Art. 36.
Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell' art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , e successive modificazioni ed estensioni, cessera' di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle prestazioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvedera', a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorie dello Stato 22 gennaio 1947 n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, i. 305.
Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cessera' di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all' art. 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e di percepire i contributi inerenti.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferira' dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni gia', liquidate, a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305 , nonche' la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1 gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale della Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell' art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , e successive modificazioni ed estensioni, cessera' di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle prestazioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvedera', a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorie dello Stato 22 gennaio 1947 n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, i. 305.
Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cessera' di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all' art. 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e di percepire i contributi inerenti.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferira' dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni gia', liquidate, a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305 , nonche' la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1 gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale della Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.