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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/12/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefano Poggio a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc nella causa civile iscritta al n. 255 2024 R.G., tra:
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 25.02.1951, imprenditore agricolo, elettivamente domiciliato in Bosa (Or) al C.so Vittorio Emanuele n. 65, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Campus ( ) che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti
- parte attrice/ricorrente
Controparte_1
– C.F. e P.IVA ) con sede legale in Oristano, via Cagliari n° 276 e sede amministrativa P.IVA_1 in Cagliari, via Caprera n°8, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore avv. Fabio Cuccuru, elettivamente domiciliato presso la predetta sede legale dell' CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cabboi (fax 070/60262416 - C.F.
) C.F._3
- Parte convenuta/resistente,
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 – 00142 (codice fiscale/partita IVA n. ente pubblico economico, che, in forza del P.IVA_2 disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3 [...]
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, Controparte_4 del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona della Responsabile Contenzioso Sardegna
, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_5 Per_1
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata ai
[...] fini del presente giudizio a Macomer in Viale Pietro Nenni n. 10 nello studio dell'Avv. Riccardo Uda (C.F. ; fax 0785.748264; pec che la rappresenta C.F._4 Email_1 e difende in virtù di delega in atti
- Parte convenuta/resistente
***** Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1 a) Accertare e dichiarare illegittima ed infondata la cartella di pagamento n. 075 20230004612032000 emessa dall' , ufficio di Oristano. Controparte_2
1 b) Per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. n. 075 20230004612032000 per avvenuta prescrizione. c) con vittoria di spese e distrazione della stesse in favore dell'avv. Alessandro Campus, nominato antistatario in forza di procura del ricorrente.
Controparte_1 Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito: A) nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto totalmente infondata per come dimostrato in atti;
B) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio
Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo rigetto dell'istanza di sospensione:
- In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
[...]
- In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE A. La controversia nasce dall'opposizione proposta dal sig. avverso la cartella di pagamento Pt_1 con cui gli viene richiesto il rimborso di alcune somme ritenute indebitamente percepite a titolo di aiuti agricoli per le annualità 2009, 2012 e 2013. Fin dall'inizio il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto comunicazioni relative al recupero, e che comunque — anche a volerle ritenere valide — la pretesa sarebbe ormai prescritta o decaduta.
, dal canto suo, ha depositato le notifiche di comunicazione dell'indebito: CP_1
• per il 2009, con consegna in data 29 maggio 2014;
• per il 2012 e 2013, con consegna in data 29 gennaio 2016; notifiche entrambe documentate con avvisi di ricevimento sottoscritti. La regolarità delle notifiche, pertanto, non presenta profili di incertezza e la prima censura del ricorrente va rigettata. Tanto premesso, il beneficiario deduce la tardività delle notifiche e invoca l'intervenuta prescrizione, sostenendo di avere agito in buona fede e di non essere stato mai reso edotto, prima del 2014, delle ragioni poste a fondamento della riduzione e del recupero dell'aiuto. L'amministrazione replica che le notifiche sono state regolarmente effettuate, così escludendo l'affidamento incolpevole e rendendo applicabile il termine decennale.
*****
B. Dagli atti versati in giudizio risulta provata, in modo pieno e documentale, la regolare notifica dei provvedimenti amministrativi presupposti all'iscrizione a ruolo per tutte le annualità oggetto della cartella impugnata.
In particolare, per quanto riguarda l'annualità 2009, l'atto ARGEA recante “Restituzione aiuto – PRD n. 211768” risulta spedito in data 23.05.2014 e notificato al beneficiario in data 28.05.2014, come comprovato dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario (doc. A/R 2014)
2 L'importo richiesto (€ 354,68) coincide esattamente con quello successivamente riportato nella cartella di pagamento, così come la causale (revoca contributo – Misura 211/212, annualità 2009).
