Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 1
Ricorre il concorso anomalo, in presenza degli altri presupposti, anche quando l'autore materiale del reato più grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall'inizio e senza comunicarlo ai correi, con l'intenzione di commetterlo. (Fattispecie in cui l'accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l'intimidazione a scopo estorsivo mediante l'uso di un'arma, mentre il soggetto incaricato dell'esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2010, n. 32209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32209 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 29/04/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 916
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24615/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO DI N. IL 07/10/1974;
2) ON AO N. IL 03/11/1956;
3) DI NO RA N. IL 03/02/1957;
4) IL LV N. IL 20/04/1953;
5) IN LU N. IL 05/06/1977;
6) TO GI N. IL 01/01/1961;
7) EL AN N. IL 13/09/1979;
avverso la sentenza n. 912/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 21/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento c.r. nei confronti di RO, l'inammissibilità del ricorso di Di NO, il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi, i difensori avv. Rossitto per (AD), Platania e Catalano per gli imputati di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7, che hanno concluso come nei rispettivi ricorsi, con la richiesta da parte dell'avv. Platania, di correggere in ogni caso l'errore materiale relativo alla pena. FATTO
1.- Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di AN confermava la penale responsabilità di:
AD IE, per il reato ex art. 416 bis c.p. (capo TT rubrica);
RO PA, per il reato di estorsione aggravata (capo Q);
Di NO RA, per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (capo OO);
VE SE, per i reati ex art. 416 bis c.p. (capo TT) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo SS);
LO VA, per due reati di estorsione aggravata (capi T e V);
EL VA e GR UC, per concorso in due reati di estorsione aggravata (capi N e S) e in un reato di armi (capo ZZ), e concorso, previo riconoscimento della ipotesi di cui al cpv. art. 116 c.p., in tentato omicidio (capo YY);
GR, per altre tre estorsioni aggravate (capi L, R e CC). 2.- Propongono ricorso per cassazione i prevenuti.
3.- AD, con atto a firma del difensore, deduce che illegittimamente non è stata riconosciuta la preclusione da giudicato, per essere egli stato già condannato per lo stesso reato (come desumibile dagli elementi ricostruttivi del medesimo) con sentenza del 24.09.2004 della Corte di appello di AN. 4.- RO, con atto a firma del difensore, denuncia:
a.- l'omesso esame delle critiche mosse alla valutazione del quadro probatorio;
b.- l'illogica valutazione delle dichiarazioni della persona offesa;
c- l'inconfigurabilità dell'aggravante delle persone riunite di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1;
d.- l'insussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (deduzione ripresa anche in successivo atto) e la sua incompatibilità con l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3.
5.- Di NO, con atto a firma del difensore, denuncia:
a.- l'illogica valutazione delle prove:
b.- l'illegittimo diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità;
c- l'illegittimo disconoscimento della preclusione da giudicato, per essere egli stato già condannato per lo stesso reato con sentenza del 21.12.2000 del Tribunale di Caltagirone;
d. il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.
6.- VE, con atto a firma del difensore, deduce che non sono state adeguatamente considerate e confutate le articolate critiche sollevate in tema di attendibilità del collaboratore AD, e coerenza e valenza delle risultanze probatorie, certamente inidonee a sorreggere il quadro accusatorio e deponenti in ogni caso, in ordine al reato in tema di stupefacenti, per la sua riferibilità alle sole droghe "leggere".
7. - LO, con atto a firma del difensore, deduce che le risultanze probatorie sono inidonee a sorreggere il quadro accusatorio.
8.- EL e GR, con atto a firma del comune difensore, deducono che:
a.- le risultanze probatorie sono inidonee a sorreggere il quadro accusatorio relativamente alle ascritte estorsioni;
b.- non è configurabile nei loro confronti il ritenuto concorso anomalo nel reato di tentato omicidio, stante l'originaria intenzione omicidiaria dell'autore materiale AR EB.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Quanto a quello di AD, si osserva che la sentenza impugnata, letta in congiunzione con quella di prime cure, ha reso congrua motivazione in ordine all'esclusione della invocata preclusione da giudicato, sottolineando la diversità dei componenti dei due sodalizi (non elisa da parziali coincidenze), del ruolo in esse rivestito dal prevenuto (apicale in quello oggetto del precedente giudicato, di partecipe in quello oggetto del presente procedimento) e delle finalità perseguite (circoscritte, nell'associazione oggetto del precedente giudicato, alle estorsioni, ed estese, in quella oggetto del presente procedimento, al narcotraffico e all'usura). L'autonomia dell'un gruppo dall'altro emerge in modo chiaro anche dal non coincidente arco temporale (riconosciuto nello stesso ricorso) e dalle dichiarazioni rese da AD in sede di controesame, come riportate nella sentenza di primo grado (p. 44), e non è elisa dal comune generico riferimento al "nome dei CO, salva la configurabilità, di fatto riconosciuta, del vincolo di continuazione.
