Articolo 87 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 86Articolo 88
Versione
15 dicembre 1981
Art. 87. (Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale e' sostituito dai seguenti commi:
"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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