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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi Presidente dott.ssa TH DE ON Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 18.10.2025, assunto in decisione in data 19.11.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.7.1977
e tra
(c.f. ), nata a [...]ù) il 5.3.1976, Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Maria Teresa Scaffidi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cologno
Monzese, via Merano n.7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa famigliare, in comproprietà al 50% ciascuno, sita in Via Cavallotti, 32 in Cologno Monzese
(MI), è stata posta in vendita a terzi tramite un'Agenzia Immobiliare. Il suddetto appartamento è posto al 3° Piano, composto da 4 locali, cucina abitabile e doppi servizi, oltre solaio. Il tutto identificato nel catasto fabbricati del Comune di Cologno Monzese come segue: quanto all'appartamento al foglio 19 particella 164 sub 12 cat. A/2, classe 3, consistenza 7 vani, rendita €. 939,95 (doc. 11). Il SI. e la GN concordano che il netto ricavo Parte_1 Parte_2 della vendita sarà suddiviso al 50%, così come al 50% saranno sostenute le spese di intermediazione immobiliare, le spese notarili ed ogni altro onere inerente alla vendita dell'immobile. All'atto della vendita, il SI. e la SI.ra provvederanno ad estinguere il Parte_1 Parte_2 mutuo cointestato in essere presso Banca CREDEM, mentre la SI.ra , Parte_2 provvederà a corrispondere la somma residua di quota capitale del mutuo, utilizzando parte del proprio ricavato, pari al 50% dell'introito derivante dalla suddetta vendita. Ciò in quanto il SI. Parte_1 ha già provveduto al pagamento della sua intera quota parte di mutuo pari a € 58.700,00
[...] mediante il versamento della provvista ottenuta con il prestito di € 40.000,00 concesso dal padre SI.
Il SI. sta restituendo al padre il suddetto prestito con Parte_3 Parte_1 bonifici mensili di € 400,00.
Nelle more della vendita dell'appartamento famigliare, lo stesso è assegnato alla madre, GN
[...]
, in quanto convivente con i figli, che continuerà ad abitarci insieme ai figli Parte_2 Persona_1
maggiorenne, di anni 18, studente e non economicamente indipendente e
[...] Persona_2 minorenne di anni 16, studentessa.
[...]
Le parti concordano che fintanto che l'appartamento non è venduto, le spese ordinarie condominiali saranno pagate interamente dalla GN , come anche la Tari, mentre le eventuali Parte_2 spese straordinarie condominiali saranno pagate al 50% ciascuno.
Le parti concordano che dopo la vendita dell'ex casa famigliare a terzi, il SI. Parte_1 continuerà a risiedere nella casa paterna di Viale Visconti, 30 di Cologno Monzese, insieme ai due figli e mentre la GN andrà a Persona_1 Persona_2 Parte_2 vivere in una diversa nuova abitazione.
2) Regolamentazione rapporti con la figlia minore ed il figlio maggiorenne di anni 18, studente liceale e non economicamente indipendente.
I genitori concordano che la figlia minorenne venga affidata in via condivisa ai Persona_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica con la madre, presso l'ex casa famigliare, sita in Cologno Monzese, Via Cavallotti, 32 fino alla vendita della medesima. Nello stesso appartamento, con la madre continuerà a vivere anche il figlio di anni 18, maggiorenne, studente Persona_1 liceale e non economicamente indipendente. I genitori concordano altresì che, successivamente alla vendita della stessa, la figlia minorenne unitamente al figlio maggiorenne Persona_2 [...]
abbiano collocamento prevalente presso l'abitazione del padre SI. Persona_1 Parte_1
sita a Cologno Monzese (MI), Viale Visconti, 30, ove stabiliranno la loro nuova residenza
[...] anagrafica. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta in ordine alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute della figlia minore, sempre tenendo in prevalente considerazione le inclinazioni naturali e personali della figlia minore. Ogni altra decisone di natura ordinaria potrà essere esercitata, anche in via disgiunta, nei momenti di permanenza del minore presso ciascun genitore.
