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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2024, n. 5822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5822 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6306/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to ALETTI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to FANARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
PIAZZA MISSORI 8 20123 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Restituzione indebito pensione anticipata.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/05/2024, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere titolare, con Parte_1 CP_1 decorrenza 1/11/2020, di pensione n. VO n. 001-490011095093 conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n.4 (cd. “quota 100”); di aver sottoscritto in data 27/07/2023 (con cessazione al
30/09/2023) contratto di lavoro intermittente con la società “Metropoli Servizi e Sicurezza S.r.l.” e di avere incassato nell'anno 2023, redditi da lavoratore dipendente per complessivi € 708,94.
Evidenziava di aver ricevuto, in data 1/11/2023, comunicazione di ricalcolo della pensione a far data dal 1/1/2023 e, in data 20/11/2023, comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite sulla propria pensione per complessivi € 20.442,60, con richiesta di pagamento entro 30 giorni, di aver subito la trattenuta dell'intero rateo pensionistico di dicembre 2023, per un totale di €
3.725,20.
Richiamava il D.L. 4/2019 che, all'art. 4 comma 1, prevedeva espressamente che, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 CP_1 della Legge 335/1995, potessero conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 38 anni, denominata “pensione quota 100”; il comma 3 del medesimo articolo, secondo cui la pensione di cui al comma 1 non era cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui, disposizione sprovvista di sanzione, con conseguente impossibilità di interpretazione della stessa, come fatto da nel senso che la violazione dovesse essere sanzionato con la sospensione/ripetizione dei ratei CP_1 pensionistici erogati nell'intero anno dovendosi, al più, decretare la trattenuta, da parte dell' CP_1 dell'indebito pari al reddito di lavoro percepito dal pensionato nell'anno in corso in € 708,94.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, infondatezza della delibera del 26.03.2024 e di CP_1 tutte le precedenti comunicazioni allegate in atti;
- Dichiarare l'illegittimità della trattenuta operate dall' a titolo di “quota non cumulabile con i CP_1 redditi” sulla rata 12/2023 in € 3.725,30;
- Quantificare in complessivi € 708,94 l'indebito oggetto di restituzione all da parte del sig CP_1
Parte_1
- Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al ricorrente la CP_1 somma illegittimamente trattenuta a titolo di “Quota non cumulabile con i redditi” in complessivi €
2 3.016,26 (3.725,30 - 708,94), o quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre alle ulteriori somme che saranno via via decurtate nelle more del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
***
Premessi e incontestati i fatti di causa, la questione devoluta alla cognizione dell'odierno giudicante verte sull'interpretazione da dare al comma 3 dell'art. 14 d.l. n. 472019, introduttivo della forma pensionistica anticipata meglio conosciuta come “quota 100” (età anagrafica di almeno 62 anni e 38 di contributi), secondo cui:
«La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 € lordi annui».
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, difatti, non essendo il divieto di cumulo corredato da sanzione alcuna, l'unica conseguenza plausibile è la necessità di detrarre il reddito di lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma dalla pensione anticipata, dando luogo a un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell'istituto.
Secondo la diversa prospettazione di viceversa, la norma andrebbe interpretata nel senso che CP_1 la prestazione pensionistica andrebbe sospesa per l'intero anno in cui si è registrata la percezione di redditi di lavoro in costanza di erogazione del trattamento pensionistico anticipato, con conseguente maturazione di indebito di importo pari al trattamento già erogato nel periodo di sospensione, ciò in relazione al chiaro disposto della norma, che opera riferimento ai redditi annui e non ai periodi di lavoro (cfr. circolare n. 117/2019). CP_1
Pur prendendo atto dell'esistenza di un formante giurisprudenziale di merito che avalla l'interpretazione resa dalla difesa di parte ricorrente, non può non rilevarsi come sull'interpretazione da rendere in merito al comma 3 si sia espressa la Corte costituzionale (n. 234 del 24 novembre 2022), investita dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3 de d.l. n. 4/2019 nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta
"quota 100" - a far tempo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 € lordi annui.
