverso tale provvedimento l'imputato propose appello, e il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza del 20.8.2013, confermava il provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo:
1) erronea applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2 ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). L'appello è stato deciso dalla Sezione Feriale del Tribunale di Palermo, nonostante mancassero i presupposti stabiliti dalla norma. Infatti, il giudizio nei confronti del GE si sta trattando avanti al Tribunale di Trapani, che ha dichiarato aperto il dibattimento prima di emettere l'ordinanza che ha sospeso i termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 2. Il processo non è stato dichiarato urgente.
Quindi l'impugnazione avverso il predetto provvedimento avrebbe dovuto essere trattata in via ordinaria, dopo il periodo feriale e dando avviso al difensore nei termini che tenessero conto della sospensione dei termini tra il 1 agosto e il 15 settembre. La violazione ha inciso sul contraddittorio ed importa perciò l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
2) Violazione dell'art. 304 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il
provvedimento è stato adottato dal Tribunale del riesame in adesione acritica all'assunto del Tribunale di Trapani, nonostante che il processo sia nei confronti di un solo imputato, e il contenuto delle deposizioni dei testi limitato entro ambiti ben ristretti, che i reati oggetto di cognizione trovino fonte indiziaria principale in una captazione ambientale, che la difesa dell'imputato abbia preannunciato l'accettazione della massima parte delle trascrizioni operate dagli inquirenti limitando sostanzialmente la verifica peritale alla predetta sola registrazione di conversazione tra presenti, che l'incarico al perito sia già stato conferito e che per il deposito della perizia sia stata fissata l'udienza del 26.9.2013. Il Tribunale non ha, poi, considerato che il provvedimento di sospensione è stato adottato alla prima udienza del processo, e che il procedimento non è stato dichiarato urgente e differito quindi ad udienza fissata dopo la pausa estiva.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 In materia penale, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2 come sostituito dal D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 240 bis e modificato dalla L. n. 356 del 1992, art. 21 bis la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. Per i reati di criminalità organizzata, la sospensione dei termini delle indagini preliminari (nonché dei procedimenti "incidentali", che ineriscono alla fase stessa v. S.U., Sent.n. 12/ 1996 Rv. 205039) non opera, in quanto espressamente previsto al secondo comma della norma citata.
1.2 Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che la deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire al giudice di procedere anche durante il periodo feriale. Di norma la rinuncia alla sospensione dei termini è espressa;
ma proprio in ragione della finalità di tale deroga, è stato ritenuto che essa possa anche essere tacita (v. Cass. Sez. 5, Ord. n. 486/1996 Riv. 204489).
La rinuncia tacita, peraltro, deve essere desunta da condotte ed iniziative chiaramente significative della volontà dell'indagato di rinunciare implicitamente alla sospensione dei termini (v., in tal senso: Cass. Sez. 3, Sent. n. 7380/2012 Rv. 252023; Sez. 1, Sent. n. 493/2006 Rv. 236565; Sez. 4, Sent. n. 40951/2002 Rv. 223598; Sez.V, Sent. n. 32363/2002 Rv. 222620). Questo Collegio non ignora che questa Corte in altre pronunce ha affermato che la rinuncia alla sospensione dei termini processuali può derivare soltanto da un atto specifico d'impulso processuale, il quale esige una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare (v. Cass. Sez. 6, Sent. n. 8419/2008 Rv. 239315; Sez. 3, Sent. n. 49607/2009 Rv. 245750; Sez. 4, Sent. n. 28110/2007 Rv. 237053; Sez. 2, Sent. n. 7981/2004 Rv. 228561) ma - a prescindere dal fatto che nei precedenti citati la Corte ha ritenuto la necessità di una rinuncia espressa in fattispecie nelle quali era stato affermato o si deduceva che la rinuncia alla sospensione per il periodo feriale poteva ricavarsi, per implicito, dal deposito in periodo feriale della istanza di riesame sottoscritta dal difensore (fatto che, anche a parere di questo Collegio, non è sicuramente significativo della volontà di rinunciare alla sospensione dei termini feriali) - ritiene il Collegio, in ragione dell'inter prefazione letterale e funzionale della norma, di aderire all'orientamento della Corte che ammette la possibilità di una revoca tacita, alle condizioni sopra citate. La norma in materia di sospensione dei termini non precisa in quale forma debba manifestarsi la rinuncia e, quindi, non sarebbe legittima una interpretazione restrittiva della stessa che consentisse esclusivamente la rinuncia espressa alla sospensione feriale dei termini processuali, anche in considerazione del fatto che la deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista proprio nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale.
