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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 66/2023 RG promossa da
Parte_1 con l'avv. Girolamo Scarfò appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Tiziana Citernese, Cinzia Della Ciana, Mauro Petrassi
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 171/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data
9.8.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 1 luglio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
- operatore di esercizio della concessionaria del trasporto pubblico Parte_1 CP_1 nella zona di Arezzo, con orario lavorativo di 6.30 ore al giorno, per 6 giorni, 39 ore settimanali su
39 ore settimanali - aveva chiesto il pagamento di differenze retributive lorde (in ordine al periodo
5.5.2010-31.8.2019), come accertate dal proprio consulente di parte, per complessivi € 38.830,80 (€
28.507,00 per differenze retributive lorde;
€ 8.212,17 per differenze retributive esenti;
€ 2.111, 64 per differenze TFR da accantonare), oltre ricalcolo dei contributi dovuti e non versati.
1 Il Tribunale di Arezzo, all'esito di una consulenza tecnica, aveva riconosciuto un importo complessivo di € 12.139,04 per differenze retributive;
compensando le spese per il 50%, con residua metà a carico della società.
La sentenza viene appellata dal lavoratore con due motivi di appello e dalla società con appello incidentale fondato su nove motivi.
******
Di seguito si esaminano i motivi di appello principale e incidentale, alla luce delle statuizioni della sentenza.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE e PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
SULLE SPETTANZE RIVENDICATE PER LA PULIZIA DEL MEZZO.
Tali motivi possono essere congiuntamente esaminati afferendo appunto alla questione sulla retribuzione del tempo dedicato alla pulizia del mezzo.
In primo grado, il aveva dedotto di avere svolto l'attività di pulizia e aveva chiesto il Parte_1 pagamento di € 15,00 a servizio, come da accordo sindacale del settembre 2019; aveva quindi affermato che il servizio pulizia e manutenzione giornaliero del mezzo era stato previsto in alcuni turni, mentre in altri la previsione era mancante, anche se lui lo aveva sempre svolto per ordine del datore. Il lavoratore aveva quindi prodotto i libretti turni (casella Pulizia SI) e aveva chiesto prova per testi al fine di accertare se era vero che per ogni turno era stato chiesto il rifornimento carburante e la pulizia del mezzo.
La società datrice di lavoro aveva replicato che la pulizia del mezzo era stata retribuita in base all'Accordo Regionale 19.6.1980 per attività necessarie e complementari all'attività principale
(rifornimento carburante, pulizia, ecc) per € 3,58 riferita ai 40 minuti primi giornalieri.
Sulla questione controversa la Ctu, dott.ssa (nel rispondere al Ctp di parte Persona_1
aveva dedotto: “Riguardo all'indennità per servizio di pulizia richiamata dal CTP del Parte_1
Ricorrente, quantificato in 15,00 euro, il CTU fa presente che la suddetta indennità , così come riportato al punto 8) del verbale di accordo sindacale del 11/9/2019, debba essere corrisposta soltanto per il servizio di pulizia che l'autista svolge al rientro del servizio di noleggio (gita). Il tempo che l'autista ha dedicato alla pulizia, così come quantificato dai turni di servizio predisposti da
è stato quantificato dal CTU e riportato sotto la voce “a disposizione per CP_1 officina/navetta/pulizia bus” nella tabella A) e retribuito decurtando quanto già corrisposto a tale titolo dal Resistente”.
La dott.ssa (nel rispondere al Ctp aveva altresì rilevato : “Riguardo l'indennità Per_1 CP_1 giornaliera corrisposta da in base all'accordo Regionale del 19.6.1980, recepito da CP_1 accordo aziendale del 16.9.1980, è rivolta a remunerare “le attività accessorie e complementari
2 dell'attività primaria, aventi per lo più i caratteri oggettivi di indeterminabilità concreta ed inindividualità temporale all'interno del turno di servizio” … la stessa indennità come riportato nell'accordo regionale viene corrisposta “al personale viaggiante per ogni giornata di presenza in servizio in turni concordati l'importo complessivo forfettario di Lire 2.795 ( euro 3,56) riferito ai 40 minuti primi giornalieri” .
Quanto sopra premesso, la richiesta del CTP di ricomprendere nel suo elaborato le somme a tale titolo già erogate al lavoratore e procedere alla compensazione, è stata accolta procedendo il CTU
a detrarre l'indennità giornaliera corrisposta in riferimento alle giornate in cui l'autista come da turno di servizio risultava a disposizione per navetta/officina/pulizia bus e/o servizio biglietti
(conteggi esposti nella tabella C).
La sottoscritta CTU, in ragione della natura “accessoria e complementare all'attività primaria” della suddetta indennità, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CTP di tener conto dell'indennità forfettaria riconosciuta per tutte le giornate lavorate indipendentemente dalla quantificazione temporale all'interno del turno di lavoro, anche perché come si evince dai diari di bordo allegati, l'autista quotidianamente era comunque tenuto a provvedere alla pulizia interna ed esterna del mezzo utilizzato per svolgere il servizio”.
Il Tribunale sul punto aveva dedotto che, nei turni di servizio in cui non era previsto anche il servizio di pulizia non spettava alcuna indennità, ma esclusivamente la retribuzione delle ore ad esso dedicate e già retribuite dalla resistente.
Il lamenta con il primo motivo di appello che non era stato retribuito con 1 ora e 30 di Parte_1 straordinario l'attività di pulizia esterna e interna del mezzo che veniva svolta ogni giorno, non solo in caso di noleggio, ma soprattutto per le tratte ordinarie;
attività appunto da remunerarsi con € 15 a servizio. Tale attività non era da confondere con la c.d. “disponibilità” presente nei libretti di turno come “disponibilità per officina, navette e pulizia”; solo quando la pulizia era nella finestra
“disponibilità” l'attività veniva retribuita. L'attività di pulizia interna ed esterna risultava dai libretti dei turni (pulizia SI;
pulizia NO) e dai libri di bordo e ciò era riconosciuta anche dal Ctu che tuttavia remunerava tale attività con € 3,56 al giorno in esecuzione dell'accordo regionale 1980 con l'indennità prevista per tutte le c.d. attività complementari alla guida fino ad un forfait di 40 minuti.
A fronte di tale motivo, la ha replicato l'inammissibilità ex art 434 cpc dell'appello, CP_1 anche perché in primo grado il lavoratore mai aveva dedotto di avere svolto, in aggiunta al normale servizio di guida, anche servizi di pulizia giornaliera quantificabili in 1 ora e 30 minuti al giorno;
mai aveva assunto che tale attività di pulizia sarebbe stata aggiuntiva rispetto a quella di “disponibilità per officina, navette e pulizia”, alla quale, invece, ancorava la propria rivendicazione retributiva.
Comunque, il motivo era anche infondato in quanto la pulizia del mezzo per € 15,00 era previsto solo
3 per l'attività di noleggio (secondo previsione sindacale) e non per ogni tratta come sosteneva l'appellante; l'attività di pulizia era già retribuita come dedotta, altrimenti si sarebbe incorsi in una duplicazione delle voci retributive (l'importo richiesto a tale titolo era poi stato calcolato come evincibile documentalmente avuto riguardo ad orari che variavano).
La a sua volta, ha proposto appello incidentale assumendo che - nonostante Controparte_1 che il Tribunale avesse dichiarato che nei turni di servizio nulla spettava per l'orario di pulizia rispetto a quanto retribuito - aveva poi aderito acriticamente alle conclusioni del Ctu che avrebbe calcolato per l'attività di pulizia un orario straordinario rispetto a quello di 40 minuti già indennizzato. Poiché tuttavia quest'ultimo non era provato, avrebbe dovuto compensare il tempo al 12% nell'ipotesi di trattamento fuori residenza ex art. 6 L. n. 238/1998, come messa a disposizione-reperibilità.
