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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente
TAMPIERI LUCA, LA
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1176/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Societa' Agricola S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 1 e pubblicata il 12/06/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T000999000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T000999000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T000999000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti attengono al conferimento, a mezzo di atto notarile, da parte di Ricorrente_1, già socio della Ricorrente_2 società agricola s.s., alla medesima Società, a titolo di apporto patrimoniale, della piena proprietà di fondi rustici con sovrastanti fabbricati rurali siti a Civitella di Romagna, Santa Sofia, Meldola e Galeata, precedentemente condotti in affitto dalla predetta.
Nell'atto notarile veniva richiesta la tassazione agevolata per la piccola proprietà contadina, in relazione al trasferimento del terreno agricolo e relative pertinenze (art. 2 comma 4 bis del D.L. 30 dicembre 2009, convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25).
L'Ufficio, dall'analisi del certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto con riferimento alla parte di terreno ricadente nel Comune di Galeata, rilevava che lo stesso fosse qualificato “Ambiti del territorio consolidato art. 13 LR 20/2000 – A11 ambiti da riqualificare”, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, quindi non rientrante nella destinazione agricola.
Sul terreno in oggetto insistevano infatti due fabbricati di categoria D10 entrambi dotati di impianto fotovoltaico a tetto e pertanto l'ufficio emetteva avviso di liquidazione che, successivamente, veniva modificato in autotutela dallo stesso per un valore totale di € 829.567,00. A seguito della impugnazione del contribuente la Commissione provinciale di Forlì emetteva la sentenza
173/1/17, depositata il 12/6/2017, con la quale rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.
Proponeva appello la Società, chiedendo, previa sospensione della esecutività, la riforma e/o l'annullamento della sentenza, prestando acquiescenza alla decisione di primo grado in merito alla sottoscrizione dell'atto impositivo;
la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza n. 2161-09-18, pronunciata il 16/07/2018
e depositata il 17/09/2018, respingeva l'appello del contribuente confermando la sentenza di primo grado, compensando le spese.
A seguito del ricorso per cassazione della Società, la Corte di legittimità emetteva l'ordinanza n. 6178 del
07/03/2025 con cui accoglieva il secondo motivo di ricorso, costituito da “violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, ed all'art. 817 cod. civ.”, rilevando l'omessa indagine fattuale della sussistenza di un nesso di pertinenzialità, ai sensi dell'art. 817 c.c., tra i fabbricati rurali e il fondo rustico oggetto di atto di conferimento, soggetto ad imposta di registro.
Riassume pertanto il giudizio la Società Agricola Ricorrente_2 S.s. sostenendo che “alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6178/2025, la sentenza n. 173/2017, con cui la CTP di Forlì ha rigettato il ricorso di primo grado dell'odierna ricorrente e confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2014T000999000, deve essere considerata parzialmente illegittima e infondata nella parte in cui considera non applicabili le agevolazioni PPC ai fabbricati rurali ed ai sovrastanti impianti fotovoltaici ubicati sulle coperture”.
Si costituisce l'Ufficio rilevando:
- preliminarmente, il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, confermativa della sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, nella parte in cui ha sancito la legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2014T000999000 relativo ai terreni del valore complessivo di € 15.500,00 (censiti al Catasto Terreni del Comune di Galeata al Foglio 45, particelle nn. 2, 5, 7, 8, 3 e 4);
- nel merito che vada confermata la decisione di primo grado con riferimento alla valutazione del rapporto di pertinenzialità tra i fabbricati e il fondo, risultando che i fabbricati e gli impianti fotovoltaici ivi costruiti, essendo pertinenze di terreni non agricoli, sono soggetti alla tassazione ordinaria e non a quella agevolata prevista per la piccola proprietà contadina (PPC).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione devoluta a questa Corte a seguito della pronuncia di legittimità è quindi la verifica fattuale sulla sussistenza di un nesso di pertinenzialità, ai sensi dell'art. 817 c.c., tra i fabbricati rurali e il fondo rustico oggetto di atto di conferimento, soggetto ad imposta di registro.
Tale analisi non può prescindere dal fatto che la Corte nel provvedimento di annullamento con rinvio ha comunque rigettato il motivo di ricorso della Società riassumente che sosteneva come “i terreni ricadenti nell'ambito edificatorio A11” del piano strutturale comunale indicati come “ambiti da riqualificare” non esprimessero alcuna potenzialità edificatoria, in quanto non contemplati nel Piano Operativo Comunale né suscettibili di interventi edilizi diversi dalla ristrutturazione ordinaria e straordinaria.
Il principio generale appare quindi necessariamente quello consolidato, secondo il quale è rilevante la qualificazione delle aree operata dallo strumento urbanistico generale, trattandosi di una indicazione formale dalla quale non si può prescindere;
l'analisi di fatto demandata dalla Corte di cassazione non può che essere documentale, dal momento che è dalle qualificazioni formali di carattere amministrativo che si può dedurre la natura di un bene e degli accessori di esso.
In questa prospettiva va rilevato che sui terreni in oggetto, inseriti in zona “A11 Ambiti da riqualificare”, definizione amministrativa formale non in contestazione, sono costruiti due fabbricati che al Catasto
Fabbricati del Comune di Galeata sono inseriti al Indirizzo_1 ; sulle coperture di detti fabbricati è stato realizzato un impianto fotovoltaico.
Appare pertanto che lo stesso atto di conferimento proveniente dalla Società riassumente abbia dato una definizione specifica di detti fabbricati, rispetto al fondo, come “sovrastanti fabbricati pertinenziali”, pertinenziali quindi a fondi che lo stesso Psc descrive come ambiti da qualificare, non inseribili in una definzione giuridico amministrativa diversa dai beni sottostanti.
L'esistenza dell'impianto fotovoltaico è d'altra parte elemento di fatto che qualifica ulteriormente la natura dei fondi e impedisce di considerare applicabile l'agevolazione fiscale che, diversamente, sarebbe stata applicabile, secondo i principi, se si fosse trattato di un mero edificio pertinenziale, senza ulteriore funzione o destinazione, perché in questo caso si sarebbe potuto sostenere che la sua presenza costituisce comunque incremento della capacità produttiva del fondo (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12777 del 26/06/2020 (Rv. 658040 -
01) In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata …. è la mera idoneità dei fondi rustici acquistati - la cui nozione è da intendersi equivalente a quella di terreni agricoli e relative pertinenze - ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione;
sicché, alla stregua di un'interpretazione volta alla massima espansione del contenuto normativo, il fabbricato insistente sul terreno agricolo, avente natura pertinenziale, deve includersi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione, siccome riconducibile alla nozione di azienda e, pertanto, essendo funzionale al miglioramento quantitativo e qualitativo delle culture forestali.
Il principio sopra espresso è dirimente nel valutare la fattispecie qui in esame, giacché sembra preclusa la possibilità di includere nella agevolazione i fondi in questione e le relative pertinenze perché, in primo luogo, gli stessi hanno una specifica qualificazione in senso contrario derivante dal Psc, e, in secondo luogo, sui medesimi insistono appunto fabbricati destinati alla produzione di energia elettrica per effetto di un impianto fotovoltaico che di per sé contraddice la natura agricola del bene stesso e individua una potenzualità produttiva (energia elettrica) del tutto disitinta da qualla meramente agricola dei fondi in questione. La soccombenza parziale e l'acquiescenza a parte dell'avviso di accertamento inducono a compensare le spese anche con riferimento al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
spese compensate anche con riferimento al giudizio di legittimità.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente
TAMPIERI LUCA, LA
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1176/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Societa' Agricola S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 1 e pubblicata il 12/06/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T000999000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T000999000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20141T000999000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti attengono al conferimento, a mezzo di atto notarile, da parte di Ricorrente_1, già socio della Ricorrente_2 società agricola s.s., alla medesima Società, a titolo di apporto patrimoniale, della piena proprietà di fondi rustici con sovrastanti fabbricati rurali siti a Civitella di Romagna, Santa Sofia, Meldola e Galeata, precedentemente condotti in affitto dalla predetta.
Nell'atto notarile veniva richiesta la tassazione agevolata per la piccola proprietà contadina, in relazione al trasferimento del terreno agricolo e relative pertinenze (art. 2 comma 4 bis del D.L. 30 dicembre 2009, convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25).
L'Ufficio, dall'analisi del certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto con riferimento alla parte di terreno ricadente nel Comune di Galeata, rilevava che lo stesso fosse qualificato “Ambiti del territorio consolidato art. 13 LR 20/2000 – A11 ambiti da riqualificare”, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, quindi non rientrante nella destinazione agricola.
Sul terreno in oggetto insistevano infatti due fabbricati di categoria D10 entrambi dotati di impianto fotovoltaico a tetto e pertanto l'ufficio emetteva avviso di liquidazione che, successivamente, veniva modificato in autotutela dallo stesso per un valore totale di € 829.567,00. A seguito della impugnazione del contribuente la Commissione provinciale di Forlì emetteva la sentenza
173/1/17, depositata il 12/6/2017, con la quale rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.
Proponeva appello la Società, chiedendo, previa sospensione della esecutività, la riforma e/o l'annullamento della sentenza, prestando acquiescenza alla decisione di primo grado in merito alla sottoscrizione dell'atto impositivo;
la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza n. 2161-09-18, pronunciata il 16/07/2018
e depositata il 17/09/2018, respingeva l'appello del contribuente confermando la sentenza di primo grado, compensando le spese.
A seguito del ricorso per cassazione della Società, la Corte di legittimità emetteva l'ordinanza n. 6178 del
07/03/2025 con cui accoglieva il secondo motivo di ricorso, costituito da “violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, ed all'art. 817 cod. civ.”, rilevando l'omessa indagine fattuale della sussistenza di un nesso di pertinenzialità, ai sensi dell'art. 817 c.c., tra i fabbricati rurali e il fondo rustico oggetto di atto di conferimento, soggetto ad imposta di registro.
Riassume pertanto il giudizio la Società Agricola Ricorrente_2 S.s. sostenendo che “alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6178/2025, la sentenza n. 173/2017, con cui la CTP di Forlì ha rigettato il ricorso di primo grado dell'odierna ricorrente e confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2014T000999000, deve essere considerata parzialmente illegittima e infondata nella parte in cui considera non applicabili le agevolazioni PPC ai fabbricati rurali ed ai sovrastanti impianti fotovoltaici ubicati sulle coperture”.
Si costituisce l'Ufficio rilevando:
- preliminarmente, il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, confermativa della sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, nella parte in cui ha sancito la legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2014T000999000 relativo ai terreni del valore complessivo di € 15.500,00 (censiti al Catasto Terreni del Comune di Galeata al Foglio 45, particelle nn. 2, 5, 7, 8, 3 e 4);
- nel merito che vada confermata la decisione di primo grado con riferimento alla valutazione del rapporto di pertinenzialità tra i fabbricati e il fondo, risultando che i fabbricati e gli impianti fotovoltaici ivi costruiti, essendo pertinenze di terreni non agricoli, sono soggetti alla tassazione ordinaria e non a quella agevolata prevista per la piccola proprietà contadina (PPC).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione devoluta a questa Corte a seguito della pronuncia di legittimità è quindi la verifica fattuale sulla sussistenza di un nesso di pertinenzialità, ai sensi dell'art. 817 c.c., tra i fabbricati rurali e il fondo rustico oggetto di atto di conferimento, soggetto ad imposta di registro.
Tale analisi non può prescindere dal fatto che la Corte nel provvedimento di annullamento con rinvio ha comunque rigettato il motivo di ricorso della Società riassumente che sosteneva come “i terreni ricadenti nell'ambito edificatorio A11” del piano strutturale comunale indicati come “ambiti da riqualificare” non esprimessero alcuna potenzialità edificatoria, in quanto non contemplati nel Piano Operativo Comunale né suscettibili di interventi edilizi diversi dalla ristrutturazione ordinaria e straordinaria.
Il principio generale appare quindi necessariamente quello consolidato, secondo il quale è rilevante la qualificazione delle aree operata dallo strumento urbanistico generale, trattandosi di una indicazione formale dalla quale non si può prescindere;
l'analisi di fatto demandata dalla Corte di cassazione non può che essere documentale, dal momento che è dalle qualificazioni formali di carattere amministrativo che si può dedurre la natura di un bene e degli accessori di esso.
In questa prospettiva va rilevato che sui terreni in oggetto, inseriti in zona “A11 Ambiti da riqualificare”, definizione amministrativa formale non in contestazione, sono costruiti due fabbricati che al Catasto
Fabbricati del Comune di Galeata sono inseriti al Indirizzo_1 ; sulle coperture di detti fabbricati è stato realizzato un impianto fotovoltaico.
Appare pertanto che lo stesso atto di conferimento proveniente dalla Società riassumente abbia dato una definizione specifica di detti fabbricati, rispetto al fondo, come “sovrastanti fabbricati pertinenziali”, pertinenziali quindi a fondi che lo stesso Psc descrive come ambiti da qualificare, non inseribili in una definzione giuridico amministrativa diversa dai beni sottostanti.
L'esistenza dell'impianto fotovoltaico è d'altra parte elemento di fatto che qualifica ulteriormente la natura dei fondi e impedisce di considerare applicabile l'agevolazione fiscale che, diversamente, sarebbe stata applicabile, secondo i principi, se si fosse trattato di un mero edificio pertinenziale, senza ulteriore funzione o destinazione, perché in questo caso si sarebbe potuto sostenere che la sua presenza costituisce comunque incremento della capacità produttiva del fondo (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12777 del 26/06/2020 (Rv. 658040 -
01) In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata …. è la mera idoneità dei fondi rustici acquistati - la cui nozione è da intendersi equivalente a quella di terreni agricoli e relative pertinenze - ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione;
sicché, alla stregua di un'interpretazione volta alla massima espansione del contenuto normativo, il fabbricato insistente sul terreno agricolo, avente natura pertinenziale, deve includersi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione, siccome riconducibile alla nozione di azienda e, pertanto, essendo funzionale al miglioramento quantitativo e qualitativo delle culture forestali.
Il principio sopra espresso è dirimente nel valutare la fattispecie qui in esame, giacché sembra preclusa la possibilità di includere nella agevolazione i fondi in questione e le relative pertinenze perché, in primo luogo, gli stessi hanno una specifica qualificazione in senso contrario derivante dal Psc, e, in secondo luogo, sui medesimi insistono appunto fabbricati destinati alla produzione di energia elettrica per effetto di un impianto fotovoltaico che di per sé contraddice la natura agricola del bene stesso e individua una potenzualità produttiva (energia elettrica) del tutto disitinta da qualla meramente agricola dei fondi in questione. La soccombenza parziale e l'acquiescenza a parte dell'avviso di accertamento inducono a compensare le spese anche con riferimento al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
spese compensate anche con riferimento al giudizio di legittimità.