Con riferimento alle annualità 2012 e 2013, il provvedimento ARGEA recante “Restituzione aiuto – PRD n. 313868” risulta trasmesso in data 22.01.2016 e notificato in data 28.01.2016, come testualmente risultante dall'avviso di ricevimento prodotto in atti (doc. A/R 2016)
Gli importi indicati nell'atto (€ 6.396,81 per il 2012 ed € 2.817,66 per il 2013) corrispondono integralmente a quelli riportati nella cartella esattoriale impugnata.
Dalla comparazione degli atti acquisiti risulta pertanto che:
1. tutte le annualità poste a ruolo (2009 – 2012 – 2013) sono state oggetto di un provvedimento formale di revoca e recupero;
2. ciascun provvedimento è stato regolarmente notificato al destinatario, con prova legale della ricezione tramite avviso di ritorno sottoscritto;
3. gli importi riportati nella cartella corrispondono esattamente a quelli indicati nei provvedimenti notificati, senza alcuna discrepanza o aggiunta;
4. la cartella non contiene partite nuove o mai comunicate al contribuente.
Ne consegue che non ricorre alcun vizio di notifica, né dell'atto prodromico né della cartella, poiché tutti gli atti presupposti risultano essere stati validamente portati a conoscenza dell'interessato secondo le forme di legge, come documentalmente dimostrato.
Resta pertanto impregiudicato il solo tema della prescrizione, che dipende esclusivamente dal tempo trascorso tra le notifiche del 2014 e del 2016 e l'iscrizione a ruolo del 2023, non essendo emersi profili di irregolarità nella fase di comunicazione degli atti.
*****
C. La questione centrale attiene all'individuazione del termine prescrizionale applicabile ai recuperi di contributi comunitari e, in particolare, alla rilevanza della buona fede del beneficiario nel determinare la durata del termine.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2988/1995, articolo 3, il termine ordinario per il recupero degli aiuti indebitamente percepiti è di quattro anni, salvo il caso in cui l'irregolarità sia stata commessa con dolo o colpa grave, ipotesi nella quale il termine si estende a dieci anni.
L'articolo 73 del Regolamento (CE) n. 796/2004 rinvia espressamente al Regolamento n. 2988/1995 per la disciplina delle irregolarità e delle relative sanzioni, confermandone la piena applicabilità al settore agricolo.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24040 del 26 settembre 2019, ha chiarito che il termine quadriennale si applica solo quando il beneficiario abbia agito in buona fede, mentre il termine decennale opera in presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi.
La stessa decisione afferma che la buona fede non può presumersi, ma deve essere accertata in concreto alla luce della situazione informativa del beneficiario e del comportamento complessivo da lui tenuto.
La Cassazione aggiunge che l'onere di allegare la buona fede grava sull'interessato, ma la prova può risultare da elementi oggettivi che evidenzino l'assenza di qualsiasi segnale d'irregolarità o di comunicazioni da parte dell'amministrazione idonee a far venir meno l'affidamento legittimo.
Applicando tali principi al caso in esame, per l'annualità 2009 non risultano notifiche, avvisi o contestazioni intervenuti nel quadriennio successivo all'erogazione, né altri elementi che potessero porre il beneficiario in condizione di sospettare l'irregolarità del contributo percepito. L'assenza di qualsiasi interlocuzione amministrativa in quel periodo consente di ritenere integro l'affidamento del beneficiario e, conseguentemente, sussistente la buona fede ai sensi dell'articolo 3 3 del Regolamento n. 2988/1995, con applicazione del termine quadriennale e declaratoria di prescrizione della relativa pretesa.
Diversamente, per le annualità 2012 e 2013 l'amministrazione ha documentato la trasmissione di comunicazioni interruttive e l'avvio del procedimento di recupero in epoca utile, elementi idonei a escludere la permanenza di un affidamento incolpevole.
Per tali annualità, pertanto, la buona fede non è configurabile e trova applicazione il termine decennale, non ancora decorso.
