Articolo 12 della Legge 14 maggio 1976, n. 389
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 giugno 1976
Art. 12.
Ad integrazione della indennita' di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e' corrisposto, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale della indennita' predetta, entro il limite massimo di L. 2.000 giornaliere.
Entrata in vigore il 25 giugno 1976