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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16741/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.11.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 16741/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. MEZZACAPO DARIO e avv. Parte_1
BR NC
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: assegno temporaneo ex art 1 DL 79/2021
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2022 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere coniugato con la sig. con tre figli minorenni non Parte_2
economicamente autosufficienti a carico: e Persona_1 Persona_2
Persona_3
- di aver presentato e in data 20.07.2021 domanda di assegno temporaneo di cui all'art. 1 del D.L. 79/2021, con domanda n. Controparte_2
1 CP_
- che in data 21/09/2021, l' effettuati i dovuti controlli, accoglieva la domanda e provvedeva al versamento mensile delle somme spettanti a titolo di assegno temporaneo;
CP_
- che a partire dal mese di Febbraio 2022, l' non erogava le somme ad essa dovute a titolo di assegno temporaneo.
Ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione nè alcun provvedimento di sospensione e/o di accertamento e/o di addebito e/o di revoca della prestazione e di essere in possesso di tutti i requisiti di età, sociali ed economici per il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui è causa sia anagrafici sia socio-economici.
Ha concluso chiedendo pertanto di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per dichiarare il proprio diritto alla prestazione e alla liquidazione dell'assegno temporaneo di cui all'art. 1 del D.L.
CP_ 79/2021 da parte dell' nella misura, modalità e decorrenze previste dalla legge, con condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi dell'assegno temporaneo di cui all'art. 1 del D.L. 79/2021 dovuti al ricorrente da Febbraio 2022 ad oggi, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sui singoli ratei scaduti fino al saldo;
il tutto, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. con memoria CP_1
tardivamente depositata, in data 8.10.2024, resistendo alla domanda in quanto infondata e chiedendone il rigetto.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, all'esito la causa è decisa con la presente sentenza.
Giova premettere in termini generali che l'assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata come misura “ponte” in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale avvenuta con l'introduzione del decreto legislativo del 29 dicembre n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022.
L'assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il
Nucleo Familiare (ANF): lavoratori autonomi;
disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
titolari di pensione da lavoro autonomo;
nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF.
L'assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE;
in particolare, l'importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In tale ultimo
2 caso l'importo è maggiorato del 30%; l'importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.
In ordine ai requisiti per beneficiarne, occorre che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'assegno temporaneo sia in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o di un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea e in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Occorre altresì essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in
Italia ed essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021 (cfr. messaggio n. 237 del 22.6.2021).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie si ha riguardo ad una ipotesi in cui l' ha accolto la domanda ed erogato l'assegno sino a quando ne ha sospeso l'erogazione in CP_1 quanto “il minore risulta inserito in un nucleo familiare che percepisce Reddito di Cittadinanza”.
Tale eccezione, tuttavia, risulta infondata: dalla documentazione allegata in atti, infatti, risulta che la domanda presentata dal coniuge del ricorrente in data 28.2.2022, , e volta ad Parte_2
ottenere il reddito di cittadinanza, è stata rigettata dall' (v. allegato al ricorso). CP_1
CP_ Di conseguenza, non avendo l' eccepito altre circostanze idonee a giustificare la sospensione del beneficio, e sussistendone i presupposti, come allegati, la domanda merita parziale accoglimento.
CP_ L' ha difatti dedotto che dal mese di marzo 2022 in poi il ricorrente risulta aver beneficiato dell'assegno unico per i figli, misura diversa dall'assegno temporaneo, e che ha sostituito detta misura, sicchè, vista anche la non contestazione di parte ricorrente sul punto, va limitato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno temporaneo ex art. 1 DL 79/2021 al solo mese di febbraio 2022.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, atteso il riconoscimento della domanda solo in parte qua, con rigetto delle ulteriori richieste.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara il diritto di all'assegno temporaneo ex art 1 DL 79/2021 per il mese di Parte_1
febbraio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, lì 16.12.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.11.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 16741/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. MEZZACAPO DARIO e avv. Parte_1
BR NC
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: assegno temporaneo ex art 1 DL 79/2021
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2022 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere coniugato con la sig. con tre figli minorenni non Parte_2
economicamente autosufficienti a carico: e Persona_1 Persona_2
Persona_3
- di aver presentato e in data 20.07.2021 domanda di assegno temporaneo di cui all'art. 1 del D.L. 79/2021, con domanda n. Controparte_2
1 CP_
- che in data 21/09/2021, l' effettuati i dovuti controlli, accoglieva la domanda e provvedeva al versamento mensile delle somme spettanti a titolo di assegno temporaneo;
CP_
- che a partire dal mese di Febbraio 2022, l' non erogava le somme ad essa dovute a titolo di assegno temporaneo.
Ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione nè alcun provvedimento di sospensione e/o di accertamento e/o di addebito e/o di revoca della prestazione e di essere in possesso di tutti i requisiti di età, sociali ed economici per il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui è causa sia anagrafici sia socio-economici.
Ha concluso chiedendo pertanto di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per dichiarare il proprio diritto alla prestazione e alla liquidazione dell'assegno temporaneo di cui all'art. 1 del D.L.
CP_ 79/2021 da parte dell' nella misura, modalità e decorrenze previste dalla legge, con condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi dell'assegno temporaneo di cui all'art. 1 del D.L. 79/2021 dovuti al ricorrente da Febbraio 2022 ad oggi, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sui singoli ratei scaduti fino al saldo;
il tutto, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. con memoria CP_1
tardivamente depositata, in data 8.10.2024, resistendo alla domanda in quanto infondata e chiedendone il rigetto.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, all'esito la causa è decisa con la presente sentenza.
Giova premettere in termini generali che l'assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata come misura “ponte” in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale avvenuta con l'introduzione del decreto legislativo del 29 dicembre n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022.
L'assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il
Nucleo Familiare (ANF): lavoratori autonomi;
disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
titolari di pensione da lavoro autonomo;
nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF.
L'assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE;
in particolare, l'importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In tale ultimo
2 caso l'importo è maggiorato del 30%; l'importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.
In ordine ai requisiti per beneficiarne, occorre che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'assegno temporaneo sia in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o di un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea e in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Occorre altresì essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in
Italia ed essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021 (cfr. messaggio n. 237 del 22.6.2021).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie si ha riguardo ad una ipotesi in cui l' ha accolto la domanda ed erogato l'assegno sino a quando ne ha sospeso l'erogazione in CP_1 quanto “il minore risulta inserito in un nucleo familiare che percepisce Reddito di Cittadinanza”.
Tale eccezione, tuttavia, risulta infondata: dalla documentazione allegata in atti, infatti, risulta che la domanda presentata dal coniuge del ricorrente in data 28.2.2022, , e volta ad Parte_2
ottenere il reddito di cittadinanza, è stata rigettata dall' (v. allegato al ricorso). CP_1
CP_ Di conseguenza, non avendo l' eccepito altre circostanze idonee a giustificare la sospensione del beneficio, e sussistendone i presupposti, come allegati, la domanda merita parziale accoglimento.
CP_ L' ha difatti dedotto che dal mese di marzo 2022 in poi il ricorrente risulta aver beneficiato dell'assegno unico per i figli, misura diversa dall'assegno temporaneo, e che ha sostituito detta misura, sicchè, vista anche la non contestazione di parte ricorrente sul punto, va limitato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno temporaneo ex art. 1 DL 79/2021 al solo mese di febbraio 2022.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, atteso il riconoscimento della domanda solo in parte qua, con rigetto delle ulteriori richieste.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara il diritto di all'assegno temporaneo ex art 1 DL 79/2021 per il mese di Parte_1
febbraio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, lì 16.12.2025.
Il giudice del lavoro
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