Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20962
CASS
Sentenza 19 marzo 2004

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Ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur applicandosi il principio che la decisione va assunta allo stato degli atti, non è consentito al giudice di sorveglianza di valutare nuovamente un periodo di detenzione antecedente, già valutato negativamente con un distinto provvedimento a suo tempo non sottoposto ad impugnazione, neppure se tale provvedimento contenga un errore percettivo o di fatto (nella specie, l'erronea menzione di un provvedimento di sanzione disciplinare, in realtà mai inflitta al detenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 20962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20962
    Data del deposito : 19 marzo 2004

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