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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. DR Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3986/2022 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Catia Favalli C.F._2
ATTORI contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
HI DI
CONVENUTO con la chiamata di
(c.f. , contumace CP_2 C.F._4
ZO CH
* * *
Oggetto del processo: «Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima»
* * *
All'udienza cartolare del giorno 10.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 9.7.2025
1 Per parte convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 del 9.7.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente contenzioso ha ad oggetto la successione della madre delle parti, sig.ra deceduta in data 30 gennaio 2013. Persona_1
Il titolo della delazione è costituito da un testamento pubblico del 26 giugno
1995 che – in estrema sintesi – ha così regolamentato la vicenda successoria: - a CP_2
è stata attribuita, in legato, la nuda proprietà di un immobile sito a Muscoline;
-
[...]
a è stata attribuita, in legato, la quota di un mezzo della nuda Controparte_1 proprietà della casa sita a Brescia in via Aleardi (composta da ufficio, appartamento e doppio box); - la figlia (a sua volta deceduta in data 6 ottobre 2017) è Persona_2 stata istituita erede universale e usufruttuaria generale;
- i figli e Pt_1 Parte_2 sono stati pretermessi;
questi ultimi hanno lamentato la lesione della legittima
[...] loro spettante sull'eredità materna e hanno agito per conseguirne la reintegrazione, mediante riduzione delle disposizioni lesive di cui la madre aveva beneficiato CP_1 ed Per_2
L'azione è stata indirizzata solo nei confronti di ma il primo Controparte_1 giudice istruttore ha imposto l'estensione del contraddittorio anche nei confronti del fratello rimasto contumace;
invero, nelle conclusioni rassegnate CP_2 nell'atto di citazione con il quale è stato chiamato in giudizio iussu iudicis CP_2
gli attori hanno espressamente dichiarato di formulare le proprie domande
[...]
«nei soli confronti di . Controparte_1
ha contestato il valore del patrimonio materno indicato dagli Controparte_1 attori, ha eccepito l'inammissibilità della domanda relativa alle disposizioni in favore di e che gli stessi attori avrebbero rinunciato all'azione di riduzione Persona_2 tacitamente, attraverso la divisione del patrimonio della sorella, e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione relativamente alle disposizioni testamentarie in favore di
Persona_2
2 Costituisce circostanza pacifica che sia deceduta prima Persona_2 dell'instaurazione del presente giudizio e che i suoi quattro fratelli – , Pt_1 Pt_2
ed – abbiano già provveduto a dividere tra loro il patrimonio
[...] CP_1 CP_2 relitto di quest'ultima; sicché questi ultimi rivestono la qualità di eredi di Per_2
[...]
Giova premettere che l'azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima ha natura personale;
sicché, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume lesiva (cfr. Cass. Sez. 2, 13/12/2005, n. 27414, Rv. 586156
– 01; Cass. Sez. 2, 27/09/1996, n. 8529, Rv. 499794 - 01).
Difatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità
«l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione» (cfr.
Cass. Sez. 6, 05/11/2021, n. 32197, Rv. 663263 - 01).
Ebbene, nel presente contenzioso, di conseguenza, gli attori hanno proposto due distinte azioni di riduzione per lesione della legittima: la prima concernente le disposizioni testamentarie in favore di la seconda concernente le Controparte_1 disposizioni testamentarie in favore di Persona_2
Se è vero, dunque, che alcun litisconsorzio sussiste tra il legittimato passivo della prima azione ( e i legittimati passivi della seconda azione (gli Controparte_1 eredi di , è altrettanto vero che non può negarsi come i legittimati Persona_2
3 passivi della seconda delle due azioni sopra richiamate siano ed CP_1 CP_2
e tra questi ultimi sussista un litisconsorzio necessario.
[...]
Difatti, la domanda di riduzione delle disposizioni in favore di Persona_2 produce inscindibilmente effetti giuridici nei confronti di tutti gli eredi di quest'ultima
(invero, inclusi gli odierni attori) e, per l'effetto, l'accertamento della stessa deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
Un contraddittorio che, invero, non può che essere effettivo e non già meramente formale, anche alla luce della natura costituzionalmente garantita di tale diritto;
se difatti, nulla osta a che la parte convenuta o il terzo chiamato – legittimamente e volontariamente – decida di restare contumace e di non esercitare il proprio diritto di difesa, maggiori criticità presenta l'ipotesi in cui un soggetto individuato come litisconsorte necessario da parte del giudice (che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) venga soltanto formalmente evocato in giudizio e nelle conclusioni dell'atto introduttivo con il quale viene citato le domande – ivi inclusa quella di accertamento – vengano limitate soltanto all'altro convenuto.
In tale evenienza, difatti, gli attori hanno espressamente chiesto a questo
Collegio di limitare anche l'accertamento della lesione della quota di legittima di nei confronti del solo sicché la domanda è Persona_2 Controparte_1 inammissibile;
diversamente opinando, difatti, il Tribunale dovrebbe pronunciarsi ultra petitum, con conseguente illegittimità della relativa decisione.
Né, invero, potrebbe essere invocata un'eventuale estensione automatica della domanda al terzo – della quale, invero, non ricorrono i presupposti – in considerazione del fatto che sono proprio gli attori ad aver volutamente impedito tale effetto: vertendosi in materia di diritti disponibili, difatti, non potrebbe essere accolta un'interpretazione differente da quella sopra richiamata, essendo la domanda nella libera disponibilità della parte;
difatti, «anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato» (cfr. Cass.
33343/2018; Cass. 8411/2016; si v. anche, per l'ipotesi di chiamata in garanzia, Cass.
27525/2009).
4 Fermo restando, però, che la scelta di una parte di non estendere l'accertamento nei confronti di un litisconsorte necessario non può andare a detrimento dei diritti di difesa delle altre parti, ragion per cui la domanda come sopra proposta è da ritenersi inammissibile.
3.1. L'eccezione di parte convenuta relativa all'intervenuta rinuncia tacita all'azione di riduzione, attenendo al merito della questione in quanto avente a oggetto un fatto estintivo del diritto all'azione, è da ritenersi assorbita nella pronuncia di inammissibilità della domanda di parte attrice sopra delineata.
4. L'azione di riduzione proposta nei confronti di è fondata, Controparte_1 nei limiti che seguono.
Come è noto, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili chiamati legittimari.
Essa ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa o anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I,
11.06.2003 n. 9424). È, pertanto, un'azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (Cass. civ. sez. II, 12.5.1999, n.
4698; Cass. civ., 28.11.1978, n. 5611), divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ. 17.05.1980 n. 3243), e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima e non già un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al
5 momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi,
i legatari o i donatari (Cass. civ. sez. II, 22.3.2001, n. 4130).
Deve procedersi, dunque, con la determinazione della porzione disponibile in conformità al dettato dell'articolo 556 c.c., a mente del quale «per determinare
l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre».
Le operazioni da compiere, di conseguenza, sono tre: 1) determinazione del relictum; 2) sottrazione dei debiti;
3) riunione fittizia del donatum.
4.1. Il relictum è composto: a) dalla quota di ½ della proprietà dell'immobile
(ufficio, appartamento e garage) sito in Brescia, via Aleardo Aleardi, 18B/20; b) dalla quota di ¼ della proprietà dell'immobile (appartamento e garage) sito in Muscoline, via
Moniga del Bosco, 39; c) denaro, titoli, etc..; d) arredi e suppellettili;
e) gioielli e preziosi.
Il valore complessivo dei beni mobili, desunto dagli atti presenti in causa e dalla denuncia di successione, è pari a euro 478.865,43 (cfr. elaborato peritale, pag. 20).
Il valore complessivo dei beni immobili, così come stimato dal CTU con argomentazioni pienamente condivisibili che questo Collegio intende far proprie, è pari a euro 389.689,50 (cfr. elaborato peritale). Invero, le diverse stime operate dai
CC.TT.PP. non appaiono pienamente condivisibili, in quanto fondate su criteri meno affidabili rispetto a quello utilizzato dal C.T.U., il quale appare il più idoneo a regolare il caso concreto (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del C.T.U., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n.
282).
Il totale del relictum è dunque pari a euro 868.554,93 (cfr. elaborato peritale, pag. 23).
6 4.2. Il passivo della massa, come correttamente quantificato dal CTU (cfr. elaborato peritale, pag. 31), ammonta a euro 34.839,98 (cfr. docc. 5; 17; 18; 19; 20; 22;
23; 31).
