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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3076/2024, promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 2.12.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato PA C.F._1
e difeso dagli avv. domm. ed in forza della Parte_2 Parte_3 procura alle liti unita al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Mariana Martina, giusta procura alle liti in atti;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE.
1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 pronunciare la pagina 1 di 11 cessazione degli effetti civili del matrimonio che i signori PA
e hanno contratto in Udine (UD) il
[...] Controparte_1 giorno 2 aprile 2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune per l'anno 2016, parte 2, numero 4, Serie A, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di UDINE di annotare l'emananda sentenza;
2. disporre che il figlio minore venga affidato in Persona_1 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno provvedere di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione del figlio Per_1 attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. I genitori dovranno impegnarsi a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa;
3. disporre che il padre possa sentire il figlio minore quando lo Per_1 voglia e possa vederlo, previo congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del figlio medesimo;
4. disporre che il padre possa tenere il figlio minore con sé con Per_1 le seguenti modalità: A) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola, al mercoledì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
B) una settimana durante le vacanze invernali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e Capodanno;
C) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
D) tre settimane, anche non consecutive,
pagina 2 di 11 durante le vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro genitore;
5. disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra PA
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1
la somma mensile di € 450,00= (quattrocentocinquanta/00), Per_1 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
6. disporre che le spese straordinarie relative al figlio saranno Per_1 sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, giusto protocollo Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. di UDINE prot. 3477/2015, che si allega (all.7);
7. disporre che la sig.ra percepisca al 100% l'assegno Controparte_1
Unico Universale;
8. disporre che l'immobile sito in PREMARIACCO (UD), Via Beniamino Goia
n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio Controparte_1 Per_1 hanno stabilito la propria residenza, continui ad essere concessa in uso alla stessa e ciò fino alla effettiva coabitazione tra la madre ed il figlio e, comunque, fino e non oltre l'autosufficienza del figlio;
9. disporre che il sig. e la sig.ra PA CP_1
si prestino reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei
[...] documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per il figlio minore concordando preventivamente ogni viaggio all'estero; Per_1
10.il sig. chiede emettersi ogni altro provvedimento PA di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE.
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio che i signori e hanno contratto in UDINE PA Controparte_1
(UD) il giorno 2 aprile 2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune per l'anno 2016, parte 2, numero 4, Serie A 2;
2. disporre che il figlio minore venga affidato in Persona_1 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. disporre che il padre possa sentire il figlio minore quando lo Per_1
pagina 3 di 11 voglia e possa vederlo, previo congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del figlio medesimo;
4. disporre che il padre possa tenere il figlio minore con sé con Per_1 le seguenti modalità: A) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola, al mercoledì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
B) una settimana durante le vacanze invernali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e Capodanno;
C) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
D) tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro genitore;
5. disporre che il sig. al mantenimento Parte_4 del figlio minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 Per_1 di ogni mese, un assegno mensile che si indica in € 700,00=
(settecento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT, ovvero in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore alla somma di € 470,00 attualmente in vigore;
6. disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano Per_1 sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, così come recepite dal Protocollo, sez. di UDINE, n.3477/2015;
7. disporre che la sig.ra percepisca al 100% l'assegno Controparte_1
Unico Universale;
8. disporre che l'immobile sito in PREMARIACCO (UD), Via Beniamino Goia
n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio minore Controparte_1 hanno stabilito la propria residenza, continui ad essere Per_1 concesso in comodato dal sig. , quale PA usufruttuario, alla stessa senza limiti temporali;
9. disporre che il sig. e la sig.ra PA CP_1
si prestino reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei
[...] documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per il figlio minore concordando preventivamente ogni viaggio all'estero; Per_1
pagina 4 di 11 10.spese legali rifuse o, quantomeno, compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto PA Controparte_1 matrimonio concordatario a UDINE (UD) in data 2.4.2016 (Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, n. 4, Parte 2, Serie
A), scegliendo, quanto ai loro rapporti patrimoniali, il regime della separazione, ex art. 162, 2 comma, cod. civ.. Da quell'unione è nato il figlio in data 20.6.2016. Persona_1
A mezzo del ricorso in epigrafe, dopo essersi separato consensualmente dalla moglie in forza del decreto di omologa n. 2885/2020 pronunciato il 10.7.2020 dal Tribunale di UDINE, il ricorrente PA
ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto a UDINE (UD) in data 2.4.2016 con (trascritto nell'anno 2016, n. 4, parte 2, serie A Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune), di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori -con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre e con regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e diritto di visita del padre come meglio precisati in ricorso-, oltre alla previsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 450,00 mensili ed alla suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, più integrale attribuzione dell'assegno unico universale alla madre. In aggiunta a ciò, parte ricorrente ha altresì domandato di disporre che l'immobile sito a PREMARIACCO (UD) continui ad essere concesso in uso alla sig.ra , comunque non oltre CP_1
l'autosufficienza economica di e di dare atto che i genitori si Per_1 prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e del figlio minore concordando Per_1 preventivamente ogni viaggio all'estero.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito Controparte_1 alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, alla regolamentazione del diritto di visita del padre pagina 5 di 11 prospettata in ricorso ed al riparto delle spese straordinarie proposto dal sig. , ma ha richiesto di porre a carico di controparte l'obbligo PA di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore Per_1
€ 700,00 al mese e di disporre che l'immobile sito in PREMARIACCO continui a essere concesso in comodato dal ricorrente a lei medesima senza limiti temporali.
Dipoi, all'udienza dell'11.3.2025, innanzi al Giudice designato, le parti hanno trovato un'intesa in ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento di dovuto dal padre, accordandosi per l'importo di Per_1
€ 520,00 al mese, e si sono richiamate, per il resto, alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Fermo questo, osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio al vaglio, che -ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015- la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” (sottolineatura aggiunta -
N.d.R.). Nel caso in esame, il decreto di omologa della separazione consensuale è stato pronunciato in data 10.7.2020, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale il 6.3.2020. Da tale data, quindi, risultano abbondantemente trascorsi ben oltre sei mesi.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura pagina 6 di 11 appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale nulla ha opposto il P.M..
Quanto, poi, alle condizioni del divorzio, deve osservarsi che le parti, pur non avendo rassegnato conclusioni congiunte, hanno sostanzialmente convenuto ab origine sul regime di affidamento, sulla regolamentazione del diritto di visita, sul riparto delle spese straordinarie e si sono altresì prestate reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di discostandosi inizialmente le loro posizioni, divenute Per_1 poi convergenti all'udienza dell'11.3.2025, in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del minore.
Invece, deve ritenersi di fatto insussistente l'apparente contrasto tra le domande delle parti relative all'immobile di PREMARIACCO, concesso in comodato dal sig. alla sig.ra (v. punto 8 delle PA CP_1 conclusioni del ricorrente, il quale ha richiesto di “disporre che l'immobile sito in Premariacco (UD), Via Beniamino Goia n. 6/B, ove già ora la sig.ra
ed il figlio hanno stabilito la propria residenza, Controparte_1 Per_1 continui ad essere concessa in uso alla stessa e ciò fino alla effettiva coabitazione tra la madre ed il figlio e, comunque, fino e non oltre
l'autosufficienza del figlio” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.) e punto 8 delle conclusioni della resistente, ove si legge quanto segue: “disporre che
l'immobile sito in Premariacco (UD), Via Beniamino Goia n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio minore hanno stabilito la Controparte_1 Per_1 propria residenza, continui ad essere concesso in comodato dal sig.
, quale usufruttuario, alla stessa senza limiti PA temporali” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Ora, dalla mera lettura delle dianzi riportate richieste di ciascuna parte parrebbe potersi desumere che, a fronte della volontà del di concedere in comodato PA
l'immobile in parola in funzione dei bisogni di e in ogni caso non Per_1 oltre l'autosufficienza economica dello stesso, si stagli, di contro,
l'intenzione della di divenire comodataria indipendentemente dalle CP_1 esigenze del figlio, non prevedendo, la succitata richiesta della convenuta,
pagina 7 di 11 alcun collegamento funzionale della durata del contratto alle necessità del minore, ma anzi riferendosi, essa, all'assenza di “limiti temporali”.
