Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8818 /2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 03/04/2025 ; tenuto conto che con decreto del 26.2.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dal difensore di parte appellante che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato all'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 8818 R.G. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace, opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
n. 689/1981 vertente
TRA
, nato il 1° novembre 1971 a Santa Maria Capua Vetere (CE), Parte_1 residente in [...], (codice fiscale:
[...]
), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Iacuzio, C.F._1 nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), del Foro di CodiceFiscale_2
Santa Maria Capua Vetere, con lui elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Caprio
Maddaloni n. 19 come da procura in atti;
appellante
E
, in persona del Sindaco pro tempore, (c. f. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore in primo grado, avv. Giuseppe Aiello (c. f.
), con studio in Crosia (CS) Via Nazionale n. 182; CodiceFiscale_3 appellato contumace
Conclusioni:
l'appellante ha concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1 Parte_1
ha proposto opposizione avverso verbale n. 7742C/81032/2019 emesso
[...] dalla Polizia Municipale di Marcianise, notificato il 22 maggio 2020, esponendo che:
1.la pretesa era conseguente alla omessa comunicazione dei dati del conducente (126 bis, comma 22, codice della strada) ma il verbale riferibile alla infrazione originaria al codice della strada (cui la omessa comunicazione era connessa) giammai era stato notificato e che, pertanto, alcun addebito poteva essergli mosso per non aver comunicato i dati del conducente dell'autovettura, stante la mancata conoscenza per omessa notifica del verbale principale;
invero, dalla semplice verifica del certificato di residenza storico allegato si evinceva che in data 11 settembre 2019 si era trasferito da
Trento in San Tammaro (CE) e che aveva denunciato il trasferimento;
2. Denunciava
l'omessa prova della infrazione rilevata nonché l'omesso avviso agli utenti della installazione della apparecchiatura di controllo della velocità.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione. CP_1
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 833/2021, rigettava il ricorso poiché vi era prova della notifica del verbale presso l'ufficio postale e non ritirato;
ha poi compensato le spese di lite.
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato a vari motivi Parte_1
(1. violazione degli artt. 116, 201 del D. lgs. 285/1992 (Codice della Strada), artt. 139,
112 e 115 c.p.c.-;
2. omesso esame di un documento decisivo;
3. violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio;
4. omessa pronuncia sulle doglianze proposte riferibili all'opposizione del verbale principale;
5. violazione di legge per mancato avviso agli utenti circa la presenza dell'apparecchiatura di controllo della velocità media); ha chiesto, dunque l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata;
vinte le spese del secondo grado, con attribuzione.
Nonostante rituale notifica, restava contumace il CP_1
2.L'appello è ammissibile essendo rispettati i requisiti previsti al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., applicabile al giudizio in esame,
Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare, ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal g.d.p. e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 l. n. 689/81 e del combinato disposto degli art. 11 cost. e 618, comma ultimo,
c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello (Cass. 4139/2010 r.g.).
Nella specie, il vizio riferibile alla mancata notifica del verbale dell'infrazione presupposta alla omessa comunicazione dei dati del conducente è stato fatto valere con l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 l. n. 689/81.
3. Sul punto occorre premettere che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato un principio applicabile al caso in esame per identità di ratio, ovvero che l'azione esercitata dopo la notificazione della – nel caso esaminato dalla Corte - cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio;
tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata;
diversamente, si afferma che quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione disciplinata dall'art. 7 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione, la quale è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva, non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.
Ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.
4. Tanto premesso, in caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato a pena di decadenza al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione;
oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come il mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada); in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il
Comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.
Ebbene, agli atti è presente il certificato di residenza storico dell'opponente dal quale si evince che alla data in cui il verbale venne notificato, ovvero il 18 ottobre 2019, Parte_1
risultava già trasferito in San Tammaro, specificamente sin dalla data del 19
[...] settembre 2019; l'atto, depositato presso la casa Comunale di Trento, non veniva ritirato.
Pertanto, ai fini di una valida notifica, il verbale avrebbe dovuto essere notificato in San
Tammaro presso la nuova residenza, evincibile dal suddetto certificato.
Dunque, ha errato il Gdp nel reputare che la notifica del verbale di accertamento fosse avvenuta regolarmente, in quanto l'amministrazione, onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva, non ha dimostrato di avere eseguito validamente la notificazione del verbale di accertamento.
Ne consegue che l'opposizione è fondata in riferimento ai vizi di notifica sollevati in citazione e tale evenienza assorbe ogni altro motivo di appello collegato alla omessa pronuncia del giudice di pace. Difatti, una volta dedotta l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria.
Tale motivo di appello è, dunque, ammissibile ed è fondato.
L'opposizione va, dunque, accolta e il verbale va annullato, costituendo l'omessa notifica del verbale presupposto vizio procedurale che comporta la inefficacia dell'atto successivo (n. 7742C/81032/2019).
Le spese
5. Il giudice, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Nondimeno, la situazione peculiare che ha caratterizzato la presente vicenda – consistita nel mutamento della residenza pochi giorni prima della notifica del verbale di infrazione
- integra a parere del Tribunale eccezionale motivo idoneo a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello,, così provvede:
1. riforma la sentenza impugnata n. 833/2021 resa dal giudice di pace di SMCV e per l'effetto annulla il verbale n. 7742C/81032/2019 ;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo