Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2014, n. 21809
CASS
Sentenza 7 febbraio 2014

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La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., non è necessariamente "espressa", ma può desumersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione stessa. (Fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di sospensione dei termini cautelari, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., trattato dalla sezione feriale del Tribunale, innanzi al quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva svolto le proprie difese senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il periodo feriale).

Integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., lo svolgimento dell'udienza in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo. (Fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di sospensione dei termini cautelari, ex art. 304, comma secondo, trattato dalla sezione feriale del Tribunale, innanzi al quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva svolto le proprie difese senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il periodo feriale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2014, n. 21809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21809
    Data del deposito : 7 febbraio 2014

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