Sennonché, dovendosi attribuire a tali conclusioni un'interpretazione sistematica, anche alla luce della memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, cod. proc. civ. di parte convenuta, si può ragionevolmente concludere che anche la sig. , a ben guardare, abbia inteso ancorare il negozio CP_1 gratuito in esame alle esigenze del figlio (v., in questi termini, Per_1 pag. 3 della suddetta memoria, ove si afferma che “poiché il sig.
ha voluto tenere per sé la casa coniugale la sig.ra PA CP_1 ha chiesto un contributo per il mantenimento del minore, in aggiunto rispetto all'assegno di mantenimento, equiparato al costo di un affitto/rata mutuo. Il sig. le ha offerto, in cambio, un immobile di cui il PA padre è proprietario”, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Medesima conclusione può, peraltro, trarsi dalla lettura della clausola inserita nelle condizioni di separazione concordate dalle parti ed omologate dall'intestato
Tribunale nel 2020, la quale, prevedendo che “la casa coniugale viene assegnata al marito, il quale di conseguenza si obbliga a comodare in uso, quale usufruttuario, alla moglie l'immobile sito in Premariacco, via
Beniamino Gioia 6/B a decorrere dal mese di maggio 2020” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.), riconnette chiaramente il comodato in questione ai bisogni di intendendo tale contratto quale surrogato Per_1 dell'assegnazione della casa familiare di cui all'art. 337-sexies cod. civ..
Allora, per tutte le considerazioni che precedono, quanto all'immobile di PREMARIACCO, dovrà prevedersi -in conformità a quanto richiesto dal ricorrente- che “l'immobile sito in Premariacco (UD), Via
Beniamino Goia n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio Controparte_1 hanno stabilito la propria residenza, continui ad essere concessa Per_1 in uso alla stessa e ciò fino alla effettiva coabitazione tra la madre ed il figlio
e, comunque, fino e non oltre l'autosufficienza del figlio”.
Ancora, soltanto il ricorrente ha domandato di prevedere che “… i genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno provvedere di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di
pagina 8 di 11 vita e sull'istruzione del figlio attuando congiuntamente ogni Per_1 decisione nel preminente interesse del minore stesso, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. I genitori dovranno impegnarsi a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa” (v. punto 2 delle conclusioni del ricorrente). Tale richiesta non può che essere accolta, in quanto sostanzialmente coincidente con il dettato normativo di cui all'art. 337-ter, comma 3 cod. civ., ai sensi del quale “la responsabilità genitoriale
è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli …”
e ben potendo, in effetti, il giudice “limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, … stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.
Da ultimo, in merito ai documenti validi per l'espatrio, le concordi conclusioni delle parti che hanno domandato di “disporre che il sig.
e la sig.ra si prestino reciproco PA Controparte_1 consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per il figlio minore concordando preventivamente Per_1 ogni viaggio all'estero”, possono essere accolte solo con riguardo alla posizione del figlio minore, avendo l'art. 20 del D.L. n. 69 del 13 giugno
2023, di modifica alla legge n. 1185 del 1967 sul rilascio dei passaporti, fatto venir meno la necessità di allegare il consenso dell'altro genitore per conseguire il rilascio del proprio passaporto e rimanendo, dunque, il consenso di madre e padre necessario per i soli documenti del minore.
Le spese di lite, attesa la sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti, trovano integrale compensazione.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e nel Comune di UDINE PA Controparte_1
(UD) in data 2.4.2016, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno provvedere di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione del figlio attuando congiuntamente Per_1 ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. I genitori dovranno impegnarsi a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa;
- il padre potrà sentire il figlio minore quando lo vorrà e potrà Per_1 vederlo, previo congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del figlio medesimo;
- il padre potrà tenere il figlio minore con sé con le seguenti Per_1 modalità: A) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola, al mercoledì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
B) una settimana durante le vacanze invernali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e Capodanno;
C) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
D) tre settimane, anche non pagina 10 di 11 consecutive, durante le vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro genitore;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra PA CP_1
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio
[...] Per_1 la somma mensile di € 520,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da Per_1 entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, giusto protocollo
Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. di UDINE prot.
3477/2015;
- la sig.ra percepirà al 100% l'assegno Unico Controparte_1
Universale;
- l'immobile sito in PREMARIACCO (UD), Via Beniamino Goia n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio hanno Controparte_1 Per_1 stabilito la propria residenza, continuerà ad essere concesso in uso alla stessa e ciò fino alla effettiva coabitazione tra la madre ed il figlio e, comunque, fino e non oltre l'autosufficienza del figlio;
- il sig. e la sig.ra si PA Controparte_1 prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore concordando Per_1 preventivamente ogni viaggio all'estero;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 4, parte II, Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2016;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Fabio LUONGO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3076/2024, promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 2.12.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato PA C.F._1
e difeso dagli avv. domm. ed in forza della Parte_2 Parte_3 procura alle liti unita al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Mariana Martina, giusta procura alle liti in atti;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE.