Gli attori contestano l'imputazione al passivo della massa dei costi sostenuti per la redazione dell'inventario e la stima dei beni, ritenendo gli stessi ascrivibili unicamente a in quanto beneficiaria di amministrazione di sostegno, Persona_2 nonché del 50% dei costi sostenuti per le badanti, in quanto ne ha beneficiato anche contestano, altresì, i costi addebitati per l'ascensore. Persona_2
Tutte le doglianze sopra articolare non risultano fondate.
Quanto alla prima, le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità per espressa disposizione di legge (art. 511 c.c.) e non v'è ragione alcuna per derogare al dettato normativo.
Quanto alla seconda, il rapporto con la badante/colf è stato intrattenuto dalla Per_
a nulla rilevando che le prestazioni oggetto della pattuizione negoziale fossero svolte anche in favore di in quanto tale circostanza non comporta un Persona_2
Per_ mutamento soggettivo dal lato passivo del rapporto obbligatorio, restando la l'unica obbligata al pagamento della prestazione;
per l'effetto, anche tali importi devono essere posti a carico del passivo ereditario.
Quanto alla terza, deve porsi l'accento sul momento genetico dell'obbligazione ed è sufficiente constare che la stessa è sorta prima del decesso della de cuius e, per l'effetto, anche le spese per l'ascensore costituiscono un debito ereditario, a nulla rilevando che i lavori fossero compiuti o meno al momento del decesso.
4.3. Non risulta dagli atti di causa alcun donatum del quale debba tenersi conto.
4.4. La differenza tra massa attiva e massa passiva ammonta a euro 833.714,95
(cfr. elaborato peritale, pag. 23). Tale differenza rappresenta, in assenza di donatum, il patrimonio a cui applicare le quote legali per la quantificazione della disponibile e della legittima.
4.5. Ai sensi dell'art. 537 c.c., essendo cinque i legittimari della de cuius (ossia, i figli di quest'ultima), la quota di legittima di ciascuno è pari ai 2/15 della massa (pari a euro 111.161,99).
7 Gli odierni attori, nulla avendo ricevuto, sono legittimari pretermessi.
La disposizione in favore di ha un valore complessivo di euro CP_2
76.683,75 e, per l'effetto, anche quest'ultimo ha subito una lesione della propria quota di legittima (cfr. elaborato peritale, pag. 24).
La disposizione in favore di ha un valore complessivo di euro Controparte_1
176.614,43, superiore rispetto alla quota di legittima (cfr. elaborato peritale, pag. 24).
La disposizione in favore di ha un valore complessivo di euro Persona_2
615.256,76, superiore rispetto alla quota di legittima (cfr. elaborato pagg. 24 e 25).
4.6. Stante l'inammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni in favore di per le ragioni sopra indicate, non si procederà alla Persona_2 riduzione di queste ultime;
tuttavia, se ne terrà conto unicamente in termini astratti ai fini della riduzione proporzionale delle disposizioni in favore di (cfr. Controparte_1 art. 558 c.c.).
In presenza di più disposizioni da ridurre, la quota di riduzione di ciascuna disposizione1 (R1, R2, Rn…) può essere ricavata con la seguente formula2:
R1 (prima quota di riduzione) = 𝐿 (𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎)∗𝐷1 (𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)
𝑑1 (𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)+𝑑2 (𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)
R2 (seconda quota di riduzione) = 𝐿 (𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎)∗𝐷2 (𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)
𝑑1 (𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)+𝑑2 (𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)
La legittima da reintegrare è pari ad euro 222.323,98 (euro 111.161,99 x 2)3. Le disposizioni da ridurre sono due: il legato a favore di del valore di Controparte_1 euro 176.614,43 e la disposizione a favore di del valore di euro Persona_2
615.256,76 (cfr. pag. 24 della c.t.u.).
Inserendo questi dati nella formula sopra riportata e svolgendo i calcoli, risulta che la legittima attorea dovrebbe essere reintegrata riducendo la disposizione a favore di nella misura di euro 49.586,72 e la disposizione a favore di Controparte_1 Per_2 nella misura di euro 172.737,26. Tuttavia, poiché la domanda di riduzione
[...] concernente la disposizione a favore di è, come detto sopra, Persona_2 inammissibile, la reintegrazione della legittima avverrà – in misura necessariamente parziale – mediante la sola dichiarazione di inefficacia relativa del legato a CP_1
[...]