3) Frequentazione con riferimento alla figlia minore di età. Persona_2
I genitori concordano che fintanto che la figlia minore ha il collocamento principale e la residenza nell'ex casa famigliare sita a Cologno Monzese (MI), Viale Visconti, 30, con la madre GN Parte_2
, ogni 15 giorni durante il fine settimana e precisamente dal venerdì fino alla domenica sera andrà
[...]
a casa del padre. Dopo la vendita dell'ex casa famigliare, i genitori concordano che la figlia minore
[...] avrà collocamento principale e fisserà la nuova residenza presso l'abitazione del padre Persona_2 sita in Cologno Monzese, Viale Visconti, 30 ed andrà nella nuova abitazione della madre ogni 15 giorni durante il fine settimana e precisamente dal venerdì fino alla domenica. I genitori concordano altresì che durante le festività natalizie, coincidenti con il periodo delle vacanze scolastiche (di solito dal 23 dicembre al 6 gennaio), il padre trascorrerà 1 settimana con la figlia minore alternandola di anno in anno con quella della madre, tale scelta verrà concordata di volta in volta da entrambi i genitori. Durante le festività pasquali, coincidenti con il periodo delle vacanze scolastiche, il padre trascorrerà una settimana con la figlia minore, alternandola di anno in anno con quella della madre, tale scelta verrà concordata di volta in volta da entrambi i genitori. Per il periodo estivo, preferibilmente durante il mese di agosto, entrambi i genitori concordano che la figlia minore trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, secondo le modalità che i genitori decideranno di comune accordo, in base agli impegni lavorativi.
4) Frequentazione con riferimento al figlio studente di anni 18, maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente.
I genitori concordano che il figlio fintanto che la ex casa famigliare non sarà Persona_1 venduta, vivrà nella stessa insieme alla sorella ed andrà anche egli a week end Persona_2 alternati dal padre. Dopo la vendita dell'ex casa famigliare, i genitori concordano che anche il figlio di 18 anni, studente liceale, fisserà la propria residenza con il padre in Cologno Persona_1
Monzese, Viale Visconti, 30, concordando autonomamente le modalità di frequentazione con la madre, così sarà anche per le festività natalizie, pasquali e per il periodo delle vacanze estive.
5) Mantenimento dei figli ed Persona_1 Persona_2
I genitori concordano che fintanto che i figli risiederanno presso all'ex casa famigliare con la madre, il padre SI. continuerà a versare alla SI.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), ovvero € 200,00
(duecento/00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro ogni fine mese, con bonifico bancario presso WEBANK, come già in atto.
I genitori concordano che da quando i figli andranno a risiedere con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre sita in Cologno Monzese, Viale Visconti, 30, il padre medesimo provvederà direttamente al mantenimento del figlio di anni 18, studente, non Persona_1 economicamente indipendente, nonché alla figlia minore di anni 16, fino alla loro Persona_2 indipendenza economica.
6) I genitori concordano che le spese straordinarie relative ai figli e Persona_1 Persona_2
saranno a carico al 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Monza che si allega
[...]
(doc. 12);
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) L'Assegno Unico Universale erogato mensilmente dall'INPS in favore dei due figli Persona_1
e continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra
[...] Persona_2 Parte_2
, fintanto che i figli risiederanno con la madre nell'ex casa fami-gliare. Successivamente, le parti
[...] concordano che dal momento in cui i figli risiederanno stabil-mente con il padre l'assegno unico sarà percepito per intero dallo stesso;
8) Ai fini fiscali le detrazioni riguardanti i figli, spetteranno al 50% ai genitori;
9) L'autovettura KIA Sportage, targa EM754JY, lo Scooter Suzuky Burgman 400, targa BF20204 e lo
Scooter Voge Sfida SR1, targa FS62918 intestati al SI. rimangono di sua Parte_1 proprietà e continuano ad essere utilizzati dallo stesso a sue spese;
10) le parti concordano che il gatto “Mimì” di proprietà del SI. e mantenuto Parte_1 dallo stesso, fino a quando l'ex casa famigliare non sarà venduta, vivrà stabilmente nella stessa casa insieme ai due figli e e la madre SI.ra . Le parti Persona_1 Persona_2 Parte_2 concordano altresì che, nel week end in cui i figli sono dal padre ed il gatto vive nell'ex casa famigliare con la madre SI.ra , la figlia potrà andare a trovarlo per accudirlo. Parte_2 Persona_2
Dopo la vendita della ex casa famigliare, il gatto “ vivrà stabilmente nell'abitazione del SI. Per_3 [...]
