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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22588/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SABBION DANIELA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
DRUENTO il 22/04/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DRUENTO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/03/1992 e il 02/07/1998, entrambi Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 14.12.2020, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.12.2020. Con ricorso depositato il 25/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può essere disposto in punto assegnazione della casa coniugale attesa l'assenza dei presupposti di legge (figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente).
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRUENTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che l'abitazione sita in Strada Commenda n. 6/3, Druento (TO), di proprietà di entrambe, con tutti gli arredi, resta nella disponibilità della GN fin CP_1 tanto che la figlia continuerà a vivere presso tale abitazione ovvero il figlio Persona_3 Per_4
, attualmente residente altrove, dovesse trasferirsi presso tale abitazione;
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che quando la GN resterà da sola ad occupare CP_1 l'appartamento coniugale, quest'ultima si impegna a lasciare libero l'immobile, affinché lo stesso venga messo in vendita;
DÀ ATTO che le parti concordano fin da ora che, in alternativa alla vendita dell'immobile a terzi, la quota del 50 % di ciascuno potrà essere acquistata dall'altro, secondo gli accordi che intenderanno assumere al momento dell'acquisto/vendita di tale quota
DÀ ATTO che le parti concordano che nell'ipotesi in cui non dovessero mettersi d'accordo sul prezzo dell'immobile e, quindi, sulla quota da corrispondere all'altro, l'immobile verrà messo in vendita al prezzo corrente di mercato e il ricavato diviso in parti uguali;
DÀ ATTO che le parti reciprocamente si impegnano a non iscrivere ipoteca e a non gravare l'immobile di eventuali vincoli;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni ulteriore questione di natura economica e patrimoniale, di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rinnovo e rilascio del passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/05/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22588/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SABBION DANIELA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
DRUENTO il 22/04/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DRUENTO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/03/1992 e il 02/07/1998, entrambi Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 14.12.2020, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.12.2020. Con ricorso depositato il 25/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può essere disposto in punto assegnazione della casa coniugale attesa l'assenza dei presupposti di legge (figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente).
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRUENTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che l'abitazione sita in Strada Commenda n. 6/3, Druento (TO), di proprietà di entrambe, con tutti gli arredi, resta nella disponibilità della GN fin CP_1 tanto che la figlia continuerà a vivere presso tale abitazione ovvero il figlio Persona_3 Per_4
, attualmente residente altrove, dovesse trasferirsi presso tale abitazione;
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che quando la GN resterà da sola ad occupare CP_1 l'appartamento coniugale, quest'ultima si impegna a lasciare libero l'immobile, affinché lo stesso venga messo in vendita;
DÀ ATTO che le parti concordano fin da ora che, in alternativa alla vendita dell'immobile a terzi, la quota del 50 % di ciascuno potrà essere acquistata dall'altro, secondo gli accordi che intenderanno assumere al momento dell'acquisto/vendita di tale quota
DÀ ATTO che le parti concordano che nell'ipotesi in cui non dovessero mettersi d'accordo sul prezzo dell'immobile e, quindi, sulla quota da corrispondere all'altro, l'immobile verrà messo in vendita al prezzo corrente di mercato e il ricavato diviso in parti uguali;
DÀ ATTO che le parti reciprocamente si impegnano a non iscrivere ipoteca e a non gravare l'immobile di eventuali vincoli;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni ulteriore questione di natura economica e patrimoniale, di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rinnovo e rilascio del passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/05/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.