In merito ai due motivi di appello principale e incidentale, le seguenti considerazioni. Corrisponde al vero che nel ricorso di primo grado non vi erano state allegazioni in merito al tempo di 1 ora e 30 minuti impiegati per la pulizia del mezzo né si erano fatte specificazioni particolari su una attività aggiuntiva rispetto a quella prevista nella casella “disponibilità”.
In quel ricorso, il lavoratore rivendicava soltanto una remunerazione di € 15,00 a servizio di cui all'accordo sindacale: tuttavia - poiché tale remunerazione riguardava solo il servizio di pulizia al rientro dal noleggio e quindi un'attività particolare quando il mezzo aveva avuto un impiego specifico e richiedeva una pulizia più approfondita - la stessa non poteva essere riconosciuta per l'utilizzo del mezzo nel trasporto urbano, perché l'accordo sindacale relativo lo prevedeva solo per quella particolare attività.
Per tali ragioni, non può essere ammessa la prova per testi dedotta dal ricorrente in primo grado sull'attività di pulizia (e reiterata in questo grado), in cui si chiedeva al teste di confermare che “…per ogni turno di guida gli autisti effettuato il rifornimento di carburante e la pulizia dell'autobus”; prova, peraltro, articolata anche genericamente relativamente ai tempi di pulizia asseritamente occorrenti, non essendo stato specificato il tempo necessario che, invece, è stato dedotto solo in questo grado.
Quanto alla circostanza oggetto di appello incidentale, secondo cui il Ctu avrebbe calcolato tempi maggiori dei 40 minuti occorrenti, la dott.ssa (chiamata in questo grado per svolgere una Per_1 integrazione peritale) ha affermato che “la sottoscritta ha tenuto conto esclusivamente delle tempistiche riportate nella citata voce, che in taluni turni risultano essere superiori a 40 minuti, in altri inferiori ed in altri ancora assenti. Il CTU fa inoltre presente a codesta Ecc.ma Corte che, a seguito prima di richiesta da parte del CTP Dott. con osservazioni alla relazione di primo Per_2 grado e successivamente con ordinanza da parte del Giudice Dott gli importi corrisposti da Per_3 per attività accessorie/complementari riferite a 40 minuti giornalieri, di cui all'accordo CP_1
4 Regionale del 19.6.1980, recepito da accordo aziendale del 16.9.1980, sono stati compensati con quanto spettante al ricorrente per differenze retributive, quando correttamente, anziché procedere alla suddetta compensazione, doveva essere ridotta la differenza delle ore da retribuire….”.
La conclusione a cui la Ctu è pervenuta appare condivisibile e ragionevole (anche a fronte delle precisazioni in termini di ricalcolo richieste dalla Corte), dal momento che la soluzione scelta appare bilanciare una situazione in cui si prospettavano varie ipotesi in merito alle tempistiche
(superiori/inferiori a 40 minuti).
Infine, non appaiono condivisibili le argomentazioni della parte sul fatto che andrebbe Parte_1 riposizionata l'attività di pulizia da portare in decurtazione rispetto alle altre sei attività che venivano compiute, non essendoci mai stata nessuna allegazione da parte del su come si svolgevano Parte_1 le attività complementari tra cui quella di pulizia.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO SULLE VOCI NON RICONOSCIUTE Parte_1
(INDENNITA' DI NASTRO;
INCIDENZA DELLE VOCI RICONOSCIUTE SUL TFR).
Il Tribunale non aveva accolto le richieste afferenti le suindicate due voci poiché voci estranee al quesito assegnato nel contraddittorio delle parti: ad avviso del Tribunale, poiché il lavoratore nulla aveva obiettato in merito né dopo la formulazione del quesito né nelle more tra il conferimento dell'incarico e l'inizio delle operazioni peritali, si era verificata la decadenza di cui all'art 157, comma
2 cpc.
L'appellante lamenta il mancato calcolo delle suindicate voci e la nullità della consulenza, asserendo che con la comparsa conclusionale del 20.5.2022 era stata eccepita detta nullità; onde doveva escludersi la decadenza ex art 157 cpc, in quanto l'eccezione era stata fatta correttamente nel primo atto successivo al deposito della consulenza.
A fronte di tale motivo, la società ha replicato che nel quesito al Ctu non era stato richiesto il ricalcolo di queste voci;
l'istanza avrebbe potuto essere avanzata al momento del conferimento d'incarico
(presente la difesa dell'appellante) o - al più - nel periodo tra il conferimento e l'inizio delle operazioni peritali. In ogni caso, a prescindere dalla tempestività dell'eccezione, il comma 3, dell'art 157 cpc, aveva previsto che la nullità non poteva essere fatta valere da chi vi aveva rinunciato (al momento del conferimento d'incarico). In ogni caso, l'indennità di nastro non era mai stata chiesta in primo grado;
quanto al tfr, le pretese azionate (straordinari, trasferte, diarie, indennità ecc.) erano voci variabili e saltuarie e non rientravano nella base imponibile ai fini del tfr ex art 6 e 24 del CCNL
1976.
Il motivo di appello principale è fondato.
Preliminarmente, deve escludersi che l'omessa assegnazione di alcune voci nel quesito potesse determinare la nullità della consulenza, dal momento che la Ctu si era correttamente limitata al quesito
5 assegnatogli (e quindi alle indicazioni del giudice), a prescindere dal fatto che la domanda del lavoratore avesse ad oggetto anche quelle spettanze.
Pertanto, non ricorreva un vizio determinante la nullità della consulenza, come nell'ipotesi di un ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o dalla legge (Cass. n.
3086/2022; Cass. n. 15747/2018), tale da integrare effettivamente una nullità dell'elaborato peritale rientrante nella disciplina di cui all'art 157 cpc.
Nella specie, si trattava soltanto di integrare la consulenza secondo quanto segnalato dalla parte interessata nella memoria del 20.5.2022 dopo il deposito della consulenza nella quale si era preso atto che quelle voci non erano state considerate dalla consulente.
Poiché nella tabella riepilogativa contenuta nel corpo del ricorso era stata indicata l'indennità di nastro e nelle conclusioni del ricorso si chiedevano le differenze di tfr da accantonare in azienda, ne conseguiva che tali voci erano state richieste e pertanto dovevano essere calcolate.
Quanto alla questione sulle voci da considerare nella determinazione della base imponibile del tfr, la dott.ssa nella integrazione peritale svolta in questo grado ha precisato che il dott. (Ctp Per_1 Per_2
le aveva consegnato copia del verbale di accordo aziendale del 17.6.1991 e successiva CP_1 integrazione del 14.6.2006, utili ai fini dell'incidenza delle voci retributive sul tfr e sulla base del quale aveva provveduto.
Pertanto, deve ritenersi che - in assenza di contestazioni - sia superata ogni questione in merito alle voci da includere nel tfr, avendo la Ctu proceduto alla determinazione del dovuto sulla base del documento prodotto.
GLI ULTERIORI OTTO MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE DELLA SOCIETA'.
PRIMO MOTIVO sosteneva in primo grado che per i turni fuori residenza, a LZ e ad Arezzo, non erano stati Parte_1 calcolati i tempi alla guida o in vettura da SE (sede di lavoro) per arrivare ai luoghi in cui recuperare i mezzi per poi andare al capolinea di LZ o Arezzo e da qui iniziare il turno.
