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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 9446 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9446 /2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. AURIEMMA PASQUALE e l'avv. Parte_1 C.F._1
MICOTTI SIMONA
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. PAVONI ALBA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: filiazione non matrimoniale
All'udienza del 30.1.2025 le parti hanno precisato le trascritte conclusioni congiunte:
-Il signor venderà la propria quota di immobile ricevendo dalla signora la somma di Euro CP_1 Pt_1
135.000,00= a titolo di prezzo;
il rogito avverrà entro il 30 settembre 2025 compatibilmente con le tempistiche connesse alla pratica di sanatoria e di accatastamento;
- Il sig. con l'accettazione di tal inferiore importo riferito all'immobile nulla più dovrà corrispondere alla CP_1 Per_ signora a titolo di assegno di mantenimento per la figlia;
Pt_1 Per_
- Nell'ipotesi in cui, in futuro, la sig.ra dovesse vendere l'immobile garantirà il mantenimento di Pt_1 fino alla sua indipedenza economica;
pagina 1 di 3 - Tutte le spese tecniche della sanatoria, dell'accatastamento, dell'Ape, nonché le relative sanzioni saranno sostenute pro quota dalle parti ( e 60% ; le parti si riservano di individuare il tecnico che si Parte_2 Pt_1 occuperà di dette pratiche. In caso di mancata individuazione concordata del tecnico entro trenta giorni da oggi, viene fin da ora concordato che si darà incarico all'arch. di;
Persona_2 CP_2
- Il Notaio verrà interamente pagato dalla signora parte acquirente;
Pt_1
- La signora alla sottoscrizione dell'atto di compravendita rinuncerà ai benefici fiscali IRPEF, Pt_1 lasciandoli interamente al signor CP_1
- Il sig. si impegna a versare alla signora a titolo di concorso per le spese straordinarie sostenute CP_1 Pt_1 fino ad oggi dalla stessa la somma di € 5.000,00 con la seguente dilazione: € 1666,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
€ 1666,00 entro il 30 agosto 2025; € 1666,00 € il 30 agosto 2026.
- verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
- I diritti di visita Per_1
Per_ continueranno ad essere disciplinati come in essere e, precisamente, come segue: Settimana 1: starà con la
Per_ madre lunedì e giovedì, pernotti compresi. Il padre andrà a ritirare il martedì sera alle ore 19.00, dopo la ginnastica (oppure, durante la sospensione dell'attività sportiva in questione, dalle ore 18.00 presso la residenza della minore). Il padre poi starà con la figlia anche il mercoledì e la riporterà a scuola il giovedì mattina. Nel fine
Per_ Per_ settimana, il padre andrà a prendere a casa della madre sempre il venerdì sera alle ore 18.00. starà con il padre fino a domenica sera quando la madre andrà a prenderla a casa del padre alle ore 20.30. Settimana 2:
Per_ starà con la madre lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, pernotti compresi. Il padre starà con Per_1 martedì, andando a prenderla dopo la ginnastica alle ore 19.00 (oppure, durante la sospensione dell'attività sportiva in questione, dalle ore 18.00 presso la residenza della minore) e mercoledì, poi la riporterà a scuola
Per_ giovedì mattina. Durante le vacanze sarà la madre ad andare a prendere a casa del padre giovedì mattina
Per_ (non viene indicato un orario giacché sarà a contattare la madre per indicare l'ora del ritiro secondo i suoi risvegli).
- La minore trascorrerà con il padre la metà delle vacanze natalizie e pasquali, ed in tale contesto, ad anni alternati, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
quello di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Inoltre la minore trascorrerà con il padre 20 giorni di ferie nel periodo estivo, eventualmente divisibili in due periodi, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno. Per_
-Le spese straordinarie per verranno regolate al 50% tra i genitori conformemente al Protocollo del Per_ Tribunale di Brescia con, però, la previsione sin d'ora che potrà frequentare almeno un'attività sportiva e/o un'attività extracurriculare all'anno con costo mensile massimo di € 70,00 che verrà ripartito al 50% tra i genitori;
- Entrambi i genitori provvederanno con il criterio dell'alternanza nel pagamento alle spese voluttuarie
(parrucchiere sei volte all'anno, estetista tre volte l'anno, unghie 4 volte all'anno, regali per eventuale festa di compleanno di amici); - Tutti gli arredi e corredi della casa famigliare resteranno alla sig.ra Pt_1
pagina 2 di 3 - La sig.ra restituirà al signor il tosaerba del suo defunto padre e il sig. restituirà alla ex Pt_1 CP_1 CP_1 compagna le prolunghe del tavolo ed n. otto asciugamani (dote della di lei madre) entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
- Il sig. rinuncia a qualsiasi contestazione o rivendicazione in merito all'utilizzo dei locali dell'immobile CP_1 familiare da parte dell'Associazione Mueve Mueve;
- Le parti si impegnano a rimettere le rispettive denunce querele;
- Null'altro a pretendere tra le parti l'una nei confronti dell'altra sia per quanto riguarda l'immobile, sia per Per_ quanto attiene alle spese ad oggi sostenute per la famiglia e al mantenimento della figlia , con esclusione di quanto qui convenuto.
- Spese legali compensate fra le parti;
- le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza e ad ogni eventuale termine.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.7.2023, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1
dei rapporti personali ed economici riguardanti la figlia minore nata il [...] dalla cessata Per_1
convivenza more uxorio con CP_1
ritualmente costituitosi, formulava a sua volta le rispettive istanze. CP_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, in seguito a plurimi rinvii per trattative, all'udienza del
30.1.2025 le parti raggiungevano un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto il trascritto accordo conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia, il
Collegio dispone in conformità.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita,
1. dispone in conformità all'accordo trascritto;
2. spese di lite interamente compensate.
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9446 /2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. AURIEMMA PASQUALE e l'avv. Parte_1 C.F._1
MICOTTI SIMONA
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. PAVONI ALBA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: filiazione non matrimoniale
All'udienza del 30.1.2025 le parti hanno precisato le trascritte conclusioni congiunte:
-Il signor venderà la propria quota di immobile ricevendo dalla signora la somma di Euro CP_1 Pt_1
135.000,00= a titolo di prezzo;
il rogito avverrà entro il 30 settembre 2025 compatibilmente con le tempistiche connesse alla pratica di sanatoria e di accatastamento;
- Il sig. con l'accettazione di tal inferiore importo riferito all'immobile nulla più dovrà corrispondere alla CP_1 Per_ signora a titolo di assegno di mantenimento per la figlia;
Pt_1 Per_
- Nell'ipotesi in cui, in futuro, la sig.ra dovesse vendere l'immobile garantirà il mantenimento di Pt_1 fino alla sua indipedenza economica;
pagina 1 di 3 - Tutte le spese tecniche della sanatoria, dell'accatastamento, dell'Ape, nonché le relative sanzioni saranno sostenute pro quota dalle parti ( e 60% ; le parti si riservano di individuare il tecnico che si Parte_2 Pt_1 occuperà di dette pratiche. In caso di mancata individuazione concordata del tecnico entro trenta giorni da oggi, viene fin da ora concordato che si darà incarico all'arch. di;
Persona_2 CP_2
- Il Notaio verrà interamente pagato dalla signora parte acquirente;
Pt_1
- La signora alla sottoscrizione dell'atto di compravendita rinuncerà ai benefici fiscali IRPEF, Pt_1 lasciandoli interamente al signor CP_1
- Il sig. si impegna a versare alla signora a titolo di concorso per le spese straordinarie sostenute CP_1 Pt_1 fino ad oggi dalla stessa la somma di € 5.000,00 con la seguente dilazione: € 1666,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
€ 1666,00 entro il 30 agosto 2025; € 1666,00 € il 30 agosto 2026.
- verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
- I diritti di visita Per_1
Per_ continueranno ad essere disciplinati come in essere e, precisamente, come segue: Settimana 1: starà con la
Per_ madre lunedì e giovedì, pernotti compresi. Il padre andrà a ritirare il martedì sera alle ore 19.00, dopo la ginnastica (oppure, durante la sospensione dell'attività sportiva in questione, dalle ore 18.00 presso la residenza della minore). Il padre poi starà con la figlia anche il mercoledì e la riporterà a scuola il giovedì mattina. Nel fine
Per_ Per_ settimana, il padre andrà a prendere a casa della madre sempre il venerdì sera alle ore 18.00. starà con il padre fino a domenica sera quando la madre andrà a prenderla a casa del padre alle ore 20.30. Settimana 2:
Per_ starà con la madre lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, pernotti compresi. Il padre starà con Per_1 martedì, andando a prenderla dopo la ginnastica alle ore 19.00 (oppure, durante la sospensione dell'attività sportiva in questione, dalle ore 18.00 presso la residenza della minore) e mercoledì, poi la riporterà a scuola
Per_ giovedì mattina. Durante le vacanze sarà la madre ad andare a prendere a casa del padre giovedì mattina
Per_ (non viene indicato un orario giacché sarà a contattare la madre per indicare l'ora del ritiro secondo i suoi risvegli).
- La minore trascorrerà con il padre la metà delle vacanze natalizie e pasquali, ed in tale contesto, ad anni alternati, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
quello di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Inoltre la minore trascorrerà con il padre 20 giorni di ferie nel periodo estivo, eventualmente divisibili in due periodi, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno. Per_
-Le spese straordinarie per verranno regolate al 50% tra i genitori conformemente al Protocollo del Per_ Tribunale di Brescia con, però, la previsione sin d'ora che potrà frequentare almeno un'attività sportiva e/o un'attività extracurriculare all'anno con costo mensile massimo di € 70,00 che verrà ripartito al 50% tra i genitori;
- Entrambi i genitori provvederanno con il criterio dell'alternanza nel pagamento alle spese voluttuarie
(parrucchiere sei volte all'anno, estetista tre volte l'anno, unghie 4 volte all'anno, regali per eventuale festa di compleanno di amici); - Tutti gli arredi e corredi della casa famigliare resteranno alla sig.ra Pt_1
pagina 2 di 3 - La sig.ra restituirà al signor il tosaerba del suo defunto padre e il sig. restituirà alla ex Pt_1 CP_1 CP_1 compagna le prolunghe del tavolo ed n. otto asciugamani (dote della di lei madre) entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
- Il sig. rinuncia a qualsiasi contestazione o rivendicazione in merito all'utilizzo dei locali dell'immobile CP_1 familiare da parte dell'Associazione Mueve Mueve;
- Le parti si impegnano a rimettere le rispettive denunce querele;
- Null'altro a pretendere tra le parti l'una nei confronti dell'altra sia per quanto riguarda l'immobile, sia per Per_ quanto attiene alle spese ad oggi sostenute per la famiglia e al mantenimento della figlia , con esclusione di quanto qui convenuto.
- Spese legali compensate fra le parti;
- le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza e ad ogni eventuale termine.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.7.2023, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1
dei rapporti personali ed economici riguardanti la figlia minore nata il [...] dalla cessata Per_1
convivenza more uxorio con CP_1
ritualmente costituitosi, formulava a sua volta le rispettive istanze. CP_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, in seguito a plurimi rinvii per trattative, all'udienza del
30.1.2025 le parti raggiungevano un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto il trascritto accordo conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia, il
Collegio dispone in conformità.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita,
1. dispone in conformità all'accordo trascritto;
2. spese di lite interamente compensate.
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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