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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere
Consigliere relatore dott. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2315/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1479/2024, vertente
TRA
Parte 1 Parte 2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
APPELLANTI
E
Controparte 1 [...]in qualità di figlio e dunque erede del de cuius, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Crescenzio (Ang. Piazza Cavour) Scala B int. 3; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
Controparte_1 , figlio di Controparte_2 deduceva che dal 17/5/1975 al '
27/6/1976 aveva prestato servizio militare per l'Esercito Italiano in qualità di meccanico di automezzi ed era deceduto in data 01.03.2019 per "Mesotelioma pleurico proliferante di tipo epitelioide", conveniva in giudizio il Parte 1 e il Parte 2 esponendo di aver presentato, in data 17.04.2019 domanda amministrativa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva causato il decesso del congiunto e di vittima del dovere dello stesso con esito infruttuoso avendo il
Parte 1 ritenuto l'insussistenza dei presupposti di legge. Dedotta l'erroneità di tale giudizio in quanto il de cuius nel periodo in cui aveva svolto il servizio militare era stato imbarcato su motosiluranti e motocannoniere con la funzione di radiotelegrafista svolgendo mansioni di manutenzione/riparazione dell'impianto di radio comunicazione delle unità navali ed altre con manipolazione giornaliera di componentistica in amianto, ed aveva in dotazione l'arma individuale e degli accessori costituiti dai guanti e dalle pezze di amianto ed era stato quindi esposto a concentrazioni pari a 1.641,32 ff/ll di amianto chiedeva di accertare lo status di vittima del dovere (ovvero di equiparato a vittima del dovere) di Controparte_2 e di dichiarare: il diritto del ricorrente, quale superstite, alla speciale elargizione, allo speciale assegno vitalizio e all'assegno vitalizio nella misura di €
500,00, dalla morte del congiunto, fino al dì di costituzione della prestazione le ulteriori prestazioni, anche "ex art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244 a due annualità di pensione, e l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, e al cosiddetto specchio riassuntivo oltre interessi dal 121° giorno, per i primi 4 ratei, e poi, via via dalla maturazione di ogni singolo rateo al saldo. Si costituiva in giudizio il Parte 1 eccependo la nullità del ricorso per genericità; la prescrizione, dal momento che il diritto era stato azionato solo con la domanda amministrativa del 17/4/2019 successivamente alla diagnosi del 2005 nonché la mancanza di prova del nesso causale tra l'attività svolta e la patologia contratta, non avendo avuto alcun contatto qualificato con l'amianto. Il [...]
Parte 2 rimaneva contumace.
Il Tribunale, espletata CTU, dichiarava che Controparte_2 era deceduto per mesotelioma pleurico epitelioide, in data 1.03.2019, per esposizione non cautelata a polveri e fibre di amianto nello svolgere il servizio militare di leva, dal 17.05.1975 al 27.06.1976 ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006; dichiarava il diritto di [...]
Controparte_1 in qualità di suo erede, ai ratei di assegno vitalizio (rateo di € 500,00)
e dell'assegno di euro 1.033,00 previsto dall' art 5 c 31 206/04 maturati dal 1.3.2019 e condannava il al pagamento di quanto dovuto oltre accessori;
Parte_1 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art.3 condannava il Parte 2 co.3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig. Controparte 2 , nella sua qualità di vittima del dovere;
rigettava nel resto il ricorso;
compensava le spese di lite e, infine, poneva a carico del il pagamento delle spese di CTU Parte 1 separatamente liquidate.
Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello con ricorso depositato il e il Parte_2 7.8.2024 il Parte 1 in qualità di figlio e dunque erede del de cuius, [...] Controparte_1
CP_2 si è costituito, eccependo la "Inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'atto '
di appello, in relazione all'unico motivo proposto, per novità e/o violazione dell'art. 437
c.p.c. e/o per carenza dei presupposti di cui all'art. 434 c.p.c." e spiegando, a sua volta, appello "in via incidentale, Voglia riformare il capo della sentenza che è stato impugnato
(punto 4 della parte dispositiva di pag. 10, e capo 2 di pag. 7 della parte motiva), relativa alla declaratoria di prescrizione decennale della speciale elargizione, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio (doc. 7), e la condanna del Parte 1 alla liquidazione della speciale elargizione", evidenziando "Capi e parti della sentenza che si intendono impugnare in via incidentale
(pag. 7, 2° cpv, n. 5; e penultimo cpv. di pag. 10); III.2 Censure alla ricostruzione dei fatti in ordine alla dichiarazione di prescrizione del diritto alla speciale elargizione III.3 Violazioni di legge rilevanti e decisive".
Con l'atto d'appello principale il Parte 1 e il Parte 2 censurano la decisione del Tribunale per
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 ... Essendo stato accertato che il signor Controparte_2 contrasse la patologia responsabile del suo decesso per effetto dell'esposizione ad amianto nel periodo in cui aveva prestato servizio di leva alle dipendenze della Marina Militare, il giudice di prime cure, proprio alla luce del poc'anzi citato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di poter disattendere l'assunto del secondo il quale "l'attività svolta dal de cuius era priva del Parte 1 carattere di straordinarietà e non si svolgeva in quelle particolari condizioni ambientali e operative necessarie ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non avendo egli svolto compiti diversi da quelli ordinariamente propri del servizio di leva". La statuizione con la quale il giudice di prime cure ha riconosciuto in favore del signor
Controparte_2 la qualità di vittima del dovere, condannando il Parte_2 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006 con l'inserimento del nominativo del signor CP 2 quale vittima del dovere, ed il Parte 1
[...] al pagamento di quanto dovuto all'odierno appellato, quale superstite di vittima del dovere, a titolo di ratei dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio mensile maturati dall' 1.3.2019 merita di essere censurata, alla luce del recentissimo orientamento espresso dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8957/2023, recante un'espressa critica del proprio precedente orientamento ( espresso con la decisione n. 4238/2019), che "nella misura in cui equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative"
Ebbene, da subito va precisato che "In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello", così
Sez. U , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022.
Inoltre, sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata", così Cass. sez. U-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.
Invero, parte appellante principale censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Nel merito di quanto dedotto nell'appello principale il Tribunale ha testualmente dedotto che;
"La disposizione del comma 564 dell'art. 1, L. 266/05 è stata oggetto di varie pronunce della Corte di Cassazione riassunte nella recente Cass. 823/21, che, giudicando in fattispecie di mesotelioma contratto nel corso dell'attività svolta come dipendente civile della Marina Militare presso arsenale, ha affrontato la questione compiendo un approfondito excursus interpretativo «Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali;
il concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori;
nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in se" lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale». Sulla base di tali considerazioni può essere riconosciuto a Controparte_2 lo status di vittima del dovere".
Al riguardo, i Parte 3 appellanti hanno richiamato, in senso contrario, Cass. ordinanza n. 8957/2023, secondo cui deve "escludersi che il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale possa consentire di per sé l'estensione all'invalido per causa di servizio della tutela assistenziale delle vittime del dovere, la sentenza impugnata, che ha all'opposto reputato che la "prolungata esposizione a fibre di asbesto diffusamente presenti nei materiali impiegati nell'espletamento dei servizi e presenti negli ambienti di lavoro nel corso del rapporto ultratrentennale dal 1958 al 1990" valesse di per sé a integrare il presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere"
Certamente, "Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di quest'ultima a servizio, occorrendo che sia legata
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito", così Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 287 del 04/01/2024.
Invero, Cass. n. 823/2021 ha precisato nella parte motivazionale che "nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali;
il concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori;
nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in se" lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale".
Detta pronuncia della giurisprudenza di legittimità in verità non si pone in contrasto con quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza successivamente nei termini sopra precisati.
In particolare, nel caso di specie, le particolari condizioni ambientali od operative ben possono essere individuate nella elevata esposizione all'amianto del de cuius, comunque tenuto alla detta esposizione e pur nella datoriale consapevole sottoposizione a tale maggiore rischio.