*****
D. L'attore ha evocato in giudizio anche l'agente della riscossione, il quale non ha mancato di protestare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai fatti di causa.
L , in effetti, non è parte sostanziale del rapporto contributivo oggetto del Controparte_6 presente giudizio, poiché non interviene nella fase di formazione della pretesa creditoria, né nella determinazione dell'importo o nella valutazione della sua prescrizione. La sua attività è limitata all'esecuzione del titolo trasmessole dall'amministrazione competente (ARGE A/AGEA), senza alcun potere di verifica o di riesame nel merito della debenza.
Ne consegue che l'accertamento giudiziale sulla legittimità e tempestività della pretesa creditoria opera esclusivamente nei confronti dell'amministrazione titolare del credito e non implica alcuna responsabilità o potere decisionale dell'Agente della Riscossione. Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di annullamento o riduzione del credito. CP_7
Conseguentemente, l'attore – che ne ha indebitamente evocato la partecipazione processuale – va condannato a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano in misura conforme al minimo dello CP_7 scaglione, tenuto conto della natura meramente formale del contraddittorio e dell'assenza di attività difensiva nel merito.
*****
E. Le spese di lite sono interamente compensate tra l'attore ed stante la reciproca soccombenza CP_1
L'attore è invece tenuto alla refusione delle spese di lite in favore di avocata in giudizio senza CP_7 motivo, nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano definitivamente pronunciando nel procedimento RG 255/2024, così decide:
1. accerta e dichiara prescritta, ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995, la pretesa restitutoria dell'amministrazione limitatamente all'annualità 2009, e per l'effetto annulla il relativo importo iscritto a ruolo;
2. rigetta il ricorso in relazione alle annualità 2012 e 2013, per le quali la pretesa restitutoria risulta tempestivamente esercitata;
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
4. quanto alle spese:
o compensa integralmente tra ricorrente e avuto riguardo alla reciproca CP_8 soccombenza;
o condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge;
Oristano, 01/12/2025 Il Giudice Stefano Poggio
4
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 25.02.1951, imprenditore agricolo, elettivamente domiciliato in Bosa (Or) al C.so Vittorio Emanuele n. 65, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Campus ( ) che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti
- parte attrice/ricorrente
Controparte_1
– C.F. e P.IVA ) con sede legale in Oristano, via Cagliari n° 276 e sede amministrativa P.IVA_1 in Cagliari, via Caprera n°8, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore avv. Fabio Cuccuru, elettivamente domiciliato presso la predetta sede legale dell' CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cabboi (fax 070/60262416 - C.F.
) C.F._3
- Parte convenuta/resistente,
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 – 00142 (codice fiscale/partita IVA n. ente pubblico economico, che, in forza del P.IVA_2 disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3 [...]
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, Controparte_4 del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona della Responsabile Contenzioso Sardegna
, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_5 Per_1
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata ai
[...] fini del presente giudizio a Macomer in Viale Pietro Nenni n. 10 nello studio dell'Avv. Riccardo Uda (C.F. ; fax 0785.748264; pec che la rappresenta C.F._4 Email_1 e difende in virtù di delega in atti
- Parte convenuta/resistente
***** Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1 a) Accertare e dichiarare illegittima ed infondata la cartella di pagamento n. 075 20230004612032000 emessa dall' , ufficio di Oristano. Controparte_2
1 b) Per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. n. 075 20230004612032000 per avvenuta prescrizione. c) con vittoria di spese e distrazione della stesse in favore dell'avv. Alessandro Campus, nominato antistatario in forza di procura del ricorrente.
Controparte_1 Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito: A) nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto totalmente infondata per come dimostrato in atti;
B) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio
Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo rigetto dell'istanza di sospensione:
- In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
[...]