Sul ricorso di RO, si osserva che la ricostruzione del quadro probatorio compiuta dai giudici di merito appare esente da vizi rilevabili in questa sede.
Le dichiarazioni del Cancellieri, dell'AR e dell'AL, infatti, al di là di diverse sottolineature delle partecipazioni soggettive, sono state correttamente ritenute convergenti sui punti essenziali relativi alla esistenza dell'episodio estorsivo e al ruolo attivo assuntovi dal prevenuto;
mentre in maniera del tutto logica è stata spiegata la mancata indicazione dei responsabili da parte della vittima, parente del prevenuto.
Il riferimento poi alle dichiarazioni del OP è fatto in sentenza al fine di illuminare la "cornice" mafiosa in cui si verificavano le estorsioni.
In tale quadro vanno richiamate in particolare le dichiarazioni del Cancellieri, che tolgono ogni dubbio sulla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (v. p. 71 sent. primo grado), che è stata riconosciuta compatibile dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. 28 marzo 2001, n. 10, Rv. 218378) con quella (richiamata dal cpv. art. 629 c.p.) di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n.
3. Quanto all'aggravante (richiamata dal cpv. art. 629 c.p.) delle persone riunite di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 per la sua sussistenza, in caso di minacce telefoniche, non occorre che siano più persone a comunicare, bastando che si percepisca la loro compartecipazione dal tenore delle frasi profferite dall'unico interlocutore (v., fra le altre, Cass. 22 novembre 2006, n. 40208, Rv. 235591): cosa nella specie non contestata e di cui non è dato dubitare, stando a quanto riferito dalla vittima e dall'AL in ordine alla condotta dalla stessa tenuta (pp. 68 s. sent. primo grado).
Ciò chiarito, deve peraltro correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che la pena detentiva effettivamente inflitta a RO non è di anni nove e mesi sei, bensì di anni sei e mesi sei di reclusione.
Passando a esaminare la posizione di Di NO, va rilevato che i giudici di merito hanno dato congruo e logico conto degli elementi (contestati nel ricorso in modo generico e assertivo):
comprovanti la sua responsabilità per il reato ascritto (con riferimento in particolare alle convergenti dichiarazioni del Cancellieri, dello QU e dell'AR EB);
escludenti la concedibilità dell'attenuante del fatto di lieve entità (in riferimento al ruolo di sistematico fornitore dell'organizzazione mafiosa);
escludenti la riconoscibilità della preclusione da giudicato, in relazione alla condanna inflitta con sentenza del 21.12.2000 del Tribunale di Caltagirone (in riferimento alla diversità di tempo, luogo e soggetti del fatto).
Relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha congruamente motivato in ordine alla congruità dell'aumento apportato ex cpv. art. 81 c.p. alla pena inflitta col precedente giudicato (con riferimento alla gravità delle condotte e alla personalità dell'imputato).
Per quanto concerne VE, la Corte di merito ha richiamato anzitutto l'ampia motivazione resa dal primo giudice, che ha desunto la responsabilità del prevenuto per il delitto associativo dalle puntuali dichiarazioni accusatorie di AD IE, riscontrate in particolare da quelle del Cancellieri.
A tali elementi la Corte territoriale ha aggiunto le dichiarazioni del OP, illustrative di alcune significative "collaborazioni" rese dall'imputato.
Le dichiarazioni dell'AD e quelle del Cancellieri sono state poste a base anche della ritenuta responsabilità per il delitto in materia di stupefacenti.
A riscontro di tale attività illecita posta in essere da VE in relazione sia alla droga leggera, come puntualizzato in specie dal Cancellieri, sia alla droga pesante e in particolare alla cocaina, come ampiamente riferito dall'AD, sono stati richiamati i risultati intercettivi (ove si parla, fra l'altro, di roba forte e di erba) e, per quanto concerne la cocaina, le dichiarazioni di AR EB (v. p. 142, rigo quinto, sent. primo grado). Dalle dichiarazioni dei detti collaboranti si è argomentatamente desunta anche la sussistenza della contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, dandosi anche al riguardo adeguata spiegazione delle apparentemente contrastanti dichiarazioni del OP. Circa il collaborante AD, la Corte etnea ha chiarito un equivoco - denunciato dalla difesa - in cui lo stesso sembrava incorso circa una sua compresenza in carcere con VE, che riguardava invece tale NT (insieme al quale VE svolgeva la sua attività illecita), evidenziando che detto collaborante aveva in realtà avuto modo di conoscere direttamente, tempo prima, l'imputato.