Al Ctu in primo grado era stato chiesto di accertare “se vi siano ore di guida mancanti per trasferimento da deposito a capolinea che comportino differenze retributive”;
Il Ctu aveva quindi calcolato il tempo di spostamento per raggiungere il deposito/parcheggio fuori residenza e per il rientro, (non indicati nella maggior parte delle schede di turnazione) e quantificati in:
*45 minuti per raggiungere Le LZ (turni invernali);
*30 minuti per raggiungere Le LZ ( turni estivi);
*60 minuti per raggiungere Arezzo;
6 …. i suddetti tempi sono stati retribuiti nella misura del 12% tenuto conto di quanto riportato all'art
6 lettera f) della Legge 138/1958. (tale norma prevede come lavoro effettivo un'aliquota non inferiore al 12% nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza e senza altro obbligo che quello della reperibilità ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art 7). Sui trasferimenti fuori residenza in vettura “no guida”, inteso quando l'autista si trova a bordo del bus ma trasportato da colleghi, (rilevati dalla scheda di turnazione). I suddetti tempi sono stati retribuiti nella misura del 12% tenuto conto di quanto riportato all'art 6 lettera f) della Legge 138/1958.
Il Ctu era stato poi chiamato per una integrazione e il Tribunale aveva dato altri criteri: il percorso capolinea-LZ, da calcolarsi come 45' + 45' (e non già 45'+ 30'); il calcolo dei tempi di guida al
100% invece del 12% calcolato perché, nel raggiungere il capolinea, il guidava Parte_1 personalmente il mezzo. Infatti, secondo il Tribunale dovevano considerarsi 45 minuti (luogo di lavoro/capolinea LZ) e 45 minuti in ritorno in quanto era la stessa parte resistente ad esplicitare detti tempi (sulla base del doc. 19 allegato dal lavoratore); mentre era incontestata la circostanza che il lavoratore guidasse il mezzo (da qui, il 100%).
Nell'appello incidentale sostiene che la Ctu aveva operato inizialmente secondo le corrette CP_1 allegazioni del ricorso (45, 30 di guida), al 12%. Ma il Tribunale aveva integrato la perizia con un calcolo 45+45, al 100%; non distinguendo tra tempi di percorso, non guida, e tempi di guida;
andando così ultra petita.
La Corte, esaminata più volte la questione, ha in ultimo chiesto alla Ctu di rideterminare il dovuto complessivo considerando, nel percorso deposito di San Sepolcro-Arezzo, il tempo guida CP_1 come dedotto e, dunque, al 100% accogliendo così l'istanza del lavoratore secondo cui effettivamente nel ricorso di primo grado la prospettazione (incontestata) era stata nel senso che durante la tratta
SE-Arezzo il lavoratore era alla guida e non trasportato.
SECONDO MOTIVO
Il lavoratore aveva chiesto di conteggiare le ore di lavoro effettive, comprese le pause fuori residenza fino a 30 minuti e oltre i 30 minuti.
La Ctu aveva proceduto ad operare i propri calcoli, secondo la seguente normativa:
“….-per pause fuori residenza <30 minuti, (rilevati dalla scheda di turnazione) tenuto conto di quanto previsto dall'art.6 lettera a) della Legge 135/1958 (secondo questa norma, si computa come orario effettivo il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti).
7 -per pause fuori residenza >30 minuti ( rilevati dalla scheda di turnazioni) tenuto conto quanto previsto dall'art.6 lettera f) della Legge 135/1958 (secondo questa norma, si computa come lavoro effettivo un'aliquota non inferiore al 12% nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza e senza altro obbligo che quello della reperibilità ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art 7).
La società appella sui tempi di preparazione pre e post guida: il tempo di guida non saturava le ore di lavoro giornaliero (6.30), ore che potevano essere quindi dedicate alle attività accessorie, senza doverle retribuire ulteriormente, come invece era stato fatto;
e il CCNL comprendeva anche questi tempi nell'orario. In sostanza, i tempi di spostamento per recarsi dal deposito al capolinea e le pause inferiori a 30 minuti, non davano diritto a indennità aggiuntive in quanto erano ricomprese nel normale orario di lavoro giornaliero di 6.30 ore (le pause superiori a 30 minuti neanche erano considerate orario di lavoro e, quindi, erano proprio fuori dal tempo utile ai fini retributivi trattandosi di tempo che l'autista è libero di dedicare alle proprie necessità personali).
Ad avviso della Corte, non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'appello, dal momento che la questione è stata trattata dall'appellante effettuando rinvii del tutto generici allo stesso che non consentono di comprendere le ragioni poste a fondamento del motivo di CP_2 appello.
TERZO MOTIVO.
Il ricorrente aveva chiesto, per i turni in residenza (su San Sepolcro), che fossero conteggiati 7 minuti per andare dal deposito all'Autostazione di San Sepolcro e 7 minuti per tornare;
questi CP_1 minuti erano stati riconosciuti dal 12.6.2019 per una volta al giorno, ma il lavoratore li rivendicava nel periodo 5.5.2010-21.8.2019 e comunque dicendo che in realtà ciò veniva fatto per 4/5 volte al giorno.
La società appella affermando che il Tribunale non aveva considerato i rilievi sollevati dal Ctp che erano stati considerati tempi maggiori rispetto ai 7 + 7 (14). Per es. anche in 30', 20' e CP_1 addirittura 240' minuti nel turno 12/1 – dato questo che era sicuramente frutto di un refuso, ma che aveva rilevanti ricadute sui conteggi e ciò aveva comportato per un recupero di 209 ore Parte_1 documentabile dall'assunzione al 2019. Le tempistiche superiori a 10' (5+5) erano contrarie alla prassi adottata dalle contrattazioni aziendali (a cui l'art 8 del CCNL rimandava).
Nella consulenza integrativa in questo grado è stato chiesto alla Ctu di accertare se sia stato effettuato oltre i 7 + 7 minuti (come sembrava risultare dall'esame di alcuni documenti in atti), spiegando eventualmente le relative ragioni ed operando un ricalcolo alternativo limitato ai 40 minuti e ai tempi
7+7 minuti.
8 Sul punto, la dott.ssa nella integrazione peritale, ha rilevato che “….. il CTU porta a Per_1 conoscenza codesta Ecc.ma Corte che, in alcuni dei suddetti turni, gli spostamenti da deposito ad autostazione sono stati quantificati oltre 7+7 minuti in quanto, oltre a quelli di inizio e fine turno giornaliero, sono stati considerati anche quelli relativi al cambio bus c.d. “corse a vuoto” (ad esempio turni 21/1, 26, 26/1 turni estivi 2019)….”, dovendosi quindi ritenere corretto il calcolo operato oltre i 7+7.
Sul punto, il dichiara di concordare con la Ctu e afferma che - quanto riferito dal Ctp Parte_1 sulla avvenuta retribuzione di tali tempi (ulteriori 14 minuti per cambio bus) è contraddetta CP_1 dalla corrispondenza tra gli orari LU e gli orari indicati nei turni: nei LU i tempi ulteriori non erano indicati e non potevano essere stati retribuiti.
Si osserva, come la Ctu abbia dato una spiegazione condivisibile sul punto richiestole e quindi come sia da accogliersi la quantificazione dalla stessa effettuata, senza necessità dell'ulteriore calcolo richiestole: peraltro, nulla di ulteriore è stato dedotto dalla società a contestazione nelle note finali in questo grado.
QUARTO MOTIVO.
La società appella affermando che la sentenza, in violazione della normativa contrattuale, non teneva in considerazione che per i servizi di linea, si doveva procedere alla compensazione semestrale (ex art 27, punto 1 e 7, del CCNL 28.11.2015). Tenendo conto di ciò, vi sarebbe un recupero di 139 ore dall'assunzione all'anno 2019.
L'appello appare infondato, dal momento che nessuna analitica argomentazione viene dedotta dalla non riuscendo a comprendere in che termini questa compensazione non sarebbe stata CP_1 attuata nel caso di specie.
La Ctu nel suo elaborato - precisamente laddove aveva fatto riferimento a tutte le norme contrattuali applicabili alla fattispecie - aveva richiamato anche il medesimo art 27, punto 1 e 7, CCNL 2015, secondo cui “Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda:
• entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
• limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal
Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore……….”.
9 Pertanto, anche nella specie, farebbero difetto deduzioni più specifiche sul tema controverso.
QUINTO MOTIVO
La società ha lamentato che non erano state scomputate le ore per servizi disdettati, per percorsi in caso di chiusura strade (ad es. erano dati incontestati che il viadotto del era stato chiuso per 6 Pt_2 mesi;
il valico Bocca Tribaria, per 15 mesi). Ed era dal LU che si poteva verificare l'esatto orario di lavoro per tali circostanze.
Il motivo è infondato, essendosi la Ctu attestata proprio sulle risultanze del LU, come dalla stessa dichiarato. Ed invero, la dott.ssa già nella sua risposta al Ctp affermava: “Riguardo Per_1 CP_1 all'osservazione del CTP di non aver tenuto conto delle modifiche degli orari intervenute a seguito di chiusura strada Bocca Trabaria, piuttosto che disdetta del servizio dipendenti di AB , il CTU fa presente e ribadisce che nella ricostruzione delle differenze retributive si è attenuta fedelmente alle turnazioni indicate nel Libro Unico del Lavoro, non avendo a disposizione altra documentazione dalla quale poter rilevare le ore effettive di lavoro svolte dal ricorrente”.
SESTO MOTIVO E SETTIMO MOTIVO.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente attenendo ad una medesima questione.
La società ha dedotto che andava contestato il fatto che, laddove mancavano le schede turni per certe annualità, si era fatto riferimento a schede di altre annualità sul presupposto che i turni fossero similari
(sesto motivo).
Ha altresì affermato che il Tribunale avrebbe invertito l'onere probatorio (ponendolo sulla società), laddove in sentenza si deduceva: “Peraltro i turni presi a riferimento dal CTU per ricostruire le ore effettive di lavoro sono del tutto similari a quelli non rinvenuti agli atti e che in ogni caso, parte resistente ha ottemperato solo in modo parziale all'ordine d'esibizione documentale di questo decidente, depositando soltanto i documenti relativi ai turni estivi del 2018”.
Secondo la società era il lavoratore che aveva l'onere probatorio di produrre la relativa documentazione a fondamento del suo diritto;
con l'ordine di esibizione dato alla società, l'onere era stato invertito: peraltro, la società non aveva un obbligo di conservazione di detti beni e all'ordine in questione era stato dato esecuzione solo per il 2018 attraverso una faticosa rielaborazione a computer
(settimo motivo).
In merito a detti motivi, la Ctu - nel rispondere al Ctp - aveva affermato: “infine, in merito CP_1 all'osservazione che l'elaborazione della tabella B) per la verifica di eventuali differenze retributive riferite al periodo oggetto di causa, sia stata operata in larga parte su dati presunti e che i periodi per i quali risulta assente documentazione probatoria non dovevano essere considerati nella valorizzazione delle differenze, il CTU fa presente che i turni presi a riferimento per ricostruire le ore effettive di lavoro sono del tutto similari a quelli non rinvenuti agli atti e che in ogni caso, parte
10 ricorrente era stata invitata alla produzione della documentazione probatoria mancante ed in parziale ottemperanza all'ordine del Giudice, ha depositato soltanto i turni estivi del 2011…”
La conclusione a cui è pervenuta la Ctu appare condivisibile, avendo la stessa operato secondo un ragionevole criterio di similitudine dei turni e dunque sulla base di una ricostruzione presuntiva, ricostruzione che era stata imposta da una parziale ottemperanza dell'ordine di esibizione da parte della società peraltro non sufficientemente motivata: la società aveva infatti dedotto l'insussistenza di un generico onere di conservazione, ma non il fatto che tale documento non sussistesse più nella disponibilità della società.
Quanto all'asserita inversione dell'onere probatorio, il motivo è infondato, considerato che tale onere era stato adempiuto dall'appellante attraverso la richiesta di esibizione di una Parte_1 documentazione che ben non poteva essere più nella sua disponibilità, mentre doveva presumersi la sua disponibilità da parte della società appellata, per il principio di vicinanza della prova.
OTTAVO MOTIVO
La ha contestato la sentenza nella parte in cui si era affermato che dovevano Controparte_1 prendersi a riferimento i libretti turni e non il diario di bordo. Secondo l'appellante, invece, si doveva considerare che i primi venivano redatti semestralmente e costituivano una mera previsione di orario, che poteva cambiare;
mentre i diari di bordo fotografavano l'orario effettivo.
Nella sentenza censurata si era dedotto che era il libretto turni a costituire documento idoneo per come predisposto, anche con riferimento ai tempi di non guida, e che il LU (su cui erano redatte le buste paga) richiamava detti libretti.
Il motivo è infondato.
In merito alla censura del Ctp sull'esclusivo utilizzo per la ricostruzione del rapporto di CP_1 lavoro delle schede dei turni di lavoro e non anche del Libro Unico del Lavoro e dei diari di bordo, la CTU precisava quanto segue:
“- non è vero che non ha tenuto conto del Libro Unico del Lavoro, perché è dallo stesso che, ai fini della verifica dell'eventuali differenze retributive esposte nella TABELLA B) , ha rilevato i turni giornalieri riportati nelle presenze, così come le ore , gli straordinari e le trasferte retribuite da parte
Ricorrente.
- I diari di bordo sono stati prodotti da parte Resistente soltanto per alcuni giorni dell'anno 2018 e
2019. In ogni caso, dal diario di bordo possiamo riscontrare: l'indicazione del turno di lavoro che
l'autista ha svolto e che è stato puntualmente riportato nelle presenze del Libro Unico di cui il CTU come precisato ha tenuto conto;
i chilometri percorsi e non l'orario di lavoro effettuato..”.
In sostanza, la Ctu aveva tenuto conto di tutta la documentazione prodotta (libretti turni, diario di bordo, LU), nei termini in cui tale documentazione era stata messa a sua disposizione dalle parti.
11 CONCLUSIONI.
Tutto ciò fin qui premesso, all'esito dell'integrazione peritale effettuata in questo grado, la Ctu ha elaborato quattro ipotesi alternative tra loro per permettere alla Corte di valutare quale conteggio debba trovare applicazione.
In conseguenza delle argomentazioni sopra dedotte, il conteggio conforme alle argomentazioni fin qui svolte è quello di cui all'ipotesi sub 2 che identifica (decurtate le tempistiche relative alle attività di pulizia, 40 minuti giornalieri) già retribuite da con l'indennità di cui all'accordo CP_1
Regionale del 19.6.1980, recepito da accordo aziendale del 16.9.1980, mantenendo oltre 7+7
SE (turni in residenza). Il tutto, per i seguenti importi: € 11.969,93, per differenze retributive;
€ 838,49, per tfr maturato e da accantonare, per l'importo complessivo di € € 12.808,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
SPESE
Le spese del doppio grado sono a carico di parte appellata soccombente e si liquidano ex DM n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta
(nei valori minimi, stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per gli importi di in € 2.540,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché di € 2.906,00, per compensi del secondo grado, oltre
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A carico di parte appellata devono porsi in via definitiva anche le spese della consulenza di primo grado, come già liquidate dal Tribunale, nonché le spese del presente della consulenza svolta in questo grado, come liquidate in separato decreto.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante incidentale dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
- in parziale accoglimento dell'appello principale, respinto l'appello incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata alla corresponsione in favore dell'appellante della somma complessiva di € 12.808,42, di cui € 11.969,93 per differenze retributive ed € 838,49 per tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €
2.540,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 2.906,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
12 -pone in via definitiva a carico di parte appellata le spese di consulenza tecnica del primo grado, come già liquidate in separato decreto, nonché le spese di consulenza tecnica del secondo grado, come liquidate in separato decreto;
-dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 1 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
13
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 66/2023 RG promossa da
Parte_1 con l'avv. Girolamo Scarfò appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Tiziana Citernese, Cinzia Della Ciana, Mauro Petrassi
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 171/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data
9.8.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 1 luglio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
- operatore di esercizio della concessionaria del trasporto pubblico Parte_1 CP_1 nella zona di Arezzo, con orario lavorativo di 6.30 ore al giorno, per 6 giorni, 39 ore settimanali su
39 ore settimanali - aveva chiesto il pagamento di differenze retributive lorde (in ordine al periodo
5.5.2010-31.8.2019), come accertate dal proprio consulente di parte, per complessivi € 38.830,80 (€
28.507,00 per differenze retributive lorde;
€ 8.212,17 per differenze retributive esenti;
€ 2.111, 64 per differenze TFR da accantonare), oltre ricalcolo dei contributi dovuti e non versati.
1 Il Tribunale di Arezzo, all'esito di una consulenza tecnica, aveva riconosciuto un importo complessivo di € 12.139,04 per differenze retributive;
compensando le spese per il 50%, con residua metà a carico della società.
La sentenza viene appellata dal lavoratore con due motivi di appello e dalla società con appello incidentale fondato su nove motivi.
******
Di seguito si esaminano i motivi di appello principale e incidentale, alla luce delle statuizioni della sentenza.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE e PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
SULLE SPETTANZE RIVENDICATE PER LA PULIZIA DEL MEZZO.
Tali motivi possono essere congiuntamente esaminati afferendo appunto alla questione sulla retribuzione del tempo dedicato alla pulizia del mezzo.
In primo grado, il aveva dedotto di avere svolto l'attività di pulizia e aveva chiesto il Parte_1 pagamento di € 15,00 a servizio, come da accordo sindacale del settembre 2019; aveva quindi affermato che il servizio pulizia e manutenzione giornaliero del mezzo era stato previsto in alcuni turni, mentre in altri la previsione era mancante, anche se lui lo aveva sempre svolto per ordine del datore. Il lavoratore aveva quindi prodotto i libretti turni (casella Pulizia SI) e aveva chiesto prova per testi al fine di accertare se era vero che per ogni turno era stato chiesto il rifornimento carburante e la pulizia del mezzo.
La società datrice di lavoro aveva replicato che la pulizia del mezzo era stata retribuita in base all'Accordo Regionale 19.6.1980 per attività necessarie e complementari all'attività principale
(rifornimento carburante, pulizia, ecc) per € 3,58 riferita ai 40 minuti primi giornalieri.
Sulla questione controversa la Ctu, dott.ssa (nel rispondere al Ctp di parte Persona_1
aveva dedotto: “Riguardo all'indennità per servizio di pulizia richiamata dal CTP del Parte_1
Ricorrente, quantificato in 15,00 euro, il CTU fa presente che la suddetta indennità , così come riportato al punto 8) del verbale di accordo sindacale del 11/9/2019, debba essere corrisposta soltanto per il servizio di pulizia che l'autista svolge al rientro del servizio di noleggio (gita). Il tempo che l'autista ha dedicato alla pulizia, così come quantificato dai turni di servizio predisposti da
è stato quantificato dal CTU e riportato sotto la voce “a disposizione per CP_1 officina/navetta/pulizia bus” nella tabella A) e retribuito decurtando quanto già corrisposto a tale titolo dal Resistente”.
La dott.ssa (nel rispondere al Ctp aveva altresì rilevato : “Riguardo l'indennità Per_1 CP_1 giornaliera corrisposta da in base all'accordo Regionale del 19.6.1980, recepito da CP_1 accordo aziendale del 16.9.1980, è rivolta a remunerare “le attività accessorie e complementari
2 dell'attività primaria, aventi per lo più i caratteri oggettivi di indeterminabilità concreta ed inindividualità temporale all'interno del turno di servizio” … la stessa indennità come riportato nell'accordo regionale viene corrisposta “al personale viaggiante per ogni giornata di presenza in servizio in turni concordati l'importo complessivo forfettario di Lire 2.795 ( euro 3,56) riferito ai 40 minuti primi giornalieri” .
Quanto sopra premesso, la richiesta del CTP di ricomprendere nel suo elaborato le somme a tale titolo già erogate al lavoratore e procedere alla compensazione, è stata accolta procedendo il CTU
a detrarre l'indennità giornaliera corrisposta in riferimento alle giornate in cui l'autista come da turno di servizio risultava a disposizione per navetta/officina/pulizia bus e/o servizio biglietti
(conteggi esposti nella tabella C).
La sottoscritta CTU, in ragione della natura “accessoria e complementare all'attività primaria” della suddetta indennità, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CTP di tener conto dell'indennità forfettaria riconosciuta per tutte le giornate lavorate indipendentemente dalla quantificazione temporale all'interno del turno di lavoro, anche perché come si evince dai diari di bordo allegati, l'autista quotidianamente era comunque tenuto a provvedere alla pulizia interna ed esterna del mezzo utilizzato per svolgere il servizio”.
Il Tribunale sul punto aveva dedotto che, nei turni di servizio in cui non era previsto anche il servizio di pulizia non spettava alcuna indennità, ma esclusivamente la retribuzione delle ore ad esso dedicate e già retribuite dalla resistente.
Il lamenta con il primo motivo di appello che non era stato retribuito con 1 ora e 30 di Parte_1 straordinario l'attività di pulizia esterna e interna del mezzo che veniva svolta ogni giorno, non solo in caso di noleggio, ma soprattutto per le tratte ordinarie;
attività appunto da remunerarsi con € 15 a servizio. Tale attività non era da confondere con la c.d. “disponibilità” presente nei libretti di turno come “disponibilità per officina, navette e pulizia”; solo quando la pulizia era nella finestra
“disponibilità” l'attività veniva retribuita. L'attività di pulizia interna ed esterna risultava dai libretti dei turni (pulizia SI;
pulizia NO) e dai libri di bordo e ciò era riconosciuta anche dal Ctu che tuttavia remunerava tale attività con € 3,56 al giorno in esecuzione dell'accordo regionale 1980 con l'indennità prevista per tutte le c.d. attività complementari alla guida fino ad un forfait di 40 minuti.
A fronte di tale motivo, la ha replicato l'inammissibilità ex art 434 cpc dell'appello, CP_1 anche perché in primo grado il lavoratore mai aveva dedotto di avere svolto, in aggiunta al normale servizio di guida, anche servizi di pulizia giornaliera quantificabili in 1 ora e 30 minuti al giorno;
mai aveva assunto che tale attività di pulizia sarebbe stata aggiuntiva rispetto a quella di “disponibilità per officina, navette e pulizia”, alla quale, invece, ancorava la propria rivendicazione retributiva.
Comunque, il motivo era anche infondato in quanto la pulizia del mezzo per € 15,00 era previsto solo
3 per l'attività di noleggio (secondo previsione sindacale) e non per ogni tratta come sosteneva l'appellante; l'attività di pulizia era già retribuita come dedotta, altrimenti si sarebbe incorsi in una duplicazione delle voci retributive (l'importo richiesto a tale titolo era poi stato calcolato come evincibile documentalmente avuto riguardo ad orari che variavano).
La a sua volta, ha proposto appello incidentale assumendo che - nonostante Controparte_1 che il Tribunale avesse dichiarato che nei turni di servizio nulla spettava per l'orario di pulizia rispetto a quanto retribuito - aveva poi aderito acriticamente alle conclusioni del Ctu che avrebbe calcolato per l'attività di pulizia un orario straordinario rispetto a quello di 40 minuti già indennizzato. Poiché tuttavia quest'ultimo non era provato, avrebbe dovuto compensare il tempo al 12% nell'ipotesi di trattamento fuori residenza ex art. 6 L. n. 238/1998, come messa a disposizione-reperibilità.
In merito ai due motivi di appello principale e incidentale, le seguenti considerazioni. Corrisponde al vero che nel ricorso di primo grado non vi erano state allegazioni in merito al tempo di 1 ora e 30 minuti impiegati per la pulizia del mezzo né si erano fatte specificazioni particolari su una attività aggiuntiva rispetto a quella prevista nella casella “disponibilità”.
In quel ricorso, il lavoratore rivendicava soltanto una remunerazione di € 15,00 a servizio di cui all'accordo sindacale: tuttavia - poiché tale remunerazione riguardava solo il servizio di pulizia al rientro dal noleggio e quindi un'attività particolare quando il mezzo aveva avuto un impiego specifico e richiedeva una pulizia più approfondita - la stessa non poteva essere riconosciuta per l'utilizzo del mezzo nel trasporto urbano, perché l'accordo sindacale relativo lo prevedeva solo per quella particolare attività.
Per tali ragioni, non può essere ammessa la prova per testi dedotta dal ricorrente in primo grado sull'attività di pulizia (e reiterata in questo grado), in cui si chiedeva al teste di confermare che “…per ogni turno di guida gli autisti effettuato il rifornimento di carburante e la pulizia dell'autobus”; prova, peraltro, articolata anche genericamente relativamente ai tempi di pulizia asseritamente occorrenti, non essendo stato specificato il tempo necessario che, invece, è stato dedotto solo in questo grado.
Quanto alla circostanza oggetto di appello incidentale, secondo cui il Ctu avrebbe calcolato tempi maggiori dei 40 minuti occorrenti, la dott.ssa (chiamata in questo grado per svolgere una Per_1 integrazione peritale) ha affermato che “la sottoscritta ha tenuto conto esclusivamente delle tempistiche riportate nella citata voce, che in taluni turni risultano essere superiori a 40 minuti, in altri inferiori ed in altri ancora assenti. Il CTU fa inoltre presente a codesta Ecc.ma Corte che, a seguito prima di richiesta da parte del CTP Dott. con osservazioni alla relazione di primo Per_2 grado e successivamente con ordinanza da parte del Giudice Dott gli importi corrisposti da Per_3 per attività accessorie/complementari riferite a 40 minuti giornalieri, di cui all'accordo CP_1
4 Regionale del 19.6.1980, recepito da accordo aziendale del 16.9.1980, sono stati compensati con quanto spettante al ricorrente per differenze retributive, quando correttamente, anziché procedere alla suddetta compensazione, doveva essere ridotta la differenza delle ore da retribuire….”.
La conclusione a cui la Ctu è pervenuta appare condivisibile e ragionevole (anche a fronte delle precisazioni in termini di ricalcolo richieste dalla Corte), dal momento che la soluzione scelta appare bilanciare una situazione in cui si prospettavano varie ipotesi in merito alle tempistiche
(superiori/inferiori a 40 minuti).
Infine, non appaiono condivisibili le argomentazioni della parte sul fatto che andrebbe Parte_1 riposizionata l'attività di pulizia da portare in decurtazione rispetto alle altre sei attività che venivano compiute, non essendoci mai stata nessuna allegazione da parte del su come si svolgevano Parte_1 le attività complementari tra cui quella di pulizia.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO SULLE VOCI NON RICONOSCIUTE Parte_1
(INDENNITA' DI NASTRO;
INCIDENZA DELLE VOCI RICONOSCIUTE SUL TFR).
Il Tribunale non aveva accolto le richieste afferenti le suindicate due voci poiché voci estranee al quesito assegnato nel contraddittorio delle parti: ad avviso del Tribunale, poiché il lavoratore nulla aveva obiettato in merito né dopo la formulazione del quesito né nelle more tra il conferimento dell'incarico e l'inizio delle operazioni peritali, si era verificata la decadenza di cui all'art 157, comma
2 cpc.
L'appellante lamenta il mancato calcolo delle suindicate voci e la nullità della consulenza, asserendo che con la comparsa conclusionale del 20.5.2022 era stata eccepita detta nullità; onde doveva escludersi la decadenza ex art 157 cpc, in quanto l'eccezione era stata fatta correttamente nel primo atto successivo al deposito della consulenza.
A fronte di tale motivo, la società ha replicato che nel quesito al Ctu non era stato richiesto il ricalcolo di queste voci;
l'istanza avrebbe potuto essere avanzata al momento del conferimento d'incarico
(presente la difesa dell'appellante) o - al più - nel periodo tra il conferimento e l'inizio delle operazioni peritali. In ogni caso, a prescindere dalla tempestività dell'eccezione, il comma 3, dell'art 157 cpc, aveva previsto che la nullità non poteva essere fatta valere da chi vi aveva rinunciato (al momento del conferimento d'incarico). In ogni caso, l'indennità di nastro non era mai stata chiesta in primo grado;
quanto al tfr, le pretese azionate (straordinari, trasferte, diarie, indennità ecc.) erano voci variabili e saltuarie e non rientravano nella base imponibile ai fini del tfr ex art 6 e 24 del CCNL
1976.
Il motivo di appello principale è fondato.
Preliminarmente, deve escludersi che l'omessa assegnazione di alcune voci nel quesito potesse determinare la nullità della consulenza, dal momento che la Ctu si era correttamente limitata al quesito
5 assegnatogli (e quindi alle indicazioni del giudice), a prescindere dal fatto che la domanda del lavoratore avesse ad oggetto anche quelle spettanze.
Pertanto, non ricorreva un vizio determinante la nullità della consulenza, come nell'ipotesi di un ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o dalla legge (Cass. n.
3086/2022; Cass. n. 15747/2018), tale da integrare effettivamente una nullità dell'elaborato peritale rientrante nella disciplina di cui all'art 157 cpc.
Nella specie, si trattava soltanto di integrare la consulenza secondo quanto segnalato dalla parte interessata nella memoria del 20.5.2022 dopo il deposito della consulenza nella quale si era preso atto che quelle voci non erano state considerate dalla consulente.
Poiché nella tabella riepilogativa contenuta nel corpo del ricorso era stata indicata l'indennità di nastro e nelle conclusioni del ricorso si chiedevano le differenze di tfr da accantonare in azienda, ne conseguiva che tali voci erano state richieste e pertanto dovevano essere calcolate.
Quanto alla questione sulle voci da considerare nella determinazione della base imponibile del tfr, la dott.ssa nella integrazione peritale svolta in questo grado ha precisato che il dott. (Ctp Per_1 Per_2
le aveva consegnato copia del verbale di accordo aziendale del 17.6.1991 e successiva CP_1 integrazione del 14.6.2006, utili ai fini dell'incidenza delle voci retributive sul tfr e sulla base del quale aveva provveduto.
Pertanto, deve ritenersi che - in assenza di contestazioni - sia superata ogni questione in merito alle voci da includere nel tfr, avendo la Ctu proceduto alla determinazione del dovuto sulla base del documento prodotto.
GLI ULTERIORI OTTO MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE DELLA SOCIETA'.
PRIMO MOTIVO sosteneva in primo grado che per i turni fuori residenza, a LZ e ad Arezzo, non erano stati Parte_1 calcolati i tempi alla guida o in vettura da SE (sede di lavoro) per arrivare ai luoghi in cui recuperare i mezzi per poi andare al capolinea di LZ o Arezzo e da qui iniziare il turno.
Al Ctu in primo grado era stato chiesto di accertare “se vi siano ore di guida mancanti per trasferimento da deposito a capolinea che comportino differenze retributive”;
Il Ctu aveva quindi calcolato il tempo di spostamento per raggiungere il deposito/parcheggio fuori residenza e per il rientro, (non indicati nella maggior parte delle schede di turnazione) e quantificati in:
*45 minuti per raggiungere Le LZ (turni invernali);
*30 minuti per raggiungere Le LZ ( turni estivi);
*60 minuti per raggiungere Arezzo;
6 …. i suddetti tempi sono stati retribuiti nella misura del 12% tenuto conto di quanto riportato all'art
6 lettera f) della Legge 138/1958. (tale norma prevede come lavoro effettivo un'aliquota non inferiore al 12% nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza e senza altro obbligo che quello della reperibilità ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art 7). Sui trasferimenti fuori residenza in vettura “no guida”, inteso quando l'autista si trova a bordo del bus ma trasportato da colleghi, (rilevati dalla scheda di turnazione). I suddetti tempi sono stati retribuiti nella misura del 12% tenuto conto di quanto riportato all'art 6 lettera f) della Legge 138/1958.
Il Ctu era stato poi chiamato per una integrazione e il Tribunale aveva dato altri criteri: il percorso capolinea-LZ, da calcolarsi come 45' + 45' (e non già 45'+ 30'); il calcolo dei tempi di guida al
100% invece del 12% calcolato perché, nel raggiungere il capolinea, il guidava Parte_1 personalmente il mezzo. Infatti, secondo il Tribunale dovevano considerarsi 45 minuti (luogo di lavoro/capolinea LZ) e 45 minuti in ritorno in quanto era la stessa parte resistente ad esplicitare detti tempi (sulla base del doc. 19 allegato dal lavoratore); mentre era incontestata la circostanza che il lavoratore guidasse il mezzo (da qui, il 100%).
Nell'appello incidentale sostiene che la Ctu aveva operato inizialmente secondo le corrette CP_1 allegazioni del ricorso (45, 30 di guida), al 12%. Ma il Tribunale aveva integrato la perizia con un calcolo 45+45, al 100%; non distinguendo tra tempi di percorso, non guida, e tempi di guida;
andando così ultra petita.
La Corte, esaminata più volte la questione, ha in ultimo chiesto alla Ctu di rideterminare il dovuto complessivo considerando, nel percorso deposito di San Sepolcro-Arezzo, il tempo guida CP_1 come dedotto e, dunque, al 100% accogliendo così l'istanza del lavoratore secondo cui effettivamente nel ricorso di primo grado la prospettazione (incontestata) era stata nel senso che durante la tratta
SE-Arezzo il lavoratore era alla guida e non trasportato.
SECONDO MOTIVO
Il lavoratore aveva chiesto di conteggiare le ore di lavoro effettive, comprese le pause fuori residenza fino a 30 minuti e oltre i 30 minuti.
La Ctu aveva proceduto ad operare i propri calcoli, secondo la seguente normativa:
“….-per pause fuori residenza <30 minuti, (rilevati dalla scheda di turnazione) tenuto conto di quanto previsto dall'art.6 lettera a) della Legge 135/1958 (secondo questa norma, si computa come orario effettivo il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti).
7 -per pause fuori residenza >30 minuti ( rilevati dalla scheda di turnazioni) tenuto conto quanto previsto dall'art.6 lettera f) della Legge 135/1958 (secondo questa norma, si computa come lavoro effettivo un'aliquota non inferiore al 12% nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza e senza altro obbligo che quello della reperibilità ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art 7).
La società appella sui tempi di preparazione pre e post guida: il tempo di guida non saturava le ore di lavoro giornaliero (6.30), ore che potevano essere quindi dedicate alle attività accessorie, senza doverle retribuire ulteriormente, come invece era stato fatto;
e il CCNL comprendeva anche questi tempi nell'orario. In sostanza, i tempi di spostamento per recarsi dal deposito al capolinea e le pause inferiori a 30 minuti, non davano diritto a indennità aggiuntive in quanto erano ricomprese nel normale orario di lavoro giornaliero di 6.30 ore (le pause superiori a 30 minuti neanche erano considerate orario di lavoro e, quindi, erano proprio fuori dal tempo utile ai fini retributivi trattandosi di tempo che l'autista è libero di dedicare alle proprie necessità personali).
Ad avviso della Corte, non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'appello, dal momento che la questione è stata trattata dall'appellante effettuando rinvii del tutto generici allo stesso che non consentono di comprendere le ragioni poste a fondamento del motivo di CP_2 appello.
TERZO MOTIVO.
Il ricorrente aveva chiesto, per i turni in residenza (su San Sepolcro), che fossero conteggiati 7 minuti per andare dal deposito all'Autostazione di San Sepolcro e 7 minuti per tornare;
questi CP_1 minuti erano stati riconosciuti dal 12.6.2019 per una volta al giorno, ma il lavoratore li rivendicava nel periodo 5.5.2010-21.8.2019 e comunque dicendo che in realtà ciò veniva fatto per 4/5 volte al giorno.
La società appella affermando che il Tribunale non aveva considerato i rilievi sollevati dal Ctp che erano stati considerati tempi maggiori rispetto ai 7 + 7 (14). Per es. anche in 30', 20' e CP_1 addirittura 240' minuti nel turno 12/1 – dato questo che era sicuramente frutto di un refuso, ma che aveva rilevanti ricadute sui conteggi e ciò aveva comportato per un recupero di 209 ore Parte_1 documentabile dall'assunzione al 2019. Le tempistiche superiori a 10' (5+5) erano contrarie alla prassi adottata dalle contrattazioni aziendali (a cui l'art 8 del CCNL rimandava).
Nella consulenza integrativa in questo grado è stato chiesto alla Ctu di accertare se sia stato effettuato oltre i 7 + 7 minuti (come sembrava risultare dall'esame di alcuni documenti in atti), spiegando eventualmente le relative ragioni ed operando un ricalcolo alternativo limitato ai 40 minuti e ai tempi
7+7 minuti.
8 Sul punto, la dott.ssa nella integrazione peritale, ha rilevato che “….. il CTU porta a Per_1 conoscenza codesta Ecc.ma Corte che, in alcuni dei suddetti turni, gli spostamenti da deposito ad autostazione sono stati quantificati oltre 7+7 minuti in quanto, oltre a quelli di inizio e fine turno giornaliero, sono stati considerati anche quelli relativi al cambio bus c.d. “corse a vuoto” (ad esempio turni 21/1, 26, 26/1 turni estivi 2019)….”, dovendosi quindi ritenere corretto il calcolo operato oltre i 7+7.
Sul punto, il dichiara di concordare con la Ctu e afferma che - quanto riferito dal Ctp Parte_1 sulla avvenuta retribuzione di tali tempi (ulteriori 14 minuti per cambio bus) è contraddetta CP_1 dalla corrispondenza tra gli orari LU e gli orari indicati nei turni: nei LU i tempi ulteriori non erano indicati e non potevano essere stati retribuiti.
Si osserva, come la Ctu abbia dato una spiegazione condivisibile sul punto richiestole e quindi come sia da accogliersi la quantificazione dalla stessa effettuata, senza necessità dell'ulteriore calcolo richiestole: peraltro, nulla di ulteriore è stato dedotto dalla società a contestazione nelle note finali in questo grado.
QUARTO MOTIVO.
La società appella affermando che la sentenza, in violazione della normativa contrattuale, non teneva in considerazione che per i servizi di linea, si doveva procedere alla compensazione semestrale (ex art 27, punto 1 e 7, del CCNL 28.11.2015). Tenendo conto di ciò, vi sarebbe un recupero di 139 ore dall'assunzione all'anno 2019.
L'appello appare infondato, dal momento che nessuna analitica argomentazione viene dedotta dalla non riuscendo a comprendere in che termini questa compensazione non sarebbe stata CP_1 attuata nel caso di specie.
La Ctu nel suo elaborato - precisamente laddove aveva fatto riferimento a tutte le norme contrattuali applicabili alla fattispecie - aveva richiamato anche il medesimo art 27, punto 1 e 7, CCNL 2015, secondo cui “Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda:
• entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
• limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal
Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore……….”.
9 Pertanto, anche nella specie, farebbero difetto deduzioni più specifiche sul tema controverso.
QUINTO MOTIVO
La società ha lamentato che non erano state scomputate le ore per servizi disdettati, per percorsi in caso di chiusura strade (ad es. erano dati incontestati che il viadotto del era stato chiuso per 6 Pt_2 mesi;
il valico Bocca Tribaria, per 15 mesi). Ed era dal LU che si poteva verificare l'esatto orario di lavoro per tali circostanze.
Il motivo è infondato, essendosi la Ctu attestata proprio sulle risultanze del LU, come dalla stessa dichiarato. Ed invero, la dott.ssa già nella sua risposta al Ctp affermava: “Riguardo Per_1 CP_1 all'osservazione del CTP di non aver tenuto conto delle modifiche degli orari intervenute a seguito di chiusura strada Bocca Trabaria, piuttosto che disdetta del servizio dipendenti di AB , il CTU fa presente e ribadisce che nella ricostruzione delle differenze retributive si è attenuta fedelmente alle turnazioni indicate nel Libro Unico del Lavoro, non avendo a disposizione altra documentazione dalla quale poter rilevare le ore effettive di lavoro svolte dal ricorrente”.
SESTO MOTIVO E SETTIMO MOTIVO.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente attenendo ad una medesima questione.
La società ha dedotto che andava contestato il fatto che, laddove mancavano le schede turni per certe annualità, si era fatto riferimento a schede di altre annualità sul presupposto che i turni fossero similari
(sesto motivo).
Ha altresì affermato che il Tribunale avrebbe invertito l'onere probatorio (ponendolo sulla società), laddove in sentenza si deduceva: “Peraltro i turni presi a riferimento dal CTU per ricostruire le ore effettive di lavoro sono del tutto similari a quelli non rinvenuti agli atti e che in ogni caso, parte resistente ha ottemperato solo in modo parziale all'ordine d'esibizione documentale di questo decidente, depositando soltanto i documenti relativi ai turni estivi del 2018”.
Secondo la società era il lavoratore che aveva l'onere probatorio di produrre la relativa documentazione a fondamento del suo diritto;
con l'ordine di esibizione dato alla società, l'onere era stato invertito: peraltro, la società non aveva un obbligo di conservazione di detti beni e all'ordine in questione era stato dato esecuzione solo per il 2018 attraverso una faticosa rielaborazione a computer
(settimo motivo).
In merito a detti motivi, la Ctu - nel rispondere al Ctp - aveva affermato: “infine, in merito CP_1 all'osservazione che l'elaborazione della tabella B) per la verifica di eventuali differenze retributive riferite al periodo oggetto di causa, sia stata operata in larga parte su dati presunti e che i periodi per i quali risulta assente documentazione probatoria non dovevano essere considerati nella valorizzazione delle differenze, il CTU fa presente che i turni presi a riferimento per ricostruire le ore effettive di lavoro sono del tutto similari a quelli non rinvenuti agli atti e che in ogni caso, parte
10 ricorrente era stata invitata alla produzione della documentazione probatoria mancante ed in parziale ottemperanza all'ordine del Giudice, ha depositato soltanto i turni estivi del 2011…”
La conclusione a cui è pervenuta la Ctu appare condivisibile, avendo la stessa operato secondo un ragionevole criterio di similitudine dei turni e dunque sulla base di una ricostruzione presuntiva, ricostruzione che era stata imposta da una parziale ottemperanza dell'ordine di esibizione da parte della società peraltro non sufficientemente motivata: la società aveva infatti dedotto l'insussistenza di un generico onere di conservazione, ma non il fatto che tale documento non sussistesse più nella disponibilità della società.
Quanto all'asserita inversione dell'onere probatorio, il motivo è infondato, considerato che tale onere era stato adempiuto dall'appellante attraverso la richiesta di esibizione di una Parte_1 documentazione che ben non poteva essere più nella sua disponibilità, mentre doveva presumersi la sua disponibilità da parte della società appellata, per il principio di vicinanza della prova.
OTTAVO MOTIVO
La ha contestato la sentenza nella parte in cui si era affermato che dovevano Controparte_1 prendersi a riferimento i libretti turni e non il diario di bordo. Secondo l'appellante, invece, si doveva considerare che i primi venivano redatti semestralmente e costituivano una mera previsione di orario, che poteva cambiare;
mentre i diari di bordo fotografavano l'orario effettivo.
Nella sentenza censurata si era dedotto che era il libretto turni a costituire documento idoneo per come predisposto, anche con riferimento ai tempi di non guida, e che il LU (su cui erano redatte le buste paga) richiamava detti libretti.
Il motivo è infondato.
In merito alla censura del Ctp sull'esclusivo utilizzo per la ricostruzione del rapporto di CP_1 lavoro delle schede dei turni di lavoro e non anche del Libro Unico del Lavoro e dei diari di bordo, la CTU precisava quanto segue:
“- non è vero che non ha tenuto conto del Libro Unico del Lavoro, perché è dallo stesso che, ai fini della verifica dell'eventuali differenze retributive esposte nella TABELLA B) , ha rilevato i turni giornalieri riportati nelle presenze, così come le ore , gli straordinari e le trasferte retribuite da parte
Ricorrente.
- I diari di bordo sono stati prodotti da parte Resistente soltanto per alcuni giorni dell'anno 2018 e
2019. In ogni caso, dal diario di bordo possiamo riscontrare: l'indicazione del turno di lavoro che
l'autista ha svolto e che è stato puntualmente riportato nelle presenze del Libro Unico di cui il CTU come precisato ha tenuto conto;
i chilometri percorsi e non l'orario di lavoro effettuato..”.
In sostanza, la Ctu aveva tenuto conto di tutta la documentazione prodotta (libretti turni, diario di bordo, LU), nei termini in cui tale documentazione era stata messa a sua disposizione dalle parti.
11 CONCLUSIONI.
Tutto ciò fin qui premesso, all'esito dell'integrazione peritale effettuata in questo grado, la Ctu ha elaborato quattro ipotesi alternative tra loro per permettere alla Corte di valutare quale conteggio debba trovare applicazione.
In conseguenza delle argomentazioni sopra dedotte, il conteggio conforme alle argomentazioni fin qui svolte è quello di cui all'ipotesi sub 2 che identifica (decurtate le tempistiche relative alle attività di pulizia, 40 minuti giornalieri) già retribuite da con l'indennità di cui all'accordo CP_1
Regionale del 19.6.1980, recepito da accordo aziendale del 16.9.1980, mantenendo oltre 7+7
SE (turni in residenza). Il tutto, per i seguenti importi: € 11.969,93, per differenze retributive;
€ 838,49, per tfr maturato e da accantonare, per l'importo complessivo di € € 12.808,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
SPESE
Le spese del doppio grado sono a carico di parte appellata soccombente e si liquidano ex DM n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta
(nei valori minimi, stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per gli importi di in € 2.540,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché di € 2.906,00, per compensi del secondo grado, oltre
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A carico di parte appellata devono porsi in via definitiva anche le spese della consulenza di primo grado, come già liquidate dal Tribunale, nonché le spese del presente della consulenza svolta in questo grado, come liquidate in separato decreto.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante incidentale dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
- in parziale accoglimento dell'appello principale, respinto l'appello incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata alla corresponsione in favore dell'appellante della somma complessiva di € 12.808,42, di cui € 11.969,93 per differenze retributive ed € 838,49 per tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €
2.540,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 2.906,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
12 -pone in via definitiva a carico di parte appellata le spese di consulenza tecnica del primo grado, come già liquidate in separato decreto, nonché le spese di consulenza tecnica del secondo grado, come liquidate in separato decreto;
-dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 1 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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