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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3654/24 R.G. posta in decisione all'udienza dell'08/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio degli avv.ti Glenda Fontana Parte_1
e RA TO, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Grazia CP_1
Ambrosetti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. ALIDA POZZI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1 pagina 1 di 11 e il sig. in data 22 settembre 2012 in Gallarate (atto n. 53 serie 1 Gallarate) CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Revocare l'assegnazione della casa famigliare al sig. CP_1
3. Prevedere ai sensi dell'art. 473 bis 4 cpc l'ascolto del minore che per le sue caratteristiche psicologiche dovrà essere opportunamente effettuato tramite ausiliario anche al fine di valutare l'autenticità del pensiero del minore;
4. Disporre l'affidamento del minore all'Ente Servizio Sociale del Comune di Gallarate con il compito di predisporre con tempestività, un programma di sostegno alla genitorialità ai genitori, sia individuale che congiunto. Prevedere che il SS attui un protocollo di family bridging con lo scopo di guidare il minore al riavvicinamento alla madre, stabilendo sin da subito un primo calendario di incontri tra il minore e la madre, che preveda almeno 4 incontri settimanali di almeno 2 ore ciascuno, per il primo mese. Disporre per i tre mesi successivi che il minore resti con la madre i pomeriggi in cui non lavora (4 pomeriggi su 5), con previsione di almeno due cene e di due pernottamenti infrasettimanali. Disporre l'alternanza per i week end e le feste.
Prevedere che il SS agisca nel rispetto della bigenitorialità in modo tempestivo nel rispetto dell'art. 8 CEDU;
5. Disporre che il SS attivi immediatamente il centro diurno per il minore e contestualmente prevedere l'immediata attuazione del percorso suggerito dalla NPI presso Il Seme;
6. Disporre, all'esito del percorso di riavvicinamento tra madre e figlio, un collocamento paritario e/o il collocamento del minore presso la madre in quanto maggiormente presente durante la giornata, garantendo al minore di poter stare il maggior tempo possibile con i genitori quando gli stessi non sono al lavoro;
7. Disporre che il Giudice preveda una sanzione ai sensi dell'art. 473 bis 39 per l'inadempimento da parte del genitore collocatario in caso di mancato rispetto del calendario stabilito circa i tempi di cura predisposti dal Giudice;
8. Ridurre il contributo al mantenimento del minore ad euro 250,00 mensili rivalutabile ISTAT, tenuto conto della piena disponibilità in capo al padre della pensione di invalidità del minore
(pari ad euro 346,33). Disporre che l'Assegno unico sia percepito in modo esclusivo dal padre ad integrazione del mantenimento e ciò fintanto che il minore resti collocato prevalentemente dal padre. Una volta raggiunto un tempo paritario di cura, disporre che ciascun genitore contribuisca al minore in modo diretto, con equa divisione dell'AU e della pensione di invalidità; pagina 2 di 11 9. Applicare per le spese extra assegno le linee guida del Tribunale di Milano aggiornate al giugno
2025.
In via istruttoria:
Chiede AMMETTERSI CTU volta ad individuare i motivi del rifiuto del minore e a individuare i percorsi più efficaci per il riavvicinamento della madre al minore, prevedendo come obiettivo la ricostruzione del rapporto madre/figlio.
In via ISTRUTTORIA
Si rinnova la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ha ricevuto l'intimazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. da parte dell'avv.
GN e che è stata sentita ai sensi dell'art. 391 c.p.p. per le indagini difensive richieste dalla sig.ra e che le sue dichiarazioni sono state correttamente riassunte nel Pt_1 documento che le viene mostrato? (testi , ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
2) Vero che a scuola ha riferito del suo forte desiderio di incontrare la mamma in varie Per_1 occasioni risalenti al periodo tra gennaio e maggio 2024? (teste e Tes_3 Tes_2
3) Vero che durante le vacanze dell'oratorio estivo relative al luglio 2024, ha trascorso Per_1 molto tempo con lei e che spesso ha riferito di voler incontrare la mamma e che le ha Per_1 chiesto di non dare il suo numero di telefono alla mamma perché l'Assistente sociale si sarebbe arrabbiata? (teste ) Testimone_6
4) Vero che si mostra affettuoso e ricerca la sua attenzione quando il padre non è Per_1 presente e si mostra chiuso e non saluta quando c'è il padre? (teste don ); Testimone_6
5) Vero che ha partecipato ad un incontro insieme alla sig.ra con la A.S. Parte_1
AG in data 27 ottobre 2023 durante il quale veniva consigliato alla mamma di non raggiungere Gallarate perché ormai l'aveva rifiutata (teste don. ; Per_1 Testimone_7
6) Vero che il sig. ha raggiunto la sig.ra invitandola a uscire subito dalla CP_1 Pt_1
Chiesa perché la sua presenza aveva turbato il figlio al termine della cerimonia della
Cresima in data 22 ottobre 2023 (teste ); Testimone_8
7) Vero che il rapporto fraterno si è interrotto nel febbraio 2022 e che non vede e sente Per_1 da allora? (teste ); Tes_9
8) Vero che ha scritto una mail chiedendo incontro ufficiale all'AS AG per poter incontrare ma che non ha ottenuto alcuna risposta? (teste ) Per_1 Tes_9
pagina 3 di 11 9) Vero che il sig. e suo figlio non hanno mai vissuto nell'appartamento di via Col di CP_1
Lana 15? (teste ) Testimone_10
Si indicano a testi, con riserva di altrimenti dedurre e indicare testimoni, all'esito delle deduzioni avverse: sig.ra residente in [...] Testimone_11
prof. via Repubblica dell'Ossola n. 9, Baveno Persona_2
prof. residente in [...] Persona_3
Dott.ssa , residente in [...] Persona_4
Testi
, residente in [...]presso la Parrocchia San Cristoforo di Gallarate, piazza Testimone_6
Libertà.
Don residente in [...]ostiense 55 sc b interno 6 00154 Roma Testimone_7
Sig.ra , residente in [...] Testimone_8
Sig.na , residente in [...] Parte_2
Sig.ra , residente in [...] Testimone_10
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Voglia il Tribunale così giudicare:
Nel merito:
Accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Revocare l'assegnazione della casa coniugale al sig. dando atto che la stessa è prossima alla CP_1 vendita.
Confermare l'affidamento all'ente del minore con limitazione della responsabilità genitoriale in merito agli aspetti scolastici, educativi e sanitari mantenendo in essere gli interventi di supporto a favore del minore e attivandone di nuovi che risultassero necessari.
Confermare il collocamento del minore presso il padre.
Disporre che le visite le visite madre/ figlio avvengano in spazio neutro o altra modalità adeguata al minore esclusivamente secondo il calendario e le indicazioni concordati con i servizi specialistici con facoltà per l'ente di mantenere la sospensione in essere delle visite materne.
Tenuto conto delle differenze reddituali e della revoca dell'assegnazione al sig. della casa CP_1 coniugale, porre a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 versando al padre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente pagina 4 di 11 secondo gli indici Istat e di sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano.
Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dal padre.
Confermare l'incarico per l'ente affidatario di relazionare il GT con cadenza quadrimestrale.
Rigettare ogni diversa domanda di parte attrice.
In ogni caso: Spese legali rifuse.
In via istruttoria:
- Ordinare alla sig.ra di depositare il contratto di locazione relativo alla casa di Gallarate via Pt_1
Arconti 45 ove attualmente abita.
- Ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni:
1) vero che ho ricevuto l'intimazione ai sensi dell'art. 391 c.p.p. da parte dell'avv. Matteo Maurizio
Porrello e che sono stata sentita ai sensi dell'art. 391 c.p.p. per le indagini difensive rendendo le dichiarazioni correttamente riassunte nel documento che mi viene rammostrato e che confermo.
2) vero che in data 22 ottobre 2023 la sig.ra ha assistito alla Cresima del figlio accompagnata Pt_1 da una donna presentatasi come assistente sociale di Catania;
3) vero che quando mentre era ancora in Chiesa al termine della Cresima, si è accorto della Per_1 presenza della madre si è messo a piangere e a tremare;
4) vero che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al punto 3 di fronte al pianto del bambino il sig. ha detto alla moglie “Non so cosa dirti, sta piangendo” e a quel punto la sig. è uscita CP_1 Pt_1 dalla Chiesa;
5) vero che ho accompagnato mio nipote alla partenza per la vacanza con l'oratorio dell'estate Per_1
2024 e in tale occasione ho detto a don “Le raccomando;
Testimone_6 Per_1
6) vero che in data 7 settembre 2024, in occasione della giornata gallaratese dello sport, la sig.ra si è avvicinata alla postazione della rotellistica presentandosi come mamma di Pt_1 Persona_5
7) vero che in data 7 settembre 2024 nell'occasione della giornata gallaratese dello sport di cui al capitolo 6 la sig.ra ha chiesto all'allenatrice presente se chiedesse della mamma e di Pt_1 Per_1 essere inserita nella chat dei genitori degli allievi.