Circa, poi, l'appello incidentale parziale spiegato dall'erede del de cuius, giova richiamare quanto precisato dal Tribunale al riguardo: "il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della speciale elargizione di cui al D.P.R. N. 243/2006 a carattere indennitario, spettante ai soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, ovvero militari che
"abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Trattasi di una prestazione c.d. una tantum, non periodica, quindi soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dal momento di insorgenza del diritto, da individuarsi, nel momento di entrata in vigore della L. 222/07 che ha esteso tale beneficio alle vittime del dovere. La domanda amministrativa di riconoscimento dello status di vittima del dovere è pacificamente di data 17.4.2019, dunque è stata presentata oltre i dieci anni dal momento di insorgenza del relativo diritto".
Al riguardo, parte appellante incidentale ha dedotto che "Ma di grazia, come è possibile che un diritto venuto in essere per effetto della morte che si è verificata in data
01.03.2019, si possa essere prescritto perché la legge sia entrata in vigore nel 2007? ... il Sig.
Controparte_2 è deceduto in data 01.03.2019, ed è solo da quella data che il Sig. [...]
Controparte_1 è divenuto superstite, e che, come tale, ha potuto esercitare il proprio diritto... Il Tribunale a pag. 7, 2° cpv, n. 5; e penultimo cpv. di pag. 10, della parte dispositiva
(doc. 2), fa riferimento ad una prescrizione decennale, con decorrenza dall'entrata in vigore della norma, richiamando la L. 222/2007. Tuttavia, il diritto alla speciale elargizione viene alla luce con l'evento di morte, che si è determinato in data 01.03.2019, ed è da quella data che l'appellante incidentale ha potuto far valere il suo diritto, ovvero il diritto è venuto in essere, tenendo conto, come detto, della normativa specifica che regola la materia, e cioè dell'art. 5, co. 3, L. 206/2004, e dell'art. 15 della L. 206/2004".
In merito alla sopra citata censura è sufficiente rilevare quanto dispone il D.P.R. n.
243/2006
Art.
2. Principi generali e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall' articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonchè dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) n sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.
Art.
3. Termini e modalità delle procedures
1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio. Invero, la decorrenza della prescrizione decennale agendo l'appellante incidentale quale erede del de cuius decorre dal momento in cui questi è definito vittima del dovere e poiché fino alla data amministrativa del 2019 nessun accertamento risulta domandato, deve ritenersi maturata la prescrizione solo se tra la data di morte del de cuius [deceduto
Bremen (Germania) il 1.03.201 in
9] e accertamento di vittima del dovere avvenuto con sentenza di primo grado
[pubblicata il 7.2.2024] e la domanda amministrativa [presentata il 17/4/2019] siano passati dieci anni, cosa evidentemente non rinvenibile nel caso di specie.
Peraltro, come sopra evidenziato, l'art. 3 comma 2 D.P.R. 243/06 prevede la possibilità di riconoscimento della condizione di vittima del dovere anche d'ufficio, e pertanto se l'Amministrazione non provvede l'inadempimento si rinnova giorno per giorno, con conseguente impossibilità di individuare un dies a quo per la decorrenza della prescrizione.
L'appello incidentale è, pertanto, fondato nei termini su indicati.
L'appellante incidentale ha pure riproposto, proprio con il predetto appello incidentale "tutto ciò che è stato richiesto in primo grado con il ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi riscritto".
Trattasi di riproposizione sic et sempliciter senza alcuna specifica censura della decisione del Tribunale se non quella poc'anzi esaminata e, in quanto tale, inammissibile.
In ogni caso, questo Collegio fa proprie le deduzioni del Tribunale all'infuori di quelle per cui è stata accolta le censura.
Ne consegue che va rigettato l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, va riconosciuto il diritto dell'appellante alla speciale elargizione di cui al D.P.R.