- In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE A. La controversia nasce dall'opposizione proposta dal sig. avverso la cartella di pagamento Pt_1 con cui gli viene richiesto il rimborso di alcune somme ritenute indebitamente percepite a titolo di aiuti agricoli per le annualità 2009, 2012 e 2013. Fin dall'inizio il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto comunicazioni relative al recupero, e che comunque — anche a volerle ritenere valide — la pretesa sarebbe ormai prescritta o decaduta.
, dal canto suo, ha depositato le notifiche di comunicazione dell'indebito: CP_1
• per il 2009, con consegna in data 29 maggio 2014;
• per il 2012 e 2013, con consegna in data 29 gennaio 2016; notifiche entrambe documentate con avvisi di ricevimento sottoscritti. La regolarità delle notifiche, pertanto, non presenta profili di incertezza e la prima censura del ricorrente va rigettata. Tanto premesso, il beneficiario deduce la tardività delle notifiche e invoca l'intervenuta prescrizione, sostenendo di avere agito in buona fede e di non essere stato mai reso edotto, prima del 2014, delle ragioni poste a fondamento della riduzione e del recupero dell'aiuto. L'amministrazione replica che le notifiche sono state regolarmente effettuate, così escludendo l'affidamento incolpevole e rendendo applicabile il termine decennale.
*****
B. Dagli atti versati in giudizio risulta provata, in modo pieno e documentale, la regolare notifica dei provvedimenti amministrativi presupposti all'iscrizione a ruolo per tutte le annualità oggetto della cartella impugnata.
In particolare, per quanto riguarda l'annualità 2009, l'atto ARGEA recante “Restituzione aiuto – PRD n. 211768” risulta spedito in data 23.05.2014 e notificato al beneficiario in data 28.05.2014, come comprovato dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario (doc. A/R 2014)
2 L'importo richiesto (€ 354,68) coincide esattamente con quello successivamente riportato nella cartella di pagamento, così come la causale (revoca contributo – Misura 211/212, annualità 2009).
Con riferimento alle annualità 2012 e 2013, il provvedimento ARGEA recante “Restituzione aiuto – PRD n. 313868” risulta trasmesso in data 22.01.2016 e notificato in data 28.01.2016, come testualmente risultante dall'avviso di ricevimento prodotto in atti (doc. A/R 2016)
Gli importi indicati nell'atto (€ 6.396,81 per il 2012 ed € 2.817,66 per il 2013) corrispondono integralmente a quelli riportati nella cartella esattoriale impugnata.
Dalla comparazione degli atti acquisiti risulta pertanto che:
1. tutte le annualità poste a ruolo (2009 – 2012 – 2013) sono state oggetto di un provvedimento formale di revoca e recupero;
2. ciascun provvedimento è stato regolarmente notificato al destinatario, con prova legale della ricezione tramite avviso di ritorno sottoscritto;
3. gli importi riportati nella cartella corrispondono esattamente a quelli indicati nei provvedimenti notificati, senza alcuna discrepanza o aggiunta;
4. la cartella non contiene partite nuove o mai comunicate al contribuente.
Ne consegue che non ricorre alcun vizio di notifica, né dell'atto prodromico né della cartella, poiché tutti gli atti presupposti risultano essere stati validamente portati a conoscenza dell'interessato secondo le forme di legge, come documentalmente dimostrato.
Resta pertanto impregiudicato il solo tema della prescrizione, che dipende esclusivamente dal tempo trascorso tra le notifiche del 2014 e del 2016 e l'iscrizione a ruolo del 2023, non essendo emersi profili di irregolarità nella fase di comunicazione degli atti.
*****
C. La questione centrale attiene all'individuazione del termine prescrizionale applicabile ai recuperi di contributi comunitari e, in particolare, alla rilevanza della buona fede del beneficiario nel determinare la durata del termine.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2988/1995, articolo 3, il termine ordinario per il recupero degli aiuti indebitamente percepiti è di quattro anni, salvo il caso in cui l'irregolarità sia stata commessa con dolo o colpa grave, ipotesi nella quale il termine si estende a dieci anni.
