Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2010, n. 41561
CASS
Sentenza 26 ottobre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico è cosa esposta alla pubblica fede, anche se ha le portiere aperte.

Commentario1

  • 1Furto di cose custodite in auto per comodità: aggravante esclusa (Cass. 21070/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 giugno 2022

    In tema di furti di oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via si deve distinguere tra oggetti costituenti parte integrante del veicolo, ovvero oggetti solo temporaneamente od occasionalmente lasciati nell'auto. Nel primo caso, sussiste l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., nel secondo invece - ai fini della configurabilità dell'aggravante - va accertata la ricorrenza di una situazione di contingente necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità, si ripete, da intendersi in senso relativo e non assoluto, che comprende …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2010, n. 41561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41561
Data del deposito : 26 ottobre 2010

Testo completo