Art. 12. 1. Alle Comunita', alle associazioni e agli enti ebraici, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, e' riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
3. Alle scuole elementari delle Comunita' resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell' articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
Nota all'art. 12:
Il testo dell' art. 24 del R.D. n. 289/1930 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato) e' il seguente:
"Art. 24. - Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istitut, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche e dei comuni.
Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'educazione nazionale (ora Ministro della pubblica istruzione, n.d.r.) che lo adottera' di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto (ora di concerto con il Ministro dell'interno, n.d.r.)".
2. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
3. Alle scuole elementari delle Comunita' resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell' articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
Nota all'art. 12:
Il testo dell' art. 24 del R.D. n. 289/1930 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato) e' il seguente:
"Art. 24. - Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istitut, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche e dei comuni.
Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'educazione nazionale (ora Ministro della pubblica istruzione, n.d.r.) che lo adottera' di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto (ora di concerto con il Ministro dell'interno, n.d.r.)".