Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur applicandosi il principio che la decisione va assunta allo stato degli atti, non è consentito al giudice di sorveglianza di valutare nuovamente un periodo di detenzione antecedente, già valutato negativamente con un distinto provvedimento a suo tempo non sottoposto ad impugnazione, neppure se tale provvedimento contenga un errore percettivo o di fatto (nella specie, l'erronea menzione di un provvedimento di sanzione disciplinare, in realtà mai inflitta al detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20962 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/03/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1485
Dott. GIRONI Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 034315/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) JA MI, N. IL 09/08/1964;
avverso ORDINANZA del 10/06/2003 GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni dei P.G. Dr. MURA per l'inammissibilità.
LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca, in parte qua, di precedente ordinanza del medesimo T.S. in data 12.2.2002 con cui era stata rigettata la richiesta di OU EL per la concessione del beneficio della liberazione anticipata relativamente al semestre 22.1.2001- 21.7.2001, sul rilievo che il provvedimento di reiezione di detta istanza, motivato con la presenza di un rapporto disciplinare in data 6.4.2001, non era stato, a suo tempo, assoggettato a ricorso e che l'addotta mancata inflizione di sanzione disciplinare al detenuto non costituiva errore di fatto suscettibile di emenda, bensì una diversa valutazione del medesimo fatto (rifiuto di staccare alcuni posters dalle pareti della cella), rimasto immutato nei suoi connotati fenomenici;
visto il ricorso con cui il difensore, ribadito che - contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza 12.2.2002 - nessuna sanzione era stata irrogata al condannato per l'addebito in esame e che la situazione rappresentata denotava l'errore di fatto in cui era incorso il T.S. nella suddetta circostanza e precisato che, nonostante il richiamo infittogli, il soggetto riconosciuto esclusivo responsabile dell'infrazione aveva egualmente conseguito il beneficio in questione, denuncia violazione dell'art. 54 O.P. e vizio di motivazione, sull'assunto della doverosa rivalutabilità dell'istanza in relazione alla nuova realtà prospettata, nessuna preclusione potendo asseritamente derivare dalla precedente decisione di rigetto, come già riconosciuto in casi analoghi da questa corte;
ritenuta l'infondatezza del ricorso, alla stregua di quanto già da questa stessa sezione deciso con sentenza 25.11.1998 n. 5861, Pistone circa la non rivalutabilità, ai fini della concessione della liberazione anticipata, di un periodo di detenzione già negativamente valutato con provvedimento a suo tempo non sottoposto ad impugnazione (nello stesso senso Cass., sez. 1^, 28.6.1978, Giust. pen., 1979, 3^, 116; 24.10.1979, Carlino, Foro it., 1980, 2^, 164 e 10.10.1979, ric. P.M., ibid., 173);
rilevato che l'erronea menzione, nella motivazione dell'ordinanza 12.2.2002, di una sanzione disciplinare inflitta al detenuto avrebbe dovuto, pertanto, essere tempestivamente denunciata con ricorso per Cassazione e che nessuna norma (salva la disposizione di cui all'art. 625 bis c.p., non invocabile nella specie) prevede la possibilità di emendare, per errore percettivo o di fatto, i provvedimenti della magistratura di sorveglianza o di altri giudici, unico rimedio consentito essendo la proposizione di impugnazione;
rilevato che, anche a prescindere dalla sua opinabilità, non sovrapponile al caso in esame stimasi l'invocato precedente di cui a Cass., sez. 1^, 12.12.1996, Laganaro, in Cass. pen., 1997, 2856, che ha ritenuto l'irrevocabilità di una pronuncia di rigetto del beneficio in parola, fondata sulla decisione intervenuta in un giudizio di cognizione di primo grado, non preclusiva della proponibilità di una nuova istanza di identico contenuto in caso favorevole riforma della sentenza di prime cure (non essendo nella specie sopravvenuta alcuna nuova statuizione in grado di modificarne altra precedentemente valutata ma essendo il giudicante semplicemente incorso in errore che avrebbe potuto e dovuto essere fatto valere esclusivamente con il previsto mezzo di impugnazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004