Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12697 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
126 97/0 3 r.g.20580/00+23594/00; ud. 10/3/03; oggetto: assegno bancario;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cion 26579 SEZIONE PRIMA CIVILE Пер. 3364 composta dai magistrati Angelo Grieco presidente consigliere Vincenzo Proto Ugo Vitrone Giulio Graziadei rel. 66 Giuseppe Marziale 64 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto da RT BU, elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano n. 91, presso l'avv. Carmelo Ratano, difeso dall'avv. Enrico Picchiarelli per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
S.p.a. Cassa di risparmio della Provincia di Viterbo-Carivit, in persona del presidente dott. Santino Clementi, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Trogo n. 21, presso l'avv. Stefania Casanova, M ih 3 9 3 0 5 0 2 difesa dall'avv. Torquato Barbacci per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
resistente ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla S.p.a. Cassa di risparmio della Provincia di Viterbo-Carivit, come sopra domiciliata e difesa;
ricorrente
contro
RT BU;
intimato per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1228 del 27 aprile-21 luglio 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa, il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso principale, ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RT BU il 12 aprile 1990 ha citato davanti al Tribunale di Verona Giuseppe LC, la Banca agricola mantovana e la Cassa di risparmio della Provincia di Viterbo, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di lire 10.833.160, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. M th 2 corrispondevaTale somma, ha dedotto l'BU, all'importo di un assegno bancario in favore della Federazione italiana dei consorzi agrari, che era stato da lui stesso tratto il 15 maggio 1989 sulla Cassa di risparmio e spedito per posta raccomandata a detta Federazione, che non era mai pervenuto alla destinataria, e che poi era stato indebitamente pagato al LC, dopo presentazione per l'incasso alla Banca agricola, nonostante l'assenza di una serie continua di girate. La Cassa ha contestato la competenza per territorio del Tribunale di Verona, indicando come competente il Tribunale di Viterbo, sul rilievo che nessuno dei convenuti aveva residenza, domicilio o sede nel circondario del Giudice adito, e che di conseguenza non era applicabile l'art. 33 cod. proc. civ. in tema di competenza per connessione. Il Tribunale di Verona ha respinto la domanda nei confronti della Banca agricola, accogliendola invece nei riguardi degli altri convenuti, che ha condannato in solido al pagamento della somma di lire 13.975.000, comprensiva della rivalutazione monetaria fino alla decisione, con gli interessi legali dal 25 maggio 1989 al saldo. Detto Tribunale ha affermato l'invalidità della prima girata, in quanto consistente in una sigla illeggibile apposta sulla dicitura "Federazione italiana dei consorzi agrari-il Presidente”, ed ha ritenuto che il relativo vizio era riscontrabile dal presentatore dell'assegno e dalla banca trattaria. La Corte d'appello di Venezia, pronunciando con sentenza del 21 luglio 1999 sui gravami proposti dalla Cassa di risparmio e 3 dall'BU, ha accolto l'uno e respinto l'altro, e così ha confermato la predetta condanna nei confronti soltanto del LC (che non aveva proposto impugnazione), fra l'altro osservando: -che correttamente il Tribunale di Verona aveva disatteso l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla Cassa di risparmio, in base al principio secondo cui il terzo chiamato in garanzia (propria od impropria) non può contestare la competenza per territorio, ove non messa in discussione dalla parte convenuta;
-che non era configurabile la responsabilità della Banca agricola, la quale, in veste di girataria per l'incasso, si era limitata a curare la riscossione dell'assegno presso la trattaria Cassa di risparmio;
-che l'BU aveva favorito il furto o lo smarrimento del senza osservaretitolo, inoltrandolo per posta raccomandata, elementari regole prudenziali, quale la spedizione mediante lettera assicurata e l'apposizione della clausola di non trasferibilità; -che la Cassa di risparmio non era in grado di riscontrare la falsità della prima girata nemmeno con l'uso della massima diligenza;
-che la rivalutazione del credito risarcitorio non poteva essere accordata per il periodo successivo alla pronuncia di primo grado. L'BU, con ricorso proposto nei confronti della Cassa di risparmio ed alla stessa notificato il 16 ottobre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Venezia, formulando due motivi d'impugnazione. La Cassa di risparmio ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, con un'unica censura. M ماکستری 4 La ricorrente incidentale ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi devono essere riuniti, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso incidentale deve essere esaminato con priorità, in quanto inerisce alla questione pregiudiziale della competenza. La Cassa di risparmio critica la sentenza impugnata per aver applicato regole estranee alla concreta vicenda (in cui non vi era stata una chiamata in garanzia), e rinnova la tesi del difetto di competenza del Tribunale di Verona, per l'inoperatività dell'art. 33 cod. proc. civ. quando nessuno dei convenuti abbia residenza, domicilio o sede presso il giudice adito. Il ricorso incidentale va respinto per l'assorbente ragione (con cui si corregge la motivazione in diritto della decisione impugnata) che, in causa relativa a diritti di obbligazione e soggetta a regole di competenza derogabili, l'eccezione d'incompetenza si ha per non proposta quando non investa specificamente tutti i concorrenti criteri di collegamento, atteso che, in tale ipotesi, la causa stessa resta radicata presso il giudice adito, sulla base del criterio non contestato, senza possibilità di sindacato sull'idoneità di esso a giustificare la scelta della parte attrice (v., ex pluribus, Cass. s.u. 23 aprile 1999 n. 248). L'indicata situazione si è nella specie verificata, dato che la Cassa di risparmio ha sostenuto l'incompetenza del Tribunale di Verona in base alle disposizioni degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ed M 5 alla non invocabilità dell'art. 33 cod. proc. civ., mentre non ha formulato specifiche e circostanziate deduzioni per contestare la competenza di detto Tribunale anche in relazione ai concorrenti criteri dell'art. 20 cod. proc. civ.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi la violazione dell'art. 1227 cod. civ. e degli artt. 11, 26 e 38 della legge sull'assegno, si critica la Corte d'appello per aver ravvisato una condotta imprudente dell'BU, dimenticando che non è vietata la spedizione per posta raccomandata di un assegno di conto corrente e che non è obbligatoria la clausola di non trasferibilità di tale titolo;
le si addebita, inoltre, di aver erroneamente negato la responsabilità della Cassa di risparmio, trascurando l'evidente invalidità della prima girata per effetto delle menzionate modalità di sottoscrizione. Il motivo non è ammissibile, con riferimento alla prima censura, in quanto non investe l'effettiva ratio decidendi della Corte di Venezia, che, come si è detto, nel rilevare un concorso di colpa dell'emittente, non ha ritenuto l'obbligatorietà della spedizione mediante assicurata e dell'apposizione della clausola di non trasferibilità, ma ha ravvisato nella concorrente omissione di entrambe le cautele l'inosservanza di canoni di comune prudenza. La seconda delle riportate deduzioni è invece fondata. L'art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, a norma del quale la girata dell'assegno bancario deve contenere il nome (anche abbreviato od indicato con la sola iniziale) ed il cognome o la ditta del girante, trova applicazione pure nel caso di ente collettivo, di modo che 6 comporta l'invalidità della girata medesima, ove si esaurisca in un segno grafico, illeggibile e non noto, ancorchè apposto sul timbro o sull'indicazione della denominazione dell'ente e della qualità dell'autore di quel segno. Tale invalidità, ricollegandosi a dati esteriori, obiettivamente riconoscibili, può e deve essere riscontrata dalla banca trattaria, in sede di controllo formale sulla regolarità e continuità delle girate, ai sensi dell'art. 38 del citato r.d. n. 1736 del 1933. L'omissione di detto riscontro, pertanto, integrando inosservanza di specifici doveri di legge, è fonte di responsabilità verso il traente, per il danno prodotto dal pagamento dell'assegno a persona non legittimata. A questo consolidato principio giurisprudenziale (v. Cass. 28 giugno 1988 n. 4367, 1° luglio 1997 n. 5886, 15 ottobre 1999 n. 11621) non si è attenuta la Corte di Venezia, la quale ha definito come diligente il contegno della Cassa di risparmio, non considerando che la violazione delle predette disposizioni in sé comportava comportamento negligente. Il secondo motivo del ricorso, con il quale si rinnova la tesi della spettanza della rivalutazione monetaria anche per il tempo successivo alla pronuncia del Tribunale e della cumulabilità con tale rivalutazione degli interessi, è inammissibile, dato che la Corte di Venezia ha statuito sulla relativa problematica soltanto nel rapporto con il LC, ormai estraneo al dibattito per effetto della proposizione del ricorso nei riguardi soltanto della Cassa di risparmio, non anche nel rapporto ich 7 con quest'ultima (in coerenza con il diniego della sua responsabilità verso l'BU). L'accoglimento del ricorso principale, limitatamente alla seconda censura del primo motivo, esige, con la cassazione della sentenza impugnata nella parte investita dalla censura stessa, la prosecuzione della causa in sede di rinvio, nel rapporto fra l'BU e la Cassa di risparmio, affinchè, fermo restando il riconoscimento della colpa concorrente dell'uno, si riesamini la questione della responsabilità risarcitoria dell'altra in conformità del principio dinanzi enunciato. Al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Corte d'appello, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale limitatamente alla seconda censura del primo motivo del ricorso stesso, dichiarando inammissibili le altre censure, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla deduzione accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 10 marzo 2003. Il presidente fyclo Il consigliere rel. est. lowo كسا CORTE SUPREMADI AZIONE Prima So me Civile CANCELLIERE Depositatu A ncelleria Andrea Branchi 29 AGO 2003 IL CANCELLIERE