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Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2023, n. 31003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31003 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del sost. Proc. Gen. PIERGIORGIO MOROSINI per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. ESTER SCOLARI per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 19/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena 1'11/11/2021 nei confronti di CI PE in relazione ai reati di tentato omicidio di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e di porto in luogo pubblico di arma clandestina di cui agli artt. 23, comma 1 n. 2 e commi 3 e 4 L. 110/1975. 2. IU CI è stato sottoposto a indagini e processato con le forme del rito abbreviato per avere esploso un colpo di arma da fuoco alla testa della propria convivente che lo aveva lasciato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 31003 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/04/2023 Per quanto rileva per il presente ricorso, il ricorrente avrebbe attinto la persona offesa con un colpo di arma da fuoco in prossimità della tempia, dove il proiettile si è arrestato nella teca cranica, e l'evento morte non si sarebbe verificato a causa del malfunzionamento della pistola. La vittima ha subito una lesione, definita superficiale e non permanente, con 40 giorni di prognosi e non è mai stata in pericolo di vita. Immediatamente dopo averla colpita il ricorrente ha accompagnato la vittima in un negozio sottostante l'abitazione e, dopo che era stata chiamata un'ambulanza, è andato dai carabinieri dove ha consegnato l'arma e il proprio cellulare nel quale c'era un file da lui registrato con l'audio dell'ultimo incontro e di quanto accaduto. La consulenza tecnica balistica ha accertato che la pistola è un'arma comune da sparo con matricola abrasa con ciclo automatico malfunzionante e comunque in stato di decadimento complessivo delle prestazioni. La consulenza medico legale ha accertato che le lesioni sono state prodotte dal colpo d'arma da fuoco, che l'arma impiegata, nonostante il pessimo stato di conservazione, considerata la parte del corpo attinta, aveva comunque una potenzialità lesiva idonea a provocare la morte della persona offesa e ha concluso escludendo che la persona offesa sia mai incorsa in pericolo di vita. 3. All'esito del giudizio abbreviato -prima chiesto condizionato alla trascrizione con traduzione dal napoletano del file audio e poi, a seguito del rigetto del giudice, richiesto come c.d. secco- l'imputato è stato condannato alla pena in precedenza indicata per i reati così come contestati nel capo di imputazione. 4. Avverso la sentenza ha presentato appello la difesa deducendo che la qualificazione giuridica sarebbe errata in quanto l'imputato non avrebbe mai avuto l'intenzione di uccidere la persona offesa e che il ricorrente avrebbe portato con sé l'arma al solo fine di minacciare atti autolesivi per convincere la donna a riprendere la relazione interrotta. Tale ricostruzione, d'altro canto, secondo la difesa, sarebbe stata confermata dalla conversazione registrata, la trascrizione della quale non era stata correttamente effettuata. In subordine, poi la difesa ha richiesto che venissero riconosciute l'attenuante della provocazione e le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. perì. 5. La Corte territoriale, ritenute infondate tutte le censure, ha confermato la sentenza di primo grado. 6. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 575, 582 e 585 cod. pen. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che la conclusione dei giudici di merito quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti sarebbe errata. Dagli elementi 2 emersi, infatti, risulterebbe che il ricorrente non aveva l'intenzione di provocare la morte dalla persona offesa e che il dolo, al più, sarebbe da qualificarsi come dolo eventuale e non come dolo alternativo come ritenuto anche da ultimo dalla Corte territoriale. Situazione questa per la quale, considerata l'incompatibilità di tale forma di dolo con il tentativo, il ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del diverso reato di lesioni personali, che in effetti era l'evento da lui voluto. La mancanza della volontà omicidiaria, d'altro canto, sarebbe confermata anche dall'insussistenza del fatto tipico determinata dal deterioramento dell'arma. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure della difesa in ordine alla mancata traduzione della conversazione registrata dal napoletano all'italiano. Nel secondo motivo la difesa rileva che la traduzione e trascrizione della conversazione registrata dall'imputato sarebbe stata assolutamente necessaria a comprendere quanto accaduto così che la mancata acquisizione di una prova decisiva determinerebbe la nullità della sentenza pronunciata. 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della provocazione e quelle di cui all'art. 62 bis cod. pen. 7. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Piergiorgio Morosini chiede che il ricorso sia rigettato. 8. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Ester Scolari insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti che sarebbe errata in quanto dagli elementi emersi risulterebbe che il ricorrente non aveva l'intenzione di provocare la morte dalla persona offesa e che il dolo, al più, sarebbe da qualificarsi come dolo eventuale, incompatibile con il tentativo. Sotto altro profilo, poi, nel caso di specie, considerato che l'evento non si è verificato a causa del malfunzionamento dell'arma, difetterebbe lo stesso elemento materiale del reato. La doglianza è infondata. 1.1. La questione posta dal ricorrente nell'atto di ricorso è quella della sussistenza del tentativo di omicidio con riferimento alla sussistenza e alla natura dell'elemento psicologico e all'idoneità del mezzo utilizzato a provocare la morte della persona offesa. 1.2. La Corte territoriale ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime censure sollevate nell'atto di appello. 3 Quanto alla sussistenza e alla natura dell'elemento psicologico, infatti, il giudice dell'appello ha fatto coerente riferimento alle modalità dell'azione (l'uso di un'arma da fuoco da una posizione estremamente ravvicinata, non più di dieci centimetri come accertato dalla consulenza medico legale) e alla parte del corpo attinta (la tempia della vittima). Elementi questi dai quali, pure volendo prescindere dalla frase che il ricorrente avrebbe pronunciato ("ti uccido", prima di sparare, piuttosto che "l'ho uccisa", subito dopo), non lasciano dubbi quanto all'effettiva volontà di provocare la morte della persona offesa. In ordine a tale aspetto, pertanto, la natura attribuita dai giudici di merito al dolo, coerente alle modalità della condotta indicate, risulta corretta e la conclusione nel senso che questo non possa essere qualificato come dolo eventuale non è sindacabile in questa sede. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato. Nel caso di specie, nel quale non vi è stata alcuna distinzione tra atti preparatori ed esecutivi e, anche per quanto sopra scritto, è ricostruita in sentenza come pacifica sia l'univocità degli stessi che la sussistenza dell'elemento psicologico, il punto da affrontare è esclusivamente quello relativo all'idoneità dell'azione compiuta dal ricorrente a determinare l'evento (per un inquadramento sistematico di carattere generale sul reato di tentativo cfr. a Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011 Rv 251145 e Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv 254106). Tale valutazione non deve evidentemente fare riferimento alla mancata realizzazione dell'evento stesso ma alla possibilità che questo potesse verificarsi. Il giudizio di idoneità degli atti, infatti, consiste in una prognosi compiuta "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (cfr. Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01) Sotto tale profilo, pertanto, il criterio cui fare riferimento non è costituito dalla probabilità, più o meno concreta, che l'evento si potesse verificare ma dalla possibilità che ciò potesse avvenire. Le eventuali difficoltà concrete che il soggetto agente dovesse trovare, infatti, non rilevano quanto alla sussistenza o meno del tentativo ma, anzi, ne costituiscono l'essenza, ciò nel senso che ogni evento ha una maggiore o minore probabilità di verificarsi e che, laddove non si dovesse verificare, saremo in presenza di un delitto tentato piuttosto che consumato. 4 7?r Al fine di escludere il tentativo per inidoneità degli atti, pertanto, deve farsi riferimento alla possibilità che l'evento accada così che il discrimine è costituito dalla previsione di cui all'art. 49 cod. peri. per il reato c.d. impossibile. Solo qualora l'evento non sia accaduto e questo non aveva in assoluto alcuna possibilità di accadere, infatti, può ritenersi che il tentativo non sussista (cfr. Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01 nelle quali si è evidenziato che il tentativo è escluso solo dall'inefficienza strutturale o strumentale assoluta del mezzo usato o per l'inesistenza in rerum natura dell'oggetto dell'azione, cioè per circostanze oggettive che rendono in radice del tutto impossibile la consumazione del reato;
cfr. anche Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018. Dep. 03/2019, Commelli, Rv. 275012 - 01). Ebbene, la Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto indicati e ha coerentemente concluso per la sussistenza del reato ritenendo che l'arma avesse comunque una potenzialità lesiva. Nel caso di specie, invero, l'imputato, come evidenziato in entrambe le sentenze di merito facendo riferimento alle consulenze tecniche in atti, ha utilizzato un'arma, una pistola, che, seppure malfunzionante, era idonea a provocare la morte della persona offesa. Tale evenienza, infatti, come evidenziato dal consulente medico legale, non è avvenuta sì per il deterioramento della pistola ma avrebbe comunque potuto determinarsi attesa la parte del corpo attinta e, evidentemente, le ben diverse conseguenze che sarebbero potute derivare qualora il proiettile avesse colpito un qualunque punto nelle immediate vicinanze e che avesse opposto minore resistenza. Situazione questa nella quale non può affermarsi l'inidoneità assoluta della condotta posta in essere (avere esploso dalla distanza di circa 10 centimetri un colpo di arma da fuoco alla tempia della persona offesa) a commettere il reato di omicidio (cfr. Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Harrabi, Rv. 275326 - 01). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure della difesa quanto alla mancata traduzione della conversazione registrata dal napoletano all'italiano. La doglianza è manifestamente infondata. La richiesta di procedere alla "traduzione" o alla trascrizione della registrazione effettuata dal ricorrente con il telefonino era stata posta quale condizione di accesso al rito abbreviato. A seguito del mancato accoglimento di tale richiesta si è proceduto con le forme del rito abbreviato c.d. secco per determinazione dell'imputato. Accedendo al rito abbreviato incondizionato il ricorrente ha accettato di essere processato allo stato degli atti e sulla base degli elementi acquisiti così che -senza che 5 peraltro sia stata formulata in appello alcuna richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.- non può ora essere sollevata alcuna censura sul punto in questa sede. Sotto altro e tutto sommato dirimente profilo, comunque, la risposta all'analogo motivo di appello fornita dalla Corte territoriale, che ha stigmatizzato che la difesa avrebbe potuto effettuare almeno una consulenza e che la rilevanza della richiesta era in ogni caso "oscura", risulta coerente e adeguata. Ciò anche considerando, da ultimo, che il tenore della conversazione e il contenuto della stessa sono stati oggetto di valutazione e ritenuti privi di effettivo rilievo con una motivazione che, a fronte degli elementi oggettivi emersi, risulta priva da palesi vizi logici e non è pertanto sindacabile in questa sede, senza che peraltro il ricorso illustri specifiche critiche alla traduzione agli atti . . 3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la motivazione della Corte territoriale sarebbe illogica quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e del tutto illogica e carente in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze sono infondate. 3.1. La Corte territoriale -con il riferimento alla spropositata reazione posta in essere dall'imputato, che ha reagito sparando alla tempia della compagna perché provocato dal tradimento e dalle risposte da questa date alla richiesta di spiegazioni- ha fornito corretta e adeguata motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01; Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 - 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678 - 01; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01). 3.2. Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il riferimento alla gravità dei fatti, caratterizzati anche dal possesso di un'arma clandestina, infatti, il giudice di merito ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen. al giudice di merito (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 6 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/4/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del sost. Proc. Gen. PIERGIORGIO MOROSINI per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. ESTER SCOLARI per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 19/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena 1'11/11/2021 nei confronti di CI PE in relazione ai reati di tentato omicidio di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e di porto in luogo pubblico di arma clandestina di cui agli artt. 23, comma 1 n. 2 e commi 3 e 4 L. 110/1975. 2. IU CI è stato sottoposto a indagini e processato con le forme del rito abbreviato per avere esploso un colpo di arma da fuoco alla testa della propria convivente che lo aveva lasciato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 31003 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/04/2023 Per quanto rileva per il presente ricorso, il ricorrente avrebbe attinto la persona offesa con un colpo di arma da fuoco in prossimità della tempia, dove il proiettile si è arrestato nella teca cranica, e l'evento morte non si sarebbe verificato a causa del malfunzionamento della pistola. La vittima ha subito una lesione, definita superficiale e non permanente, con 40 giorni di prognosi e non è mai stata in pericolo di vita. Immediatamente dopo averla colpita il ricorrente ha accompagnato la vittima in un negozio sottostante l'abitazione e, dopo che era stata chiamata un'ambulanza, è andato dai carabinieri dove ha consegnato l'arma e il proprio cellulare nel quale c'era un file da lui registrato con l'audio dell'ultimo incontro e di quanto accaduto. La consulenza tecnica balistica ha accertato che la pistola è un'arma comune da sparo con matricola abrasa con ciclo automatico malfunzionante e comunque in stato di decadimento complessivo delle prestazioni. La consulenza medico legale ha accertato che le lesioni sono state prodotte dal colpo d'arma da fuoco, che l'arma impiegata, nonostante il pessimo stato di conservazione, considerata la parte del corpo attinta, aveva comunque una potenzialità lesiva idonea a provocare la morte della persona offesa e ha concluso escludendo che la persona offesa sia mai incorsa in pericolo di vita. 3. All'esito del giudizio abbreviato -prima chiesto condizionato alla trascrizione con traduzione dal napoletano del file audio e poi, a seguito del rigetto del giudice, richiesto come c.d. secco- l'imputato è stato condannato alla pena in precedenza indicata per i reati così come contestati nel capo di imputazione. 4. Avverso la sentenza ha presentato appello la difesa deducendo che la qualificazione giuridica sarebbe errata in quanto l'imputato non avrebbe mai avuto l'intenzione di uccidere la persona offesa e che il ricorrente avrebbe portato con sé l'arma al solo fine di minacciare atti autolesivi per convincere la donna a riprendere la relazione interrotta. Tale ricostruzione, d'altro canto, secondo la difesa, sarebbe stata confermata dalla conversazione registrata, la trascrizione della quale non era stata correttamente effettuata. In subordine, poi la difesa ha richiesto che venissero riconosciute l'attenuante della provocazione e le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. perì. 5. La Corte territoriale, ritenute infondate tutte le censure, ha confermato la sentenza di primo grado. 6. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 575, 582 e 585 cod. pen. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che la conclusione dei giudici di merito quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti sarebbe errata. Dagli elementi 2 emersi, infatti, risulterebbe che il ricorrente non aveva l'intenzione di provocare la morte dalla persona offesa e che il dolo, al più, sarebbe da qualificarsi come dolo eventuale e non come dolo alternativo come ritenuto anche da ultimo dalla Corte territoriale. Situazione questa per la quale, considerata l'incompatibilità di tale forma di dolo con il tentativo, il ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del diverso reato di lesioni personali, che in effetti era l'evento da lui voluto. La mancanza della volontà omicidiaria, d'altro canto, sarebbe confermata anche dall'insussistenza del fatto tipico determinata dal deterioramento dell'arma. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure della difesa in ordine alla mancata traduzione della conversazione registrata dal napoletano all'italiano. Nel secondo motivo la difesa rileva che la traduzione e trascrizione della conversazione registrata dall'imputato sarebbe stata assolutamente necessaria a comprendere quanto accaduto così che la mancata acquisizione di una prova decisiva determinerebbe la nullità della sentenza pronunciata. 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della provocazione e quelle di cui all'art. 62 bis cod. pen. 7. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Piergiorgio Morosini chiede che il ricorso sia rigettato. 8. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Ester Scolari insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti che sarebbe errata in quanto dagli elementi emersi risulterebbe che il ricorrente non aveva l'intenzione di provocare la morte dalla persona offesa e che il dolo, al più, sarebbe da qualificarsi come dolo eventuale, incompatibile con il tentativo. Sotto altro profilo, poi, nel caso di specie, considerato che l'evento non si è verificato a causa del malfunzionamento dell'arma, difetterebbe lo stesso elemento materiale del reato. La doglianza è infondata. 1.1. La questione posta dal ricorrente nell'atto di ricorso è quella della sussistenza del tentativo di omicidio con riferimento alla sussistenza e alla natura dell'elemento psicologico e all'idoneità del mezzo utilizzato a provocare la morte della persona offesa. 1.2. La Corte territoriale ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime censure sollevate nell'atto di appello. 3 Quanto alla sussistenza e alla natura dell'elemento psicologico, infatti, il giudice dell'appello ha fatto coerente riferimento alle modalità dell'azione (l'uso di un'arma da fuoco da una posizione estremamente ravvicinata, non più di dieci centimetri come accertato dalla consulenza medico legale) e alla parte del corpo attinta (la tempia della vittima). Elementi questi dai quali, pure volendo prescindere dalla frase che il ricorrente avrebbe pronunciato ("ti uccido", prima di sparare, piuttosto che "l'ho uccisa", subito dopo), non lasciano dubbi quanto all'effettiva volontà di provocare la morte della persona offesa. In ordine a tale aspetto, pertanto, la natura attribuita dai giudici di merito al dolo, coerente alle modalità della condotta indicate, risulta corretta e la conclusione nel senso che questo non possa essere qualificato come dolo eventuale non è sindacabile in questa sede. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato. Nel caso di specie, nel quale non vi è stata alcuna distinzione tra atti preparatori ed esecutivi e, anche per quanto sopra scritto, è ricostruita in sentenza come pacifica sia l'univocità degli stessi che la sussistenza dell'elemento psicologico, il punto da affrontare è esclusivamente quello relativo all'idoneità dell'azione compiuta dal ricorrente a determinare l'evento (per un inquadramento sistematico di carattere generale sul reato di tentativo cfr. a Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011 Rv 251145 e Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv 254106). Tale valutazione non deve evidentemente fare riferimento alla mancata realizzazione dell'evento stesso ma alla possibilità che questo potesse verificarsi. Il giudizio di idoneità degli atti, infatti, consiste in una prognosi compiuta "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (cfr. Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01) Sotto tale profilo, pertanto, il criterio cui fare riferimento non è costituito dalla probabilità, più o meno concreta, che l'evento si potesse verificare ma dalla possibilità che ciò potesse avvenire. Le eventuali difficoltà concrete che il soggetto agente dovesse trovare, infatti, non rilevano quanto alla sussistenza o meno del tentativo ma, anzi, ne costituiscono l'essenza, ciò nel senso che ogni evento ha una maggiore o minore probabilità di verificarsi e che, laddove non si dovesse verificare, saremo in presenza di un delitto tentato piuttosto che consumato. 4 7?r Al fine di escludere il tentativo per inidoneità degli atti, pertanto, deve farsi riferimento alla possibilità che l'evento accada così che il discrimine è costituito dalla previsione di cui all'art. 49 cod. peri. per il reato c.d. impossibile. Solo qualora l'evento non sia accaduto e questo non aveva in assoluto alcuna possibilità di accadere, infatti, può ritenersi che il tentativo non sussista (cfr. Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01 nelle quali si è evidenziato che il tentativo è escluso solo dall'inefficienza strutturale o strumentale assoluta del mezzo usato o per l'inesistenza in rerum natura dell'oggetto dell'azione, cioè per circostanze oggettive che rendono in radice del tutto impossibile la consumazione del reato;
cfr. anche Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018. Dep. 03/2019, Commelli, Rv. 275012 - 01). Ebbene, la Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto indicati e ha coerentemente concluso per la sussistenza del reato ritenendo che l'arma avesse comunque una potenzialità lesiva. Nel caso di specie, invero, l'imputato, come evidenziato in entrambe le sentenze di merito facendo riferimento alle consulenze tecniche in atti, ha utilizzato un'arma, una pistola, che, seppure malfunzionante, era idonea a provocare la morte della persona offesa. Tale evenienza, infatti, come evidenziato dal consulente medico legale, non è avvenuta sì per il deterioramento della pistola ma avrebbe comunque potuto determinarsi attesa la parte del corpo attinta e, evidentemente, le ben diverse conseguenze che sarebbero potute derivare qualora il proiettile avesse colpito un qualunque punto nelle immediate vicinanze e che avesse opposto minore resistenza. Situazione questa nella quale non può affermarsi l'inidoneità assoluta della condotta posta in essere (avere esploso dalla distanza di circa 10 centimetri un colpo di arma da fuoco alla tempia della persona offesa) a commettere il reato di omicidio (cfr. Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Harrabi, Rv. 275326 - 01). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure della difesa quanto alla mancata traduzione della conversazione registrata dal napoletano all'italiano. La doglianza è manifestamente infondata. La richiesta di procedere alla "traduzione" o alla trascrizione della registrazione effettuata dal ricorrente con il telefonino era stata posta quale condizione di accesso al rito abbreviato. A seguito del mancato accoglimento di tale richiesta si è proceduto con le forme del rito abbreviato c.d. secco per determinazione dell'imputato. Accedendo al rito abbreviato incondizionato il ricorrente ha accettato di essere processato allo stato degli atti e sulla base degli elementi acquisiti così che -senza che 5 peraltro sia stata formulata in appello alcuna richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.- non può ora essere sollevata alcuna censura sul punto in questa sede. Sotto altro e tutto sommato dirimente profilo, comunque, la risposta all'analogo motivo di appello fornita dalla Corte territoriale, che ha stigmatizzato che la difesa avrebbe potuto effettuare almeno una consulenza e che la rilevanza della richiesta era in ogni caso "oscura", risulta coerente e adeguata. Ciò anche considerando, da ultimo, che il tenore della conversazione e il contenuto della stessa sono stati oggetto di valutazione e ritenuti privi di effettivo rilievo con una motivazione che, a fronte degli elementi oggettivi emersi, risulta priva da palesi vizi logici e non è pertanto sindacabile in questa sede, senza che peraltro il ricorso illustri specifiche critiche alla traduzione agli atti . . 3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la motivazione della Corte territoriale sarebbe illogica quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e del tutto illogica e carente in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze sono infondate. 3.1. La Corte territoriale -con il riferimento alla spropositata reazione posta in essere dall'imputato, che ha reagito sparando alla tempia della compagna perché provocato dal tradimento e dalle risposte da questa date alla richiesta di spiegazioni- ha fornito corretta e adeguata motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01; Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 - 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678 - 01; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01). 3.2. Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il riferimento alla gravità dei fatti, caratterizzati anche dal possesso di un'arma clandestina, infatti, il giudice di merito ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen. al giudice di merito (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 6 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/4/2023