La motivazione complessivamente risultante dalle sentenze di merito non presenta vizi rilevabili in questa sede, ne' può al riguardo invocarsi l'assenza di specifica risposta a deduzioni di mancata ulteriore conferma delle accuse da parte di altri soggetti, che sono state evidentemente ritenute inidonee a incrinare il corposo quadro probatorio illustrato.
Passando a esaminare la posizione di LO, rilevasi che la sua responsabilità per l'ascritto concorso nei due delitti di estorsione è stata motivata dai giudici di merito sulla base di una logica valutazione delle risultanze processuali, facente perno in particolare sulle dichiarazioni delle stesse persone offese, e in relazione alla quale nel ricorso si propongono rilievi sostanzialmente fattuali e inidonei a evidenziare vizi censurabili in questa sede.
Per quanto concerne EL e GR, rilevasi, in ordine ai delitti estorsivi loro rispettivamente ascritti, che la responsabilità degli imputati è stata motivata dai giudici di merito (che hanno anche preso in esame e spiegato alcune apparenti discrasie) sulla base di una logica valutazione delle risultanze processuali, in relazione alla quale nel ricorso si propongono rilievi sostanzialmente fattuali, oltre che, sovente, assertori, inidonei a evidenziare vizi censurabili in questa sede. Tale valutazione fa perno in particolare:
per il delitto di cui al capo L, sulle dichiarazioni dello QU e dell'AL;
per il delitto di cui al capo N, sulle dichiarazioni dello QU e dell'AR EB;
per il delitto di cui al capo R, sulle dichiarazioni della persona offesa, dell'AL e del Cancellieri;
per il delitto di cui al capo S, sulle dichiarazioni dell'AL, del Cancellieri, dello QU e dell'AR EB;
per il delitto di cui al capo CC, sulle dichiarazioni delle persone offese, dell'AL e dello QU.
Relativamente al ritenuto concorso anomalo nel reato di tentato omicidio, la difesa assume che l'applicazione di tale forma di responsabilità è esclusa nella specie dal fatto che l'autore materiale del delitto più grave, AR EB, aveva sin dall'origine l'intenzione omicidiaria, dissimulata ai prevenuti, che ritenevano di andare a compiere soltanto un'azione dimostrativa e intimidatoria nei confronti della vittima.
La tesi non è condivisibile.
Com'è noto, i presupposti del cosiddetto concorso anomalo, ossia del concorso del concorrente nel reato diverso da quello voluto, sono l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico tra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza peraltro che l'agente lo abbia effettivamente voluto o ne abbia accettato il rischio, perché in tal caso vi sarebbe concorso ordinario ex art. 110 c.p. a titolo di dolo diretto od eventuale (v., ex plurimis, Cass. 10.01.2006, n. 8837, Rv. 233580). La responsabilità concorsuale in questione resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato (v., fra le altre, Cass. 10.11.2006, n. 40156, Rv. 235449). Ciò chiarito, si osserva, in relazione al caso di specie, che i presupposti del concorso anomalo sussistono tutti, essendo stato accertato che vi era fra i correi l'accordo per il compimento dell'azione intimidatoria, che vi fu la commissione, da parte di uno di essi, del più grave reato di tentato omicidio, e che quest'ultimo, innestatosi e propiziato dalla concordata azione intimidatoria, contemplante l'uso di numerose e potenti armi, era senza dubbio prevedibile come logico sviluppo della medesima. Nè la circostanza che l'autore materiale del reato più grave avesse già in se stesso un'intenzione omicidiaria può essere considerata un evento atipico ed eccezionale, tale da rompere ogni collegamento col fatto criminoso meno grave.
Tale intenzione, invero, non escludeva certo quella, minore, dell'organizzazione della spedizione punitiva, e la sua realizzazione avvenne comunque in correlazione con questa organizzazione, contemplante l'utilizzo di armi, e come suo logico e prevedibile sviluppo.
Il fatto che il dolo omicidiario dell'esecutore materiale, manifestatosi comunque nel corso dell'azione concordata, non sia sorto in quel momento ma fosse preesistente, attiene alla sola sfera psichica di tale soggetto, e non può neutralizzare gli indicati elementi, oggettivi e soggettivi, di collegamento della condotta dei prevenuti col delitto più grave, in base ai quali si giustifica l'affermazione della loro responsabilità a sensi dell'art. 116 c.p..
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 616 e 130 c.p.p., dispone correggersi l'impugnata sentenza nei confronti di RO PA nel senso che, ove in dispositivo è scritto "anni nove mesi sei", leggasi "anni sei e mesi sei".
Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti, ad eccezione del RO, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2010