insieme ai due figli e;
Parte_1 Persona_1 Persona_2
11) Le parti, vicendevolmente, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra in termini di sostentamento economico reciproco;
12) Le pattuizioni tutte di cui sopra hanno efficacia fin dalla sottoscrizione del ricorso;
13) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza divorzile. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 21.11.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (13.11.2019) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 28.3.2007 e Persona_1 Persona_2
15.6.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cologno Monzese in data 24.6.2006 (atto n. 47 parte II -
[...] Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH DE ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi Presidente dott.ssa TH DE ON Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 18.10.2025, assunto in decisione in data 19.11.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.7.1977
e tra
(c.f. ), nata a [...]ù) il 5.3.1976, Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Maria Teresa Scaffidi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cologno
Monzese, via Merano n.7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa famigliare, in comproprietà al 50% ciascuno, sita in Via Cavallotti, 32 in Cologno Monzese
(MI), è stata posta in vendita a terzi tramite un'Agenzia Immobiliare. Il suddetto appartamento è posto al 3° Piano, composto da 4 locali, cucina abitabile e doppi servizi, oltre solaio. Il tutto identificato nel catasto fabbricati del Comune di Cologno Monzese come segue: quanto all'appartamento al foglio 19 particella 164 sub 12 cat. A/2, classe 3, consistenza 7 vani, rendita €. 939,95 (doc. 11). Il SI. e la GN concordano che il netto ricavo Parte_1 Parte_2 della vendita sarà suddiviso al 50%, così come al 50% saranno sostenute le spese di intermediazione immobiliare, le spese notarili ed ogni altro onere inerente alla vendita dell'immobile. All'atto della vendita, il SI. e la SI.ra provvederanno ad estinguere il Parte_1 Parte_2 mutuo cointestato in essere presso Banca CREDEM, mentre la SI.ra , Parte_2 provvederà a corrispondere la somma residua di quota capitale del mutuo, utilizzando parte del proprio ricavato, pari al 50% dell'introito derivante dalla suddetta vendita. Ciò in quanto il SI. Parte_1 ha già provveduto al pagamento della sua intera quota parte di mutuo pari a € 58.700,00
[...] mediante il versamento della provvista ottenuta con il prestito di € 40.000,00 concesso dal padre SI.
Il SI. sta restituendo al padre il suddetto prestito con Parte_3 Parte_1 bonifici mensili di € 400,00.
Nelle more della vendita dell'appartamento famigliare, lo stesso è assegnato alla madre, GN
[...]
, in quanto convivente con i figli, che continuerà ad abitarci insieme ai figli Parte_2 Persona_1
maggiorenne, di anni 18, studente e non economicamente indipendente e
[...] Persona_2 minorenne di anni 16, studentessa.
[...]
Le parti concordano che fintanto che l'appartamento non è venduto, le spese ordinarie condominiali saranno pagate interamente dalla GN , come anche la Tari, mentre le eventuali Parte_2 spese straordinarie condominiali saranno pagate al 50% ciascuno.
Le parti concordano che dopo la vendita dell'ex casa famigliare a terzi, il SI. Parte_1 continuerà a risiedere nella casa paterna di Viale Visconti, 30 di Cologno Monzese, insieme ai due figli e mentre la GN andrà a Persona_1 Persona_2 Parte_2 vivere in una diversa nuova abitazione.
2) Regolamentazione rapporti con la figlia minore ed il figlio maggiorenne di anni 18, studente liceale e non economicamente indipendente.
I genitori concordano che la figlia minorenne venga affidata in via condivisa ai Persona_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica con la madre, presso l'ex casa famigliare, sita in Cologno Monzese, Via Cavallotti, 32 fino alla vendita della medesima. Nello stesso appartamento, con la madre continuerà a vivere anche il figlio di anni 18, maggiorenne, studente Persona_1 liceale e non economicamente indipendente. I genitori concordano altresì che, successivamente alla vendita della stessa, la figlia minorenne unitamente al figlio maggiorenne Persona_2 [...]
abbiano collocamento prevalente presso l'abitazione del padre SI. Persona_1 Parte_1
sita a Cologno Monzese (MI), Viale Visconti, 30, ove stabiliranno la loro nuova residenza
[...] anagrafica. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta in ordine alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute della figlia minore, sempre tenendo in prevalente considerazione le inclinazioni naturali e personali della figlia minore. Ogni altra decisone di natura ordinaria potrà essere esercitata, anche in via disgiunta, nei momenti di permanenza del minore presso ciascun genitore.