N. 243/2006 a carattere indennitario, spettante ai soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, ovvero militari che "abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" con relativa condanna del
Parte_2 all'erogazione del dovuto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dei Parte 3 appellanti principali in solido tra loro stante la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna i Parte 3 appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di quale erede, del dovuto in Controparte_1 ragione del riconoscimento in capo al de cuius della speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 243/2006 a carattere indennitario, spettante ai soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, ovvero militari che "abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione oa seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative"; condanna i Parte 3 appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 2.906,00 e, per il presente grado, in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 15.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere
Consigliere relatore dott. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2315/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1479/2024, vertente
TRA
Parte 1 Parte 2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
APPELLANTI
E
Controparte 1 [...]in qualità di figlio e dunque erede del de cuius, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Crescenzio (Ang. Piazza Cavour) Scala B int. 3; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
Controparte_1 , figlio di Controparte_2 deduceva che dal 17/5/1975 al '
27/6/1976 aveva prestato servizio militare per l'Esercito Italiano in qualità di meccanico di automezzi ed era deceduto in data 01.03.2019 per "Mesotelioma pleurico proliferante di tipo epitelioide", conveniva in giudizio il Parte 1 e il Parte 2 esponendo di aver presentato, in data 17.04.2019 domanda amministrativa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva causato il decesso del congiunto e di vittima del dovere dello stesso con esito infruttuoso avendo il
Parte 1 ritenuto l'insussistenza dei presupposti di legge. Dedotta l'erroneità di tale giudizio in quanto il de cuius nel periodo in cui aveva svolto il servizio militare era stato imbarcato su motosiluranti e motocannoniere con la funzione di radiotelegrafista svolgendo mansioni di manutenzione/riparazione dell'impianto di radio comunicazione delle unità navali ed altre con manipolazione giornaliera di componentistica in amianto, ed aveva in dotazione l'arma individuale e degli accessori costituiti dai guanti e dalle pezze di amianto ed era stato quindi esposto a concentrazioni pari a 1.641,32 ff/ll di amianto chiedeva di accertare lo status di vittima del dovere (ovvero di equiparato a vittima del dovere) di Controparte_2 e di dichiarare: il diritto del ricorrente, quale superstite, alla speciale elargizione, allo speciale assegno vitalizio e all'assegno vitalizio nella misura di €
500,00, dalla morte del congiunto, fino al dì di costituzione della prestazione le ulteriori prestazioni, anche "ex art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244 a due annualità di pensione, e l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, e al cosiddetto specchio riassuntivo oltre interessi dal 121° giorno, per i primi 4 ratei, e poi, via via dalla maturazione di ogni singolo rateo al saldo. Si costituiva in giudizio il Parte 1 eccependo la nullità del ricorso per genericità; la prescrizione, dal momento che il diritto era stato azionato solo con la domanda amministrativa del 17/4/2019 successivamente alla diagnosi del 2005 nonché la mancanza di prova del nesso causale tra l'attività svolta e la patologia contratta, non avendo avuto alcun contatto qualificato con l'amianto. Il [...]
Parte 2 rimaneva contumace.
Il Tribunale, espletata CTU, dichiarava che Controparte_2 era deceduto per mesotelioma pleurico epitelioide, in data 1.03.2019, per esposizione non cautelata a polveri e fibre di amianto nello svolgere il servizio militare di leva, dal 17.05.1975 al 27.06.1976 ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006; dichiarava il diritto di [...]
Controparte_1 in qualità di suo erede, ai ratei di assegno vitalizio (rateo di € 500,00)
e dell'assegno di euro 1.033,00 previsto dall' art 5 c 31 206/04 maturati dal 1.3.2019 e condannava il al pagamento di quanto dovuto oltre accessori;
Parte_1 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art.3 condannava il Parte 2 co.3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig. Controparte 2 , nella sua qualità di vittima del dovere;
rigettava nel resto il ricorso;
compensava le spese di lite e, infine, poneva a carico del il pagamento delle spese di CTU Parte 1 separatamente liquidate.
Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello con ricorso depositato il e il Parte_2 7.8.2024 il Parte 1 in qualità di figlio e dunque erede del de cuius, [...] Controparte_1
CP_2 si è costituito, eccependo la "Inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'atto '
di appello, in relazione all'unico motivo proposto, per novità e/o violazione dell'art. 437
c.p.c. e/o per carenza dei presupposti di cui all'art. 434 c.p.c." e spiegando, a sua volta, appello "in via incidentale, Voglia riformare il capo della sentenza che è stato impugnato
(punto 4 della parte dispositiva di pag. 10, e capo 2 di pag. 7 della parte motiva), relativa alla declaratoria di prescrizione decennale della speciale elargizione, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio (doc. 7), e la condanna del Parte 1 alla liquidazione della speciale elargizione", evidenziando "Capi e parti della sentenza che si intendono impugnare in via incidentale
(pag. 7, 2° cpv, n. 5; e penultimo cpv. di pag. 10); III.2 Censure alla ricostruzione dei fatti in ordine alla dichiarazione di prescrizione del diritto alla speciale elargizione III.3 Violazioni di legge rilevanti e decisive".
Con l'atto d'appello principale il Parte 1 e il Parte 2 censurano la decisione del Tribunale per
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 ... Essendo stato accertato che il signor Controparte_2 contrasse la patologia responsabile del suo decesso per effetto dell'esposizione ad amianto nel periodo in cui aveva prestato servizio di leva alle dipendenze della Marina Militare, il giudice di prime cure, proprio alla luce del poc'anzi citato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di poter disattendere l'assunto del secondo il quale "l'attività svolta dal de cuius era priva del Parte 1 carattere di straordinarietà e non si svolgeva in quelle particolari condizioni ambientali e operative necessarie ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non avendo egli svolto compiti diversi da quelli ordinariamente propri del servizio di leva". La statuizione con la quale il giudice di prime cure ha riconosciuto in favore del signor
Controparte_2 la qualità di vittima del dovere, condannando il Parte_2 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006 con l'inserimento del nominativo del signor CP 2 quale vittima del dovere, ed il Parte 1
[...] al pagamento di quanto dovuto all'odierno appellato, quale superstite di vittima del dovere, a titolo di ratei dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio mensile maturati dall' 1.3.2019 merita di essere censurata, alla luce del recentissimo orientamento espresso dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8957/2023, recante un'espressa critica del proprio precedente orientamento ( espresso con la decisione n. 4238/2019), che "nella misura in cui equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative"
Ebbene, da subito va precisato che "In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello", così
Sez. U , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022.
Inoltre, sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata", così Cass. sez. U-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.
Invero, parte appellante principale censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Nel merito di quanto dedotto nell'appello principale il Tribunale ha testualmente dedotto che;
"La disposizione del comma 564 dell'art. 1, L. 266/05 è stata oggetto di varie pronunce della Corte di Cassazione riassunte nella recente Cass. 823/21, che, giudicando in fattispecie di mesotelioma contratto nel corso dell'attività svolta come dipendente civile della Marina Militare presso arsenale, ha affrontato la questione compiendo un approfondito excursus interpretativo «Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali;
il concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori;
nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in se" lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale». Sulla base di tali considerazioni può essere riconosciuto a Controparte_2 lo status di vittima del dovere".
Al riguardo, i Parte 3 appellanti hanno richiamato, in senso contrario, Cass. ordinanza n. 8957/2023, secondo cui deve "escludersi che il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale possa consentire di per sé l'estensione all'invalido per causa di servizio della tutela assistenziale delle vittime del dovere, la sentenza impugnata, che ha all'opposto reputato che la "prolungata esposizione a fibre di asbesto diffusamente presenti nei materiali impiegati nell'espletamento dei servizi e presenti negli ambienti di lavoro nel corso del rapporto ultratrentennale dal 1958 al 1990" valesse di per sé a integrare il presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere"
Certamente, "Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di quest'ultima a servizio, occorrendo che sia legata
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito", così Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 287 del 04/01/2024.
Invero, Cass. n. 823/2021 ha precisato nella parte motivazionale che "nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali;
il concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori;
nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in se" lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale".
Detta pronuncia della giurisprudenza di legittimità in verità non si pone in contrasto con quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza successivamente nei termini sopra precisati.
In particolare, nel caso di specie, le particolari condizioni ambientali od operative ben possono essere individuate nella elevata esposizione all'amianto del de cuius, comunque tenuto alla detta esposizione e pur nella datoriale consapevole sottoposizione a tale maggiore rischio.
Circa, poi, l'appello incidentale parziale spiegato dall'erede del de cuius, giova richiamare quanto precisato dal Tribunale al riguardo: "il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della speciale elargizione di cui al D.P.R. N. 243/2006 a carattere indennitario, spettante ai soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, ovvero militari che
"abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Trattasi di una prestazione c.d. una tantum, non periodica, quindi soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dal momento di insorgenza del diritto, da individuarsi, nel momento di entrata in vigore della L. 222/07 che ha esteso tale beneficio alle vittime del dovere. La domanda amministrativa di riconoscimento dello status di vittima del dovere è pacificamente di data 17.4.2019, dunque è stata presentata oltre i dieci anni dal momento di insorgenza del relativo diritto".
Al riguardo, parte appellante incidentale ha dedotto che "Ma di grazia, come è possibile che un diritto venuto in essere per effetto della morte che si è verificata in data
01.03.2019, si possa essere prescritto perché la legge sia entrata in vigore nel 2007? ... il Sig.
Controparte_2 è deceduto in data 01.03.2019, ed è solo da quella data che il Sig. [...]
Controparte_1 è divenuto superstite, e che, come tale, ha potuto esercitare il proprio diritto... Il Tribunale a pag. 7, 2° cpv, n. 5; e penultimo cpv. di pag. 10, della parte dispositiva
(doc. 2), fa riferimento ad una prescrizione decennale, con decorrenza dall'entrata in vigore della norma, richiamando la L. 222/2007. Tuttavia, il diritto alla speciale elargizione viene alla luce con l'evento di morte, che si è determinato in data 01.03.2019, ed è da quella data che l'appellante incidentale ha potuto far valere il suo diritto, ovvero il diritto è venuto in essere, tenendo conto, come detto, della normativa specifica che regola la materia, e cioè dell'art. 5, co. 3, L. 206/2004, e dell'art. 15 della L. 206/2004".
In merito alla sopra citata censura è sufficiente rilevare quanto dispone il D.P.R. n.
243/2006
Art.
2. Principi generali e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall' articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonchè dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) n sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.
Art.
3. Termini e modalità delle procedures
1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio. Invero, la decorrenza della prescrizione decennale agendo l'appellante incidentale quale erede del de cuius decorre dal momento in cui questi è definito vittima del dovere e poiché fino alla data amministrativa del 2019 nessun accertamento risulta domandato, deve ritenersi maturata la prescrizione solo se tra la data di morte del de cuius [deceduto
Bremen (Germania) il 1.03.201 in
9] e accertamento di vittima del dovere avvenuto con sentenza di primo grado
[pubblicata il 7.2.2024] e la domanda amministrativa [presentata il 17/4/2019] siano passati dieci anni, cosa evidentemente non rinvenibile nel caso di specie.
Peraltro, come sopra evidenziato, l'art. 3 comma 2 D.P.R. 243/06 prevede la possibilità di riconoscimento della condizione di vittima del dovere anche d'ufficio, e pertanto se l'Amministrazione non provvede l'inadempimento si rinnova giorno per giorno, con conseguente impossibilità di individuare un dies a quo per la decorrenza della prescrizione.
L'appello incidentale è, pertanto, fondato nei termini su indicati.
L'appellante incidentale ha pure riproposto, proprio con il predetto appello incidentale "tutto ciò che è stato richiesto in primo grado con il ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi riscritto".
Trattasi di riproposizione sic et sempliciter senza alcuna specifica censura della decisione del Tribunale se non quella poc'anzi esaminata e, in quanto tale, inammissibile.
In ogni caso, questo Collegio fa proprie le deduzioni del Tribunale all'infuori di quelle per cui è stata accolta le censura.
Ne consegue che va rigettato l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, va riconosciuto il diritto dell'appellante alla speciale elargizione di cui al D.P.R.
N. 243/2006 a carattere indennitario, spettante ai soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, ovvero militari che "abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" con relativa condanna del
Parte_2 all'erogazione del dovuto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dei Parte 3 appellanti principali in solido tra loro stante la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna i Parte 3 appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di quale erede, del dovuto in Controparte_1 ragione del riconoscimento in capo al de cuius della speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 243/2006 a carattere indennitario, spettante ai soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, ovvero militari che "abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione oa seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative"; condanna i Parte 3 appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 2.906,00 e, per il presente grado, in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 15.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste