TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona SS Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda giudiziale di divorzio iscritta al R.G. 21801/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Flaminia Ponti
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
avv. Gianluca Cassiano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.25, depositate in data 14.2.25 unitamente all'accordo tra i coniugi del 14.6.24 sottoscritto dalle parti;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1- I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2- Ciascuno dei coniugi continuerà a provvedere al proprio mantenimento;
3- Confermare l'affidamento condiviso dei due figli e che rimarranno affidati quale genitore Per_1 Persona_2 collocatario alla madre, con la quale vivranno stabilmente;
4- il padre potrà tenere con sé i due minori il martedì pomeriggio, dalle ore 16.20 alle ore 20.20 e il giovedì dalle ore 16.20 alla mattina del venerdì alle ore 8.20 quando accompagnerà i minori a scuola. Durante i giorni di affidamento al padre infrasettimanali, lo stesso sarà tenuto a vigilare sul corretto adempimento dei compiti scolastici e ad accompagnarli ai luoghi ove gli stessi effettuano le attività sportive concordate dai genitori o altre attività o terapie sempre concordate. Nei giorni spettanti al padre, lo stesso potrà provvedere ai minori anche con l'ausilio di baby sitter o nonni paterni qualora la scuola sia chiusa per scioperi o altri fatti contingenti. Rimarrà escluso il caso di malattia/febbre dei minori, che in tal caso rimarranno presso la madre collocataria salvo diverso accordo. Ogni costo relativo all'ausilio di una baby sitter nei giorni di competenza non rientrerà nelle spese condivise dai genitori, ma rimarrà in capo al genitore competente nello specifico giorno.
5- Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno le vacanze con la madre e con il padre una settimana ciascuno ad anni alterni
(per l'anno 2024, la madre terrà i bambini dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre, mentre il padre dal 31 dicembre fino al 6 gennaio 2025). Allo stesso modo le vacanze Pasquali, consistenti nei giorni concessi dagli istituti scolastici, vedranno i minori con la madre o con il padre ad anni alterni (per l'anno 2025 le vacanze pasquali saranno di competenza paterna); la madre o il padre, in caso di particolari esigenze, potranno accordarsi per eventuali modifiche alla regolare alternanza con un preavviso di almeno giorni n. 15. Anche per quanto riguarda gli eventuali Ponti concessi dalle scuole, gli stessi saranno concessi ai genitori rispettando l'alternanza; il genitore che volesse tenere i figli per uno specifico ponte dovrà accordarsi con l'altro con n. 15 giorni di anticipo.
Per quanto riguarda le ferie estive, i figli trascorreranno due settimane anche consecutive con ciascun genitore a giugno, luglio o agosto, sulla base del piano ferie concesso, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno. È fatto obbligo, rispettivamente al padre e alla madre, di comunicare all'altro coniuge la località di soggiorno e il relativo recapito, anche nell'eventualità che si tratti di un weekend fuori città o settimana bianca o altro tipo di viaggio. La madre, come consuetudine, si riserva la possibilità di organizzare viaggi con i figli durante la prima o seconda settimana di marzo, senza possibilità di recupero dei giorni di competenza paterna, previa comunicazione delle esatte date entro e non oltre il 1 febbraio di ogni anno e consenso dell'altro genitore, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici presi. Il padre potrà allo stesso modo organizzare viaggi con i figli, concordando le date con la sig.ra , che dovrà Parte_1 esprimere espresso consenso, almeno 30 giorni prima della data scelta per partenza e sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici presi.
6- Stabilire a carico del Sig. SS un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 250,00 mensili a decorrere dalla mensilità di settembre 2024, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come disposto nel
Protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014; 7- Stabilire che il detto assegno sarà aumentato € 300,00 per ciascuno figlio con decorrenza dal mese di settembre dell'anno in cui inizieranno le scuole superiori.
8- concedere l'autorizzazione alle parti per la richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti di espatrio per loro stessi e per i figli minori e di tutti gli atti e documenti per i quali la legge prevederebbe una richiesta genitoriale congiunta”; rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
25.05.2013, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00140 parte
2 serie A01, -anno 2013, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 20.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona SS Dott.ssa Marta Ienzi