3 La questione di legittimità costituzionale viene dalla Corte valutata sulla base dell'interpretazione giuridica resa dal giudice rimettente, così sintetizzata dalla Corte:
«Nella disciplina della pensione anticipata a "quota 100", infatti, la percezione di redditi da lavoro rileverebbe non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Inoltre, sul piano sistematico, se «il titolare di pensione anticipata subisse solamente una decurtazione del quantum corrispondente all'ammontare dei redditi da lavoro percepiti, verrebbe notevolmente frustrata la possibilità di realizzare gli obiettivi sottesi all'introduzione della pensione, vale a dire la flessibilità in uscita solamente per chi intende abbandonare pressoché del tutto l'attività lavorativa e il favore per un ricambio generazionale nelle attività produttive».
Su tale base ermeneutica rimette la questione alla Corte, sotto il profilo della violazione dell'art. 3
Cost., essendo privo di giustificazione il trattamento differenziato del divieto di cumulo a seconda che i redditi percepiti dal pensionato derivino da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
La Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, espressamente avalla l'interpretazione resa dal giudice remittente, sottoponendola a vaglio critico sotto il profilo della congruità e proporzionalità:
«La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno
38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte
4 con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione».
Recentissima sentenza della giurisprudenza di legittimità conferma tale orientamento, sulla base delle argomentazioni che seguono:
«11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero CP_1 influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n. 234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale
(Corte cost. n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato
5 medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo
2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo» (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 30994).
Appare, dunque, anche alla stregua dell'orientamento ermeneutico espresso in sede costituzionale e di legittimità, da condividere l'interpretazione resa da il cui operato appare, pertanto, corretto ed CP_1 esente da censure. Il ricorso proposto da deve essere, conseguente Parte_1 rigettato.
In ragione dell'esistenza di formanti giurisprudenziali favorevoli alle ragioni di parte ricorrente e della complessità della questione interpretativa appare di ragione disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da in quanto giuridicamente infondato;
Parte_1 dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 27/12/2024
Il Giudice
Antonio Lombardi
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to ALETTI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to FANARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
PIAZZA MISSORI 8 20123 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Restituzione indebito pensione anticipata.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/05/2024, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere titolare, con Parte_1 CP_1 decorrenza 1/11/2020, di pensione n. VO n. 001-490011095093 conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n.4 (cd. “quota 100”); di aver sottoscritto in data 27/07/2023 (con cessazione al
30/09/2023) contratto di lavoro intermittente con la società “Metropoli Servizi e Sicurezza S.r.l.” e di avere incassato nell'anno 2023, redditi da lavoratore dipendente per complessivi € 708,94.
Evidenziava di aver ricevuto, in data 1/11/2023, comunicazione di ricalcolo della pensione a far data dal 1/1/2023 e, in data 20/11/2023, comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite sulla propria pensione per complessivi € 20.442,60, con richiesta di pagamento entro 30 giorni, di aver subito la trattenuta dell'intero rateo pensionistico di dicembre 2023, per un totale di €
3.725,20.
Richiamava il D.L. 4/2019 che, all'art. 4 comma 1, prevedeva espressamente che, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 CP_1 della Legge 335/1995, potessero conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 38 anni, denominata “pensione quota 100”; il comma 3 del medesimo articolo, secondo cui la pensione di cui al comma 1 non era cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui, disposizione sprovvista di sanzione, con conseguente impossibilità di interpretazione della stessa, come fatto da nel senso che la violazione dovesse essere sanzionato con la sospensione/ripetizione dei ratei CP_1 pensionistici erogati nell'intero anno dovendosi, al più, decretare la trattenuta, da parte dell' CP_1 dell'indebito pari al reddito di lavoro percepito dal pensionato nell'anno in corso in € 708,94.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, infondatezza della delibera del 26.03.2024 e di CP_1 tutte le precedenti comunicazioni allegate in atti;
- Dichiarare l'illegittimità della trattenuta operate dall' a titolo di “quota non cumulabile con i CP_1 redditi” sulla rata 12/2023 in € 3.725,30;
- Quantificare in complessivi € 708,94 l'indebito oggetto di restituzione all da parte del sig CP_1
Parte_1
- Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al ricorrente la CP_1 somma illegittimamente trattenuta a titolo di “Quota non cumulabile con i redditi” in complessivi €
2 3.016,26 (3.725,30 - 708,94), o quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre alle ulteriori somme che saranno via via decurtate nelle more del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
***
Premessi e incontestati i fatti di causa, la questione devoluta alla cognizione dell'odierno giudicante verte sull'interpretazione da dare al comma 3 dell'art. 14 d.l. n. 472019, introduttivo della forma pensionistica anticipata meglio conosciuta come “quota 100” (età anagrafica di almeno 62 anni e 38 di contributi), secondo cui:
«La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 € lordi annui».
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, difatti, non essendo il divieto di cumulo corredato da sanzione alcuna, l'unica conseguenza plausibile è la necessità di detrarre il reddito di lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma dalla pensione anticipata, dando luogo a un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell'istituto.
Secondo la diversa prospettazione di viceversa, la norma andrebbe interpretata nel senso che CP_1 la prestazione pensionistica andrebbe sospesa per l'intero anno in cui si è registrata la percezione di redditi di lavoro in costanza di erogazione del trattamento pensionistico anticipato, con conseguente maturazione di indebito di importo pari al trattamento già erogato nel periodo di sospensione, ciò in relazione al chiaro disposto della norma, che opera riferimento ai redditi annui e non ai periodi di lavoro (cfr. circolare n. 117/2019). CP_1
Pur prendendo atto dell'esistenza di un formante giurisprudenziale di merito che avalla l'interpretazione resa dalla difesa di parte ricorrente, non può non rilevarsi come sull'interpretazione da rendere in merito al comma 3 si sia espressa la Corte costituzionale (n. 234 del 24 novembre 2022), investita dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3 de d.l. n. 4/2019 nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta
"quota 100" - a far tempo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 € lordi annui.
3 La questione di legittimità costituzionale viene dalla Corte valutata sulla base dell'interpretazione giuridica resa dal giudice rimettente, così sintetizzata dalla Corte:
«Nella disciplina della pensione anticipata a "quota 100", infatti, la percezione di redditi da lavoro rileverebbe non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Inoltre, sul piano sistematico, se «il titolare di pensione anticipata subisse solamente una decurtazione del quantum corrispondente all'ammontare dei redditi da lavoro percepiti, verrebbe notevolmente frustrata la possibilità di realizzare gli obiettivi sottesi all'introduzione della pensione, vale a dire la flessibilità in uscita solamente per chi intende abbandonare pressoché del tutto l'attività lavorativa e il favore per un ricambio generazionale nelle attività produttive».
Su tale base ermeneutica rimette la questione alla Corte, sotto il profilo della violazione dell'art. 3
Cost., essendo privo di giustificazione il trattamento differenziato del divieto di cumulo a seconda che i redditi percepiti dal pensionato derivino da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
La Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, espressamente avalla l'interpretazione resa dal giudice remittente, sottoponendola a vaglio critico sotto il profilo della congruità e proporzionalità:
«La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno
38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte
4 con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione».
Recentissima sentenza della giurisprudenza di legittimità conferma tale orientamento, sulla base delle argomentazioni che seguono:
«11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero CP_1 influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n. 234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale
(Corte cost. n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato
5 medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo
2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo» (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 30994).
Appare, dunque, anche alla stregua dell'orientamento ermeneutico espresso in sede costituzionale e di legittimità, da condividere l'interpretazione resa da il cui operato appare, pertanto, corretto ed CP_1 esente da censure. Il ricorso proposto da deve essere, conseguente Parte_1 rigettato.
In ragione dell'esistenza di formanti giurisprudenziali favorevoli alle ragioni di parte ricorrente e della complessità della questione interpretativa appare di ragione disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da in quanto giuridicamente infondato;
Parte_1 dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 27/12/2024
Il Giudice
Antonio Lombardi
6