1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 pronunciare la pagina 1 di 11 cessazione degli effetti civili del matrimonio che i signori PA
e hanno contratto in Udine (UD) il
[...] Controparte_1 giorno 2 aprile 2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune per l'anno 2016, parte 2, numero 4, Serie A, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di UDINE di annotare l'emananda sentenza;
2. disporre che il figlio minore venga affidato in Persona_1 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno provvedere di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione del figlio Per_1 attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. I genitori dovranno impegnarsi a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa;
3. disporre che il padre possa sentire il figlio minore quando lo Per_1 voglia e possa vederlo, previo congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del figlio medesimo;
4. disporre che il padre possa tenere il figlio minore con sé con Per_1 le seguenti modalità: A) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola, al mercoledì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
B) una settimana durante le vacanze invernali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e Capodanno;
C) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
D) tre settimane, anche non consecutive,
pagina 2 di 11 durante le vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro genitore;
5. disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra PA
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1
la somma mensile di € 450,00= (quattrocentocinquanta/00), Per_1 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
6. disporre che le spese straordinarie relative al figlio saranno Per_1 sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, giusto protocollo Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. di UDINE prot. 3477/2015, che si allega (all.7);
7. disporre che la sig.ra percepisca al 100% l'assegno Controparte_1
Unico Universale;
8. disporre che l'immobile sito in PREMARIACCO (UD), Via Beniamino Goia
n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio Controparte_1 Per_1 hanno stabilito la propria residenza, continui ad essere concessa in uso alla stessa e ciò fino alla effettiva coabitazione tra la madre ed il figlio e, comunque, fino e non oltre l'autosufficienza del figlio;
9. disporre che il sig. e la sig.ra PA CP_1
si prestino reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei
[...] documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per il figlio minore concordando preventivamente ogni viaggio all'estero; Per_1
10.il sig. chiede emettersi ogni altro provvedimento PA di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE.
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio che i signori e hanno contratto in UDINE PA Controparte_1
(UD) il giorno 2 aprile 2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune per l'anno 2016, parte 2, numero 4, Serie A 2;
2. disporre che il figlio minore venga affidato in Persona_1 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. disporre che il padre possa sentire il figlio minore quando lo Per_1
pagina 3 di 11 voglia e possa vederlo, previo congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del figlio medesimo;
4. disporre che il padre possa tenere il figlio minore con sé con Per_1 le seguenti modalità: A) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola, al mercoledì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
B) una settimana durante le vacanze invernali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e Capodanno;
C) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
D) tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro genitore;
5. disporre che il sig. al mantenimento Parte_4 del figlio minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 Per_1 di ogni mese, un assegno mensile che si indica in € 700,00=
(settecento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT, ovvero in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore alla somma di € 470,00 attualmente in vigore;
6. disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano Per_1 sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, così come recepite dal Protocollo, sez. di UDINE, n.3477/2015;
7. disporre che la sig.ra percepisca al 100% l'assegno Controparte_1
Unico Universale;
8. disporre che l'immobile sito in PREMARIACCO (UD), Via Beniamino Goia
n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio minore Controparte_1 hanno stabilito la propria residenza, continui ad essere Per_1 concesso in comodato dal sig. , quale PA usufruttuario, alla stessa senza limiti temporali;
9. disporre che il sig. e la sig.ra PA CP_1
si prestino reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei
[...] documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per il figlio minore concordando preventivamente ogni viaggio all'estero; Per_1
pagina 4 di 11 10.spese legali rifuse o, quantomeno, compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto PA Controparte_1 matrimonio concordatario a UDINE (UD) in data 2.4.2016 (Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, n. 4, Parte 2, Serie
A), scegliendo, quanto ai loro rapporti patrimoniali, il regime della separazione, ex art. 162, 2 comma, cod. civ.. Da quell'unione è nato il figlio in data 20.6.2016. Persona_1
A mezzo del ricorso in epigrafe, dopo essersi separato consensualmente dalla moglie in forza del decreto di omologa n. 2885/2020 pronunciato il 10.7.2020 dal Tribunale di UDINE, il ricorrente PA
ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto a UDINE (UD) in data 2.4.2016 con (trascritto nell'anno 2016, n. 4, parte 2, serie A Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune), di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori -con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre e con regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e diritto di visita del padre come meglio precisati in ricorso-, oltre alla previsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 450,00 mensili ed alla suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, più integrale attribuzione dell'assegno unico universale alla madre. In aggiunta a ciò, parte ricorrente ha altresì domandato di disporre che l'immobile sito a PREMARIACCO (UD) continui ad essere concesso in uso alla sig.ra , comunque non oltre CP_1
l'autosufficienza economica di e di dare atto che i genitori si Per_1 prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e del figlio minore concordando Per_1 preventivamente ogni viaggio all'estero.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito Controparte_1 alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, alla regolamentazione del diritto di visita del padre pagina 5 di 11 prospettata in ricorso ed al riparto delle spese straordinarie proposto dal sig. , ma ha richiesto di porre a carico di controparte l'obbligo PA di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore Per_1
€ 700,00 al mese e di disporre che l'immobile sito in PREMARIACCO continui a essere concesso in comodato dal ricorrente a lei medesima senza limiti temporali.