Testi: via Gen. Dalla Chiesa 13 Gallarate sul cap. 1 Testimone_12 via Gen. Dalla Chiesa 13 Gallarate sul cap. 1 Testimone_13
Via Rossini 66 Busto Arsizio sul cap. 1 Persona_6
Via Cavour 9 Gallarate sui capitoli da 2 a 5. Testimone_14
c/o Rotellistica Gallaratese Asd via Gen. Dalla Chiesa 15 Gallarate sui capp. 6 e7 Testimone_15
pagina 5 di 11 Testi tutti da sentirsi a prova contraria su tutti i capitoli dedotti da parte attrice eventualmente ammessi oltre Dott. c/o Servizi Sociali del Comune di Gallarate da sentirsi in controprova sui Testimone_16 capitoli 3, 4 e 7 di controparte eventualmente ammessi.
-Rigettare l'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte attrice nella memoria ex art. 473-bis.17 n.
1 cpc innanzitutto in quanto è emersa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal minore e comunque per i seguenti motivi:
quanto al cap. 2 perché contenente giudizi non demandabili ai testi;
quanto al cap. 4: perché generico e contenente giudizi non demandabili ai testi;
quanto ai capp. 5 e 6: perché generici, contenenti giudizi non demandabili ai testi ed in parte negativi;
quanto al cap. 9: perché negativo;
quanto al cap. 10: perché da provarsi documentalmente.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni
1) confermare l'affido del minore all'ente, limitatamente alla regolamentazione dei rapporti madre/figlio, degli aspetti scolastici e sanitari per il minore, con collocamento presso il padre, mantenendo gli interventi in essere, in relazione al monitoraggio dei rapporti tra minore ed i genitori;
2) confermare e mantenere il percorso di sostegno psicologico/terapeutico ritenuto più idoneo a favore di alla luce dell'attuale situazione psicofisica del minore, anche valutando, con l'accordo dei Per_1 genitori per la compartecipazione ai costi, il ricorso ad un terapeuta privato, scelto di comune intesa tra i sigg. e , al fine di sostenere il minore sia nel percorso di riavvicinamento alla figura CP_1 Pt_1 materna sia nell'affrontare le criticità legate al funzionamento mentale di ed al suo sviluppo Per_1 psico-fisico, ivi compresa la frequentazione di un centro diurno o di enti equipollenti;
3) tenendo presente come prioritario il benessere psicofisico e la disponibilità del minore, prevedere che l'ente, provvisoriamente affidatario, regolamenti i contatti e le frequentazioni madre/figlio cercando la soluzione più idonea rispetto al grado di tenuta di ed alle sue esigenze, con la Per_1 presenza di un educatore (attualmente nella persona del sig. già noto al minore), Controparte_2 valutando anche le modalità e le tempistiche per consentire al minore di relazionarsi con le altre figure famigliari del nucleo materno (la sorella, il nonno, lo zio…);
4) con l'aiuto del terapeuta di e dell'ente, nel rispetto delle reazioni e del benessere di Per_1 Per_1 provare a ripristinare almeno i contatti telefonici (chiamate e videochiamate con frequenza e tempi di pagina 6 di 11 durata da valutare ad opera dell'ente affidatario) del minore con la madre, sempre alla presenza dell'educatore di riferimento e non sull'utenza del minore (salvo diverso avviso dei Servizi), al fine di riavvicinare alla sig.ra ; Per_1 Pt_1
5) invitare i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro nell'interesse del figlio minorenne, astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
6) mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare con l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti il GT competente tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti.
7) in punto di statuizioni economiche a favore del minore, il CS si rimette alla superiore valutazione del
Giudicante, ritenendo che i genitori di abbiano le risorse per provvedere al mantenimento del Per_1 figlio ed a garantire allo stesso i bisogni essenziali (scuola, sport ed attività ricreative, cura della salute…).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 22/09/2012
è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta in data 13/11/2017 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1771/2021 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve confermarsi il regime di affidamento del minore al Comune di residenza con il suo Per_1 collocamento paterno già disposto in sede di separazione alla luce dell'esito degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali del Comune di Gallarate, che hanno suggerito il mantenimento di tale misura alla luce della persistente incapacità dei genitori di attuare un'effettiva cogenitorialità nell'interesse del figlio.
Del resto, tale valutazione è stata condivisa anche dal Curatore Speciale del minore, che ha riferito anche su episodi di intromissione di terze persone estranee che, approfittando dei contatti con in Per_1 ambito, ad esempio, scolastico, lo sollecitavano a riprendere il suo rapporto con la madre, con rischi di serio pregiudizio a carico di un bambino come che fatica ad elaborare certe sollecitazioni e che Per_1 reagisce in maniera disregolata ed incontenibile a simili informazioni, rimanendo destabilizzato.
