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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3097/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3097/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. RUZZENENTI FAUSTA e con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RUZZENENTI ROBERTO
e
(C.F. ), con l'Avv. RUZZENENTI FAUSTA e con CP_1 C.F._2
l'Avv. RUZZENENTI ROBERTO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“CONDIZIONI:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile del comune di Calvisano Parte_2 CP_1 di procedere alle annotazioni di legge;
2. Disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1
1 collocamento della residenza della stessa presso la madre e con indicazione che i genitori collaborino tra loro nelle funzioni genitoriali, nell'interesse della bambina;
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo desidera, Parte_2 Per_1 purché nel rispetto degli impegni della stessa e della madre, e purché con congruo preavviso.
In ogni caso, viene comunque stabilito che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia Pt_2
Pers a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio e sino alla domenica sera, nonché due giorni infrasettimanali (indicativamente tutti i martedì e tutti i giovedì) dalle ore 18.00 alle ore
21.00.
In ogni caso, e fatto salvo ogni miglior accordo, i principali giorni di festa (Natale- Santo
Stefano, San Silvestro e Capodanno, Pasqua e Pasquetta, altre festività infrannuali) saranno trascorsi dalla minore con i genitori secondo il principio dell'alternanza. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore almeno per due settimane, anche non consecutive, da pianificare entro la fine di maggio di ogni anno.
4. Alla luce dei criteri di cui all'art. 337 ter cc, valutate le condizioni economiche delle parti, le Pers funzioni di cura e accudimento di ciascuno dei genitori, le esigenze attuali di ed i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, il sig. contribuirà al Parte_2 mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra della somma di euro CP_1
250,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI.
Il tutto, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, come indicate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che è noto alle parti.
L'assegno unico INPS sarà percepito dai genitori al 50% e così pure per le detrazioni fiscali inerenti la figlia minore.
5. I coniugi dichiarano di essere autonomi e di essere autosufficienti e di non pretendere alcun contributo al mantenimento reciproco.
6. I coniugi si rilasciano reciproco assegno al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
7. Spese compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Calvisano (BS) in data 27.4.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calvisano al n. 3, parte II, serie A, anno 2019. Pers Dall'unione è nata la figlia il 19.3.2021.
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1352/2024, pubblicata in data 29.2.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3097/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. RUZZENENTI FAUSTA e con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RUZZENENTI ROBERTO
e
(C.F. ), con l'Avv. RUZZENENTI FAUSTA e con CP_1 C.F._2
l'Avv. RUZZENENTI ROBERTO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“CONDIZIONI:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile del comune di Calvisano Parte_2 CP_1 di procedere alle annotazioni di legge;
2. Disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1
1 collocamento della residenza della stessa presso la madre e con indicazione che i genitori collaborino tra loro nelle funzioni genitoriali, nell'interesse della bambina;
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo desidera, Parte_2 Per_1 purché nel rispetto degli impegni della stessa e della madre, e purché con congruo preavviso.
In ogni caso, viene comunque stabilito che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia Pt_2
Pers a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio e sino alla domenica sera, nonché due giorni infrasettimanali (indicativamente tutti i martedì e tutti i giovedì) dalle ore 18.00 alle ore
21.00.
In ogni caso, e fatto salvo ogni miglior accordo, i principali giorni di festa (Natale- Santo
Stefano, San Silvestro e Capodanno, Pasqua e Pasquetta, altre festività infrannuali) saranno trascorsi dalla minore con i genitori secondo il principio dell'alternanza. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore almeno per due settimane, anche non consecutive, da pianificare entro la fine di maggio di ogni anno.
4. Alla luce dei criteri di cui all'art. 337 ter cc, valutate le condizioni economiche delle parti, le Pers funzioni di cura e accudimento di ciascuno dei genitori, le esigenze attuali di ed i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, il sig. contribuirà al Parte_2 mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra della somma di euro CP_1
250,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI.
Il tutto, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, come indicate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che è noto alle parti.
L'assegno unico INPS sarà percepito dai genitori al 50% e così pure per le detrazioni fiscali inerenti la figlia minore.
5. I coniugi dichiarano di essere autonomi e di essere autosufficienti e di non pretendere alcun contributo al mantenimento reciproco.
6. I coniugi si rilasciano reciproco assegno al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
7. Spese compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Calvisano (BS) in data 27.4.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calvisano al n. 3, parte II, serie A, anno 2019. Pers Dall'unione è nata la figlia il 19.3.2021.
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1352/2024, pubblicata in data 29.2.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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