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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE OL Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 566/2025 promossa da:
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DORIA NICOLO'
Ricorrente
e
( , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. DORIA NICOLO'
Pure ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025, la Sig.ra e il Sig. adivano il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 4 responsabilità genitoriale della figlia nata dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti, ormai interrotta. Per_ Deducevano che dalla loro unione è nata a Palermo in [...]
28.08.2019.
Allegavano alla domanda congiunta la documentazione di cui al combinato disposto degli articoli 473 bis.12 e 473 bis.51 c.p.c., dichiaravano non esservi margini per la riconciliazione e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso del
19.05.2025, di seguito riportate:
“- la figlia minore , ai sensi dell'art. 155 c.c., verrà affidata Persona_2
alla madre, entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità.
- Entrambi i genitori manterranno il diritto-dovere di vigilare sulla educazione e istruzione della figlia, si impegnano alla predisposizione ed all'attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della bambina, nel rispetto delle sue esigenze e richieste.
I genitori si impegnano ad una comune genitorialità nell'adempimento del compito della cura, della crescita fisica, psichica, culturale, affettiva e comportamentale della figlia, attraverso la condivisione delle impostazioni di fondo sulle scelte di vita della minore.
- Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore ed in ogni caso considerando esclusivamente prevalente il suo interesse.
- Per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé.
pagina 2 di 4 - I genitori si impegnano a salvaguardare le figure genitoriali e parentali congiuntamente e si impegnano ad agevolare e a non ostacolare la frequentazione della figlia con gli ascendenti paterni e materni.
1) la figlia minore resterà collocata in via esclusiva presso l'abitazione della madre sita in Calatafimi Segesta, via Ponzo n. 1.
2) Il padre potrà prendere la figlia all'uscita della scuola e riportarla dalla madre dopo cena nei giorni di lunedì e mercoledì, i fine settimana verranno trascorsi dalla bambina alternativamente con la madre o col padre dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena.
3) I ricorrenti si scambiano il reciproco consenso per il rinnovo o il rilascio del passaporto con l'iscrizione della figlia su quello di entrambi, nonché per la richiesta anche disgiunta all'emissione o al rinnovo dei passaporti intestati alla figlia minore. Per_
4) Per il mantenimento della figlia , il Sig. verserà, Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, alla Sig.ra la somma di Parte_1 euro duecentocinquanta/00 (€ 250,00) mensili, tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e concordate tra le parti”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della figlia minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della Per_ figlia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo richiamato in parte motiva;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 5 novembre 2025
Il Giudice rel. est.
AR Lo AS
Il Presidente
HE OL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE OL Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 566/2025 promossa da:
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DORIA NICOLO'
Ricorrente
e
( , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. DORIA NICOLO'
Pure ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025, la Sig.ra e il Sig. adivano il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 4 responsabilità genitoriale della figlia nata dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti, ormai interrotta. Per_ Deducevano che dalla loro unione è nata a Palermo in [...]
28.08.2019.
Allegavano alla domanda congiunta la documentazione di cui al combinato disposto degli articoli 473 bis.12 e 473 bis.51 c.p.c., dichiaravano non esservi margini per la riconciliazione e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso del
19.05.2025, di seguito riportate:
“- la figlia minore , ai sensi dell'art. 155 c.c., verrà affidata Persona_2
alla madre, entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità.
- Entrambi i genitori manterranno il diritto-dovere di vigilare sulla educazione e istruzione della figlia, si impegnano alla predisposizione ed all'attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della bambina, nel rispetto delle sue esigenze e richieste.
I genitori si impegnano ad una comune genitorialità nell'adempimento del compito della cura, della crescita fisica, psichica, culturale, affettiva e comportamentale della figlia, attraverso la condivisione delle impostazioni di fondo sulle scelte di vita della minore.
- Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore ed in ogni caso considerando esclusivamente prevalente il suo interesse.
- Per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé.
pagina 2 di 4 - I genitori si impegnano a salvaguardare le figure genitoriali e parentali congiuntamente e si impegnano ad agevolare e a non ostacolare la frequentazione della figlia con gli ascendenti paterni e materni.
1) la figlia minore resterà collocata in via esclusiva presso l'abitazione della madre sita in Calatafimi Segesta, via Ponzo n. 1.
2) Il padre potrà prendere la figlia all'uscita della scuola e riportarla dalla madre dopo cena nei giorni di lunedì e mercoledì, i fine settimana verranno trascorsi dalla bambina alternativamente con la madre o col padre dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena.
3) I ricorrenti si scambiano il reciproco consenso per il rinnovo o il rilascio del passaporto con l'iscrizione della figlia su quello di entrambi, nonché per la richiesta anche disgiunta all'emissione o al rinnovo dei passaporti intestati alla figlia minore. Per_
4) Per il mantenimento della figlia , il Sig. verserà, Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, alla Sig.ra la somma di Parte_1 euro duecentocinquanta/00 (€ 250,00) mensili, tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e concordate tra le parti”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della figlia minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della Per_ figlia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo richiamato in parte motiva;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 5 novembre 2025
Il Giudice rel. est.
AR Lo AS
Il Presidente
HE OL
pagina 4 di 4