L'articolo 73 del Regolamento (CE) n. 796/2004 rinvia espressamente al Regolamento n. 2988/1995 per la disciplina delle irregolarità e delle relative sanzioni, confermandone la piena applicabilità al settore agricolo.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24040 del 26 settembre 2019, ha chiarito che il termine quadriennale si applica solo quando il beneficiario abbia agito in buona fede, mentre il termine decennale opera in presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi.
La stessa decisione afferma che la buona fede non può presumersi, ma deve essere accertata in concreto alla luce della situazione informativa del beneficiario e del comportamento complessivo da lui tenuto.
La Cassazione aggiunge che l'onere di allegare la buona fede grava sull'interessato, ma la prova può risultare da elementi oggettivi che evidenzino l'assenza di qualsiasi segnale d'irregolarità o di comunicazioni da parte dell'amministrazione idonee a far venir meno l'affidamento legittimo.
Applicando tali principi al caso in esame, per l'annualità 2009 non risultano notifiche, avvisi o contestazioni intervenuti nel quadriennio successivo all'erogazione, né altri elementi che potessero porre il beneficiario in condizione di sospettare l'irregolarità del contributo percepito. L'assenza di qualsiasi interlocuzione amministrativa in quel periodo consente di ritenere integro l'affidamento del beneficiario e, conseguentemente, sussistente la buona fede ai sensi dell'articolo 3 3 del Regolamento n. 2988/1995, con applicazione del termine quadriennale e declaratoria di prescrizione della relativa pretesa.
Diversamente, per le annualità 2012 e 2013 l'amministrazione ha documentato la trasmissione di comunicazioni interruttive e l'avvio del procedimento di recupero in epoca utile, elementi idonei a escludere la permanenza di un affidamento incolpevole.
Per tali annualità, pertanto, la buona fede non è configurabile e trova applicazione il termine decennale, non ancora decorso.
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D. L'attore ha evocato in giudizio anche l'agente della riscossione, il quale non ha mancato di protestare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai fatti di causa.
L , in effetti, non è parte sostanziale del rapporto contributivo oggetto del Controparte_6 presente giudizio, poiché non interviene nella fase di formazione della pretesa creditoria, né nella determinazione dell'importo o nella valutazione della sua prescrizione. La sua attività è limitata all'esecuzione del titolo trasmessole dall'amministrazione competente (ARGE A/AGEA), senza alcun potere di verifica o di riesame nel merito della debenza.
Ne consegue che l'accertamento giudiziale sulla legittimità e tempestività della pretesa creditoria opera esclusivamente nei confronti dell'amministrazione titolare del credito e non implica alcuna responsabilità o potere decisionale dell'Agente della Riscossione. Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di annullamento o riduzione del credito. CP_7
Conseguentemente, l'attore – che ne ha indebitamente evocato la partecipazione processuale – va condannato a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano in misura conforme al minimo dello CP_7 scaglione, tenuto conto della natura meramente formale del contraddittorio e dell'assenza di attività difensiva nel merito.
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E. Le spese di lite sono interamente compensate tra l'attore ed stante la reciproca soccombenza CP_1
L'attore è invece tenuto alla refusione delle spese di lite in favore di avocata in giudizio senza CP_7 motivo, nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano definitivamente pronunciando nel procedimento RG 255/2024, così decide:
1. accerta e dichiara prescritta, ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995, la pretesa restitutoria dell'amministrazione limitatamente all'annualità 2009, e per l'effetto annulla il relativo importo iscritto a ruolo;
2. rigetta il ricorso in relazione alle annualità 2012 e 2013, per le quali la pretesa restitutoria risulta tempestivamente esercitata;
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
4. quanto alle spese:
o compensa integralmente tra ricorrente e avuto riguardo alla reciproca CP_8 soccombenza;
o condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge;
Oristano, 01/12/2025 Il Giudice Stefano Poggio
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