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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1331/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. URBINI CRISTIAN Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. EL JAZZAR RAMEZ CP_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Premesso che parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 23 giugno 2007 ad Ovada, che dall'unione nascevano , in Persona_1
Novi Ligure (AL) il 21.03.2010 e , in Tortona (AL) il 29.01.2013; parte ricorrente Persona_2
domandava la separazione nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli. Parte resistente si
1 costituiva e le parti raggiungevano il seguente accordo: “I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime condiviso con collocazione presso la casa della madre. Le decisioni di maggiore importanza concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori. La casa familiare, sita in Predosa (AL), alla Via
Gramsci n. 4, sarà assegnata alla signora , ove la medesima abiterà unitamente ai Parte_1
figli; Il padre incontrerà i figli minori dal venerdì sera alla domenica sera e un pomeriggio a settimana. Per le festività Natalizie e Pasquali verranno seguite le regole dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni anche non continuativi nel periodo di ferie dello stesso, previa comunicazione almeno 15 giorni prima di ogni periodo. Analogamente la madre godrà dei medesimi periodi di vacanza. A titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, il padre verserà nei primi 5 giorni di ogni mese la somma mensile di euro 500,00, a titolo di assegno di mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori”, oltre al trasferimento davanti al Notaio di metà della casa famigliare alla madre.
Tuttavia, a fronte dell'accordo raggiunto tra i genitori, non venivano debitamente documentate e spiegate le condizioni economiche dei genitori: la madre dichiarava di non lavorare, di non percepire redditi, non percepirebbe nemmeno l'assegno unico, il padre dal canto suo dichiarava di percepire circa euro 600 (in nero) e di venire aiutato dalla sorella e si impegnava a corrispondere la quasi totalità dell'importo di quanto guadagnava – nemmeno lui percepisce l'assegno unico-.
Entrambi i genitori dichiaravano di non avere un conto corrente. Dunque, veniva svolta istruttoria ufficiosa, che però non ha fatto emergere diverse condizioni economiche (estratti contributivi e dichiarazioni dei redditi), quantomeno con riguardo alle entrate.
La causa veniva quindi rimessa in decisione. Le parti congiuntamente chiedevano di recepirsi le condizioni già sopra trascritte oltre a quanto previsto al punto 7) del di loro accordo “quale clausola funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi famigliare, il sig. si impegna CP_1
a cedere alla sig.ra la quota di 1 /2 di sua proprietà del seguente immobile sito in Parte_1
Predosa (AL), Via Gramsci n. 40 (a catasto indicato con il n. 43), pianto T, censito a catasto dei fabbricati del Comune di Predosa al foglio 6, particella 1124, sub. 1 e 2 (graffati), cat. A/4, Classe
1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 108 metri, rendita catastale euro 167, 59. Tale immobile è stato acquistato dai coniugi mediante rogito del Notaio di Alessandria, Persona_3
Repertorio n. 211836/46635, trascritto ad Alessandria il 30.01.2009, ai numeri 818/543. Si intende che i beni vengono ceduti nello stato di fatto in cui trovasi, ben noto alle parti, con tutti i diritti,
2 azioni, ragioni servitù attive e passive comunque esistenti e costituite, così come posseduto e pervenuto e disciplinato agli atti di provenienza.”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Rispetto agli accordi dei coniugi in punto di responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli, detti accordi possono venire recepiti, in quanto salvaguardano il rapporto con entrambi i genitori nonché considerato che il padre corrisponderà euro 250 per figlio e che la madre potrà in aggiunta richiedere il 50 % dell'assegno unico e che la situazione abitativa di lei risulta stabile;
inoltre, deve presumersi in capo alla stessa una capacità lavorativa generica, che potrà all'evidenza mettere a frutto.
Le spese di lite vanno compensate stante l'accordo.
In ultimo, considerato che (C.F. dichiarava di lavorare CP_1 C.F._2
“in nero” (anche in sede di richiesta di ammissione al PSS) e di percepire euro 600 circa mensili, ed al contempo lo stesso si obbliga a corrispondere la quasi totalità di detto guadagno (euro 500) per il mantenimento dei figli minori – inoltre lo aiuterebbe la sorella nelle spese-, deve procedersi a segnalazione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 DPR 600/1973.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. , i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato matrimonio in 23 giugno 2007 ad Ovada;
- i figli minori , in Novi Ligure (AL) il 21.03.2010 e , in Tortona Persona_1 Persona_2
3 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime condiviso con collocazione presso la casa della madre. Le decisioni di maggiore importanza concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
- la casa familiare, sita in Predosa (AL), alla Via Gramsci n. 4, viene assegnata alla signora ove la medesima abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
- il padre incontrerà i figli minori dal venerdì sera alla domenica sera e un pomeriggio a settimana. Per le festività Natalizie e Pasquali verranno seguite le regole dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni anche non continuativi nel periodo di ferie dello stesso, previa comunicazione almeno 15 giorni prima di ogni periodo. Analogamente la madre godrà dei medesimi periodi di vacanza;
- a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, il padre verserà nei primi 5 giorni di ogni mese alla madre la somma mensile di euro 500,00, a titolo di assegno di mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
- dà atto che quale clausola funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi famigliare, il sig. si impegna a cedere alla sig.ra la quota di 1 /2 di sua CP_1 Parte_1
proprietà del seguente immobile sito in Predosa (AL), Via Gramsci n. 40 (a catasto indicato con il n. 43), pianto T, censito a catasto dei fabbricati del Comune di Predosa al foglio 6, particella 1124, sub. 1 e 2 (graffati), cat. A/4, Classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 108 metri, rendita catastale euro 167, 59. Tale immobile è stato acquistato dai coniugi mediante rogito del Notaio di Alessandria, Repertorio n. Persona_3
211836/46635, trascritto ad Alessandria il 30.01.2009, ai numeri 818/543. Si intende che i beni vengono ceduti nello stato di fatto in cui trovasi, ben noto alle parti, con tutti i diritti, azioni, ragioni servitù attive e passive comunque esistenti e costituite, così come posseduto e pervenuto e disciplinato agli atti di provenienza;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche alla Guardia di Finanza come sopra indicato.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
4 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott. Paolo Rampini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1331/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. URBINI CRISTIAN Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. EL JAZZAR RAMEZ CP_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Premesso che parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 23 giugno 2007 ad Ovada, che dall'unione nascevano , in Persona_1
Novi Ligure (AL) il 21.03.2010 e , in Tortona (AL) il 29.01.2013; parte ricorrente Persona_2
domandava la separazione nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli. Parte resistente si
1 costituiva e le parti raggiungevano il seguente accordo: “I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime condiviso con collocazione presso la casa della madre. Le decisioni di maggiore importanza concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori. La casa familiare, sita in Predosa (AL), alla Via
Gramsci n. 4, sarà assegnata alla signora , ove la medesima abiterà unitamente ai Parte_1
figli; Il padre incontrerà i figli minori dal venerdì sera alla domenica sera e un pomeriggio a settimana. Per le festività Natalizie e Pasquali verranno seguite le regole dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni anche non continuativi nel periodo di ferie dello stesso, previa comunicazione almeno 15 giorni prima di ogni periodo. Analogamente la madre godrà dei medesimi periodi di vacanza. A titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, il padre verserà nei primi 5 giorni di ogni mese la somma mensile di euro 500,00, a titolo di assegno di mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori”, oltre al trasferimento davanti al Notaio di metà della casa famigliare alla madre.
Tuttavia, a fronte dell'accordo raggiunto tra i genitori, non venivano debitamente documentate e spiegate le condizioni economiche dei genitori: la madre dichiarava di non lavorare, di non percepire redditi, non percepirebbe nemmeno l'assegno unico, il padre dal canto suo dichiarava di percepire circa euro 600 (in nero) e di venire aiutato dalla sorella e si impegnava a corrispondere la quasi totalità dell'importo di quanto guadagnava – nemmeno lui percepisce l'assegno unico-.
Entrambi i genitori dichiaravano di non avere un conto corrente. Dunque, veniva svolta istruttoria ufficiosa, che però non ha fatto emergere diverse condizioni economiche (estratti contributivi e dichiarazioni dei redditi), quantomeno con riguardo alle entrate.
La causa veniva quindi rimessa in decisione. Le parti congiuntamente chiedevano di recepirsi le condizioni già sopra trascritte oltre a quanto previsto al punto 7) del di loro accordo “quale clausola funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi famigliare, il sig. si impegna CP_1
a cedere alla sig.ra la quota di 1 /2 di sua proprietà del seguente immobile sito in Parte_1
Predosa (AL), Via Gramsci n. 40 (a catasto indicato con il n. 43), pianto T, censito a catasto dei fabbricati del Comune di Predosa al foglio 6, particella 1124, sub. 1 e 2 (graffati), cat. A/4, Classe
1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 108 metri, rendita catastale euro 167, 59. Tale immobile è stato acquistato dai coniugi mediante rogito del Notaio di Alessandria, Persona_3
Repertorio n. 211836/46635, trascritto ad Alessandria il 30.01.2009, ai numeri 818/543. Si intende che i beni vengono ceduti nello stato di fatto in cui trovasi, ben noto alle parti, con tutti i diritti,
2 azioni, ragioni servitù attive e passive comunque esistenti e costituite, così come posseduto e pervenuto e disciplinato agli atti di provenienza.”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Rispetto agli accordi dei coniugi in punto di responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli, detti accordi possono venire recepiti, in quanto salvaguardano il rapporto con entrambi i genitori nonché considerato che il padre corrisponderà euro 250 per figlio e che la madre potrà in aggiunta richiedere il 50 % dell'assegno unico e che la situazione abitativa di lei risulta stabile;
inoltre, deve presumersi in capo alla stessa una capacità lavorativa generica, che potrà all'evidenza mettere a frutto.
Le spese di lite vanno compensate stante l'accordo.
In ultimo, considerato che (C.F. dichiarava di lavorare CP_1 C.F._2
“in nero” (anche in sede di richiesta di ammissione al PSS) e di percepire euro 600 circa mensili, ed al contempo lo stesso si obbliga a corrispondere la quasi totalità di detto guadagno (euro 500) per il mantenimento dei figli minori – inoltre lo aiuterebbe la sorella nelle spese-, deve procedersi a segnalazione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 DPR 600/1973.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. , i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato matrimonio in 23 giugno 2007 ad Ovada;
- i figli minori , in Novi Ligure (AL) il 21.03.2010 e , in Tortona Persona_1 Persona_2
3 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime condiviso con collocazione presso la casa della madre. Le decisioni di maggiore importanza concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
- la casa familiare, sita in Predosa (AL), alla Via Gramsci n. 4, viene assegnata alla signora ove la medesima abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
- il padre incontrerà i figli minori dal venerdì sera alla domenica sera e un pomeriggio a settimana. Per le festività Natalizie e Pasquali verranno seguite le regole dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni anche non continuativi nel periodo di ferie dello stesso, previa comunicazione almeno 15 giorni prima di ogni periodo. Analogamente la madre godrà dei medesimi periodi di vacanza;
- a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, il padre verserà nei primi 5 giorni di ogni mese alla madre la somma mensile di euro 500,00, a titolo di assegno di mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
- dà atto che quale clausola funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi famigliare, il sig. si impegna a cedere alla sig.ra la quota di 1 /2 di sua CP_1 Parte_1
proprietà del seguente immobile sito in Predosa (AL), Via Gramsci n. 40 (a catasto indicato con il n. 43), pianto T, censito a catasto dei fabbricati del Comune di Predosa al foglio 6, particella 1124, sub. 1 e 2 (graffati), cat. A/4, Classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 108 metri, rendita catastale euro 167, 59. Tale immobile è stato acquistato dai coniugi mediante rogito del Notaio di Alessandria, Repertorio n. Persona_3
211836/46635, trascritto ad Alessandria il 30.01.2009, ai numeri 818/543. Si intende che i beni vengono ceduti nello stato di fatto in cui trovasi, ben noto alle parti, con tutti i diritti, azioni, ragioni servitù attive e passive comunque esistenti e costituite, così come posseduto e pervenuto e disciplinato agli atti di provenienza;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche alla Guardia di Finanza come sopra indicato.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
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