Dipoi, all'udienza dell'11.3.2025, innanzi al Giudice designato, le parti hanno trovato un'intesa in ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento di dovuto dal padre, accordandosi per l'importo di Per_1
€ 520,00 al mese, e si sono richiamate, per il resto, alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Fermo questo, osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio al vaglio, che -ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015- la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” (sottolineatura aggiunta -
N.d.R.). Nel caso in esame, il decreto di omologa della separazione consensuale è stato pronunciato in data 10.7.2020, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale il 6.3.2020. Da tale data, quindi, risultano abbondantemente trascorsi ben oltre sei mesi.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura pagina 6 di 11 appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale nulla ha opposto il P.M..
Quanto, poi, alle condizioni del divorzio, deve osservarsi che le parti, pur non avendo rassegnato conclusioni congiunte, hanno sostanzialmente convenuto ab origine sul regime di affidamento, sulla regolamentazione del diritto di visita, sul riparto delle spese straordinarie e si sono altresì prestate reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di discostandosi inizialmente le loro posizioni, divenute Per_1 poi convergenti all'udienza dell'11.3.2025, in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del minore.
Invece, deve ritenersi di fatto insussistente l'apparente contrasto tra le domande delle parti relative all'immobile di PREMARIACCO, concesso in comodato dal sig. alla sig.ra (v. punto 8 delle PA CP_1 conclusioni del ricorrente, il quale ha richiesto di “disporre che l'immobile sito in Premariacco (UD), Via Beniamino Goia n. 6/B, ove già ora la sig.ra
ed il figlio hanno stabilito la propria residenza, Controparte_1 Per_1 continui ad essere concessa in uso alla stessa e ciò fino alla effettiva coabitazione tra la madre ed il figlio e, comunque, fino e non oltre
l'autosufficienza del figlio” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.) e punto 8 delle conclusioni della resistente, ove si legge quanto segue: “disporre che
l'immobile sito in Premariacco (UD), Via Beniamino Goia n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio minore hanno stabilito la Controparte_1 Per_1 propria residenza, continui ad essere concesso in comodato dal sig.
, quale usufruttuario, alla stessa senza limiti PA temporali” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Ora, dalla mera lettura delle dianzi riportate richieste di ciascuna parte parrebbe potersi desumere che, a fronte della volontà del di concedere in comodato PA
l'immobile in parola in funzione dei bisogni di e in ogni caso non Per_1 oltre l'autosufficienza economica dello stesso, si stagli, di contro,
l'intenzione della di divenire comodataria indipendentemente dalle CP_1 esigenze del figlio, non prevedendo, la succitata richiesta della convenuta,
pagina 7 di 11 alcun collegamento funzionale della durata del contratto alle necessità del minore, ma anzi riferendosi, essa, all'assenza di “limiti temporali”.
Sennonché, dovendosi attribuire a tali conclusioni un'interpretazione sistematica, anche alla luce della memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, cod. proc. civ. di parte convenuta, si può ragionevolmente concludere che anche la sig. , a ben guardare, abbia inteso ancorare il negozio CP_1 gratuito in esame alle esigenze del figlio (v., in questi termini, Per_1 pag. 3 della suddetta memoria, ove si afferma che “poiché il sig.
ha voluto tenere per sé la casa coniugale la sig.ra PA CP_1 ha chiesto un contributo per il mantenimento del minore, in aggiunto rispetto all'assegno di mantenimento, equiparato al costo di un affitto/rata mutuo. Il sig. le ha offerto, in cambio, un immobile di cui il PA padre è proprietario”, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Medesima conclusione può, peraltro, trarsi dalla lettura della clausola inserita nelle condizioni di separazione concordate dalle parti ed omologate dall'intestato
Tribunale nel 2020, la quale, prevedendo che “la casa coniugale viene assegnata al marito, il quale di conseguenza si obbliga a comodare in uso, quale usufruttuario, alla moglie l'immobile sito in Premariacco, via
Beniamino Gioia 6/B a decorrere dal mese di maggio 2020” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.), riconnette chiaramente il comodato in questione ai bisogni di intendendo tale contratto quale surrogato Per_1 dell'assegnazione della casa familiare di cui all'art. 337-sexies cod. civ..
Allora, per tutte le considerazioni che precedono, quanto all'immobile di PREMARIACCO, dovrà prevedersi -in conformità a quanto richiesto dal ricorrente- che “l'immobile sito in Premariacco (UD), Via
Beniamino Goia n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio Controparte_1 hanno stabilito la propria residenza, continui ad essere concessa Per_1 in uso alla stessa e ciò fino alla effettiva coabitazione tra la madre ed il figlio
e, comunque, fino e non oltre l'autosufficienza del figlio”.
Ancora, soltanto il ricorrente ha domandato di prevedere che “… i genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno provvedere di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di
pagina 8 di 11 vita e sull'istruzione del figlio attuando congiuntamente ogni Per_1 decisione nel preminente interesse del minore stesso, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. I genitori dovranno impegnarsi a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa” (v. punto 2 delle conclusioni del ricorrente). Tale richiesta non può che essere accolta, in quanto sostanzialmente coincidente con il dettato normativo di cui all'art. 337-ter, comma 3 cod. civ., ai sensi del quale “la responsabilità genitoriale
è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli …”
e ben potendo, in effetti, il giudice “limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, … stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.
Da ultimo, in merito ai documenti validi per l'espatrio, le concordi conclusioni delle parti che hanno domandato di “disporre che il sig.
e la sig.ra si prestino reciproco PA Controparte_1 consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per il figlio minore concordando preventivamente Per_1 ogni viaggio all'estero”, possono essere accolte solo con riguardo alla posizione del figlio minore, avendo l'art. 20 del D.L. n. 69 del 13 giugno
2023, di modifica alla legge n. 1185 del 1967 sul rilascio dei passaporti, fatto venir meno la necessità di allegare il consenso dell'altro genitore per conseguire il rilascio del proprio passaporto e rimanendo, dunque, il consenso di madre e padre necessario per i soli documenti del minore.
Le spese di lite, attesa la sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti, trovano integrale compensazione.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e nel Comune di UDINE PA Controparte_1
(UD) in data 2.4.2016, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno provvedere di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione del figlio attuando congiuntamente Per_1 ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. I genitori dovranno impegnarsi a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa;
- il padre potrà sentire il figlio minore quando lo vorrà e potrà Per_1 vederlo, previo congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del figlio medesimo;
- il padre potrà tenere il figlio minore con sé con le seguenti Per_1 modalità: A) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola, al mercoledì mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
B) una settimana durante le vacanze invernali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e Capodanno;
C) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
D) tre settimane, anche non pagina 10 di 11 consecutive, durante le vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro genitore;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra PA CP_1
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio
[...] Per_1 la somma mensile di € 520,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da Per_1 entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, giusto protocollo
Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. di UDINE prot.
3477/2015;
- la sig.ra percepirà al 100% l'assegno Unico Controparte_1
Universale;
- l'immobile sito in PREMARIACCO (UD), Via Beniamino Goia n. 6/B, ove già ora la sig.ra ed il figlio hanno Controparte_1 Per_1 stabilito la propria residenza, continuerà ad essere concesso in uso alla stessa e ciò fino alla effettiva coabitazione tra la madre ed il figlio e, comunque, fino e non oltre l'autosufficienza del figlio;
- il sig. e la sig.ra si PA Controparte_1 prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore concordando Per_1 preventivamente ogni viaggio all'estero;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 4, parte II, Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2016;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Fabio LUONGO
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