Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima.
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Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2010, n. 30469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30469 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/07/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 725
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 12069/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA CA N. IL 24/10/1943;
avverso la sentenza n. 1830/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 26/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Alvaro Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Managò Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, confermava quella del GIP del Tribunale di Locri, impugnata da NÒ AR, con la quale il predetto imputato era stato condannato alla pena complessiva di anni sei di reclusione oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, siccome colpevole: (a) del reato di tentato omicidio aggravato commesso in Brancaleone il 22 giugno 2008 in danno di UM AS, a lui contestato per avere esploso almeno tre colpi di pistola all'indirizzo della persona offesa, marito della sorella, attingendolo all'avambraccio destro ed alla coscia destra, e (b) delle connesse imputazioni relative all'arma utilizzata per commettere il reato, una pistola calibro 6,35 priva di matricola e da considerarsi per ciò arma clandestina.
1.1 Secondo la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, basata (a) sulle dichiarazioni della persona offesa e (b) su quelle rese dal cittadino indiano DÈ YT, dipendente del UM, convergenti con quelle del suo datore di lavoro relativamente al nucleo essenziale e più significativo della denuncia e cioè l'esplosione dei colpi di pistola da parte dell'imputato, circostanza questa, per altro, ammessa dallo stesso imputato:
- il NÒ, fortemente contrariato nei confronti del cognato, proprietario in contrada Fiumara Galati di un terreno confinante con quello di sua proprietà, per il fatto che venissero scaricati da un camion dei tubi per l'irrigazione da parte del cittadino indiano su disposizione del UM, e ritenendo che tale materiale avrebbe ostruito il passaggio lungo la strada interpoderale ivi ubicata, aveva dapprima intimato al cittadino indiano di interrompere tale incombente e poi lo aveva invitato a far intervenire sul posto il UM, suo datore di lavoro, al fine di esprimere direttamente a quest'ultimo le proprie doglianze in proposito a tale condotta;
- poco dopo, giunto sul posto il UM ed atteso che lo stesso si era dimostrato fermo nel proposito manifestato, ne era nata una violenta colluttazione (desunta peraltro sia dal fatto che, in sede di sopralluogo, i militari hanno rinvenuto in terra un cappellino di colore rosso, evidentemente caduto nel corso di tale acceso diverbio, sia dalle ferite subite dalla vittima, che oltre a quelle arrecate dai colpi d'arma da fuoco, aveva accusato anche una "escoriazione all'avambraccio destro, ed un trauma contusivo alla regione parietale sinistra", costituenti tipici segni di una colluttazione);
- che nel corso di tale violento diverbio, i due si erano distanziati di alcuni metri l'uno dall'altro, evidentemente in quanto il NÒ, di corporatura più esile rispetto al suo antagonista, stava avendo la peggio nello scontro fisico con la vittima, avendo quest'ultimo riferito che, dopo essere stato colpito dall'indagato con una pala ed essere poi riuscito a toglierla, "rincorrevo il NÒ a mani nude";
- che a questo punto, l'indagato aveva estratto dalla tasca una pistola ed aveva esploso tre colpi d'arma da fuoco (corrispondenti al numero dei bossoli esplosi di pistola cal.
6.35 marca G.F.L. rinvenuti sul posto dai militari operanti) verso il UM. Non trova invece conferma, nelle dichiarazioni del cittadino indiano, quanto riferito dal UM circa l'ulteriore azione di fuoco, di cui i militari operanti non hanno rinvenuto sul posto alcun residuo balistico, che il NÒ avrebbe posto in essere all'indirizzo del UM con un fucile preso dal suo automezzo, avendo il Surinderjit specificato (in termini del tutto incompatibili con tale circostanza) di non essere in grado di dice se il NÒ "... aveva al seguito qualche altra arma". Precisavano altresì i giudici di appello, disattendendo le argomentazioni della difesa svolte in sede di gravame:
- che la direzione dei colpi, due dei quali andati a segno nella parte superiore del corpo, costituiva un elemento a conferma della idoneità della condotta a cagionare la morte della persona offesa, quanto alla univocità degli atti posti in essere, rilevando la circostanza che il NÒ si era recato sui luoghi armato, che i colpi erano stati reiterati e che due di essi avevano attinto parti anatomiche vulnerabili per la vita dell'individuo, avuto altresì riguardo alla situazione di grave dissidio esistente tra le parti che, infatti, avevano puntualmente litigato anche in quell'occasione. Riteneva, inoltre, la Corte territoriale di dover escludere l'ipotesi scriminante della legittima difesa, avuto riguardo, da un lato, alla non attualità del pericolo al momento della reazione, dall'altro, alla circostanza che proprio il NÒ, con la sua precedente condotta (aggressione del UM impugnando una pala), aveva volontariamente determinato la situazione di conflitto e, quindi, di pericolo, essendo ragionevolmente prevedibile la reazione del contendente, proprio perché i due erano animati da una reciproca volontà aggressiva. Sicché la scriminante in questione era da escludersi per difetto del requisito stesso della "necessità della difesa", inconciliabile con la previsione del pericolo e la libera accettazione di esso da parte dell'agente, recatosi sul luogo con un'arma pronta all'uso, in atteggiamento di sfida e provocazione del UM, per come ricavatale dalle dichiarazioni del testimone oculare.
Sul punto andava altresì considerato, secondo i giudici del merito, l'ulteriore circostanza che, sempre sulla scorta delle convergenti dichiarazioni della persona offesa e del dipendente presente sui luoghi, gli spari sarebbero stati esplosi proprio allorché il UM era disarmato, non essendo, cioè, più in possesso della pala che aveva poco prima sottratto al NÒ, con ciò venendo meno anche il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa, tenuto altresì conto della maggior efficacia offensiva del mezzo utilizzato per la presunta difesa (un'arma da fuoco), rispetto a quello usato dal presunto aggressore (e cioè la pala asseritamente brandita dal UM).
1.2 Riteneva infine la Corte territoriale del tutto irrilevante accertare l'effettiva, dedotta illegittimità dell'attività posta in essere dal UM ed all'origine della contesa con il cognato (collocazione sul terreno di tubi che impedivano il passaggio lungo una strada che si assume interpoderale) e ciò in quanto, il titolo di reato per il quale si era proceduto nei confronti del NÒ, ricompresso tra quelli a presidio della vita dell'individuo e della incolumità personale, in uno con la circostanza che l'ordinamento appronta specifici mezzi legali a tutela di eventuali situazioni giuridiche che l'imputato abbia potuto ritenere esser state violate dal UM con il suo pregresso comportamento, induceva ad escludere la configurabilità, nel caso all'esame, dell'attenuante della provocazione, invocata, sia pure in via subordinata, con i motivi d'appello.
2 - Ricorre per cassazione, il difensore del NÒ, avvocato Antonio Managò, deducendo l'illegittimità della sentenza impugnata, con riferimento sia all'esclusione della legittima difesa o dell'eccesso colposo, sia al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sia infine al trattamento sanzionatorio. 2.1 - Più specificamente, nell'atto d'impugnazione si deduce, con il primo motivo, che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure sul tema della legittima difesa, senza considerare adeguatamente che le stesse, come illustrato nei motivi di appello, rimasti sostanzialmente privi di adeguata risposta, erano basate su di una ricostruzione dell'episodio incompleta ed illogica, tenuto conto: a) della inattendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile e riconosciuta dagli stessi giudici del merito come non credibile allorquando aveva riferito che l'imputato aveva fatto fuoco nei suoi confronti anche con un fucile da caccia;
b) che il cittadino indiano, da anni alle dipendenze del UM, nelle sue prime dichiarazioni non aveva fatto minimamente cenno all'uso di una pala da parte dell'imputato nel corso della colluttazione, ciò avendo riferito solo il giorno dopo, allineandosi alla versione dei fatti prospettata dal suo datore di lavoro;
c) che la diversa ricostruzione dell'episodio fornita dal NÒ - secondo cui era stato in realtà il cognato il primo ad aggredire, sferrandogli un pugno all'occhio sinistro ed afferrandolo al collo - trovava riscontro nella prova generica (accertata vistosa ferita all'occhio sinistro, presenza di graffi agli avambracci;
presenza di un ematoma all'avambraccio sinistro) illogicamente svalutata dai giudici di merito, sicché l'esplosione dei colpi di pistola, per altro avvenuta senza mirare al bersaglio, doveva ritenersi assolutamente necessitata e diretta esclusivamente a favorire la fuga verso la propria auto. Sostiene in altri termini il ricorrente, che allorquando l'imputato aveva esploso quei colpi di pistola non colpendo il bersaglio grosso, ma ferendo solamente il UM al braccio ed alla coscia, non soltanto era stato costretto ad esploderli per tutelare la propria incolumità e quindi in uno stato di legittima difesa o quanto meno di eccesso colposo di legittima difesa, ma ciò aveva fatto senza alcuna volontà omicida, atteso che, pur avendo l'arma ancora altrettanti colpi nel caricatore egli aveva desistito dopo avere sparato quei colpi all'impazzata e quando il UM era ancora perfettamente in piedi, tant'è che lo stesso non è mai caduto a terra e pur se ferito ha raggiunto da solo la sua autovettura e si è allontanato dal luogo del fatto mettendosi alla guida della propria auto.
La sentenza, pertanto, non avrebbe potuto ritenere che la situazione di pericolo fosse stata posta in essere dal ricorrente che per primo avrebbe imbracciato una pala per colpire il UM, in quanto l'invito rivolto dal ricorrente al cittadino indiano di non proseguire a posizionare dei grossi tubi che impedivano il passaggio lungo una strada interpoderale, non aveva nulla a che vedere con l'azione violenta che da lì a poco si era verificata.
Parimenti incongruo deve ritenersi, secondo il ricorrente, il passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui si afferma che l'imputato avrebbe potuto allontanarsi dai luoghi teatro dei fatti e quindi effettuare un "commodus discessus", non avendo i giudici dell'appello tenuto conto che la zona era completamente isolata;
che il UM era spalleggiato dal cittadino indiano;
che esso ricorrente era persona sicuramente "inferiore" sotto il profilo fisico rispetto alla parte offesa;
che il NÒ si era già dato alla fuga venendo inseguito dal UM e che quindi null'altro avrebbe potuto fare se non esplodere quei colpi di pistola per salvaguardare la propria incolumità.
Tali considerazioni, quindi, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto condurre la Corte di merito a ritenere che l'imputato, in quanto preda "di uno stato assoluto di paura per la propria incolumità" era stato costretto a difendersi nei confronti del suo aggressore o quanto meno a dubitare, ragionevolmente, dell'effettiva esistenza della invocata causa di giustificazione, con conseguente pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 3, (Cass. Pen. Sez. 1, 30.12.2002 n. 38399; Cass. Pen. Sez. 2, 4.7.2007 n. 32859). Sostiene infine il ricorrente, che la traiettoria dei colpi che non avevano raggiunto parti vitali della vittima, era indicativa della assoluta mancanza dell'animus necandi, per cui anche sotto tale profilo erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto sussistente il reato di tentato omicidio, così come contestato anziché quello di lesioni volontarie aggravate dall'arma, così come richiesto nei motivi di appello.
2.2 - Con il secondo motivo d'impugnazione da parte del ricorrente sì censura la sentenza di appello anche con riferimento alla decisione di non riconoscere al ricorrente l'attenuante della provocazione.
Era indubbio, infatti, secondo il ricorrente, che il UM aveva posto in essere un fatto ingiusto facendo posizionare dei tubi e sbarrando una strada interpoderale ed ancora aggredendo il ricorrente, così come ampiamente comprovato dalla prova generica sopra richiamata. Il comportamento complessivo pertanto, tenuto dal UM, doveva considerarsi altamente provocatorio, con conseguente riconoscimento dell'attenuante invocata.
2.3 Con il terzo motivo d'impugnazione si deduce, infine, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 133 c.p., in quanto la sentenza impugnata non ha fatto corretto uso dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., evidenziando il ricorrente che la diminuzione ex art. 56 era stata minima, mentre decisamente elevata ed eccessiva (anni 12 di reclusione) era stata la pena base fissata per il più grave reato di tentato omicidio, non avendo la Corte territoriale adeguatamente considerato, in particolare, l'ottimo comportamento processuale del ricorrente che si era immediatamente costituito dopo circa un'ora dai fatti facendo ritrovare l'arma usata ai Carabinieri e rendendo una dichiarazione veritiera dei fatti. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - L'impugnazione proposte nell'interesse di è basata su motivi infondati e va per ciò rigettata.
3.1 - Le argomentazioni difensive prospettate con il primo motivo d'impugnazione, infatti, si risolvono, sostanzialmente, in censure di fatto che comportano, per il loro accoglimento, o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, entrambe non consentite al giudice di legittimità.
I giudici di merito, con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno infatti analiticamente indicato le loro fonti di convincimento relativamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato come tentativo di omicidio ed alla non configurabilità della legittima difesa, già illustrate sinteticamente nel paragrafo 1.1, valutandole con uno sviluppo argomentativo che si sottrae a critiche di sorta, per la linearità logica e giuridica che le contraddistingue e che pertanto impedisce il sindacato della Corte di legittimità. L'art. 606 c.p.p. infatti non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1, 27 luglio 1995, Ghiado, m. 202228), o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Marinino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo dei provvedimento impugnato, sì limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5, sent. 39843 del 9-30 novembre 2007, in ric. Gatti Cass., sez. 5, 30 novembre 1999, Moro, riv. 215745, Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, riv. 196955). Infatti, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nel motivi di gravame", per consolidata e prevalente giurisprudenza, resta immutata la natura del giudizio di legittimità, che non può dare luogo ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, perché gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e rimane suo unico oggetto la contrarietà di un provvedimento a norme di legge (Cass. pen. sez. 5, Ordinanza 12634/2006 Rv. 233780 Cugliari;
precedenti conformi: N. 13648 del 2006 Rv. 233381).
In conclusione, va ribadito che va esclusa in ogni caso la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (cfr. in termini:
Cass. pen. sez. 2, 7380/2007 Rv. 235716 Messina).
3.2 Anche il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato, ove si consideri che la motivazione addotta dai giudici di appello per escludere la configurabilità dell'invocata attenuante ex art. 62 c.p., n. 2 è del tutto conforme a principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte regolatrice e pienamente aderenti alla fattispecie di cui trattasi, secondo cui "pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte elemento caratterizzante l'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 c.p., n. 2, tuttavia la medesima va negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere uno o più degli elementi propri dell'attenuante medesima, come lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira" (in termini, Cass., Sez. 1, sentenza, n. 1305 del 15/11/1993, riv. 197245). 3.3 - Quanto infine all'ultimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, risulta preliminare ed assorbente la considerazione che nella determinazione della pena, il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore.
In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adempimento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 c.p., tenuto conto, altresì, che la riduzione della pena per effetto delle concesse attenuanti generiche è avvenuta nella misura massima e quanto alla determinazione dell'aumento dovuto per la continuazione, che esso è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a motivare, particolarmente se esso è contenuto in misura modesta. 4. - Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida nella somma complessiva di Euro 2500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010