Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1049/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto opposizione ad avviso di pagamento CP_1 e vertente tra
TRA Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in per-
-tempore, Dr. Parte 2 sona del suo amm.re e legale rappresentante pro ノ
elett.te dom.to, ai fini del presente atto, in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 26 presso lo studio dell'Avv. Roberto Iovine che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
Controparte_2 (P. IVA P.IVA 2 ), in persona del Sindaco p. t., dom.to per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura Mu- nicipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Maria Teresa Mastrange- lo, tutti domiciliati in Napoli Palazzo San Giacomo Piazza Municipio presso
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC il 12/1/21, il
[...]
si opponeva ai 4 inviti di pagamento noti- Parte 1
ficatigli per complessivi euro 6.411,00- in data 14/12/20 dal Co- mune di Napoli, a titolo di dedotta "TOSAP” (in realtà di contesta- CP 1 ), deducendo in sintesi la illegittimità di siffatte inti- ta mazioni, chiedendone quindi, per i singoli motivi subito oltre pas- sati in rassegna, la integrale caducazione (v. anche, amplius, atto introduttivo).
L'evocato ente territoriale, all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
In primo luogo, in assenza peraltro di qualsiasi autorizzazione pub- blica (come anche si legge in detta comparsa di costituzione),
l'impugnato provvedimento ha ad oggetto la inoltrata CP_1 -e non la dedotta Tosap- ciò radicando a riguardo sia la ormai acquisital giurisdizione del GO trattandosi di entrata extratributaria avente natura di corrispettivo concessorio, anche solo presunta se, come nella specie, conseguente ad occupazione sine titulo di area pub- blica (cfr. ad es., con richiami, Cass. 18607/20 e 35408/22), sia l'idoneità dell'adottato rito oppositorio, correttamente introdotto con citazione senza che possano poi configurarsi decadenze pro- cessuali. Deve osservarsi sul preliminare piano di merito, secondo peraltro corrente interpretazione di sezione, che la mancata notifica dell'originario verbale di accertamento n. 42/2013 non cagiona in questo caso -non trattandosi di procedura sanzionato- ria/amministrativa ma, piuttosto, di detta contestata entrata patri- moniale di diritto privato- la inammissibilità dell'intimata pretesa di pagamento del corrispettivo stesso, qui opposto (invero, ad indi- retta conferma, e finanche per la distinta figura della Tosap, la Su- prema Corte ha di recente ritenuto, per quanto di ragione ed in so- stanziale analogia al caso in esame, che “...se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contri- buente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale..."; con la ulteriore precisazione che l'obbligo di allegare all'atto di accer- tamento i precedenti verbali “...riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comun- que riferimento...l'avviso fa riferimento ai verbali della Polizia
Municipale di costatazione dell'occupazione abusiva senza che, tuttavia, questi verbali integrino la motivazione dell'avviso essendo la motivazione sotto il profilo del presupposto di fatto della de- terminazione amministrativa- espressa immediatamente dall'indicazione -nell'avviso- delle dimensioni dell'area occupata e della durata dell'occupazione" : Cass. 15974/22. Nella specie,
l'impugnato avviso/Cosap contiene la trascrizione essenziale del ri- chiamato verbale n. 42 del 22/11/13, recante data del sopralluogo e suo numero distintivo, la tipologia della violazione riscontrata
(varco di accesso - pertinenza abitativa), il tempo di indebita oc- cupazione pubblica e, infine, le somme dovute e singolarmente in- dicate in tali rispettivi avvisi di pagamento, tutto ciò quindi analo- gamente escludendo la necessità della allegazione o della notifica del verbale di costatazione in questione. Nella specie, in ogni caso, tale verbale 42/13 è versato in atti e se ne evince, tra l'altro, anche la estensione occupativa di mq. 4,40, per varco condominiale a ta- glio, con la ulteriore dicitura -si noti- che esso è testualmente
"sprovvisto di concessione").
Inoltre, il Condominio protesta anche la circostanza che l'area esterna in parola è rimasta in titolarità dell'originario costruttore
(Findustrial spa) che, inoltre, a suo dire ne usa per il passaggio, in tal modo denegando esso opponente- la propria legittimazione passiva, come da documentazione immobiliare in atti.
Invero, sia pure ancora per la Tosap, SSUU 8628/20 evidenziano anzitutto in parte motiva che “...la tassa è dovuta in ogni ca- so,...sia se l'occupante sia legittimato da titolo valido, quali l'autorizzazione o la concessione, sia che l'occupante sia abusi- vo...in quanto seguendo un ordine di graduazione prestabilito, la tassa grava, innanzitutto, sul soggetto legittimato, e quindi, in linea subordinata, "in mancanza" del titolo di legittimazione espressa- mente previsto, sul soggetto che di fatto occupa gli spazi pubblici"
(enfasi aggiunte) : il che porta appunto a ritenere, in forma coeren- te, che mancando qui concessione od autorizzazione (quale titolo legittimante), allora la pur distinta Cosap possa essere effettiva- mente azionata avverso il Condominio, occupante di fatto ed utiliz- zatore senza concessione delle aree in rassegna;
che ne usi o meno anche altro eventuale soggetto.
Insomma, in assenza di titolo legittimante, già i quotidiani usuari dell'accesso in parola, qui individuati come facenti parte del com- plessivo ente di gestione, appaiono dunque passivamente legittima- ti attraverso l'ente medesimo. Del resto, in citazione il Parte 1
conferma un siffatto passaggio pedonale costituente, come sinteti- camente ma efficacemente si legge anche nel verbale di sopralluo- go, diretto varco di “pertinenza abitativa” che a sua volta, secondo quanto personalmente rilevato dal funzionario procedente all'atto della verifica, sostanzia vicenda che resta coperta da fede privile- giata, fino a querela di falso (nella specie non esercitata).
In relazione poi al premesso quantum dovuto, non contestato in or- dine al reclamato capitale, va evidenziato che lo stesso è inoltre ac- compagnato da modesti interessi che, a differenza di ciò che ecce- pisce parte attrice, divengono determinabili in virtù dell'esplicito richiamo, contenuto nell'avviso medesimo, all'art. 36 dell'allegato
Regolamento comunale/Cosap, mentre le chieste spese di notifica, pari ad appena euro 9,50 per ciascun invito di pagamento, appaiono a loro volta senz'altro compatibili con la relativa operazione notifi- catoria.
In definitiva, a ben vedere, ogni contestato profilo di causa risulta infondato o non sufficientemente dimostrato con l'effetto, in prati- ca, che la proposta opposizione debba essere dunque respinta.
Essa, in conseguenza, va qui rigettata.
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza attorea e si liqui- dano, come in dispositivo, in favore di parte comunale.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il dal Parte_3
12/1/21, così provvede :
a) respinge la proposta opposizione;
b) condanna il Parte_4 a pagare al Controparte_2 le spese di giudizio che liquida in euro
1.000,00 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 15/1/25. Il giudice unico
Antonio Attanasio