Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 2
Ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la condotta dell'imputato, il quale aveva abusato della qualità di amministratore di un condominio creando l'apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi, integrava il reato di truffa perché il conseguimento della disponibilità di un fido bancario, con il conseguente incasso della somma di denaro, aveva comportato l'esposizione debitoria dell'amministrazione condominiale, suscettibile di esecuzione e quindi idonea a realizzare l'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente).
L'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno. (Fattispecie in cui il soggetto agente, amministratore di un condominio, aveva ottenuto la disponibilità di un fido bancario per mezzo degli artifici e raggiri costituiti dall'esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell'assemblea, e quindi aveva incassato la somma di denaro determinando all'amministrazione condominiale il danno dell'esposizione debitoria in favore dell'istituto bancario, destinatario della condotta fraudolenta).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2008, n. 10085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10085 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 21/02/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 192
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 003238/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI ER GI N. IL 30/08/1942;
avverso SENTENZA del 25/11/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per difetto di querela. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 25.11.2004 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 27.5.2003 che dichiarava SE GI IN colpevole del reato di truffa aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, per avere lo stesso, nella qualità di amministratore del condominio di via Parendo, 21 di Milano, aperto un conto corrente ed ottenuto un fido di L. 25.000.000, allegando alla domanda un verbale dell'assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell'assemblea ed incamerando, quindi, l'intera somma corrispondente al prestito concesso.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il IN, per mezzo del suo difensore, deducendo violazione della legge penale sotto diversi profili.
In particolare, lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione della legge penale e vizio di motivazione, non potendo il condominio ritenersi soggetto passivo del reato contestato (per non avere lo stesso pagato alcunché, ne' subito alcuna truffa) e non essendo, pertanto, legittimato a proporre alcuna querela (querela, peraltro, nemmeno presentata dall'Istituto di credito che aveva erogato il prestito).
Il ricorso è infondato.
Giova, al riguardo, preliminarmente osservare come il reato di truffa non esige necessariamente l'identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata verso un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, purché, comunque, anche in assenza di una diretta relazione fra truffato e truffatore, sussista un rapporto causale tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno.
Ed, in realtà, il reale punto problematico nella fattispecie in esame riguarda l'ambito di applicazione della norma incriminatrice, la quale, configurando, secondo l'opinione senz'altro prevalente, un reato non di mero pericolo, ma di danno, richiede un reale depauperamento economico del soggetto passivo, una effettiva deminutio patrimonii, nella forma del danno emergente o del lucro cessante, a carico dello stesso.
Il che vale quanto dire che l'inserzione del requisito del danno comporta una restrizione operativa della fattispecie incriminatrice, sicché non è sufficiente la realizzazione della condotta, ma è necessario che essa provochi una lesione effettiva del patrimonio, non essendo il mero disvalore della condotta di per sè sufficiente a provocare la reazione dell'ordinamento, ove non si realizzino gli eventi di danno previsti.
È noto, a tal riguardo, come secondo la cd. concezione giuridica, che valorizza l'aspetto giuridico-formale del rapporto che si instaura fra il soggetto e i suoi beni, il momento della circolazione giuridica sarebbe, in ogni caso, prevalente sulla realizzazione effettiva del danno, ma, ad avviso del Collegio, permangono a tutt'oggi e restano rilevanti le ragioni che da tempo (v. SU n. 1/1999; SU n. 18/2000) hanno indotto la giurisprudenza a confermare la opposta concezione economica, che richiede che la diminuzione del patrimonio del soggetto passivo sia reale ed effettiva. Il che non vuoi dire, però, che si possano sottovalutare, specie in un contesto costituzionale improntato alla tutela dei valori della persona ed in un ambiente economico che vede una progressiva trasformazione delle forme della ricchezza, la libertà di determinazione del consenso ed il ruolo che in tal senso svolge la norma in esame, in quanto posta a tutela della buona fede e dell'equilibrio contrattuale, quali principi cardini del diritto contrattuale, così come le indicazioni che provengono dalla stessa concezione giuridica, nella parte in cui individua nel patrimonio non solo un complesso di beni, ma anche di rapporti attivi e passivi, che possono essere pregiudicati pure dalla perdita ingiusta di un diritto o dalla diminuzione delle attività e dall'accrescimento delle passività.
Quel che appare decisivo è la necessità di non porre di fatto nell'ombra la collocazione del reato nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, con un'inammissibile dilatazione del suo ambito di operatività, in contrasto con il principio di legalità, ma, al tempo stesso, con l'esigenza di individuare un netto discrimine fra la tutela penale e la tutela civile, specie in presenza di un progressivo, ma chiaro intento del legislatore di ridurre e specializzare le fattispecie incriminatici e di potenziare, in termini di qualità ed effettività, le forme della tutela civile del danno ingiusto.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso non merita accoglimento, essendo rimasto accertato che l'imputato, abusando della qualità di amministratore del condominio e creando l'apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi, ha conseguito la disponibilità del fido, incassando la somma concessa e determinando, al tempo stesso, una esposizione debitoria dell'amministrazione condominiale, suscettibile di esecuzione e, quindi, idonea a realizzare un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente, in termini attuali e concreti. Il che vale quanto dire che l'azione dell'imputato non ha determinato il mero pericolo di un danno, ma, con l'attuazione del contratto da parte dell'istituto mutuante, un danno effettivo, con una modificazione peggiorativa della condizione patrimoniale preesistente dell'amministrazione condominiale.
Laddove, invece, deve ritenersi irrilevante, ai fini del perfezionamento della fattispecie, che il condominio avrebbe potuto contestare la validità dell'assunzione dell'obbligazione, non impedendo certo tale evenienza la realizzazione di un ingiusto profitto per l'imputato, con danno per il soggetto che, in forza degli artifizi utilizzati, aveva indebitamente assunto la qualità di debitore.
Il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008