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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1652/2022
Il giorno 25/09/2025, nella causa iscritta al n RG 1652 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IU (RM), Via Trincea delle Frasche nr. 101/C, con l'avv. CARLUCCIO GIANFRANCO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._2
ATTORE contro
), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, con Controparte_2
l'avv. FRANCESCO RUDILOSSO CONSOLO ( dal quale rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 10.561,64 a titolo di indennizzo per il danno conseguente al sinistro occorso all'interno della propria abitazione in
2 di 6 IU (RM), via Portunno n. 82, giusta polizza incendi n. 765723221, oltre al rimborso della spesa per la CTU.
A sostegno della domanda, ha esposto che, nei primi giorni del mese di febbraio 2021, il pavimento dell'abitazione ebbe a sollevarsi improvvisamente, spaccandosi in vari punti e determinando l'interruzione del funzionamento dell'impianto di riscaldamento autonomo ivi installato;
ha sostenuto che la rottura del pavimento era stata causata dalla rottura di un tratto della tubazione sottostante, con conseguente fuoriuscita di acqua calda;
ha poi esposto che la perizia redatta nel procedimento di ATP instaurato dall'odierno attore (R.G. n. 2494/2021) ha accertato il costo necessario per la riparazione del danno.
Si è costituita eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa Controparte_1 invocata dall'attore, in quanto la rottura del tratto di tubazione sottotraccia del pavimento della zona centrale del soggiorno, accessorio all'impianto di riscaldamento, non aveva causato danni da infiltrazioni di acqua;
ha inoltre contestato il quantum richiesto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'indennizzo per il danneggiamento della pavimentazione dell'abitazione dell'attore (limitatamente al salotto) a causa delle infiltrazioni di acqua dovute alla rottura di un tratto di tubazione sottotraccia, in virtù della polizza in atti.
Nel contratto di assicurazione contro i danni – come è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito - il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Nel caso di specie, è in contestazione proprio il verificarsi dell'evento assicurato, costituito dal danneggiamento dei beni assicurati per effetto di “acqua condotta a seguito di rottura accidentale … di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato assicurato” (clausola n. 10 delle condizioni di assicurazione), in quanto la compagnia assicurativa convenuta ha sostenuto che dalla rottura della tubazione (circostanza non contestata) non è derivato alcun danno da infiltrazione alla pavimentazione soprastante.
All'esito dell'istruttoria espletata, deve invece ritenersi raggiunta la prova dell'evento di rischio assicurato.
3 di 6 In particolare, il teste nipote dell'odierno attore, ha dichiarato di essere Testimone_1 stato contattato nell'immediatezza del fatto e di essersi recato presso l'abitazione del nonno qualche ora dopo per prestargli aiuto;
ha riferito di aver constatato personalmente il sollevamento e la rottura delle mattonelle e la presenza di acqua che si infiltrava dal massetto sottostante, che i tecnici intervenuti hanno attribuito alla rottura della tubazione relativa all'impianto di riscaldamento.
Tali circostanze, idonee ad integrare il rischio assicurato, sono state confermate dal CTU in sede di ATP, laddove ha riscontrato la rottura delle mattonelle del salotto (ancora non ripristinate al momento del sopralluogo del perito) per una superficie di circa 5 mq, ben visibile nelle fotografie allegate alla relazione. Inoltre, il CTU ha accertato che “Le mattonelle perimetrali all'area risultavano sollevate dal massetto di circa mezzo centimetro a causa del rigonfiamento dello stesso per imbibizione” (pag. 12 della relazione peritale).
Gli elementi fattuali descritti dal CTU lasciano quindi presumere che, a seguito della rottura della tubazione (circostanza di per sé non contestata), vi sia effettivamente stata la fuoriuscita di acqua, che ha imbevuto il massetto, provocandone il rigonfiamento e, di conseguenza, determinando la rottura della pavimentazione a mattonelle, come appunto riferito dal teste Tes_1
Del resto, tale ricostruzione non è smentita dalla testimonianza di tecnico Testimone_2 incaricato dalla compagnia assicurativa, il quale ha espresso valutazioni prive di efficacia probatoria
(“l'acqua fuoriuscita non aveva causato danni apprezzabili”) e ha riferito circa la presenza di “tracce aperte sul pavimento”, che ben posso essere attribuite, in quanto compatibili, alla rottura della pavimentazione lamentata dall'attore e riscontrata dal CTU.
Deve quindi essere liquidato l'indennizzo previsto dalla polizza, quantificato in base ai “danni materiali e diretti” causati dall'evento assicurato.
A tal fine, devono condividersi le valutazioni del CTU, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici, il quale ha ritenuto che “Per la rimessa in pristino a regola d'arte dello stato dei luoghi è necessario la sostituzione integrale della pavimentazione del salone in quanto quella attuale è pressocché irreperibile a causa della sua vetustà e della forma molto particolare oramai in disuso. La superficie complessiva è di circa 70mq. Per eseguire un lavoro a regola d'arte è necessario il rifacimento del massetto e la sostituzione dei battiscopa. Tutte le lavorazioni dovranno essere procedute dallo spostamento dei mobili e successiva ricollocazione”, per un costo complessivo di € 7.837,41 oltre Iva.
Trattasi di danni materiali all'abitazione, quantificati dal CTU in virtù del relativo costo di riparazione (che l'odierno attore non ha ancora sostenuto) indennizzabili in virtù dell'applicazione della clausola n. 10 delle condizioni di polizza (“Rischio assicurato”) e non in virtù della clausola E –
4 di 6 (avente ad oggetto il rimborso delle spese già sostenute dall'assicurato Controparte_3 per la ricerca e riparazione del guasto), con conseguente irrilevanza delle difese articolate dalla compagnia in punto di operatività di quest'ultima clausola.
Non risulta, invece, rientrante nel rischio assicurato ai termini di polizza il danno costituito dalla spesa per l'alloggio in b&b per il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori, in quanto non qualificabile come danno “materiale e diretto” conseguente all'evento di rischio.
3. Le spese di lite, comprensive del procedimento di ATP, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato però in considerazione della somma liquidata anziché di quella richiesta in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 5.201 ad
€ 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, relative al procedimento di ATP (R.G. n. 2494/2021), liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 7.837,41 oltre Iva a titolo di indennizzo, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.493,50, di Controparte_1 cui € 4.227,00 per compensi ed € 266,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianfranco Carluccio quale antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato Controparte_1 decreto nel procedimento di ATP R.G. n. 2494/2021.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
5 di 6 Civitavecchia, 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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