1.3 Orbene, tenuto conto che nell'esame della censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, ai fini dell'accertamento dell'"error in procedendo", può accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali, rileva il Collegio che dal verbale dell'udienza camerale risulta che l'imputato era assistito dal difensore di fiducia, il quale, senza sollevare eccezioni, ha svolto le proprie difese a sostegno del proprio appello proposto durante il periodo di sospensione dei termini avverso la sospensione dei termini di custodia disposta dal Tribunale di Trapani alla prima udienza dibattimentale. Nè, prima del provvedimento del giudice, è stata espressa dichiarazione contraria alla trattazione dell'appello in periodo feriale da parte dell'imputato. Pertanto, poiché la condotta del difensore deve essere interpretata quale rinuncia tacita ed inequivoca, per "facta concludentia", alla sospensione dei termini in questione, resta preclusa la doglianza relativa alla nullità del procedimento.
1.4 Si osserva, altresì, che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - l'inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali è causa di nullità - e dunque costituisce vizio di legittimità - soltanto allorché abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all'udienza e sul diritto di difesa (v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 1147/1996 Rv. 204599). Nell'ipotesi in cui un'udienza sia tenuta nel periodo feriale, senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato emesso (ove necessario) provvedimento dichiarativo dell'urgenza, sussiste una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 180 c.p.p.; tale nullità a regime intermedio è però suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 742/1999 Rv. 212748; Sez. 3, Sent. n. 3735/1996, RV 206880).
1.5 Nella fattispecie, tale sanatoria si sarebbe comunque verificata con riferimento all'udienza del 20.8.2013, a seguito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, udienza alla quale il difensore prese parte senza nulla eccepire, e svolgendo anzi le sue difese.
2. Anche il secondo motivo è infondato.
2.1 Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'appello, rilevando che l'ordinanza del Tribunale di Trapani che ha disposto la sospensione dei termini d custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2 a causa della particolare complessità del giudizio è
adeguatamente motivata. A tal fine, assumono infatti rilievo determinante il numero elevato dei testimoni e l'evidenziata necessità di una perizia per trascrivere le numerose conversazioni oggetto di intercettazione.
2.2 La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disciplinata dall'art. 304 c.p.p., comma 2 è adottata su richiesta del pubblico ministero a seguito dell'accertata verifica della duplice condizione, costituita dal tipo di accusa formulata, relativa ai reati indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a e dalla particolare complessità del dibattimento. I reati di cui al procedimento in questione sono indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a e - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - il provvedimento di sospensione può essere adottato in ogni momento in cui se ne ravvisi la necessità (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 191/1997, Rv. 207838), sulla scorta di fatti concreti e specifici relativi alla situazione processuale quale emerge dalla valutazione degli atti processuali a disposizione del giudice (v. Cass. Sez. 1, sent. n. 1192/1996, Rv. 204522), e che ben può essere desunta dall'elevato numero di imputati, o - come nella fattispecie - di testimoni da escutere, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dai difensori, ovvero nel giudizio di secondo grado dagli appellanti e ciò indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 29395/2012 Rv. 253327).
2.3 A fronte poi di una motivazione congrua e puntuale dell'ordinanza impugnata, la doglianza del ricorrente si sostanzia in una mera valutazione "ex post", mentre la definizione di complessità del dibattimento indicata dall'art. 304 c.p.p., comma 2 è chiaramente valutazione assunta "ex ante" in previsione di un futuro accadimento, la complessità del processo che può determinarne la durata anomala (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 44625/2013 Rv. 257514; Sez. 5, sent. n. 1284/1995, Rv. 201764). Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014