Nel contempo, deve assegnarsi ai Servizi Sociali il compito di disciplinare le visite materne, una volta pagina 7 di 11 che si saranno ricreate le condizioni per un riavvicinamento di alla madre, posto che allo stato Per_1 persiste il rifiuto del minore a riprendere i contatti con la ricorrente.
Infatti, secondo quanto riferito dal Curatore Speciale del minore all'esito di vari incontri di rete organizzati dai Servizi con i diversi operatori (dott.ssa , dott.ssa e dott. sono CP_3 Per_7 CP_2 emersi una seria fatica di nel relazionarsi con la ed un netto rifiuto del minore alla Per_1 Pt_1 ripresa degli incontri con la madre e financo con i parenti del nucleo materno.
In particolare, l'educatore ha riferito che dallo scorso dicembre NO ha manifestato Controparte_2 agitazione nella fase preparatoria dell'incontro con la madre, con una forte resistenza ad effettuare l'incontro, durante il quale il minore ha gridato contro la , usando parole volgari e tirando anche Pt_1 oggetti in giro;
peraltro, l'aumento dell'aggressività di è stato confermato dalla dott.ssa Per_1 CP_3
e dalle insegnanti in sede di elaborazione del PEI del minore, di cui è stata sottolineata l'involuzione tra il primo e secondo quadrimestre, poiché nel secondo quadrimestre è apparso più nervoso, e, Per_1 nell'assegnazione dei compiti, ha posto in essere una condotta oppositiva ed una seria difficoltà nella gestione delle emozioni (rabbia e nervosismo), confermando, peraltro, quanto in data 10 gennaio 2025 aveva già relazionato la dott.ssa sui problemi cognitivi del ragazzo. Per_7
L'opportunità di sospendere gli incontri con la madre in attesa di una futura auspicabile evoluzione nel rapporto tra madre e figlio è emersa anche dalla relazione dei Servizi Sociali, che così hanno scritto:
pagina 8 di 11 pagina 9 di 11 Deve revocarsi l'assegnazione al padre della casa coniugale (disposizione sulla quale le parti concordano), in quanto posta in vendita.
Per quanto concerne la determinazione del contributo al mantenimento del minore, deve incrementarsene la misura in € 500 mensili rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguato rispetto alle maggiori esigenze di connesse alla sua intervenuta crescita, al più gravoso Per_1 onere economico gravante sul padre in relazione all'interruzione dei rapporti tra e la madre, Per_1 nonché al divario riscontrabile tra le condizioni economiche dei due genitori;
in effetti, dai documenti in atti è emerso che entrambi hanno beneficiato di un incremento tra il 2022 ed il 2023 (più contenuto per il ma anche che il reddito percepito dalla nel 2024 è superiore a quello del CP_1 Pt_1 convenuto (€ 32.532 contro € 26.531), che, peraltro, non beneficia più della casa coniugale.
Può attribuirsi al il 100% dell'assegno unico in quanto genitore collocatario, avuto riguardo, CP_1 altresì, alla disparità reddituale tra i genitori.
Infine, non si ravvisa allo stato la necessità di procedere alla nomina del Curatore Speciale sostanziale.
Alla soccombenza della consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dal Pt_1 resistente nella quantificazione operata in dispositivo, mentre il compenso del Curatore Speciale deve essere posto a carico solidale delle parti, posto che la sua nomina è stata resa necessaria dalla persistente conflittualità tra i genitori.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes in Gallarate il 22/09/2012;
2) Conferma l'affidamento di all'Ente per ogni decisione scolastica, sanitaria, ludico-sportiva e Per_1 relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con il suo collocamento presso il padre;
3) Assegna ai Servizi Sociali la regolamentazione delle visite materne una volta che si saranno create le condizioni per la ripresa;
4) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Gallarate proseguano nel loro monitoraggio e negli interventi già in atto in favore del nucleo familiare, confermando la vigilanza del Giudice Tutelare in atto;
5) Revoca l'assegnazione al padre della casa coniugale;
6) Pone a carico della madre l'obbligo di versare al resistente un assegno di € 500 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
7) Attribuisce al padre il 100% dell'assegno unico;
pagina 10 di 11 8) Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dal resistente nell'importo di € 5.000 per compensi, oltre gli accessori di legge;
9) Pone a carico solidale il compenso del Curatore Speciale nell'importo di € 3.000, oltre gli accessori di legge;
10) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 53, serie I, anno 2012.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'08/10/2025
Il Presidente Estensore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3654/24 R.G. posta in decisione all'udienza dell'08/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio degli avv.ti Glenda Fontana Parte_1
e RA TO, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Grazia CP_1
Ambrosetti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. ALIDA POZZI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1 pagina 1 di 11 e il sig. in data 22 settembre 2012 in Gallarate (atto n. 53 serie 1 Gallarate) CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Revocare l'assegnazione della casa famigliare al sig. CP_1
3. Prevedere ai sensi dell'art. 473 bis 4 cpc l'ascolto del minore che per le sue caratteristiche psicologiche dovrà essere opportunamente effettuato tramite ausiliario anche al fine di valutare l'autenticità del pensiero del minore;
4. Disporre l'affidamento del minore all'Ente Servizio Sociale del Comune di Gallarate con il compito di predisporre con tempestività, un programma di sostegno alla genitorialità ai genitori, sia individuale che congiunto. Prevedere che il SS attui un protocollo di family bridging con lo scopo di guidare il minore al riavvicinamento alla madre, stabilendo sin da subito un primo calendario di incontri tra il minore e la madre, che preveda almeno 4 incontri settimanali di almeno 2 ore ciascuno, per il primo mese. Disporre per i tre mesi successivi che il minore resti con la madre i pomeriggi in cui non lavora (4 pomeriggi su 5), con previsione di almeno due cene e di due pernottamenti infrasettimanali. Disporre l'alternanza per i week end e le feste.
Prevedere che il SS agisca nel rispetto della bigenitorialità in modo tempestivo nel rispetto dell'art. 8 CEDU;
5. Disporre che il SS attivi immediatamente il centro diurno per il minore e contestualmente prevedere l'immediata attuazione del percorso suggerito dalla NPI presso Il Seme;
6. Disporre, all'esito del percorso di riavvicinamento tra madre e figlio, un collocamento paritario e/o il collocamento del minore presso la madre in quanto maggiormente presente durante la giornata, garantendo al minore di poter stare il maggior tempo possibile con i genitori quando gli stessi non sono al lavoro;
7. Disporre che il Giudice preveda una sanzione ai sensi dell'art. 473 bis 39 per l'inadempimento da parte del genitore collocatario in caso di mancato rispetto del calendario stabilito circa i tempi di cura predisposti dal Giudice;
8. Ridurre il contributo al mantenimento del minore ad euro 250,00 mensili rivalutabile ISTAT, tenuto conto della piena disponibilità in capo al padre della pensione di invalidità del minore
(pari ad euro 346,33). Disporre che l'Assegno unico sia percepito in modo esclusivo dal padre ad integrazione del mantenimento e ciò fintanto che il minore resti collocato prevalentemente dal padre. Una volta raggiunto un tempo paritario di cura, disporre che ciascun genitore contribuisca al minore in modo diretto, con equa divisione dell'AU e della pensione di invalidità; pagina 2 di 11 9. Applicare per le spese extra assegno le linee guida del Tribunale di Milano aggiornate al giugno
2025.
In via istruttoria:
Chiede AMMETTERSI CTU volta ad individuare i motivi del rifiuto del minore e a individuare i percorsi più efficaci per il riavvicinamento della madre al minore, prevedendo come obiettivo la ricostruzione del rapporto madre/figlio.
In via ISTRUTTORIA
Si rinnova la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ha ricevuto l'intimazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. da parte dell'avv.
GN e che è stata sentita ai sensi dell'art. 391 c.p.p. per le indagini difensive richieste dalla sig.ra e che le sue dichiarazioni sono state correttamente riassunte nel Pt_1 documento che le viene mostrato? (testi , ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
2) Vero che a scuola ha riferito del suo forte desiderio di incontrare la mamma in varie Per_1 occasioni risalenti al periodo tra gennaio e maggio 2024? (teste e Tes_3 Tes_2
3) Vero che durante le vacanze dell'oratorio estivo relative al luglio 2024, ha trascorso Per_1 molto tempo con lei e che spesso ha riferito di voler incontrare la mamma e che le ha Per_1 chiesto di non dare il suo numero di telefono alla mamma perché l'Assistente sociale si sarebbe arrabbiata? (teste ) Testimone_6
4) Vero che si mostra affettuoso e ricerca la sua attenzione quando il padre non è Per_1 presente e si mostra chiuso e non saluta quando c'è il padre? (teste don ); Testimone_6
5) Vero che ha partecipato ad un incontro insieme alla sig.ra con la A.S. Parte_1
AG in data 27 ottobre 2023 durante il quale veniva consigliato alla mamma di non raggiungere Gallarate perché ormai l'aveva rifiutata (teste don. ; Per_1 Testimone_7
6) Vero che il sig. ha raggiunto la sig.ra invitandola a uscire subito dalla CP_1 Pt_1
Chiesa perché la sua presenza aveva turbato il figlio al termine della cerimonia della
Cresima in data 22 ottobre 2023 (teste ); Testimone_8
7) Vero che il rapporto fraterno si è interrotto nel febbraio 2022 e che non vede e sente Per_1 da allora? (teste ); Tes_9
8) Vero che ha scritto una mail chiedendo incontro ufficiale all'AS AG per poter incontrare ma che non ha ottenuto alcuna risposta? (teste ) Per_1 Tes_9
pagina 3 di 11 9) Vero che il sig. e suo figlio non hanno mai vissuto nell'appartamento di via Col di CP_1
Lana 15? (teste ) Testimone_10
Si indicano a testi, con riserva di altrimenti dedurre e indicare testimoni, all'esito delle deduzioni avverse: sig.ra residente in [...] Testimone_11
prof. via Repubblica dell'Ossola n. 9, Baveno Persona_2
prof. residente in [...] Persona_3
Dott.ssa , residente in [...] Persona_4
Testi
, residente in [...]presso la Parrocchia San Cristoforo di Gallarate, piazza Testimone_6
Libertà.
Don residente in [...]ostiense 55 sc b interno 6 00154 Roma Testimone_7
Sig.ra , residente in [...] Testimone_8
Sig.na , residente in [...] Parte_2
Sig.ra , residente in [...] Testimone_10
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Voglia il Tribunale così giudicare:
Nel merito:
Accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Revocare l'assegnazione della casa coniugale al sig. dando atto che la stessa è prossima alla CP_1 vendita.
Confermare l'affidamento all'ente del minore con limitazione della responsabilità genitoriale in merito agli aspetti scolastici, educativi e sanitari mantenendo in essere gli interventi di supporto a favore del minore e attivandone di nuovi che risultassero necessari.
Confermare il collocamento del minore presso il padre.
Disporre che le visite le visite madre/ figlio avvengano in spazio neutro o altra modalità adeguata al minore esclusivamente secondo il calendario e le indicazioni concordati con i servizi specialistici con facoltà per l'ente di mantenere la sospensione in essere delle visite materne.
Tenuto conto delle differenze reddituali e della revoca dell'assegnazione al sig. della casa CP_1 coniugale, porre a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 versando al padre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente pagina 4 di 11 secondo gli indici Istat e di sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano.
Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dal padre.
Confermare l'incarico per l'ente affidatario di relazionare il GT con cadenza quadrimestrale.
Rigettare ogni diversa domanda di parte attrice.
In ogni caso: Spese legali rifuse.
In via istruttoria:
- Ordinare alla sig.ra di depositare il contratto di locazione relativo alla casa di Gallarate via Pt_1
Arconti 45 ove attualmente abita.
- Ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni:
1) vero che ho ricevuto l'intimazione ai sensi dell'art. 391 c.p.p. da parte dell'avv. Matteo Maurizio
Porrello e che sono stata sentita ai sensi dell'art. 391 c.p.p. per le indagini difensive rendendo le dichiarazioni correttamente riassunte nel documento che mi viene rammostrato e che confermo.
2) vero che in data 22 ottobre 2023 la sig.ra ha assistito alla Cresima del figlio accompagnata Pt_1 da una donna presentatasi come assistente sociale di Catania;
3) vero che quando mentre era ancora in Chiesa al termine della Cresima, si è accorto della Per_1 presenza della madre si è messo a piangere e a tremare;
4) vero che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al punto 3 di fronte al pianto del bambino il sig. ha detto alla moglie “Non so cosa dirti, sta piangendo” e a quel punto la sig. è uscita CP_1 Pt_1 dalla Chiesa;
5) vero che ho accompagnato mio nipote alla partenza per la vacanza con l'oratorio dell'estate Per_1
2024 e in tale occasione ho detto a don “Le raccomando;
Testimone_6 Per_1
6) vero che in data 7 settembre 2024, in occasione della giornata gallaratese dello sport, la sig.ra si è avvicinata alla postazione della rotellistica presentandosi come mamma di Pt_1 Persona_5
7) vero che in data 7 settembre 2024 nell'occasione della giornata gallaratese dello sport di cui al capitolo 6 la sig.ra ha chiesto all'allenatrice presente se chiedesse della mamma e di Pt_1 Per_1 essere inserita nella chat dei genitori degli allievi.
Testi: via Gen. Dalla Chiesa 13 Gallarate sul cap. 1 Testimone_12 via Gen. Dalla Chiesa 13 Gallarate sul cap. 1 Testimone_13
Via Rossini 66 Busto Arsizio sul cap. 1 Persona_6
Via Cavour 9 Gallarate sui capitoli da 2 a 5. Testimone_14
c/o Rotellistica Gallaratese Asd via Gen. Dalla Chiesa 15 Gallarate sui capp. 6 e7 Testimone_15
pagina 5 di 11 Testi tutti da sentirsi a prova contraria su tutti i capitoli dedotti da parte attrice eventualmente ammessi oltre Dott. c/o Servizi Sociali del Comune di Gallarate da sentirsi in controprova sui Testimone_16 capitoli 3, 4 e 7 di controparte eventualmente ammessi.
-Rigettare l'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte attrice nella memoria ex art. 473-bis.17 n.
1 cpc innanzitutto in quanto è emersa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal minore e comunque per i seguenti motivi:
quanto al cap. 2 perché contenente giudizi non demandabili ai testi;
quanto al cap. 4: perché generico e contenente giudizi non demandabili ai testi;
quanto ai capp. 5 e 6: perché generici, contenenti giudizi non demandabili ai testi ed in parte negativi;
quanto al cap. 9: perché negativo;
quanto al cap. 10: perché da provarsi documentalmente.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni
1) confermare l'affido del minore all'ente, limitatamente alla regolamentazione dei rapporti madre/figlio, degli aspetti scolastici e sanitari per il minore, con collocamento presso il padre, mantenendo gli interventi in essere, in relazione al monitoraggio dei rapporti tra minore ed i genitori;
2) confermare e mantenere il percorso di sostegno psicologico/terapeutico ritenuto più idoneo a favore di alla luce dell'attuale situazione psicofisica del minore, anche valutando, con l'accordo dei Per_1 genitori per la compartecipazione ai costi, il ricorso ad un terapeuta privato, scelto di comune intesa tra i sigg. e , al fine di sostenere il minore sia nel percorso di riavvicinamento alla figura CP_1 Pt_1 materna sia nell'affrontare le criticità legate al funzionamento mentale di ed al suo sviluppo Per_1 psico-fisico, ivi compresa la frequentazione di un centro diurno o di enti equipollenti;
3) tenendo presente come prioritario il benessere psicofisico e la disponibilità del minore, prevedere che l'ente, provvisoriamente affidatario, regolamenti i contatti e le frequentazioni madre/figlio cercando la soluzione più idonea rispetto al grado di tenuta di ed alle sue esigenze, con la Per_1 presenza di un educatore (attualmente nella persona del sig. già noto al minore), Controparte_2 valutando anche le modalità e le tempistiche per consentire al minore di relazionarsi con le altre figure famigliari del nucleo materno (la sorella, il nonno, lo zio…);
4) con l'aiuto del terapeuta di e dell'ente, nel rispetto delle reazioni e del benessere di Per_1 Per_1 provare a ripristinare almeno i contatti telefonici (chiamate e videochiamate con frequenza e tempi di pagina 6 di 11 durata da valutare ad opera dell'ente affidatario) del minore con la madre, sempre alla presenza dell'educatore di riferimento e non sull'utenza del minore (salvo diverso avviso dei Servizi), al fine di riavvicinare alla sig.ra ; Per_1 Pt_1
5) invitare i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro nell'interesse del figlio minorenne, astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
6) mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare con l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti il GT competente tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti.
7) in punto di statuizioni economiche a favore del minore, il CS si rimette alla superiore valutazione del
Giudicante, ritenendo che i genitori di abbiano le risorse per provvedere al mantenimento del Per_1 figlio ed a garantire allo stesso i bisogni essenziali (scuola, sport ed attività ricreative, cura della salute…).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 22/09/2012
è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta in data 13/11/2017 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1771/2021 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve confermarsi il regime di affidamento del minore al Comune di residenza con il suo Per_1 collocamento paterno già disposto in sede di separazione alla luce dell'esito degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali del Comune di Gallarate, che hanno suggerito il mantenimento di tale misura alla luce della persistente incapacità dei genitori di attuare un'effettiva cogenitorialità nell'interesse del figlio.
Del resto, tale valutazione è stata condivisa anche dal Curatore Speciale del minore, che ha riferito anche su episodi di intromissione di terze persone estranee che, approfittando dei contatti con in Per_1 ambito, ad esempio, scolastico, lo sollecitavano a riprendere il suo rapporto con la madre, con rischi di serio pregiudizio a carico di un bambino come che fatica ad elaborare certe sollecitazioni e che Per_1 reagisce in maniera disregolata ed incontenibile a simili informazioni, rimanendo destabilizzato.
Nel contempo, deve assegnarsi ai Servizi Sociali il compito di disciplinare le visite materne, una volta pagina 7 di 11 che si saranno ricreate le condizioni per un riavvicinamento di alla madre, posto che allo stato Per_1 persiste il rifiuto del minore a riprendere i contatti con la ricorrente.
Infatti, secondo quanto riferito dal Curatore Speciale del minore all'esito di vari incontri di rete organizzati dai Servizi con i diversi operatori (dott.ssa , dott.ssa e dott. sono CP_3 Per_7 CP_2 emersi una seria fatica di nel relazionarsi con la ed un netto rifiuto del minore alla Per_1 Pt_1 ripresa degli incontri con la madre e financo con i parenti del nucleo materno.
In particolare, l'educatore ha riferito che dallo scorso dicembre NO ha manifestato Controparte_2 agitazione nella fase preparatoria dell'incontro con la madre, con una forte resistenza ad effettuare l'incontro, durante il quale il minore ha gridato contro la , usando parole volgari e tirando anche Pt_1 oggetti in giro;
peraltro, l'aumento dell'aggressività di è stato confermato dalla dott.ssa Per_1 CP_3
e dalle insegnanti in sede di elaborazione del PEI del minore, di cui è stata sottolineata l'involuzione tra il primo e secondo quadrimestre, poiché nel secondo quadrimestre è apparso più nervoso, e, Per_1 nell'assegnazione dei compiti, ha posto in essere una condotta oppositiva ed una seria difficoltà nella gestione delle emozioni (rabbia e nervosismo), confermando, peraltro, quanto in data 10 gennaio 2025 aveva già relazionato la dott.ssa sui problemi cognitivi del ragazzo. Per_7
L'opportunità di sospendere gli incontri con la madre in attesa di una futura auspicabile evoluzione nel rapporto tra madre e figlio è emersa anche dalla relazione dei Servizi Sociali, che così hanno scritto:
pagina 8 di 11 pagina 9 di 11 Deve revocarsi l'assegnazione al padre della casa coniugale (disposizione sulla quale le parti concordano), in quanto posta in vendita.
Per quanto concerne la determinazione del contributo al mantenimento del minore, deve incrementarsene la misura in € 500 mensili rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguato rispetto alle maggiori esigenze di connesse alla sua intervenuta crescita, al più gravoso Per_1 onere economico gravante sul padre in relazione all'interruzione dei rapporti tra e la madre, Per_1 nonché al divario riscontrabile tra le condizioni economiche dei due genitori;
in effetti, dai documenti in atti è emerso che entrambi hanno beneficiato di un incremento tra il 2022 ed il 2023 (più contenuto per il ma anche che il reddito percepito dalla nel 2024 è superiore a quello del CP_1 Pt_1 convenuto (€ 32.532 contro € 26.531), che, peraltro, non beneficia più della casa coniugale.
Può attribuirsi al il 100% dell'assegno unico in quanto genitore collocatario, avuto riguardo, CP_1 altresì, alla disparità reddituale tra i genitori.
Infine, non si ravvisa allo stato la necessità di procedere alla nomina del Curatore Speciale sostanziale.
Alla soccombenza della consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dal Pt_1 resistente nella quantificazione operata in dispositivo, mentre il compenso del Curatore Speciale deve essere posto a carico solidale delle parti, posto che la sua nomina è stata resa necessaria dalla persistente conflittualità tra i genitori.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes in Gallarate il 22/09/2012;
2) Conferma l'affidamento di all'Ente per ogni decisione scolastica, sanitaria, ludico-sportiva e Per_1 relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con il suo collocamento presso il padre;
3) Assegna ai Servizi Sociali la regolamentazione delle visite materne una volta che si saranno create le condizioni per la ripresa;
4) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Gallarate proseguano nel loro monitoraggio e negli interventi già in atto in favore del nucleo familiare, confermando la vigilanza del Giudice Tutelare in atto;
5) Revoca l'assegnazione al padre della casa coniugale;
6) Pone a carico della madre l'obbligo di versare al resistente un assegno di € 500 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
7) Attribuisce al padre il 100% dell'assegno unico;
pagina 10 di 11 8) Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dal resistente nell'importo di € 5.000 per compensi, oltre gli accessori di legge;
9) Pone a carico solidale il compenso del Curatore Speciale nell'importo di € 3.000, oltre gli accessori di legge;
10) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 53, serie I, anno 2012.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'08/10/2025
Il Presidente Estensore
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