Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2010, n. 30469
CASS
Sentenza 15 luglio 2010

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Massime1

La circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima.

Commentari2

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  • 2Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistono
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    Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2010, n. 30469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30469
Data del deposito : 15 luglio 2010

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