Ordinanza cautelare 22 giugno 2017
Sentenza 11 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/07/2022, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01185/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso lo studio Girolamo NE in Lecce, via Matteo Renato Imbriani 30;
contro
Comune di Taranto, Comune di Massafra, Comune di Statte, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto (C.C.I.A.A. Taranto), Regione Puglia, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.), Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo, non costituiti in giudizio;
Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirella Trisolini, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
I.S.T.A.T. - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto (Consorzio A.S.I. di Taranto), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Agresti, Donata Memmi, con domicilio eletto presso lo studio Grazia Ruggieri in Lecce, via Francesco Lo Re n. 38;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'atto del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto adottato il 16.3.2017 (prot. in uscita n. 380), avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione per opere civili per la posa di cavo telefonico in FO in via P della Francesca e Via Vico Statte nel Comune di Taranto”;
e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dell' “elenco delle PA identificate dall'Istat” così come richiamato dal suddetto atto Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto del 16.3.2017 (prot. in uscita n. 380), della cui sola esistenza la ricorrente è venuta a conoscenza il 16.3.2017;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TELECOM ITALIA S.P.A. il 18\10\2017 :
-dell'atto adottato dal Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto in data 5.7.2017 (prot. in Uscit num. 841) ed avente ad oggetto “Riscontro Vs. nota prot. n. 554953-P del 26.6.2017”;
- ove occorrer possa, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, quindi:
- dell'atto del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto adottato il 16.3.2017 (prot. in uscita n. 380), avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione per opere civili per la posa di cavo telefonico in FO in via P della Francesca e Via Vico I Statte nel Comune di Taranto”;
-e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione di eventuali norme regolamentari e/o statutarie che – sebbene non richiamate dal suddetto e quivi impugnato atto del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto del 16.3.2017 (prot. in uscita n. 380) – risultino preclusive e/o ostative rispetto alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente;
e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o disapplicazione
dell'“elenco delle P.A. identificate dall'Istat” così come richiamato dal suddetto e quivi impugnato atto Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto del 16.3.2017 (prot. in uscita n. 380), della cui sola esistenza la ricorrente è venuta a conoscenza il 16.3.2017, solo se ritenuto atto a precludere le pretese quivi fatte valere dalla ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Taranto, I.S.T.A.T. - Istituto Nazionale di Statistica e Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto (Consorzio A.S.I. di Taranto);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con il ricorso all’esame, Telecom Italia S.p.A., ha chiesto l’annullamento:
<<dell’atto del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto adottato il 16.3.2017 (prot. in uscita n. 380), avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione per opere civili per la posa di cavo telefonico in FO in via P della Francesca e Via Vico I Statte nel Comune di Taranto”; delle eventuali norme regolamentari e/o statutarie che – sebbene non richiamate dal suddetto e quivi impugnato atto del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto del 16.3.2017 (prot. in uscita n. 380) – risultino preclusive e/o ostative rispetto alla pretesa fatta valere dalla ricorrente; dell’“elenco delle PA identificate dall’Istat” così come richiamato dal suddetto atto del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto del 16.3.2017; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
con motivi aggiunti la Società ricorrente ha, altresì richiesto l’annullamento:
- dell’atto adottato dal Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto in data 5.7.2017 (prot. in Uscit num. 841) ed avente ad oggetto “Riscontro Vs. nota prot. n. 554953-P del 26.6.2017”; di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Il 6 giugno 2017 e il 13 giugno 2017 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, l’I.S.T.A.T. e il Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Taranto contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Anche la Provincia di Taranto il 20.06.2017 si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con memoria deposita il 20 aprile 2022 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio, chiedendo al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso (e dei motivi aggiunti), con compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, osserva il Collegio che il difensore della ricorrente, con la citata memoria depositata in data 20 aprile 2022, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Al Tribunale, pertanto, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giustificati motivi (fra cui la richiesta avanzata in tal senso dal difensore del ricorrente non opposta dalle parti resistenti) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti come in epigrafe proposti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO