Art. 12.
Ad integrazione della indennita' di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e' corrisposto, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale della indennita' predetta, entro il limite massimo di L. 2.000 giornaliere.
Ad integrazione della indennita' di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e' corrisposto, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale della indennita' predetta, entro il limite massimo di L. 2.000 giornaliere.