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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3083/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3083/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Serrapica, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, via Valitutti n. 78, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“a) I coniugi vivranno separati e ognuno di essi sarà libero di decidere autonomamente della propria vita;
b) La casa coniugale a Ravenna in Via Romea Vecchia in Classe n. 64, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella disponibilità del Signor , presso il quale rimarrà Parte_1 la residenza del figlio minore c) in sede di definizione dei rapporti Persona_1 patrimoniali fra i coniugi e della divisione dei beni comuni conseguente alla separazione, la OR
, sottoscrivendo, si obbliga a trasferire al Signor , che Parte_2 Parte_1 accetta, la propria quota del 50% della casa coniugale, sita in Ravenna, Via Romea Vecchia di Classe pagina 1 di 5 n. 64, costituita da: appartamento posto al piano 1° il tutto censito al Catasto Urbano come segue: foglio 164 particelle 544 sub. 9, via Romea Vecchia di Classe n. 64, piano T-1-2, Z.C 3, categoria A3, classe 2; Posto auto foglio 164 particelle 544 sub. 15, via Romea Vecchia di Classe piano T, Z.C 3, categoria C6, classe 1. Il trasferimento della suddetta quota avverrà a fronte del riconoscimento, da parte del Signor , di un corrispettivo/indennizzo pari ad € 11.000,00; d) Il mutuo Parte_1 ipotecario sulla predetta abitazione continuerà ad essere sostenuto per intero dal Signor Parte_1
; e) Le relative spese notarili di cui alla predetta cessione e quelle relative alle modifiche
[...] bancarie sono poste a carico del Signor;
f) il conto corrente cointestato già in essere tra Parte_1 le parti continuerà ad essere utilizzato esclusivamente per la gestione delle spese straordinarie del figlio. Su detto conto corrente confluirà l'intero importo dell'assegno unico percepito per il figlio e le somme ivi presenti dovranno essere utilizzate esclusivamente per finalità connesse al mantenimento e alle esigenze del figlio, con obbligo reciproco di tracciabilità e rendicontazione in caso di richiesta dell'altra parte. Eventuali prelievi o utilizzi per finalità diverse richiederanno il previo consenso scritto di entrambi i genitori. g) i coniugi sono economicamente indipendenti e quindi nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie e viceversa per detto titolo;
h) Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria. I Per_1 genitori ne cureranno di comune accordo l'istruzione, l'educazione, il mantenimento e prenderanno insieme tutte le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione, anche di tipo sanitario, scolastico e sportivo nell'interesse esclusivo del figlio medesimo. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
i) Il figlio minore trascorrerà ugual tempo presso ciascun Per_1 genitore. In particolare: a settimane alterne il minore trascorrerà il lunedì, martedì e mercoledì e il week end (vale a dire il sabato e domenica con pernotto anche di quest'ultima giornata) con il padre
(con la madre trascorrerà le giornate di giovedì e venerdì) mentre la settimana successiva il minore trascorrerà il lunedì, martedì e mercoledì con il pernotto e il week end (vale a dire il sabato e domenica con pernotto anche di quest'ultima giornata) con la madre (con il padre trascorrerà le giornate di giovedì e venerdì). j) Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le giornate delle festività principali dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 al 06 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi scritti tra i genitori anche in considerazione di eventuali periodi da trascorrere in località di vacanza. k) Durante le vacanze scolastiche pasquali i figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, l'intero periodo di 6 giorni consecutivi ricomprendente le festività di Pasqua e quella del Lunedì dell'Angelo (in genere dal giovedì al martedì successivo), salvo diversi accordi scritti tra i genitori. l) Nel corso delle vacanze pagina 2 di 5 estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di due settimane, anche continuative, da concordarsi per iscritto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi scritti tra i genitori. Nei periodi non coperti dai 15 giorni di vacanze genitoriali, le spese relative a un eventuale campo estivo saranno suddivise in parti uguali tra i genitori salvo diverso accordo in relazione alla presenza o al supporto organizzativo delle rispettive famiglie, in loco o a distanza. m) La regolamentazione relativa ai tempi e alle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore potrà essere modificata o derogata previo accordo scritto delle parti. In caso di imprevisti lavorativi o assenze per motivi di lavoro, prima di ricorrere all'assistenza di terze persone (es. baby-sitter), ciascun genitore si impegna a verificare preventivamente la disponibilità dell'altro genitore a tenere il figlio. Le eventuali spese per baby-sitter impiegate per esigenze ludico-ricreative saranno a carico del genitore che ne richiede l'intervento per quel determinato giorno;
n) I coniugi provvederanno al mantenimento del figlio minore e lo sosterranno per tutto il percorso di studio e formazione fino all'autonomia. Le Per_1 spese ordinarie saranno sostenute per via diretta, mentre per ciò che attiene alle spese straordinarie, gli stessi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno da individuarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. o) Le spese relative al vestiario del minore saranno suddivise Per_1 in misura paritaria (50% ciascuno). Per gli acquisti di importo superiore a € 100,00 per singolo capo, le parti si impegnano a concordare preventivamente la spesa, in forma scritta, prima dell'acquisto; p)
Il gatto sarà affidato alla OR , subordinatamente Parte_2 Parte_2 all'accettazione da parte del proprietario dell'immobile dove la stessa andrà a vivere. In caso di mancata accettazione, i coniugi si riservano di trovare una soluzione alternativa nell'interesse dell'animale. q) i coniugi dichiarano inoltre di avere già regolato definitivamente ogni questione patrimoniale in essere tra gli stessi e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
r) con la sottoscrizione del presente atto i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio ovvero al rilascio di passaporto a nome del figlio minore;
s) Le spese legali relative al presente ricorso verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, Parte_2 cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in San Vincenzo (LI) in data 17.05.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Vincenzo dell'anno 2019, atto n. 13, p. 2, serie C, alle condizioni di cui al ricorso.
pagina 3 di 5 Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 5.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3083/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20/04/1986 e , nata a [...] – Spagna) il Parte_2
27/09/1985 alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in San Vincenzo (LI) in data 17/05/2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vincenzo dell'anno 2019, atto n. 13, parte 2, serie C, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vincenzo
(LI) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5.11.2025 pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3083/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Serrapica, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, via Valitutti n. 78, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“a) I coniugi vivranno separati e ognuno di essi sarà libero di decidere autonomamente della propria vita;
b) La casa coniugale a Ravenna in Via Romea Vecchia in Classe n. 64, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella disponibilità del Signor , presso il quale rimarrà Parte_1 la residenza del figlio minore c) in sede di definizione dei rapporti Persona_1 patrimoniali fra i coniugi e della divisione dei beni comuni conseguente alla separazione, la OR
, sottoscrivendo, si obbliga a trasferire al Signor , che Parte_2 Parte_1 accetta, la propria quota del 50% della casa coniugale, sita in Ravenna, Via Romea Vecchia di Classe pagina 1 di 5 n. 64, costituita da: appartamento posto al piano 1° il tutto censito al Catasto Urbano come segue: foglio 164 particelle 544 sub. 9, via Romea Vecchia di Classe n. 64, piano T-1-2, Z.C 3, categoria A3, classe 2; Posto auto foglio 164 particelle 544 sub. 15, via Romea Vecchia di Classe piano T, Z.C 3, categoria C6, classe 1. Il trasferimento della suddetta quota avverrà a fronte del riconoscimento, da parte del Signor , di un corrispettivo/indennizzo pari ad € 11.000,00; d) Il mutuo Parte_1 ipotecario sulla predetta abitazione continuerà ad essere sostenuto per intero dal Signor Parte_1
; e) Le relative spese notarili di cui alla predetta cessione e quelle relative alle modifiche
[...] bancarie sono poste a carico del Signor;
f) il conto corrente cointestato già in essere tra Parte_1 le parti continuerà ad essere utilizzato esclusivamente per la gestione delle spese straordinarie del figlio. Su detto conto corrente confluirà l'intero importo dell'assegno unico percepito per il figlio e le somme ivi presenti dovranno essere utilizzate esclusivamente per finalità connesse al mantenimento e alle esigenze del figlio, con obbligo reciproco di tracciabilità e rendicontazione in caso di richiesta dell'altra parte. Eventuali prelievi o utilizzi per finalità diverse richiederanno il previo consenso scritto di entrambi i genitori. g) i coniugi sono economicamente indipendenti e quindi nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie e viceversa per detto titolo;
h) Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria. I Per_1 genitori ne cureranno di comune accordo l'istruzione, l'educazione, il mantenimento e prenderanno insieme tutte le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione, anche di tipo sanitario, scolastico e sportivo nell'interesse esclusivo del figlio medesimo. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
i) Il figlio minore trascorrerà ugual tempo presso ciascun Per_1 genitore. In particolare: a settimane alterne il minore trascorrerà il lunedì, martedì e mercoledì e il week end (vale a dire il sabato e domenica con pernotto anche di quest'ultima giornata) con il padre
(con la madre trascorrerà le giornate di giovedì e venerdì) mentre la settimana successiva il minore trascorrerà il lunedì, martedì e mercoledì con il pernotto e il week end (vale a dire il sabato e domenica con pernotto anche di quest'ultima giornata) con la madre (con il padre trascorrerà le giornate di giovedì e venerdì). j) Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le giornate delle festività principali dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 al 06 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi scritti tra i genitori anche in considerazione di eventuali periodi da trascorrere in località di vacanza. k) Durante le vacanze scolastiche pasquali i figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, l'intero periodo di 6 giorni consecutivi ricomprendente le festività di Pasqua e quella del Lunedì dell'Angelo (in genere dal giovedì al martedì successivo), salvo diversi accordi scritti tra i genitori. l) Nel corso delle vacanze pagina 2 di 5 estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di due settimane, anche continuative, da concordarsi per iscritto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversi accordi scritti tra i genitori. Nei periodi non coperti dai 15 giorni di vacanze genitoriali, le spese relative a un eventuale campo estivo saranno suddivise in parti uguali tra i genitori salvo diverso accordo in relazione alla presenza o al supporto organizzativo delle rispettive famiglie, in loco o a distanza. m) La regolamentazione relativa ai tempi e alle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore potrà essere modificata o derogata previo accordo scritto delle parti. In caso di imprevisti lavorativi o assenze per motivi di lavoro, prima di ricorrere all'assistenza di terze persone (es. baby-sitter), ciascun genitore si impegna a verificare preventivamente la disponibilità dell'altro genitore a tenere il figlio. Le eventuali spese per baby-sitter impiegate per esigenze ludico-ricreative saranno a carico del genitore che ne richiede l'intervento per quel determinato giorno;
n) I coniugi provvederanno al mantenimento del figlio minore e lo sosterranno per tutto il percorso di studio e formazione fino all'autonomia. Le Per_1 spese ordinarie saranno sostenute per via diretta, mentre per ciò che attiene alle spese straordinarie, gli stessi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno da individuarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. o) Le spese relative al vestiario del minore saranno suddivise Per_1 in misura paritaria (50% ciascuno). Per gli acquisti di importo superiore a € 100,00 per singolo capo, le parti si impegnano a concordare preventivamente la spesa, in forma scritta, prima dell'acquisto; p)
Il gatto sarà affidato alla OR , subordinatamente Parte_2 Parte_2 all'accettazione da parte del proprietario dell'immobile dove la stessa andrà a vivere. In caso di mancata accettazione, i coniugi si riservano di trovare una soluzione alternativa nell'interesse dell'animale. q) i coniugi dichiarano inoltre di avere già regolato definitivamente ogni questione patrimoniale in essere tra gli stessi e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
r) con la sottoscrizione del presente atto i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio ovvero al rilascio di passaporto a nome del figlio minore;
s) Le spese legali relative al presente ricorso verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, Parte_2 cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in San Vincenzo (LI) in data 17.05.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Vincenzo dell'anno 2019, atto n. 13, p. 2, serie C, alle condizioni di cui al ricorso.
pagina 3 di 5 Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 5.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3083/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20/04/1986 e , nata a [...] – Spagna) il Parte_2
27/09/1985 alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in San Vincenzo (LI) in data 17/05/2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vincenzo dell'anno 2019, atto n. 13, parte 2, serie C, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vincenzo
(LI) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5.11.2025 pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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