Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 87. (Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)
Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale e' sostituito dai seguenti commi:
"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".
Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale e' sostituito dai seguenti commi:
"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".
Commentari • 5
- 1. Circolare del 08/02/1985 n. 4 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 8 febbraio 1985 · 2.7473986
Sono state fornite istruzioni in ordine alle disposizioni contenute nell\'art. 87 della legge 24 novembre 1981, n.689, concernenti la riscossione tramite ruoli esattoriali delle somme dovute per le infrazioni al regolamento ferroviario ovvero per le violazioni per le quali tornano applicabili le norme di cui alla citata legge n. 689.
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2026, n. 24248Provvedimento: […] deduceva che tale motivazione risultava generica e carente, non avendo la Corte territoriale considerato tutti gli elementi previsti dagli artt. 58 e 87 della legge n. 689/1981, disposizioni che richiamavano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.5. […]Leggi di più...
- art. 58 legge n. 68·
- Sezioni Unite·
- estorsione·
- recidiva·
- giurisdizione·
- art. 58 legge n. 689/1981·
- art. 20-bis cod. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 87 legge n. 689/1981·
- statuizioni civili·
- annullamento con rinvio·
- elemento soggettivo·
- art. 393 cod. pen.·
- prova·
- art. 629 cod. pen.