Sussistono i presupposti per condannare al pagamento di una Controparte_1 somma di denaro4, in luogo dell'imputazione dell'intero immobile, nella misura di euro
24.793,36 (somma che deve essere rivalutata all'attualità trattandosi di debito di valore:
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6709 del 19/03/2010), in favore di ciascun attore, oltre a interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda (aprile 2022) al saldo.
4.7. Non essendo stata formulata alcuna domanda di rimborso delle spese sostenute da per il pagamento dei debiti ereditari, non può questo Controparte_1
Collegio pronunciarsi d'ufficio sul punto.
4.8. L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite, attesa l'inammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni in favore di e la ridotta misura dell'accoglimento delle domande Persona_2 proposte dagli odierni attori.
Analogamente, anche le spese di C.T.U., nella misura già liquidata, devono essere compensate tra le parti (metà saranno pagate dagli attori e metà dal convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara inammissibile la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di Persona_2
2. accerta la lesione della quota di legittima di e e Pt_1 Parte_2 riduce la disposizione testamentaria in favore di nella Controparte_1 misura di euro 49.586,72; per l'effetto,
3. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
24.793,36, da rivalutare all'attualità, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4,
c.c. dalla domanda (aprile 2022) al saldo e a la somma Parte_2 4 Le parti – pur nelle opposte domande e prospettazioni – hanno manifestato preferenza per la monetizzazione della legittima. 9 di euro 24.793,36, da rivalutare all'attualità, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda (aprile 2022) al saldo;
4. compensa le spese di lite;
5. pone definitivamente il costo della C.T.U. per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore
DR IN
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per quota di riduzione s'intende l'ammontare monetario di cui ogni disposizione deve essere ridotta. 2 Nell'esposizione della formula, si assume che le disposizioni da ridurre siano due (d1 e d2). 3 Ci si riferisce, ovviamente, alla sola legittima degli attori, posto che pur leso, non ha CP_2 domandato di essere reintegrato. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. DR Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3986/2022 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Catia Favalli C.F._2
ATTORI contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
HI DI
CONVENUTO con la chiamata di
(c.f. , contumace CP_2 C.F._4
ZO CH
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Oggetto del processo: «Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima»
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All'udienza cartolare del giorno 10.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 9.7.2025
1 Per parte convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 del 9.7.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente contenzioso ha ad oggetto la successione della madre delle parti, sig.ra deceduta in data 30 gennaio 2013. Persona_1
Il titolo della delazione è costituito da un testamento pubblico del 26 giugno
1995 che – in estrema sintesi – ha così regolamentato la vicenda successoria: - a CP_2
è stata attribuita, in legato, la nuda proprietà di un immobile sito a Muscoline;
-
[...]
a è stata attribuita, in legato, la quota di un mezzo della nuda Controparte_1 proprietà della casa sita a Brescia in via Aleardi (composta da ufficio, appartamento e doppio box); - la figlia (a sua volta deceduta in data 6 ottobre 2017) è Persona_2 stata istituita erede universale e usufruttuaria generale;
- i figli e Pt_1 Parte_2 sono stati pretermessi;
questi ultimi hanno lamentato la lesione della legittima
[...] loro spettante sull'eredità materna e hanno agito per conseguirne la reintegrazione, mediante riduzione delle disposizioni lesive di cui la madre aveva beneficiato CP_1 ed Per_2
L'azione è stata indirizzata solo nei confronti di ma il primo Controparte_1 giudice istruttore ha imposto l'estensione del contraddittorio anche nei confronti del fratello rimasto contumace;
invero, nelle conclusioni rassegnate CP_2 nell'atto di citazione con il quale è stato chiamato in giudizio iussu iudicis CP_2
gli attori hanno espressamente dichiarato di formulare le proprie domande
[...]
«nei soli confronti di . Controparte_1
ha contestato il valore del patrimonio materno indicato dagli Controparte_1 attori, ha eccepito l'inammissibilità della domanda relativa alle disposizioni in favore di e che gli stessi attori avrebbero rinunciato all'azione di riduzione Persona_2 tacitamente, attraverso la divisione del patrimonio della sorella, e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione relativamente alle disposizioni testamentarie in favore di
Persona_2
2 Costituisce circostanza pacifica che sia deceduta prima Persona_2 dell'instaurazione del presente giudizio e che i suoi quattro fratelli – , Pt_1 Pt_2
ed – abbiano già provveduto a dividere tra loro il patrimonio
[...] CP_1 CP_2 relitto di quest'ultima; sicché questi ultimi rivestono la qualità di eredi di Per_2
[...]
Giova premettere che l'azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima ha natura personale;
sicché, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume lesiva (cfr. Cass. Sez. 2, 13/12/2005, n. 27414, Rv. 586156
– 01; Cass. Sez. 2, 27/09/1996, n. 8529, Rv. 499794 - 01).
Difatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità
«l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione» (cfr.
Cass. Sez. 6, 05/11/2021, n. 32197, Rv. 663263 - 01).
Ebbene, nel presente contenzioso, di conseguenza, gli attori hanno proposto due distinte azioni di riduzione per lesione della legittima: la prima concernente le disposizioni testamentarie in favore di la seconda concernente le Controparte_1 disposizioni testamentarie in favore di Persona_2
Se è vero, dunque, che alcun litisconsorzio sussiste tra il legittimato passivo della prima azione ( e i legittimati passivi della seconda azione (gli Controparte_1 eredi di , è altrettanto vero che non può negarsi come i legittimati Persona_2
3 passivi della seconda delle due azioni sopra richiamate siano ed CP_1 CP_2
e tra questi ultimi sussista un litisconsorzio necessario.
[...]
Difatti, la domanda di riduzione delle disposizioni in favore di Persona_2 produce inscindibilmente effetti giuridici nei confronti di tutti gli eredi di quest'ultima
(invero, inclusi gli odierni attori) e, per l'effetto, l'accertamento della stessa deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
Un contraddittorio che, invero, non può che essere effettivo e non già meramente formale, anche alla luce della natura costituzionalmente garantita di tale diritto;
se difatti, nulla osta a che la parte convenuta o il terzo chiamato – legittimamente e volontariamente – decida di restare contumace e di non esercitare il proprio diritto di difesa, maggiori criticità presenta l'ipotesi in cui un soggetto individuato come litisconsorte necessario da parte del giudice (che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) venga soltanto formalmente evocato in giudizio e nelle conclusioni dell'atto introduttivo con il quale viene citato le domande – ivi inclusa quella di accertamento – vengano limitate soltanto all'altro convenuto.
In tale evenienza, difatti, gli attori hanno espressamente chiesto a questo
Collegio di limitare anche l'accertamento della lesione della quota di legittima di nei confronti del solo sicché la domanda è Persona_2 Controparte_1 inammissibile;
diversamente opinando, difatti, il Tribunale dovrebbe pronunciarsi ultra petitum, con conseguente illegittimità della relativa decisione.
Né, invero, potrebbe essere invocata un'eventuale estensione automatica della domanda al terzo – della quale, invero, non ricorrono i presupposti – in considerazione del fatto che sono proprio gli attori ad aver volutamente impedito tale effetto: vertendosi in materia di diritti disponibili, difatti, non potrebbe essere accolta un'interpretazione differente da quella sopra richiamata, essendo la domanda nella libera disponibilità della parte;
difatti, «anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato» (cfr. Cass.
33343/2018; Cass. 8411/2016; si v. anche, per l'ipotesi di chiamata in garanzia, Cass.
27525/2009).
4 Fermo restando, però, che la scelta di una parte di non estendere l'accertamento nei confronti di un litisconsorte necessario non può andare a detrimento dei diritti di difesa delle altre parti, ragion per cui la domanda come sopra proposta è da ritenersi inammissibile.
3.1. L'eccezione di parte convenuta relativa all'intervenuta rinuncia tacita all'azione di riduzione, attenendo al merito della questione in quanto avente a oggetto un fatto estintivo del diritto all'azione, è da ritenersi assorbita nella pronuncia di inammissibilità della domanda di parte attrice sopra delineata.
4. L'azione di riduzione proposta nei confronti di è fondata, Controparte_1 nei limiti che seguono.
Come è noto, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili chiamati legittimari.
Essa ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa o anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I,
11.06.2003 n. 9424). È, pertanto, un'azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (Cass. civ. sez. II, 12.5.1999, n.
4698; Cass. civ., 28.11.1978, n. 5611), divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ. 17.05.1980 n. 3243), e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima e non già un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al
5 momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi,
i legatari o i donatari (Cass. civ. sez. II, 22.3.2001, n. 4130).
Deve procedersi, dunque, con la determinazione della porzione disponibile in conformità al dettato dell'articolo 556 c.c., a mente del quale «per determinare
l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre».
Le operazioni da compiere, di conseguenza, sono tre: 1) determinazione del relictum; 2) sottrazione dei debiti;
3) riunione fittizia del donatum.
4.1. Il relictum è composto: a) dalla quota di ½ della proprietà dell'immobile
(ufficio, appartamento e garage) sito in Brescia, via Aleardo Aleardi, 18B/20; b) dalla quota di ¼ della proprietà dell'immobile (appartamento e garage) sito in Muscoline, via
Moniga del Bosco, 39; c) denaro, titoli, etc..; d) arredi e suppellettili;
e) gioielli e preziosi.
Il valore complessivo dei beni mobili, desunto dagli atti presenti in causa e dalla denuncia di successione, è pari a euro 478.865,43 (cfr. elaborato peritale, pag. 20).
Il valore complessivo dei beni immobili, così come stimato dal CTU con argomentazioni pienamente condivisibili che questo Collegio intende far proprie, è pari a euro 389.689,50 (cfr. elaborato peritale). Invero, le diverse stime operate dai
CC.TT.PP. non appaiono pienamente condivisibili, in quanto fondate su criteri meno affidabili rispetto a quello utilizzato dal C.T.U., il quale appare il più idoneo a regolare il caso concreto (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del C.T.U., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n.
282).
Il totale del relictum è dunque pari a euro 868.554,93 (cfr. elaborato peritale, pag. 23).
6 4.2. Il passivo della massa, come correttamente quantificato dal CTU (cfr. elaborato peritale, pag. 31), ammonta a euro 34.839,98 (cfr. docc. 5; 17; 18; 19; 20; 22;
23; 31).
Gli attori contestano l'imputazione al passivo della massa dei costi sostenuti per la redazione dell'inventario e la stima dei beni, ritenendo gli stessi ascrivibili unicamente a in quanto beneficiaria di amministrazione di sostegno, Persona_2 nonché del 50% dei costi sostenuti per le badanti, in quanto ne ha beneficiato anche contestano, altresì, i costi addebitati per l'ascensore. Persona_2
Tutte le doglianze sopra articolare non risultano fondate.
Quanto alla prima, le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità per espressa disposizione di legge (art. 511 c.c.) e non v'è ragione alcuna per derogare al dettato normativo.
Quanto alla seconda, il rapporto con la badante/colf è stato intrattenuto dalla Per_
a nulla rilevando che le prestazioni oggetto della pattuizione negoziale fossero svolte anche in favore di in quanto tale circostanza non comporta un Persona_2
Per_ mutamento soggettivo dal lato passivo del rapporto obbligatorio, restando la l'unica obbligata al pagamento della prestazione;
per l'effetto, anche tali importi devono essere posti a carico del passivo ereditario.
Quanto alla terza, deve porsi l'accento sul momento genetico dell'obbligazione ed è sufficiente constare che la stessa è sorta prima del decesso della de cuius e, per l'effetto, anche le spese per l'ascensore costituiscono un debito ereditario, a nulla rilevando che i lavori fossero compiuti o meno al momento del decesso.
4.3. Non risulta dagli atti di causa alcun donatum del quale debba tenersi conto.
4.4. La differenza tra massa attiva e massa passiva ammonta a euro 833.714,95
(cfr. elaborato peritale, pag. 23). Tale differenza rappresenta, in assenza di donatum, il patrimonio a cui applicare le quote legali per la quantificazione della disponibile e della legittima.
4.5. Ai sensi dell'art. 537 c.c., essendo cinque i legittimari della de cuius (ossia, i figli di quest'ultima), la quota di legittima di ciascuno è pari ai 2/15 della massa (pari a euro 111.161,99).
7 Gli odierni attori, nulla avendo ricevuto, sono legittimari pretermessi.
La disposizione in favore di ha un valore complessivo di euro CP_2
76.683,75 e, per l'effetto, anche quest'ultimo ha subito una lesione della propria quota di legittima (cfr. elaborato peritale, pag. 24).
La disposizione in favore di ha un valore complessivo di euro Controparte_1
176.614,43, superiore rispetto alla quota di legittima (cfr. elaborato peritale, pag. 24).
La disposizione in favore di ha un valore complessivo di euro Persona_2
615.256,76, superiore rispetto alla quota di legittima (cfr. elaborato pagg. 24 e 25).
4.6. Stante l'inammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni in favore di per le ragioni sopra indicate, non si procederà alla Persona_2 riduzione di queste ultime;
tuttavia, se ne terrà conto unicamente in termini astratti ai fini della riduzione proporzionale delle disposizioni in favore di (cfr. Controparte_1 art. 558 c.c.).
In presenza di più disposizioni da ridurre, la quota di riduzione di ciascuna disposizione1 (R1, R2, Rn…) può essere ricavata con la seguente formula2:
R1 (prima quota di riduzione) = 𝐿 (𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎)∗𝐷1 (𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)
𝑑1 (𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)+𝑑2 (𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)
R2 (seconda quota di riduzione) = 𝐿 (𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎)∗𝐷2 (𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)
𝑑1 (𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)+𝑑2 (𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒)
La legittima da reintegrare è pari ad euro 222.323,98 (euro 111.161,99 x 2)3. Le disposizioni da ridurre sono due: il legato a favore di del valore di Controparte_1 euro 176.614,43 e la disposizione a favore di del valore di euro Persona_2
615.256,76 (cfr. pag. 24 della c.t.u.).
Inserendo questi dati nella formula sopra riportata e svolgendo i calcoli, risulta che la legittima attorea dovrebbe essere reintegrata riducendo la disposizione a favore di nella misura di euro 49.586,72 e la disposizione a favore di Controparte_1 Per_2 nella misura di euro 172.737,26. Tuttavia, poiché la domanda di riduzione
[...] concernente la disposizione a favore di è, come detto sopra, Persona_2 inammissibile, la reintegrazione della legittima avverrà – in misura necessariamente parziale – mediante la sola dichiarazione di inefficacia relativa del legato a CP_1
[...]
Sussistono i presupposti per condannare al pagamento di una Controparte_1 somma di denaro4, in luogo dell'imputazione dell'intero immobile, nella misura di euro
24.793,36 (somma che deve essere rivalutata all'attualità trattandosi di debito di valore:
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6709 del 19/03/2010), in favore di ciascun attore, oltre a interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda (aprile 2022) al saldo.
4.7. Non essendo stata formulata alcuna domanda di rimborso delle spese sostenute da per il pagamento dei debiti ereditari, non può questo Controparte_1
Collegio pronunciarsi d'ufficio sul punto.
4.8. L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite, attesa l'inammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni in favore di e la ridotta misura dell'accoglimento delle domande Persona_2 proposte dagli odierni attori.
Analogamente, anche le spese di C.T.U., nella misura già liquidata, devono essere compensate tra le parti (metà saranno pagate dagli attori e metà dal convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara inammissibile la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di Persona_2
2. accerta la lesione della quota di legittima di e e Pt_1 Parte_2 riduce la disposizione testamentaria in favore di nella Controparte_1 misura di euro 49.586,72; per l'effetto,
3. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
24.793,36, da rivalutare all'attualità, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4,
c.c. dalla domanda (aprile 2022) al saldo e a la somma Parte_2 4 Le parti – pur nelle opposte domande e prospettazioni – hanno manifestato preferenza per la monetizzazione della legittima. 9 di euro 24.793,36, da rivalutare all'attualità, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda (aprile 2022) al saldo;
4. compensa le spese di lite;
5. pone definitivamente il costo della C.T.U. per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore
DR IN
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per quota di riduzione s'intende l'ammontare monetario di cui ogni disposizione deve essere ridotta. 2 Nell'esposizione della formula, si assume che le disposizioni da ridurre siano due (d1 e d2). 3 Ci si riferisce, ovviamente, alla sola legittima degli attori, posto che pur leso, non ha CP_2 domandato di essere reintegrato. 8