Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
Commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell'art. 348 cod. pen., l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (art. 11 R.D. 31 maggio 1928 n. 1334).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2004, n. 37120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37120 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato Presidente del 10/06/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 983
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 13052/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL MA, nato a [...] il [...];
2) LL MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 2/7/03 della Corte d'Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI M., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito (per BE) il difensore avv. C. Avesani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
non è comparso il difensore del SE.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 2/7/2003, confermava quella in data 7/2/2001 del Tribunale di Verona, che aveva, tra l'altro, dichiarato SE MA e BE MA colpevoli del reato di cui all'art. 348 c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno, sostituiti con lire 6.750.000 di multa, con il beneficio della non menzione per il solo SE.
Più in particolare, l'addebito mosso agli imputati è stato così articolato:
"reato p. e p. dagli art. 81 cpv., 110, 348 c.p. perché, in concorso tra loro, BE MA, odontotecnico con laboratorio sito nei locali dello studio di SE MA, odontoiatra titolare che ne agevolava l'attività, compivano, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, atti di esercizio abusivo della professione medico chirurgica e di odontoiatria, per avere BE MA preso le impronte, adattato e cementato la protesi a Fait Maria Dolores, senza esservi abilitato. In Verona nel corso del 1997".
Hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.
Con un primo motivo, hanno dedotto la violazione dell'art. 5 della legge n. 134/03, non essendosi disposta, nonostante l'espressa sollecitazione, la sospensione del giudizio d'appello, per consentire loro di valutare l'opportunità di accedere al patteggiamento, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza.
La doglianza non ha pregio. Ed invero, la possibilità di presentare la richiesta di applicazione della "pena patteggiata", in base alla richiamata norma, è circoscritta ai soli "processi penali in corso di dibattimento nei quali... risulti decorso il termine di cui all'art. 446/1 c.p.p.", il che significa che tale previsione è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e non opera in quelli d'impugnazione (cfr. S.U. 24/9/2003, Petrella). Con un secondo motivo, hanno lamentato la mancanza e l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza espresso, basato sulle inattendibili dichiarazioni della teste Fait. Tale doglianza non può trovare ingresso in questa sede, perché si risolve in non consentite censure in fatto agli argomenti motivazionali del giudice di merito, assolutamente adeguati e logici. La Corte territoriale, invero, ha analizzato a fondo la deposizione testimoniale della Fait, rimasta vittima della scarsa professionalità dei prevenuti, tanto da avere subito lesioni di una certa gravità all'apparato masticatorio, e ha evidenziato: la tipologia degli interventi ai quali la paziente doveva essere sottoposta era stata concordata alla presenza dei due imputati;
il SE aveva provveduto all'implantologia e all'asportazione di una radice;
il BE aveva curato personalmente la parte protesica, provvedendo alla limatura dei monconi, al fissaggio delle viti nei perni, al rilievo delle impronte e all'applicazione della protesi, e non aveva mancato di richiedere, di fronte ad alcune difficoltà presentatesi, l'aiuto del SE, sempre disponibile ad intervenire;
il risultato finale degli interventi era stato disastroso.
In tale ricostruzione dei fatti, il giudice a quo ha correttamente ravvisato gli estremi dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte del BE, con il concorso del SE che, ben conscio di quanto praticato dal primo, col quale divideva la stessa struttura, aveva sostanzialmente dato "copertura" al medesimo. L'odontotecnico, invero, è autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte a lui fornite dal medico chirurgo e dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi;
è in ogni caso vietato all'odontotecnico di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico e dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente (art. 11 r.d. n. 1334/1928). Avendo il BE, odontotecnico ed igienista dentale, praticato interventi diretti sulla bocca della paziente, funzionali non alla mera igiene orale, ma ad una vera e propria operazione ricostruttiva con applicazione di protesi, si è reso responsabile del delitto in esame, nel quale ha concorso anche il SE, professionista abilitato, avendo consentito ed agevolato lo svolgimento dell'attività professionale da parte del primo, che non era autorizzato.
Non ha mancato il giudice d'appello di apprezzare, in termini positivi, l'attendibilità della testimone, per la coerenza, la spontaneità e la determinazione del suo racconto, pur di fronte ai pressanti controesami subiti, per l'assenza in lei di una qualunque forma di risentimento o di astio;
di sottolineare, inoltre, che alcune incertezze o imprecisioni del racconto della Fait incidono su aspetti marginali e non sul dato fondamentale che qui interessa, quello cioè di essere stata comunque destinataria di prestazioni odontoiatriche da parte del BE, favorito in ciò dal SE. Tale giudizio di merito, basato su logiche valutazioni in fatto, non è censurabile sotto il profilo della legittimità e ad esso non può essere sovrapposta una diversa valutazione circa l'attendibilità della fonte d'accusa, per svilirne la valenza probatoria. Con un terzo motivo, il solo BE ha dedotto la violazione e l'erronea interpretazione della legge n. 409/85 in relazione all'art. 348 c.p.: il mancato riferimento nella citata legge all'attività
protesica-ricostruttiva andava interpretato come esclusione della stessa dalla riserva assoluta di competenza degli odontoiatri, con conseguente non configurabilità del reato in esame. Anche tale censura è priva di pregio, posto che l'art. 2 della richiamata legge, indicando come oggetto della professione di odontoiatra "le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche", fa riferimento implicito anche all'attività protesica-ricostruttiva, che, in determinati casi, rappresenta lo strumento terapeutico suggerito e comporta la necessaria riabilitazione odontoiatrica.
Al rigetto dei gravami, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004