3) Frequentazione con riferimento alla figlia minore di età. Persona_2
I genitori concordano che fintanto che la figlia minore ha il collocamento principale e la residenza nell'ex casa famigliare sita a Cologno Monzese (MI), Viale Visconti, 30, con la madre GN Parte_2
, ogni 15 giorni durante il fine settimana e precisamente dal venerdì fino alla domenica sera andrà
[...]
a casa del padre. Dopo la vendita dell'ex casa famigliare, i genitori concordano che la figlia minore
[...] avrà collocamento principale e fisserà la nuova residenza presso l'abitazione del padre Persona_2 sita in Cologno Monzese, Viale Visconti, 30 ed andrà nella nuova abitazione della madre ogni 15 giorni durante il fine settimana e precisamente dal venerdì fino alla domenica. I genitori concordano altresì che durante le festività natalizie, coincidenti con il periodo delle vacanze scolastiche (di solito dal 23 dicembre al 6 gennaio), il padre trascorrerà 1 settimana con la figlia minore alternandola di anno in anno con quella della madre, tale scelta verrà concordata di volta in volta da entrambi i genitori. Durante le festività pasquali, coincidenti con il periodo delle vacanze scolastiche, il padre trascorrerà una settimana con la figlia minore, alternandola di anno in anno con quella della madre, tale scelta verrà concordata di volta in volta da entrambi i genitori. Per il periodo estivo, preferibilmente durante il mese di agosto, entrambi i genitori concordano che la figlia minore trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, secondo le modalità che i genitori decideranno di comune accordo, in base agli impegni lavorativi.
4) Frequentazione con riferimento al figlio studente di anni 18, maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente.
I genitori concordano che il figlio fintanto che la ex casa famigliare non sarà Persona_1 venduta, vivrà nella stessa insieme alla sorella ed andrà anche egli a week end Persona_2 alternati dal padre. Dopo la vendita dell'ex casa famigliare, i genitori concordano che anche il figlio di 18 anni, studente liceale, fisserà la propria residenza con il padre in Cologno Persona_1
Monzese, Viale Visconti, 30, concordando autonomamente le modalità di frequentazione con la madre, così sarà anche per le festività natalizie, pasquali e per il periodo delle vacanze estive.
5) Mantenimento dei figli ed Persona_1 Persona_2
I genitori concordano che fintanto che i figli risiederanno presso all'ex casa famigliare con la madre, il padre SI. continuerà a versare alla SI.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), ovvero € 200,00
(duecento/00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro ogni fine mese, con bonifico bancario presso WEBANK, come già in atto.
I genitori concordano che da quando i figli andranno a risiedere con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre sita in Cologno Monzese, Viale Visconti, 30, il padre medesimo provvederà direttamente al mantenimento del figlio di anni 18, studente, non Persona_1 economicamente indipendente, nonché alla figlia minore di anni 16, fino alla loro Persona_2 indipendenza economica.
6) I genitori concordano che le spese straordinarie relative ai figli e Persona_1 Persona_2
saranno a carico al 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Monza che si allega
[...]
(doc. 12);
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) L'Assegno Unico Universale erogato mensilmente dall'INPS in favore dei due figli Persona_1
e continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra
[...] Persona_2 Parte_2
, fintanto che i figli risiederanno con la madre nell'ex casa fami-gliare. Successivamente, le parti
[...] concordano che dal momento in cui i figli risiederanno stabil-mente con il padre l'assegno unico sarà percepito per intero dallo stesso;
8) Ai fini fiscali le detrazioni riguardanti i figli, spetteranno al 50% ai genitori;
9) L'autovettura KIA Sportage, targa EM754JY, lo Scooter Suzuky Burgman 400, targa BF20204 e lo
Scooter Voge Sfida SR1, targa FS62918 intestati al SI. rimangono di sua Parte_1 proprietà e continuano ad essere utilizzati dallo stesso a sue spese;
10) le parti concordano che il gatto “Mimì” di proprietà del SI. e mantenuto Parte_1 dallo stesso, fino a quando l'ex casa famigliare non sarà venduta, vivrà stabilmente nella stessa casa insieme ai due figli e e la madre SI.ra . Le parti Persona_1 Persona_2 Parte_2 concordano altresì che, nel week end in cui i figli sono dal padre ed il gatto vive nell'ex casa famigliare con la madre SI.ra , la figlia potrà andare a trovarlo per accudirlo. Parte_2 Persona_2
Dopo la vendita della ex casa famigliare, il gatto “ vivrà stabilmente nell'abitazione del SI. Per_3 [...]
insieme ai due figli e;
Parte_1 Persona_1 Persona_2
11) Le parti, vicendevolmente, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra in termini di sostentamento economico reciproco;
12) Le pattuizioni tutte di cui sopra hanno efficacia fin dalla sottoscrizione del ricorso;
13) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza divorzile. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 21.11.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (13.11.2019) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 28.3.2007 e Persona_1 Persona_2
15.6.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cologno Monzese in data 24.6.2006 (atto n. 47 parte II -
[...] Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH DE ON