TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/07/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 4163/2024 V.G. promosso da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Grazia Casavecchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ulisse Rocchi n. 40, Perugia
PARTE RICORRENTE
e da
, rappresentato e difeso giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Lucia Scattoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Mameli n. 94, Chiusi (Si)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Pienza in data 27/6/2004; matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Pienza (SI) al n. 10, serie A, parte
II, ordinando al detto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1) La casa coniugale sita in Chiusi, Via Colombo n. 7, concessa in comodato gratuito al nucleo familiare da parte dei genitori di , è Parte_2 assegnata a quest'ultimo, il quale tuttavia, come richiesto dagli anziani genitori ne attribuirà la disponibilità agli stessi a far data dalla firma del presente atto.
Si dà atto che la sig.ra lascerà la casa familiare, per accordo con il Pt_1 marito, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2024, trasferendo la residenza e il domicilio proprio e dei tre figli nell'abitazione sita in Chiusi, Via Giacosa n. 29, condotta in locazione e portando con sé tutti i suoi effetti personali e quelli dei figli.
Entro lo stesso termine i coniugi procederanno con sollecitudine alla volturazione delle utenze di luce e gas attualmente intestate alla Pt_1
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento quasi paritario presso entrambi i genitori.
3) Il minore starà con il padre, a settimane alterne:
a) la 1ª e la 3 settimana, il lunedì e il mercoledì con pernottamento dall'uscita di scuola (o dalla mattina nel periodo estivo); nonché il fine settimana dal sabato dall'uscita di scuola (o dal sabato mattina nel periodo estivo) fino al lunedì mattina, accompagnandolo a scuola (ovvero a casa della madre).
2 b) La 2ª e la 4 settimana, il mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola (o dalla mattina nel periodo estivo) con pernottamento. Mentre il fine settimana lo trascorrerà con la madre che lo riaccompagnerà a scuola (ovvero a casa del padre) il lunedì mattina.
c) Durante le vacanze scolastiche di Natale sette giorni consecutivi che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno.
Durante quelli pasquali tre giorni che comprendano alternativamente il giorno di Pasqua.
Tutte le altre festività ad anni alterni con la madre.
d) Durante le vacanze estive 2 settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli il sig. si obbliga a Pt_2 corrispondere alla sig.ra Pt_1
a) per i figli maggiorenni e l'importo di € 200,00 mensili Per_2 _3 ciascuno, da corrispondersi quanto a complessivi € 200,00 alla madre ed il restante importo di € 200,00 direttamente nelle mani dei figli in parti uguali
(euro 100,00 per ciascuno) fino a quando non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
b) per il figlio l'importo di € 100,00 mensili, da corrispondere Persona_1 direttamente alla madre.
In entrambi i casi (sub a e b) gli importi dovranno essere corrisposti entro il
15 di ogni mese: la quota di spettanza della (pari a complessivi € Pt_1
300,00) dovrà essere versata sul conto corrente presso il Monte dei Paschi di
Siena alla medesima intestato, le cui coordinate bancarie sono le seguenti:
[...].
Quanto alla quota da versare ai figli maggiorenni pari, come detto, ad €
100,00 ciascuno, sul conto corrente ai medesimi rispettivamente intestato le cui coordinate bancarie sono note all'obbligato. Detti importi dovranno essere corrisposti a far data dal mese di ottobre 2024 e saranno rivalutabili annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
3 I coniugi si danno atto che nella determinazione della misura degli importi sopradetti si è tenuto conto di quanto previsto al punto 5) che segue.
5) I genitori concordano che l'assegno unico spettante per i figli e _3
(finora percepito dal padre) è assegnato per intero alla madre. A Persona_1 tal fine il sig. si obbliga a porre in essere tutti gli adempimenti Pt_2 necessari.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'istruzione e quelle per le attività ricreative dei figli da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di cui alle linee guida allegate al Protocollo relativo ai procedimenti di separazione, divorzio, annullamento e nullità vigente presso l'intestato Tribunale, di cui i ricorrenti danno atto di aver preso visione e al quale hanno prestato adesione, saranno sostenute dai genitori in parti uguali.
Per quanto concerne le spese mediche in favore dei figli, il sig. se ne Pt_2 farà carico fino a quando beneficerà dell'Assicurazione Sanitaria stipulata dalla società datrice di lavoro Apple in favore dei propri dipendenti, e solo se rimarranno le condizioni economiche e contrattuali attuali del sig. in Pt_2 relazione al rapporto di lavoro con la Apple, se la Apple manterrà attivo tale benefit aziendale a favore dei propri dipendenti, se il sig. rimarrà Pt_2 dipendente Apple, se le condizioni contrattuali della polizza, variabili di anno in anno, continueranno a prevedere la rimborsabilità delle spese mediche per i figli (a seconda di elementi variabili quali età, o altri requisiti) e se le prestazioni sanitarie effettuate in favore dei figli risulteranno coperte dall'Assicurazione suddetta. Nell'ipotesi in cui le suddette condizioni vengano meno le spese mediche per i figli verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Siena.
In ogni caso le eventuali differenze non rimborsate in forza dell'Assicurazione predetta saranno ripartite al 50% tra i genitori, così come le spese sanitarie per i figli che non risulteranno essere coperte dall'Assicurazione stessa.
4 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo al loro mantenimento.
8) I coniugi danno atto di aver raggiunto un accordo di regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali connessi alla convivenza matrimoniale, alla restituzione dei beni mobili di proprietà esclusiva nonché alla divisione di quelli comuni. Detta restituzione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto in giorno ed ora da concordare, con un preavviso di almeno cinque giorni. All'esito dell'esatto completo adempimento di quanto precede, le parti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali connessi e/o discendenti dalla convivenza coniugale e al regime di comunione ordinaria e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione.
9) I coniugi concordano che il cane di nome è affidato al sig. , CP_1 Pt_2 mentre il gatto di nome alla sig.ra Per_4 Pt_1
10) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 27/06/2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pienza per l'anno 2004 al n. 10 serie A, parte II e che si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 20.12.2024; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970;
5 rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli (25/5/2001), (16/6/2005) e Per_2 _3 Persona_1
(31/12/2011), i primi due maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, e che le condizioni inerenti agli stessi appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale, non apparendo pertanto necessario procedere all'audizione del figlio minorenne;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
27/06/2004 dai coniugi nata il [...] a [...]
CO (SI) e , nato il [...] a [...]_2
(PG), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pienza per l'anno 2004 al n. 10 serie A, parte II alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pienza in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 09/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
6 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7