Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
L'autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico è cosa esposta alla pubblica fede, anche se ha le portiere aperte.
Commentario • 1
- 1. Furto di cose custodite in auto per comodità: aggravante esclusa (Cass. 21070/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 giugno 2022
In tema di furti di oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via si deve distinguere tra oggetti costituenti parte integrante del veicolo, ovvero oggetti solo temporaneamente od occasionalmente lasciati nell'auto. Nel primo caso, sussiste l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., nel secondo invece - ai fini della configurabilità dell'aggravante - va accertata la ricorrenza di una situazione di contingente necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità, si ripete, da intendersi in senso relativo e non assoluto, che comprende …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2010, n. 41561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41561 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 26/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1683
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 8097/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, nei confronti di:
1) MA AM N. IL *15/05/1969* C/;
avverso la sentenza n. 335/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 12/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna ha proposto ricorso avverso la sentenza 12 gennaio 2010 della medesima Corte che, in riforma della sentenza 24 aprile 2007 del Tribunale di Modena - che aveva condannato MA AM alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di furto aggravato ( art.624 c.p., art. 625 c.p., n. 7) di un'autovettura, così riqualificato il delitto di ricettazione originariamente contestato - ha escluso la contestata aggravante e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di querela.
Secondo il ricorrente erroneamente sarebbe stata esclusa la contestata aggravante perché un'autovettura, anche se lasciata con le portiere aperte, è da ritenere esposta alla pubblica fede. 2) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Vanno infatti condivisi i precedenti di questa Corte (v. sentenze Cass., sez. 3, 8 maggio 2007 n. 35872, Alia, rv. 237286; 9 novembre 1988 n. 164, Corrente, rv. 183007) che hanno ritenuto che le autovetture vengono per consuetudine parcheggiate nella pubblica via, o in luoghi privati accessibili al pubblico, e che l'aggravante esista anche se l'autovettura sia stata lasciata aperta. Solo nel caso in cui l'autovettura sia munita di dispositivi antifurto può ritenersi esclusa l'esposizione del veicolo alla pubblica fede.
3) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010