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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.28623/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Parte_1
D'Arcangelo del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma – via San Tommaso D'Aquino n. 116 .
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA
MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 4.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso. Spese compensate. Roma, 4.4.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato il 23.7.2024 e notificato in data 1.8.2024 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al giudice del CP_1 lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'assegno CP_1 ex art.13 L.118/1971 dalla domanda amministrativa.. Deduceva che a seguito dell'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto dell'8.1.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'assegno ex art.13 L.118/1971 dalla domanda amministrativa . Deduceva che malgrado la notifica del citato decreto in data 11.1.2024 e l'invio della documentazione necessaria (modello AP70) all' in data CP_1
9.2.2024, l' non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 24.10.2024 contestando il ricorso e deducendo che
CP_1 il beneficio era stato liquidato con provvedimento del 21.6.2024 e che era stato disposto il pagamento in data 8.7.2024 presso l'Istituto indicato da parte ricorrente. Eccepiva pertanto l'inammissibilità del ricorso e/o l'infondatezza e/o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Alla prima udienza del 22.11.2024 parte ricorrente deduceva che la parte aveva comunicato di non aver ricevuto alcun pagamento e che l' aveva
CP_1 comunicato che il pagamento era stato bloccato per un problema di residenza in quanto il ricorrente risultava senza fissa dimora. L' contestava tali
CP_1 deduzioni e deduceva che il pagamento era avvenuto l'8.7.2024. Il giudice rinviava la causa alla udienza del 6.2.2025 per discussione mandando a
CP_1 di allegare documentazione relativa al pagamento e a parte ricorrente di depositare estratto conto della banca o di poste indicato a per il
CP_1 pagamento. Alla udienza del 6.2.2025 parte ricorrente deduceva che la liquidazione del beneficio effettuata da riguardava una data successiva
CP_1 rispetto alla omologa e insisteva in ricorso e l chiedeva termine per note.
CP_1
La causa veniva rinviata alla udienza del 4.4.2025 per discussione con termine per note. In detta udienza le parti insistevano nelle richieste e parte ricorrente deduceva che il ricorrente non aveva avuto contezza della irreperibilità. All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO
La domanda avanzata non può essere accolta. Alla data di deposito del ricorso infatti l' aveva già provveduto alla CP_1 liquidazione del beneficio con provvedimento del 21.6.2024 e con decorrenza dal 1.3.2023. L' ha poi provato di aver pagato anche gli arretrati in data 8.7.2024 CP_1 come risulta dalla documentazione allegata da confermata dall'estratto CP_1 conto depositato da parte ricorrente in data 5.12.2024 su richiesta del giudice. Lo stesso ha poi provato depositando estratto dall'archivio ANPR CP_1
(Anagrafica Nazionale della Popolazione Residente) che il comune di Roma ha cancellato il ricorrente dai registri di anagrafe il 10.03.2021 collocando il signor nella posizione di soggetto irreperibile Parte_1
(allegati a note del 6.2.2025) CP_1
Per le prestazioni assistenziali, il primo requisito amministrativo che deve essere soddisfatto è la residenza effettiva e regolare sul territorio italiano. Pertanto, nel caso di specie essendo stato collocato l'utente dall'ultimo comune di residenza nel registro degli irreperibili dal 10.03.2021 ed avendo il ricorrente provveduto ad iscriversi nuovamente nel comune di Roma con decorrenza solo dal 17.03.2023 l'assegno è stato correttamente liquidato con decorrenza posticipata dal 01.03.2023 invece che dal 01.07.2022 come disposto nell'omologa. Al riguardo il difensore di parte ricorrente non ha contestato l'irreperibilità del ricorrente e pertanto la liquidazione effettuata da è corretta ed è anche CP_1 avvenuta in epoca anteriore al deposito del ricorso. Pertanto avendo l già liquidato in beneficio il ricorso è inammissibile e CP_1 deve essere rigettato.
In ordine alle spese si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.”
Risulta dagli atti depositati che in data 9.2.2024 è stato inviato il modello AP70 all' necessario per la liquidazione, ed è provato dalla
CP_1 documentazione agli atti che l' ha liquidato il beneficio in data 21.6.2024
CP_1 poco oltre i 120 giorni dalla data di invio del modello AP70 , ma prima della data di deposito del ricorso ( avvenuta in data 23.7.2024). Ѐ altresì documentato che il pagamento da parte dell del beneficio
CP_1 comprensivo di arretrati, avvenuto in data 8.7.2024 e quindi in epoca anteriore alla notifica del ricorso ( avvenuta in data 1.8.2024) Al momento del deposito del ricorso pertanto l' aveva già liquidato la
CP_1 prestazione ed effettuato anche il pagamento della stessa. Avuto comunque riguardo ai redditi dichiarati dalla parte le spese devono essere compensate non potendo ritenersi temeraria la lite .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Roma, 4.4.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.28623/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Parte_1
D'Arcangelo del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma – via San Tommaso D'Aquino n. 116 .
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA
MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 4.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso. Spese compensate. Roma, 4.4.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato il 23.7.2024 e notificato in data 1.8.2024 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al giudice del CP_1 lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'assegno CP_1 ex art.13 L.118/1971 dalla domanda amministrativa.. Deduceva che a seguito dell'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto dell'8.1.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'assegno ex art.13 L.118/1971 dalla domanda amministrativa . Deduceva che malgrado la notifica del citato decreto in data 11.1.2024 e l'invio della documentazione necessaria (modello AP70) all' in data CP_1
9.2.2024, l' non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 24.10.2024 contestando il ricorso e deducendo che
CP_1 il beneficio era stato liquidato con provvedimento del 21.6.2024 e che era stato disposto il pagamento in data 8.7.2024 presso l'Istituto indicato da parte ricorrente. Eccepiva pertanto l'inammissibilità del ricorso e/o l'infondatezza e/o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Alla prima udienza del 22.11.2024 parte ricorrente deduceva che la parte aveva comunicato di non aver ricevuto alcun pagamento e che l' aveva
CP_1 comunicato che il pagamento era stato bloccato per un problema di residenza in quanto il ricorrente risultava senza fissa dimora. L' contestava tali
CP_1 deduzioni e deduceva che il pagamento era avvenuto l'8.7.2024. Il giudice rinviava la causa alla udienza del 6.2.2025 per discussione mandando a
CP_1 di allegare documentazione relativa al pagamento e a parte ricorrente di depositare estratto conto della banca o di poste indicato a per il
CP_1 pagamento. Alla udienza del 6.2.2025 parte ricorrente deduceva che la liquidazione del beneficio effettuata da riguardava una data successiva
CP_1 rispetto alla omologa e insisteva in ricorso e l chiedeva termine per note.
CP_1
La causa veniva rinviata alla udienza del 4.4.2025 per discussione con termine per note. In detta udienza le parti insistevano nelle richieste e parte ricorrente deduceva che il ricorrente non aveva avuto contezza della irreperibilità. All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO
La domanda avanzata non può essere accolta. Alla data di deposito del ricorso infatti l' aveva già provveduto alla CP_1 liquidazione del beneficio con provvedimento del 21.6.2024 e con decorrenza dal 1.3.2023. L' ha poi provato di aver pagato anche gli arretrati in data 8.7.2024 CP_1 come risulta dalla documentazione allegata da confermata dall'estratto CP_1 conto depositato da parte ricorrente in data 5.12.2024 su richiesta del giudice. Lo stesso ha poi provato depositando estratto dall'archivio ANPR CP_1
(Anagrafica Nazionale della Popolazione Residente) che il comune di Roma ha cancellato il ricorrente dai registri di anagrafe il 10.03.2021 collocando il signor nella posizione di soggetto irreperibile Parte_1
(allegati a note del 6.2.2025) CP_1
Per le prestazioni assistenziali, il primo requisito amministrativo che deve essere soddisfatto è la residenza effettiva e regolare sul territorio italiano. Pertanto, nel caso di specie essendo stato collocato l'utente dall'ultimo comune di residenza nel registro degli irreperibili dal 10.03.2021 ed avendo il ricorrente provveduto ad iscriversi nuovamente nel comune di Roma con decorrenza solo dal 17.03.2023 l'assegno è stato correttamente liquidato con decorrenza posticipata dal 01.03.2023 invece che dal 01.07.2022 come disposto nell'omologa. Al riguardo il difensore di parte ricorrente non ha contestato l'irreperibilità del ricorrente e pertanto la liquidazione effettuata da è corretta ed è anche CP_1 avvenuta in epoca anteriore al deposito del ricorso. Pertanto avendo l già liquidato in beneficio il ricorso è inammissibile e CP_1 deve essere rigettato.
In ordine alle spese si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.”
Risulta dagli atti depositati che in data 9.2.2024 è stato inviato il modello AP70 all' necessario per la liquidazione, ed è provato dalla
CP_1 documentazione agli atti che l' ha liquidato il beneficio in data 21.6.2024
CP_1 poco oltre i 120 giorni dalla data di invio del modello AP70 , ma prima della data di deposito del ricorso ( avvenuta in data 23.7.2024). Ѐ altresì documentato che il pagamento da parte dell del beneficio
CP_1 comprensivo di arretrati, avvenuto in data 8.7.2024 e quindi in epoca anteriore alla notifica del ricorso ( avvenuta in data 1.8.2024) Al momento del deposito del ricorso pertanto l' aveva già liquidato la
CP_1 prestazione ed effettuato anche il pagamento della stessa. Avuto comunque riguardo ai redditi dichiarati dalla parte le spese devono essere compensate non potendo ritenersi temeraria la lite .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Roma, 4.4.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso